Cir_Entrate_4_4_07_18 Circolare Entrate 04/04/2007 n. 18 Comunicazioni dei rapporti finanziari all'Anagrafe Tributaria Indice 1. Premessa 2. Soggetti obbligati e termini per la comunicazione 3. Oggetto della comunicazione 4. Casistica particolare 4. 1 Società di gestione del risparmio (Sgr) e Società di investimento a capitale variabile (Sicav) 4. 2 Holding di partecipazioni 4. 3 Rapporti relativi a leasing, factoring e cartolarizzazioni 4. 4 Cessazione dell'attività 5. Modalità tecniche di compilazione del tracciato 5. 1 Istruzioni di carattere generale 5. 2 Impianto iniziale 5. 3 Successiva fornitura 5. 4 Trasmissioni mensili 5. 5 Impostazione dei campi Allegati Allegato 1 - Tabella dei rapporti Allegato 2 - Note e istruzioni al tracciato record 1. Premessa Nell'ambito del rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, l'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato i commi sesto ed undicesimo dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, introducendo l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale. Ai sensi della innovata disposizione le informazioni comunicate verranno archiviate in una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari". Le informazioni comunicate saranno utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in linea con quanto specificamente previsto dal nuovo testo dell'art. 7, undicesimo comma, del decreto n. 605/1973 citato. Quest'ultima disposizione stabilisce inoltre che le informazioni comunicate potranno essere utilizzate anche ai fini: . delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo; . dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge, dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 sono state definite le modalità ed i termini per la effettuazione delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari, nonché i requisiti di sicurezza per la trasmissione e per la consultazione dei dati inseriti nell'"Archivio dei rapporti con operatori finanziari". 2. Soggetti obbligati e termini per la comunicazione La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti indicati nella tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, fatta eccezione per quelli di cui al n. 7 della tabella medesima che svolgono in modo esclusivo l'attività di cambia valute. Alla luce di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007: . le comunicazioni relative ai rapporti intrattenuti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, ancorché cessati, devono essere effettuate entro il 30 aprile 2007; . le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2007 andranno effettuate entro il 31 maggio 2007; . a far corso dal 1 maggio 2007, le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare, dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo. 3. Oggetto della comunicazione Ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto n. 605/1973, l'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari é rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. Ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per "rapporto" si richiama la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale la categoria dei "rapporti" é relativa "a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un jcomplesso di scambiò all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo". Tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, sesto comma del decreto n. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto. Devono essere inoltre comunicati anche i rapporti di cui siano titolari soggetti non residenti, secondo le apposite modalità specificate nel successivo paragrafo 5. Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella tabella allegato 2 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e riportata anche nell'allegato 1 dell'analogo provvedimento del 19 gennaio 2007. Al fine di agevolare la corretta individuazione delle codifiche da utilizzare, la stessa tabella viene allegata alla presente con incluse alcune note esplicative. Per quanto in specie attiene ai rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario si precisa che sono anch'essi compresi nell'obbligo di comunicazione, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa). Si ritiene, invece, che siano da escludere dall'obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza. 4. Casistica particolare 4. 1 Società di gestione del risparmio (Sgr) e Società di investimento a capitale variabile (Sicav) Nell'ambito del rapporto di gestione collettiva del risparmio, che l'art. 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T. U. F. ) attribuisce istituzionalmente a Sgr e Sicav, vanno comunicati i rapporti concernenti le quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), inclusi i fondi pensione aperti. Sgr e Sicav, in relazione a tali rapporti, devono comunicare i dati dei sottoscrittori anche nel caso in cui si siano avvalse per il collocamento delle quote o delle azioni di altri operatori finanziari abilitati, i quali sono a propria volta esclusi dall'obbligo di comunicazione in argomento, salvo che instaurino un rapporto con il sottoscrittore da comunicare autonomamente. Nel caso in cui la gestione dell'Oicr sia affidata ad una Sgr distinta da quella che lo ha promosso, l'obbligo di comunicazione é assolto da quest'ultima. Le modalità innanzi precisate valgono per le Sgr e le Sicav residenti in Italia, comprese quelle che gestiscono fondi riservati a soggetti non residenti (cosiddetti "fondi dedicati"). Le stesse modalità valgono per gli emittenti di quote o azioni di Oicr non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la detta stabile organizzazione, l'obbligo di comunicazione del rapporto é posto in capo agli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori. Con riguardo alla comunicazione della data di inizio del rapporto, si precisa che la stessa coincide con il momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente, non rilevando se il pagamento delle quote o delle azioni sia effettuato in unica soluzione o meno (ad es. mediante un piano di accumulo). Ai fini della chiusura del rapporto rileva invece la data di riscatto totale delle quote o azioni, ovvero la formale comunicazione di chiusura del rapporto da parte del cliente. 4. 2 Holding di partecipazioni Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 113 del T. U. B. , i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto: . le partecipazioni; . i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate; . i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime; . il c. d. "cash pooling"; . il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento). 4. 3 Rapporti relativi a leasing, factoring e cartolarizzazioni Per i rapporti di leasing valgono le considerazioni già svolte nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006. In particolare, non devono essere comunicati i rapporti relativi al leasing operativo (par. 2. 7. 3. della circolare citata). In caso di subentro o di cessione del contratto vanno comunicate la cessazione del rapporto con il contraente originario e la costituzione del nuovo rapporto con il subentrante o il cessionario. Con riferimento ai rapporti di factoring si precisa che va comunicato solo il rapporto con il soggetto cedente il credito, e non quello con il debitore ceduto, salvo che sia stato previsto un piano di rientro. Eventuali garanzie vanno comunicate come rapporto a sé stante solo se non comprese nel contratto di factoring. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni, le società "originator", che smobilizzano i crediti oggetto di cartolarizzazione e le società "veicolo", che acquistano i crediti ceduti ed emettono su di essi titoli collocandoli sul mercato, sono tenute alla comunicazione dei rapporti autonomamente: l'"originator" per il rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società "veicolo" per i rapporti inerenti all'emissione dei titoli sul mercato. 4. 4 Cessazione dell'attività In caso di cessazione dell'attività l'intermediario é tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione. Qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituti successivamente alla fusione, così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti, devono essere comunicati dalla nuova società (in caso di fusione propria) o dalla società incorporante. Per le fusioni intervenute anteriormente al 30 aprile 2007, la comunicazione di primo impianto é effettuata dalla società incorporante o da quella originata dalla fusione. 5. Modalità tecniche di compilazione del tracciato 5. 1 Istruzioni di carattere generale La fornitura relativa alle comunicazioni dei rapporti finanziari é organizzata secondo le seguenti indicazioni tecniche. Le comunicazioni sono effettuate tramite il servizio Entratel o il servizio Fisco on line, anche mediante gli intermediari abilitati al servizio di trasmissione, utilizzando appositi tracciati record. Gli intermediari devono utilizzare il software di comunicazione appositamente predisposto dall'Agenzia delle Entrate e già pubblicato sul sito internet istituzionale, nella rubrica "Servizi telematici". Sono previste 6 tipologie di fornitura. Ciascuna fornitura é organizzata secondo la seguente struttura: Q Un solo record di testa, di tipo "0", con i dati del soggetto obbligato; Q Uno o più record di dettaglio, della stessa tipologia, con le indicazioni relative ai rapporti da comunicare; la struttura prevede la registrazione di 5 rapporti per ciascun record di dettaglio. In particolare: o Record dettaglio 1. Fornitura di tipo ordinario per inizio rapporto: da utilizzare per la comunicazione mensile dei nuovi rapporti e per quelli che presentano data di apertura e di chiusura nel periodo di riferimento. Per le regole da seguire per la trasmissione ai sensi del punto 4. 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, si rimanda al paragrafo 5. 2 del presente documento; o Record dettaglio 2. Fornitura di tipo cessazione dei rapporti: da utilizzare per la comunicazione mensile delle chiusure dei rapporti; o Record dettaglio 3. Fornitura di tipo rettificativo: da utilizzare per la trasmissione di correzioni o cancellazioni di rapporti precedentemente trasmessi; o Record dettaglio 4. Fornitura di tipo ordinario, per rapporti senza codice fiscale: da utilizzare per la comunicazione della fase di impianto e mensile dei nuovi rapporti per i quali non si trasmette il codice fiscale. Per le regole da seguire per la trasmissione ai sensi del punto 4. 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, si rimanda al paragrafo 5. 2 del presente documento; o Record dettaglio 5. Fornitura di tipo cessazione dei rapporti senza codice fiscale: da utilizzare per la comunicazione mensile delle chiusure dei rapporti senza codice fiscale; o Record dettaglio 6. Fornitura di tipo rettificativo: da utilizzare per la trasmissione di correzioni e cancellazioni dei rapporti senza codice fiscale precedentemente trasmessi. Q Un solo record di coda, di tipo "9". Ogni record é composto da 5 elementi (o rapporti): non é ammessa la registrazione di informazioni su un nuovo record, se non sono stati compilati i cinque elementi del record precedente. L'incompletezza degli elementi é ammessa solo sull'ultimo record di dettaglio della fornitura ovvero in caso di presenza di un solo record di dettaglio, fermo restando l'obbligo di riportare il carattere asterisco anche per le occorrenze non valorizzate. I necessario inviare tanti flussi quante sono le tipologie di record di dettaglio utilizzate per ogni comunicazione. In caso di assenza di comunicazioni, deve comunque essere predisposta una fornitura costituita dai soli record di testa e di coda, indicando il valore "7" nei rispettivi campi "Tipologia invio". Per la compilazione di ogni singolo campo si rinvia alle Note e alle Istruzioni contenute nell'allegato tecnico al provvedimento del 19 gennaio 2007 e a quelle indicate nell'allegato 2. 5. 2 Impianto iniziale Per la comunicazione dei rapporti in essere al 31 dicembre 2006 e per i rapporti cessati tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 (Punto 4. 1 del Provvedimento 19 gennaio 2007), devono essere utilizzati esclusivamente i tipi record relativi agli invii ordinari - "1" (rapporti per i quali é noto il codice fiscale) ovvero "4" (trasmissione dei rapporti per i quali non é noto il codice fiscale del titolare) - specificandone il valore nel campo "Tipologia invio". Per i rapporti cessati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, deve essere valorizzata anche la data di chiusura. Per la trasmissione dell'impianto iniziale, l'anno di riferimento va impostato con il valore "2006" e il mese di riferimento con il valore "00". 5. 3 Successiva fornitura Nella fornitura relativa alla situazione dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2007 (punto 4. 2 del Provvedimento del 19 gennaio 2007), le comunicazioni vanno effettuate utilizzando gli specifici tipi record, a seconda della tipologia di informazione che si sta comunicando, ognuna riconoscibile in base al valore del campo "Tipologia invio": . Tipo record "1" per le comunicazioni di nuovi rapporti; . Tipo record "2" per le comunicazioni di cessazione di rapporti precedentemente comunicati; . Tipo record "3" per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti precedentemente comunicati; . Tipo record "4" per le comunicazioni di nuovi rapporti (privi di codice fiscale); . Tipo record "5" per le comunicazioni di cessazione di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati; . Tipo record "6" per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati. In assenza di dati da comunicare va effettuata una trasmissione costituita dai soli record di testa e di coda con l'indicazione del valore "7" nel campo "Tipologia di invio". La fornitura può essere effettuata raggruppando le informazioni per l'intero quadrimestre (dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2007), impostando il valore "2007" nel campo "Anno di riferimento" e il valore "00" nel campo "Mese di riferimento". In alternativa é possibile comunicare le informazioni suddivise per le singole mensilità impostando opportunamente il valore nel campo "Mese di riferimento". Per i rapporti aperti e chiusi nel periodo di riferimento é obbligatorio comunicare tali informazioni utilizzando i record di tipo "1" e "4" impostando sia la data di apertura sia quella di chiusura del rapporto. 5. 4 Trasmissioni mensili Successivamente, a partire dal mese di maggio 2007, le forniture mensili saranno relative allo specifico periodo di riferimento indicato (anno e mese). Al riguardo valgono le stesse regole descritte ai paragrafi precedenti per le comunicazioni relative alle aperture e alle cessazioni nel periodo e l'obbligo della segnalazione di "assenza di informazioni" indicando il valore "7" nel campo "Tipologia di invio". 5. 5 Impostazione dei campi Nel tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 sono specificate le regole per la corretta compilazione dei campi (posizione, lunghezza e tipologia). Per alcuni, tuttavia, si ritiene opportuno fornire le seguenti, ulteriori precisazioni: o Record di testa L'identificativo file rappresenta un valore numerico univoco assoluto del file che si sta trasmettendo, assegnato dall'intermediario obbligato. É necessario che questi mantenga traccia dell'identificativo attribuito, in quanto lo stesso caratterizzerà tutte le occorrenze comunicate all'interno della fornitura ed ogni successiva comunicazione di aggiornamento dovrà fare riferimento all'identificativo medesimo (che non può essere impostato a ZERO o SPAZIO). o Record di tipo "1" o "4": comunicazione di inizio rapporto Il progressivo record (identificativo numerico univoco all'interno della fornitura che si sta trasmettendo) assegnato dall'intermediario caratterizza la singola occorrenza comunicata (rapporto). Insieme all'identificativo del file costituisce una delle due "coordinate" che dovranno essere indicate per le successive comunicazioni di movimentazioni sui rapporti (chiusure e/o rettifiche). Tale valore non può essere ripetuto nel caso di rapporti cointestati e non può essere impostato a ZERO o SPAZIO né può essere riutilizzato uno stesso progressivo attribuito in precedenza ad un rapporto poi cessato o cancellato. o Record di tipo "2" o "5": comunicazione di chiusura rapporto Per poter procedere al riconoscimento di un rapporto da aggiornare in Anagrafe tributaria, vanno comunicate le "coordinate" univoche della posizione: . Codice fiscale dell'ente che ha trasmesso l'invio ordinario; . Identificativo del file: identificativo della trasmissione da parte dell'ente, assegnato al momento dell'invio ordinario; . Progressivo record: identificativo numerico univoco della posizione, assegnato al momento dell'invio ordinario. Inoltre vanno sempre impostati i campi "Identificativo file" e "Progressivo record" propri della trasmissione che si sta effettuando. Infine vanno ricomunicate tutte le informazioni relative al rapporto ed al soggetto intestatario dello stesso. o Record di tipo "3" o "6": comunicazione di rettifica o cancellazione rapporto Per poter procedere al riconoscimento di un rapporto da aggiornare in Anagrafe tributaria, vanno comunicate le "coordinate" univoche della posizione: . Codice fiscale dell'ente che ha trasmesso l'invio ordinario; . Identificativo del file: identificativo della trasmissione da parte dell'ente, assegnato al momento dell'invio ordinario; . Progressivo record: identificativo numerico univoco della posizione, assegnato al momento dell'invio ordinario. Inoltre vanno sempre impostati i campi "Identificativo file" e "Progressivo record" propri della trasmissione che si sta effettuando. In particolare, per il tipo record "6", qualora l'intermediario venga a conoscenza del codice fiscale del soggetto, inizialmente non comunicato, lo stesso va indicato nell'apposito campo previsto. Nel caso di comunicazione di una rettifica, vanno ricomunicate tutte le informazioni relative al rapporto ed al soggetto intestatario dello stesso. o Soggetti non residenti Nel caso di soggetti non residenti intestatari del rapporto é necessario indicare: . per le persone fisiche il valore EE nella sigla della provincia di nascita e lo Stato estero nel Comune di nascita; . per i soggetti diversi dalle persone fisiche il valore EE nella sigla della provincia della sede legale e lo Stato estero nella sede legale. o Anomalie nei dati da trasmettere Nel caso vengano segnalate dal software di controllo anomalie nei campi, tali da provocare lo scarto di uno o più record, si può procedere alla correzione degli errori rilevati prima della trasmissione del file telematico. In alternativa é possibile inviare immediatamente i dati corretti estrapolando i record, contenenti le anomalie, per un successivo invio dopo aver effettuato le correzioni. Omissis... Gli allegati tecnici alla circolare n. 18 del 4 aprile 2007 sono visibili nel formato pdf sulla pagina WEB del Servizio di Documentazione Tributaria