Cir_Entrate_3_5_05_17 Circolare del 03/05/2005 n. 17 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Nuove questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale INDICE 1. Riparametrazione degli interessi passivi con riferimento alle spese di costruzione o ristrutturazione 2. Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia 3. Scontrini per ticket farmaceutici 1. Riparametrazione degli interessi passivi con riferimento alle spese di costruzione o ristrutturazione D. Come riportato sulle istruzioni del mod. 730, la detrazione del 19% degli interessi passivi deve essere rapportata alla documentazione comprovante le spese sostenute di costruzione o ristrutturazione. Qualche perplessità ci è nata a fronte di quanto riportato sull'argomento nell'appendice del mod. 730/2005, alla voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale". In particolare, nell'attenzione si legge "la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione VIII "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro F al rigo F10." Questa indicazione farebbe ritenere che il riproporzionamento degli interessi debba essere fatto soltanto al termine dei lavori. Si chiede di conoscere se ciò corrisponde al vero considerato che questa modalità di calcolo renderebbe sicuramente più agevole l'attribuzione corretta della quota di interessi spettante in presenza di tutte le fatture e di tutti i pagamenti effettuati per questa tipologia di intervento. R. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 30 luglio 1999, n. 311, per fruire della detrazione degli interessi pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione della casa da destinare ad abitazione principale, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione: n quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo; n copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione; n copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi. Le istruzioni precisano quindi che la detrazione spetta relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. L'ammontare delle spese effettivamente sostenuto è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare. Questa interpretazione è confortata dal fatto che le medesime istruzioni precisano che qualora si è fruito della detrazione sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese è necessario che gli interessi vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata. 2. Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia D. La norma prevede che nei casi di passaggio di proprietà per atto tra vivi (donazione o acquisto) o a causa di morte (eredità) di immobile per il quale il precedente proprietario aveva usufruito dell'agevolazione del 36%, le rate di spesa ancora da detrarre passino al nuovo proprietario. Si chiede di conoscere quale documentazione occorre richiedere per riconoscere la detrazione, considerato che la circolare n. 12/2005, concernente l'assistenza fiscale, specifica che il CAF deve visionare, ad ogni utilizzo dell'onere, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Si chiede di conoscere, altresì, se tra la documentazione da richiedere al contribuente per il riconoscimento della detrazione in questione debba essere compresa anche la comunicazione alla ASL, considerata la difficoltà del CAF di sapere se deve o meno essere effettuata. Si chiede inoltre come il CAF possa avere la certezza che il contribuente fosse tenuto ad inviare la comunicazione del professionista per i lavori che hanno superato l'importo di Euro 51.645,70, dal momento che il contribuente può usufruire della detrazione solo fino alla concorrenza della somma di Euro 48.000. R. Come previsto dalla circolare n. 12/2005, il controllo da parte del Caf deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Pertanto, anche in caso di subentro di un nuovo soggetto nel diritto alla detrazione delle rate residue (ad esempio, erede o acquirente), il CAF deve acquisire tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione. Inoltre, la medesima circolare n. 12/2005 ha precisato che il controllo verte su tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, si rinvia alle circolari nn. 57 e 121 del 1998 che contengono l'indicazione dei documenti necessari ai fini della fruizione dei benefici, tra i quali sono compresi anche quelli oggetto del quesito. 3. Scontrini per ticket farmaceutici D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono che per il riconoscimento della detrazione per questa tipologia di spesa medica il contribuente debba esibire lo scontrino della farmacia unitamente alla copia della ricetta del medico. I contribuenti, ancorchè abbiano effettivamente sostenuto la spesa in presenza di ricetta medica, non sempre sono in grado di presentare la documentazione completa (non possiedono la fotocopia della ricetta del medico trattenuta dalla farmacia). Si chiede di poter considerare questi scontrini alla stregua dei farmaci da banco, in quanto la spesa è comunque sostenuta per una necessità sanitaria del dichiarante o dei familiari fiscalmente a carico, e quindi di poter autocertificare questa condizione tenendo conto dell'obbligatorietà della presentazione della ricetta medica alla farmacia per ricevere il farmaco prescritto pagando solo il relativo ticket. R. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi (730 e UNICO persone fisiche) precisano che ai fini della detrazione delle spese sostenuta per i ticket, la documentazione necessaria è costituita dalla "fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta". Si ritiene che in mancanza della fotocopia della ricetta non sia possibile, quindi, fruire della detrazione della spesa. o o o Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.