Cir_Entrate_3_3_04_9 Circolare del 03/03/2004 n. 9 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Articolo 10 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Attestazione dei crediti tributari L'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" (di seguito decreto) disciplina l'attestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei crediti tributari. Con la presente circolare si illustra la disciplina recata dal citato articolo 10 e si forniscono le necessarie istruzioni operative agli uffici. 1 Soggetti interessati Ai sensi dell'articolo 10 del decreto, a decorrere dal 2 ottobre 2003, i contribuenti intestatari del conto fiscale possono chiedere che l'Agenzia delle entrate attesti "la certezza e la liquidità dei crediti tributari nonché la data indicativa di erogazione del rimborso". Si ricorda che il conto fiscale, istituito con Regolamento 28 dicembre 1993, n. 567, a far data dal 1 gennaio 1994, in ossequio agli articoli 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, potrà essere aperto da tutti i contribuenti titolari di partita IVA presso il competente Concessionario del servizio della riscossione. Il conto fiscale é chiuso d'ufficio con decorrenza dalla data di cessazione dell'attività dichiarata dal contribuente in occasione della richiesta di chiusura della partita Iva. Ai fini del rilascio dell'attestazione dei crediti tributari é necessario che il conto fiscale risulti aperto alla data di presentazione della richiesta, a nulla rilevando l'eventuale successiva chiusura del conto stesso o trasferimento del contribuente presso altro concessionario. 2 Crediti tributari oggetto di attestazione L'attestazione (redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato n. 1) può riguardare i crediti relativi a IRPEF, IRPEG, ILOR, IVA, alle imposte sostitutive e alle ritenute alla fonte, sorti dal primo gennaio 1994 e pagati dal Concessionario del servizio della riscossione, nella qualità di gestore dei conti fiscali. L'articolo 10, inoltre, prevede che "l'attestazione può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567", ossia secondo modalità diverse da quelle stabilite per l'esecuzione dei rimborsi erogati dal Concessionario del servizio della riscossione tramite conto fiscale. Ne consegue che possono essere oggetto di attestazione anche i crediti relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo. Con riferimento al contenuto dell'attestazione, si sottolinea che per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10 in sede di conversione del decreto, l'Amministrazione finanziaria attesta la certezza e la liquidità del credito e non anche la sua esigibilità. Sotto il profilo civilistico, si evidenzia che il credito può considerarsi certo quando siano stati determinati il titolare e l'oggetto del medesimo. In altri termini, ai fini della certezza, si richiede che la determinazione del titolare e dell'oggetto del credito non sia rimessa all'esercizio di poteri discrezionali o a fattori obiettivamente incerti. Il credito, invece, é liquido quando il suo ammontare sia determinato o determinabile. In sintesi, i predetti requisiti di certezza e liquidità possono ritenersi sussistenti quando l'Amministrazione finanziaria abbia esattamente individuato la persona del creditore e ne abbia determinato il preciso ammontare. Ciò che normalmente si verifica al termine delle procedure di liquidazione del rimborso. Il diritto di credito oggetto di attestazione non é esigibile e, quindi, non può essere immediatamente esercitato, stante il disposto del citato articolo 10, secondo cui "l'attestazione non é utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione". Si ricorda, al riguardo, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione un credito si dice esigibile "quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed é consentito, quindi, pretendere l'adempimento.(...) Non si dubita, quindi, (...) della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito" (Cass. Civ. 12 marzo 2001, n. 3563). Allegato n. 1 Fac - simile di attestazione dei crediti tributari AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI _______________ Con riferimento ai crediti Iva relativi al III trimestre 2002, al I e II trimestre 2003, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003, SI ATTESTA che l'Ufficio delle Entrate di _____________ ha emesso a beneficio del contribuente: __________________________, domicilio fiscale ________________________, codice fiscale __________________ le seguenti disposizioni di pagamento: - n. ______ del __/__/200_ per complessivi euro __________________ (III trimestre 2002); - n. _________ del __/__/200_ per complessivi euro _________________ (I trimestre 2003); - n. _________ del __/__/200_ per complessivi euro _________________ (II trimestre 2003). In proposito si precisa che: - la relativa erogazione avverrà, presumibilmente, entro il __/__/2004 (disposizione n. ____________ del __/__/200_), entro il ___/__/2004 (disposizione n. ________ del __/__/200_) ed entro il __/__/2004 (disposizione n. ___________ del __/__/200_); - tali crediti sono certi e liquidi. La presente attestazione non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione.