Cir_Entrate_31_10_01_94 Circolare del 31/10/2001 n. 94 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Imposte di registro e di bollo. Istanze di fissazione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo. É stato chiesto di conoscere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recepito peraltro anche dall'articolo 19, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica anche alle deduzioni scritte che i locatori sono abilitati a presentare nel corso del procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo sulla base dell'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e richiamato dall'articolo 6, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Esaminata la problematica proposta, si rileva preliminarmente che l'articolo 10 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 esclude l'obbligo della registrazione per gli "... atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392;", vale a dire per gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000. Si rileva, altresì, che l'articolo 19 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro), al comma 1 prevede: " Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4." Premesso quanto sopra si ritiene che, nonostante il suddetto comma non richiami espressamente le deduzioni scritte del locatore, queste siano assoggettate allo stesso trattamento tributario stabilito dall'articolo 19 in commento. Si é dell'avviso, invero, che interpretando in senso ampio la terminologia "atti" di cui al più volte citato articolo 57 della legge n.392 del 1978, nell'accezione devono intendersi comprese anche le deduzioni scritte che il locatore o il beneficiario del provvedimento di rilascio possono eventualmente produrre, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 del d.l. n.9 del 1982 (Norme per l'edilizia e provvidenze in materia di sfratto), convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94. Le deduzioni scritte sono da considerare "atti" dai quali potrebbe derivare, nel contesto della procedura di rilascio dell'immobile, una decisione più aderente alla situazione rappresentata nell'instaurato processo, appunto perché basata su ulteriori elementi prodotti. In altri termini, le deduzioni in parola ineriscono a pieno titolo alla fase istruttoria del processo e, conseguentemente, sono annoverati tra gli atti processuali. Per le suesposte argomentazioni, quindi, le deduzioni scritte menzionate nell'articolo 11 del d.l. n.9 del 1982, sono sottoposte al regime esentativo sempre che il valore della causa non ecceda le lire 600.000. Con riferimento all'imposta di registro si deve precisare che gli atti in esame rientrano, come già detto, nelle previsioni di cui all'articolo 10 della tabella allegata al succitato testo unico dell'imposta di registro e, pertanto, non sono soggetti neanche all'obbligo della registrazione. Analoghe considerazioni inducono alla conclusione che l'esenzione si estende anche all'imposta di bollo. Ovviamente, anche per l'applicazione di tale agevolazione il limite di valore delle controversie in materia di locazione non può eccedere lire 600.000 (articolo 57 della legge n.392 del 1978). La disposizione del citato articolo 57, nella versione introdotta dall'articolo 6 della legge 30 luglio 1984, n.399, infatti, ha tacitamente abrogato il n. 4) del secondo comma dell'articolo 12 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.