Cir_Entrate_30_12_03_58 Circolare del 30/12/2003 n. 58 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta sulle successioni e donazioni - Determinazione del valore delle partecipazioni societarie - Articolo 16 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni L'articolo 16 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 determina - ai fini dell'applicazione di dette imposte - il criterio che deve essere adottato per valutare le partecipazioni societarie comprese nell'attivo ereditario. Tale disposizione, anche dopo la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, é ancora vigente ai fini della determinazione della base imponibile nei casi di trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado (articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383). In particolare il comma 1, lett. b), del citato articolo 16 dispone che il valore delle azioni delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie é determinato assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società "risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla societa'...". Nella circolare 5 marzo 1997, n. 67/E, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato in data 23 aprile 1996, n. 403/96 é stato sostenuto che il citato articolo 16 non modifica sostanzialmente il principio fissato dalla previgente disciplina, in base al quale, ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie, si doveva avere riguardo alla situazione patrimoniale della società (articolo 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637). Alla luce di tale interpretazione sono state impartite istruzioni agli uffici operativi nel senso di valutare i cespiti in questione tenendo conto di tutte le voci attive e passive del patrimonio sociale, indipendentemente dall'esistenza del bilancio o dell'inventario. Ciò consentiva all'ufficio finanziario di compiere ulteriori valutazioni in ordine alle componenti aziendali, senza che il patrimonio netto contabile della società fosse considerato vincolante. La Corte di cassazione, sia pure incidentalmente, ha sostenuto la tesi opposta, secondo cui il testo dell'articolo 16 del T.U. approvato con d.lgs. n. 346 del 1990 é innovativo, in quanto sostanzialmente divergente da quello della norma previgente. Infatti, l'attuale disposizione, nel prevedere che solo in mancanza di bilancio o di inventario si possa far riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti della società, fissa il principio in base al quale le partecipazioni in società non quotate devono essere stimate secondo il valore di bilancio (Cass. 28 gennaio 2000, n. 993). L'interpretazione dell'articolo 16 formulata dalla Suprema Corte, per cui "La tassazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa viene cioé dal legislatore del 1990 svincolata da qualunque riferimento a valori effettivi, realizzabili sul mercato", ha suscitato nella stessa Corte un dubbio di legittimità costituzionale di detta norma, che é stata sottoposta al sindacato della Corte costituzionale (Cass., ord. 12 luglio 2000, n. 73). Ad avviso del giudice di legittimità la norma contestata, nel determinare la base imponibile senza far riferimento al valore effettivo dei beni, violerebbe il principio della capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione e darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto agli eredi di partecipazioni azionarie in società quotate in borsa, valutate - ai sensi del comma 1, lett. a), del medesimo articolo 16 - sulla base del prezzo di mercato. In attesa di un definitivo chiarimento della questione sono state impartite istruzioni alle direzioni regionali per la prosecuzione dei giudizi pendenti concernenti tale problematica (nota prot. 2001/48208 del 10 aprile 2001). La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 nella lettura fattane dalla Cassazione (Corte cost., ord. 14 giugno 2002, n. 250). Secondo il giudice delle leggi il riferimento al valore risultante dal bilancio "appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilita', per l'acquirente mortis causa, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario". A seguito di tale pronuncia la stessa Corte di cassazione ha confermato espressamente il carattere innovativo della norma in questione, che consente all'Amministrazione finanziaria un'autonoma valutazione solo nel caso in cui si tratti di società per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari, mentre il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio "é vincolante per l'amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio" (Cass. 7 maggio 2003, n. 6915; 4 aprile 2003, n. 5282). Si deve aggiungere che in presenza di un bilancio o di un inventario non contestato non é possibile attribuire un valore autonomo nemmeno all'avviamento. Infatti l'inciso "e aggiungendo l'avviamento" posto alla fine del citato comma 1, lettera b) dell'articolo 16 - successivamente soppresso dall'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - andava riferito esclusivamente alle ipotesi in cui manchino bilancio e inventario. Anche su tale aspetto la Corte di cassazione si é pronunciata espressamente, sostenendo che se il legislatore avesse voluto riferire l'inciso in questione ad entrambe le ipotesi previste dalla norma - ossia regolare redazione del bilancio e assenza dello stesso - non si sarebbe "limitato ad un inciso separato da una virgola, ma avrebbe utilizzato una formulazione indicativa di una espressa volontà estensiva, come jin ogni caso', o equivalente" (Cass. 9 maggio 2003, n. 7104). Preso atto dell'orientamento giurisprudenziale citato, si ritiene necessario che le dichiarazioni successorie vengano controllate sulla base dei richiamati principi affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. Si devono quindi ritenere superate in parte qua le precedenti istruzioni contenute nella citata circolare n. 67/E del 1997. Analogamente, si invitano gli uffici dell'Agenzia a riesaminare caso per caso secondo i criteri esposti nella presente circolare le controversie pendenti ed a provvedere all'abbandono tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, con le modalità di rito, peraltro sinteticamente indicate nelle circolari n. 138/E del 15 maggio 1997 e n. 218/E del 30 novembre 2000, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.