Cir_Entrate_29_3_01_33 Circolare del 29/03/2001 n. 33 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Gestione Tributi Atti immobiliari - Attivazione del servizio telematico ai sensi del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.463 - Fase sperimentale. In attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e dall'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, nonché dall'articolo 14 del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 302 del 29 dicembre 2000), il servizio telematico relativo agli atti immobiliari va attivato progressivamente, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti. Con provvedimento di prossima emanazione saranno indicate le date nonché le modalità per la graduale attivazione della trasmissione telematica degli atti non implicanti l'impiego della firma digitale relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari, nonché a voltura catastale. Allo scopo di rendere possibile l'emanazione del suddetto provvedimento di attivazione, si rende necessario effettuare, a decorrere dal 28 marzo 2001, una sperimentazione limitata ai notai che operano nei distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, relativamente agli atti di compravendita di immobili ubicati nell'ambito della competenza territoriale degli uffici dell'Agenzia del Territorio (ex Conservatorie dei Registri Immobiliari) di Avellino, Benevento e S. Maria Capua Vetere. La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altri ambiti territoriali, previa tempestiva comunicazione. Durante la fase di sperimentazione del servizio telematico i notai abilitati eseguono l'adempimento nel seguente modo: - Invio del modello unico informatico relativo ad un solo atto di compravendita immobiliare; - Presenza di un solo atto per ogni file inviato; - Pagamento dei tributi solo per via telematica, mediante sistema bancario; - Pagamento integrativo della maggiore imposta dovuta non per via telematica; - Non possono essere effettuate richieste di compensazione di cui alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000. A seguito dell'invio telematico viene prodotta una ricevuta di registrazione. Nel caso di mancato collegamento telematico, per l'esecuzione delle formalità si applicano le modalità attualmente in uso presso gli uffici competenti, rispettivamente, per la registrazione (modello 69 - che per gli atti di cui trattasi é sostituito dal modello 69-tel allegato) nonché per la trascrizione e la voltura automatica (nota su supporto informatico), prodotte comunque con il Modello Unico Informatico. A partire dal prossimo mese di maggio la sperimentazione sarà effettuata con l'utilizzo di tutte le funzioni previste. Pertanto, tra l'altro, saranno disponibili le seguenti modalità operative: - Pagamento dei tributi effettuato oltre che in via telematica anche con modalità ordinaria; - Invio di files contenenti più atti; - Esecuzione delle formalità per via telematica per ulteriori tipologie di atti; - Invio telematico da parte degli uffici delle notizie sugli esiti di cui agli articoli 8, comma 3, e 9, comma 3, del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000; - Procedure di controllo del Modello Unico Informatico messe a disposizione degli utenti; - Compensazioni e pagamenti integrativi in via telematica. I sistemi informativi delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, durante la fase sperimentale, sono dotati delle seguenti funzionalità: - Esecuzione dei controlli dei modelli unici informatici trasmessi e segnalazione degli atti errati e scartati; - Elaborazione dei modelli unici informatici: 1) per la registrazione dei singoli atti; 2) per l'inoltro delle richieste di pagamento telematico al sistema bancario; 3) per la ricezione delle note di trascrizione da parte degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio; - Consultazione del testo degli atti e dei dati in essi contenuti. La presente circolare é emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e dal Dipartimento degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia.