Cir_Entrate_28_2_02_22 Roma, 28 febbraio 2002 Oggetto: DPR n. 404 del 5 ottobre 2001. Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione di documenti SOMMARIO 1 Premessa 3 2 Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico 4 3 Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività 4 3.1 Invariabilità del numero di partita IVA ed altre semplificazioni 4 3.2 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 5 3.2.1 Presentazione diretta ad un Ufficio locale dell’Agenzia 5 3.2.2 Presentazione tramite servizio postale 6 3.2.3 Presentazione mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 6 3.2.4 Presentazione delle dichiarazioni all’Ufficio del registro delle imprese 9 3.2.5 Termine di presentazione 10 3.3 Contenuto della dichiarazione di inizio e cessazione attività 10 4 Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali 12 5 Comunicazione delle opzioni 13 6 Registrazione telematica dei contratti di locazione 13 1 Premessa Nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2001, n. 267 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, con il quale è stato approvato un regolamento di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, tenuto conto delle nuove tecnologie relative al trattamento ed alla conservazione delle informazioni. In pratica vengono ampliate le possibilità di utilizzazione del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione di denunce, documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica agli adempimenti da porre in essere dal 1° dicembre 2001, a prescindere dal momento in cui si è verificato il presupposto del medesimo adempimento. Tuttavia, come si chiarisce dettagliatamente in seguito, vi sono alcune innovazioni che necessitano di provvedimenti di attuazione che le rendano operative. L’articolo 1 del regolamento contiene una previsione ampia e generale di utilizzo del servizio telematico. L’articolo 2 ha sostituito l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività. Le altre semplificazioni contenute nel regolamento riguardano: • gli adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali; • le modalità ed i termini di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; • la registrazione telematica dei contratti di locazione. Al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle disposizioni sopra evidenziate, si forniscono con la presente circolare i primi chiarimenti. 2 Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico L’art. 1, comma 2, del DPR n. 404 del 2001 amplia le possibilità di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate, compreso il servizio Internet, per la presentazione di documenti, atti ed istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi o per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. Per le modalità, il citato art. 1, comma 2, del DPR n. 404 del 2001 rinvia al decreto ministeriale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Per la completa operatività delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del DPR n. 404 del 2001 si rende necessaria un’attività di adeguamento delle procedure telematiche attualmente utilizzabili. In relazione alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività e dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, il comma 3 dello stesso articolo 1 rinvia, rispettivamente, ai successivi articoli 2 e 3. Infine l’articolo 1, comma 4 attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la facoltà di individuare successivamente altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare mediante collegamento telematico. 3 Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività 3.1 Invariabilità del numero di partita IVA ed altre semplificazioni La prima novità portata dall’art. 35, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, come sostituito dal regolamento in rassegna (in seguito denominato semplicemente articolo 35), riguarda l’invariabilità del numero di partita IVA attribuito al contribuente. Diversamente da quanto previsto in passato, viene sancita la definitività del numero di partita IVA, che resta identico anche in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente e fino alla cessazione dell’attività. Il numero di partita IVA così attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Nel certificato di attribuzione del numero di partita IVA è indicato l’Ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Nel caso di cambiamento del domicilio fiscale, va presentata una sola dichiarazione di variazione ad un qualunque ufficio delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale IVA, ove ancora operante. Ciò a differenza di quanto accadeva in passato, quando era richiesta una duplice dichiarazione da presentare all’ufficio competente in ragione del nuovo domicilio fiscale ed a quello competente in base al vecchio domicilio. Altra semplificazione riguarda le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione ed altre operazioni che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, per le quali l’articolo 35, comma 1 dispone che la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto che succede a quello estinto. 3.2 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività, da redigere, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prelevabili dal sito Internet dell’Agenzia, possono essere presentate mediante una delle modalità di seguito esaminate. 3.2.1 Presentazione diretta ad un Ufficio locale dell’Agenzia Come già accennato, le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività possono essere presentate direttamente presso un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ovvero presso uno degli Uffici provinciali dell’imposta sul valore aggiunto, fino alla completa soppressione di questi ultimi. La norma ha carattere innovativo dato che, in precedenza, le suddette dichiarazioni dovevano essere presentate all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente. Anche il duplicato del certificato di attribuzione del numero di partita IVA può essere richiesto ad uno qualunque dei predetti uffici, che provvede al suo rilascio. La dichiarazione è presentata in duplice esemplare, ai sensi dell’articolo 35, comma 6. 3.2.2 Presentazione tramite servizio postale Le predette dichiarazioni possono altresì, essere presentate (art 35, comma 6) mediante servizio postale, utilizzando in questo caso un unico esemplare. Per la validità della denuncia la norma regolamentare prevede che la spedizione avvenga a mezzo raccomandata e che sia corredata da documentazione idonea a garantire l’identità del soggetto dichiarante. Per soddisfare questa formalità è sufficiente allegare un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata mentre la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta di spedizione. 3.2.3 Presentazione mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate Il nuovo testo dell’articolo 35, commi da 10 a 15, consente la trasmissione telematica delle dichiarazioni in esame: o direttamente dal contribuente; o nell’ambito dei gruppi di società, di cui all’art. 43-bis, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in cui almeno una delle società sia in possesso dei requisiti per la presentazione obbligatoria della dichiarazione in via telematica, tramite una qualunque delle società appartenenti al gruppo medesimo, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del DPR n. 322 del 1998; o mediante uno degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. Si ricorda che gli intermediari abilitati sono: 1. gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 2. gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, purché laureati in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, oppure diplomati in ragioneria; 3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oltre a quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; 4. i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese, i dipendenti ed i pensionati; 5. tutti gli altri soggetti individuati con successivi provvedimenti. In ordine alla procedura di trasmissione telematica, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998 consegnano al contribuente: • immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività, attestante la data di consegna, con l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti; • successivamente, la comunicazione dell’Agenzia che conferma l’avvenuto ricevimento dei dati trasmessi contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il certificato di attribuzione del numero di partita IVA nonché l’indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale. Con le circolari n. 133/E del 3 luglio 2000 e n. 178/E del 5 ottobre 2000 è stato introdotto, in via sperimentale e facendo distinzioni tra le diverse categorie di contribuenti, l’invio telematico delle dichiarazioni di inizio e cessazione di attività per mezzo di uno degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, vale a dire i soggetti di cui sopra con esclusione delle società facenti parte di un gruppo. La procedura sperimentale è stata estesa, in seguito, anche alle dichiarazioni di variazione dati con le circolari n. 15/E del 15 febbraio 2001 e n. 27/E del 20 marzo 2001. A differenza di quanto precisato con le circolari sperimentali il nuovo testo dell’articolo 35 non distingue tra categorie di contribuenti. Pertanto l’invio delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività in via telematica è consentito a tutti i contribuenti che ne fanno richiesta. Nelle more del provvedimento del Direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 35, comma 15, con il quale verranno definite anche le modalità operative dell’invio telematico delle dichiarazioni in esame, si rinvia, ai fini operativi, a quanto già indicato nelle circolari sopra citate, con la precisazione che, attualmente, le medesime procedure possono essere utilizzate anche dalle società facenti parte di un gruppo. La dichiarazione trasmessa in via telematica, ai sensi dell’articolo 35, comma 10, si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Per la conservazione delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, l’articolo 35, comma 14 rinvia alle disposizioni contenute nel DPR n. 322 del 1998 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP. Tale richiamo va esteso anche al decreto ministeriale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente le regole tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione. 3.2.4 Presentazione delle dichiarazioni all’Ufficio del registro delle imprese Di notevole portata le semplificazioni contenute nel comma 8 dell’art. 35 che consente ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di presentare le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività presso l’Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che provvederà a trasmettere in via telematica i dati ricevuti all’Agenzia delle Entrate rilasciando apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio dell’attività l’Ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo si vuole consentire a chi intraprende un’attività d’impresa di effettuare i predetti adempimenti presso un unico Ufficio. In sostanza, la disposizione in commento estende la possibilità di chiedere l’attribuzione della partita IVA e dichiarare la cessazione dell’attività all’Ufficio del registro delle imprese in base alle istruzioni contenute nelle circolari n. 251/E del 28 ottobre 1998 e n. 17/E del 3 marzo 2000, anche alla denuncia di variazione dati. Per la completa operatività dell’innovazione recata dalla norma in rassegna, legata alla trasmissione in via telematica, è necessaria l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal novellato articolo 35, comma 15. Infine l’articolo 35, comma 9 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni previste dall’articolo 35 dovranno essere presentate esclusivamente all’Ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica. 3.2.5 Termine di presentazione Sono rimasti invariati i termini previsti dal previgente comma 3 dell’articolo 35. Pertanto le dichiarazioni riguardanti l’inizio, le variazioni e la cessazione di attività devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal momento in cui si è verificato il presupposto, mentre la variazione del domicilio fiscale produce effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’evento. 3.3 Contenuto della dichiarazione di inizio e cessazione attività Per quanto riguarda i dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività, elencati nell’articolo 35, comma 2, la norma ha subito alcune modifiche rispetto al testo previgente. L’articolo 35, comma 2, lett. a) aggiunge ai dati anagrafici delle persone fisiche l’indicazione del codice fiscale. Tale indicazione è altresì prevista, a norma della successiva lett. b), per almeno uno dei legali rappresentanti dei soggetti diversi dalle persone fisiche. La lett. e) dell’articolo 35, comma 2 impone ai soggetti che svolgono attività di commercio elettronico di comunicare l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider. La disposizione intende agevolare l’individuazione, anche a scopo antievasivo, di tali soggetti. Si evidenzia che, secondo quanto stabilito nelle disposizioni finali del DPR n. 404, contenute nell’articolo 6, comma 1, la comunicazione dei predetti dati non è necessaria per i soggetti che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto già svolgevano attività di commercio elettronico, in quanto già indicati nella dichiarazione IVA relativa al 2000. Inoltre, poiché anche la dichiarazione IVA relativa al periodo 2001 prevede l’indicazione degli stessi dati, aggiornati al 31 dicembre 2001, la dichiarazione ai sensi dall’articolo 35, comma 2, lett. e) dovrà essere redatta soltanto se i predetti dati sono variati successivamente al 31 dicembre 2001. Inoltre, il novellato articolo 35, comma 2, lett. f) dispone che nei modelli di dichiarazione di inizio attività possono essere richiesti anche altri elementi tranne quelli che l’Agenzia è in grado di acquisire autonomamente. La norma costituisce un’applicazione dell’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo “Statuto dei diritti del contribuente”, che recita:“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, relativamente ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”. Infine, per quanto riguarda il regime di determinazione dell’imposta dei soggetti che intraprendono una nuova attività, nell’articolo 35, comma 5 sono stati eliminati i riferimenti ai precedenti articoli 32, 33 e 34. Il testo novellato prevede che i predetti soggetti devono indicare, nella dichiarazione di inizio, il volume d’affari presunto se ritengono di realizzare, nell’anno o frazione di anno, un volume d’affari che comporti, quale regime naturale, l’applicazione di disposizioni concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta. Per quanto riguarda l’ultima dichiarazione da redigere in caso di cessazione dell’attività, il comma 4 dell’articolo 35, rispetto alla precedente redazione è stato modificato per adeguare le relative disposizioni alle norme contenute nell’art.6, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 settemre 1997, n. 313, facendosi ora riferimento non più al mancato pagamento dei corrispettivi, ma all’esigibilità dell’imposta. A tal fine è previsto che nell’utima dichiarazione si tiene conto delle operazioni di cui all’art. 6, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972 effettuate per “autoconsumo” ex art. 2, n. 5), anche se per esse non si sia verificata l’esigibilità dell’imposta. 4 Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali L’articolo 3, del DPR n. 404 del 2001 prevede che le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita devono trasmettere in via telematica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori od agli utilizzatori degli stampati, quali ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi. In sostanza, la norma consente ai predetti soggetti di comunicare i dati identificativi delle forniture effettuate avvalendosi degli strumenti telematici in luogo della compilazione di modelli cartacei. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del regolamento in rassegna le disposizioni portate dall’articolo 3 producono effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ossia dal 30 maggio 2002. A decorrere dalla predetta data sono soppressi: o nell’articolo 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, i commi dal terzo al sesto; o nell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8. Dette disposizioni riguardano le annotazioni e le comunicazioni relative alla fornitura da parte delle tipografie e soggetti autorizzati di stampati. I nuovi adempimenti sono sostitutivi dei precedenti per i soggetti autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali, mentre, come precisato anche nella relazione di accompagnamento al regolamento, a decorrere dal 30 maggio 2002, viene meno qualunque adempimento relativo alla presa in carico degli stampati da parte degli acquirenti utilizzatori. Inoltre l’articolo 3, comma 2 prevede che, fino al momento della trasmissione telematica, i soggetti autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono annotare i dati relativi a ciascuna fornitura, prima della effettuazione, in un apposito “registro delle forniture”. Detta registrazione può essere effettuata anche con sistemi informatici, con l’obbligo di esibire i dati ivi contenuti in caso di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 5 Comunicazione delle opzioni L’articolo 4 del DPR n. 404 del 2001 ha sostituito l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, disponendo che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA comunicano l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili con le stesse modalità e termini previsti per la dichiarazione annuale dei redditi, allegando alla stessa l’apposito quadro VO, “comunicazioni delle opzioni e revoche”, contenuto nella modulistica della dichiarazione annuale IVA. 6 Registrazione telematica dei contratti di locazione L’articolo 5 del DPR n. 404 del 2001 dispone che i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possessori di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti a registrare per via telematica i contratti di locazione dai medesimi stipulati, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. E’ prevista inoltre la possibilità di eseguire il predetto adempimento anche avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, economiche e finanziarie, preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia, di cui al comma 4. In proposito si fa presente che con circolare n. 3 del 7 gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate, tale obbligo di registrazione è efficace dopo sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, in armonia con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 che recita: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Pertanto, la registrazione telematica dei contratti di locazione da parte dei possessori di almeno cento unità immobiliari sarà obbligatoria dal 1° marzo 2002. Per gli altri soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione, ai sensi del citato art. 10 del DPR n. 131 del 1986, l’utilizzo del collegamento telematico costituisce al contrario una facoltà. Le modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti in oggetto saranno definite con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di cui al comma 4. Si ricorda, infine, che, ai sensi del decreto ministeriale del 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999, n. 306, ai possessori di almeno cento unità immobiliari, è già consentita la registrazione telematica attraverso il servizio telematico Entratel. Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.