Cir_Entrate_27_3_02_27 Circolare n.27/E Roma,27 marzo 2002 OGGETTO: Modalità di ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia di rimborso o discarico delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 59 c.1, d. lgs. n. 112/99. Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito alle modalità di proposizione del ricorso contro gli atti con i quali gli uffici periferici respingono le domande di rimborso e di discarico delle quote inesigibili presentate fino al 30 giugno 1999. In particolare, è stato chiesto se tali atti debbano continuare ad essere impugnati dinanzi alla scrivente, in conformità alle indicazioni fornite dal Direttore Generale del Dipertimento delle Entrate con nota prot. n. 1998/122787 del 31 luglio 1998. In proposito, si osserva preliminarmente che, in base all’art. 59, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, le domande di rimborso e di discarico giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore di tale decreto (1° luglio 1999) devono essere esaminate ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Ebbene, si ritiene che l’espressione utilizzata dal legislatore (“…esaminate ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.”), non possa che essere riferita sia ai controlli che debbono essere effettuati sulla documentazione allegata alle domande, sia alle modalità di proposizione del gravame contro l’eventuale provvedimento di reiezione di tali domande. Ciò premesso, occorre, comunque, individuare nell’ambito della vigente organizzazione dell’Agenzia, gli organi titolari del potere di adottare i provvedimenti riguardanti il rimborso o il discarico delle quote inesigibili di cui al D.P.R. n. 43/1988. Al riguardo, è necessario distinguere due casi: a) se l’iscrizione a ruolo è stata effettuata da un ufficio dell’Agenzia soppresso e confluito in un ufficio locale, si deve fare riferimento all’art. 6, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, che attribuisce agli uffici delle entrate (e, quindi, agli attuali uffici locali dell’Agenzia) il compito di adottare i provvedimenti “connessi alla riscossione dei tributi, ivi compresi l’annullamento, il discarico e il rimborso dei crediti erariali inesigibili…”. Pertanto, in tal caso, l’ufficio titolare del potere di adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda del concessionario è l’ufficio locale competente per territorio; nell’ipotesi in cui tale ufficio si orienti per la reiezione della domanda, dovrà, comunque, preventivamente inviare al concessionario un apposito atto contenente le contestazioni in base alle quali si ritiene non documentata l’inesigibilità. Ciò, allo scopo di consentire allo stesso concessionario di presentare le deduzioni e i documenti previsti dall’art. 83, comma 2, D.P.R. n. 43/1988. b) se l’iscrizione a ruolo è stata effettuata da un ufficio distrettuale delle II.DD., da un ufficio I.V.A. o da un ufficio del Registro ancora in essere, l’ufficio impositore annota le proprie osservazioni sulle domande per le quali non ritiene documentata l’inesigibilità e le trasmette alla sezione staccata della Direzione Regionale competente per territorio; una copia della domanda, corredata dalle predette osservazioni, viene inoltre inviata al concessionario, ai fini di cui al citato art. 83, comma 2, D.P.R. n. 43/1988. In entrambi i casi, contro il provvedimento di rigetto della domanda di rimborso e di discarico, è ammesso il ricorso gerarchico contemplato dall’art. 85, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988. Quanto alla titolarità del potere di decidere tale ricorso, si sottolinea che l’art. 16, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo 1998, n. 80, ha disposto che ai dirigenti di uffici dirigenziali generali compete la decisione sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. Di conseguenza, con la citata nota prot. n. 1998/122787, era stato stabilito che la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti non definitivi adottati dagli uffici periferici spettava: 1) al Direttore Regionale, se l’atto impugnato era stato emesso dai dirigenti di uffici dipendenti da Direzioni Regionali delle Entrate cui erano preposti dirigenti generali ; 2) al Direttore Centrale competente per materia, se l’atto impugnato era stato emesso da uffici periferici dipendenti da Direzioni Regionali cui non erano preposti dirigenti generali. Tuttavia, nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, tutte le Direzioni Regionali sono ormai diventate strutture di vertice, e, quindi, sono titolari del potere di decidere in merito ai ricorsi gerarchici contro i provvedimenti non definitivi degli uffici periferici. Pertanto, i ricorsi gerarchici contro gli atti con i quali gli uffici periferici respingono le domande di rimborso e di discarico delle quote inesigibili presentate fino al 30 giugno 1999 debbono essere proposti alle Direzioni Regionali competenti per territorio.