Cir_Entrate_26_3_04_14 Circolare Entrate del 26/03/2004 n. 14 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Trattamento fiscale degli atti di compravendita di unità immobiliari nei paesi della Valle del Belice - articolo 43 della legge 1 agosto 2002, n. 166 La Direzione regionale per la Sicilia dell'Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposizione indiretta, degli atti di trasferimento totale o parziale inter vivos della proprietà degli immobili sinistrati della Valle del Belice e del diritto al contributo per la ricostruzione. La problematica prospettata concerne l'applicazione delle esenzioni previste, per la prima volta, dall'articolo 55 del d.l. 27.02.1968, n. 241 (convertito in legge 18.03.1968, n. 241, avente ad oggetto provvidenze per la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 1968) ai sensi del quale "le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali...". Tale regime di favore, a seguito di successive proroghe (articolo 16 della L. 14.10.1974, n. 504; articolo 16 della L. 29 aprile 1976, n. 178; articolo 24 della L. 07.03.1981, n. 64) si è protratto fino al 31 dicembre 1985. Pertanto, relativamente agli atti posti in essere a partire da tale data tornava ad applicarsi l'ordinario regime di imposizione indiretta, che, per l'imposta di registro, è stabilito dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 a norma del quale "Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice (...), sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate", il legislatore ha inteso ripristinare, con efficacia retroattiva, il regime di favore previsto originariamente dal citato articolo 55 del d.l. n. 79 del 1968. Pertanto, la scrivente ritiene che, allo stato attuale della normativa, gli atti di trasferimento in esame, posti in essere dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002, fruiscono del regime esentativo di cui al predetto articolo 43, comma 3. Relativamente alle valutazioni sul contenzioso che si è istaurato con gli Uffici Locali, si ritiene che, sulla base della norma di cui al citato articolo 43, sia opportuno che gli uffici abbandonino i giudizi ancora pendenti e chiedano al giudice l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, nonché la compensazione delle spese ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto concerne, invece, i giudizi in cui l'Amministrazione sia stata già condannata al pagamento delle spese, si ritiene che tale condanna non sia giustificata nel merito, avendo l'Amministrazione correttamente liquidato le imposte in un momento in cui l'esenzione non era vigente. Con riferimento alla fattispecie in cui alla predetta condanna abbia fatto seguito un atto di precetto che intimi il pagamento delle spese (vedi allegato alla nota prot. n. 2003/RIS/2382 del 01.08.2003), si ritiene parimenti che tale atto - qualora sia stato emesso sulla base di sentenza non ancora passata in giudicato - presenti un evidente vizio di legittimità. La Direzione Regionale per la Sicilia vigilerà affinchè gli uffici locali interessati, prima di abbandonare i giudizi relativi alle spese, tengano conto delle esposte considerazioni nonché del valore - spesso esiguo - delle liti in argomento.