Cir_Entrate_25_9_01_81 Circolare del 25/09/2001 n. 81 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Imposta di registro su atti transattivi stipulati nell'interesse dello Stato. Testo: É stato chiesto di conoscere il trattamento tributario da applicare, aifini dell'imposta di registro, agli atti transattivi mediante i quali laDirezione Generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa provvede alla restituzione, ai legittimi proprietari, dei fondi sui qualinel periodo bellico furono edificati, senza preventivo esproprio, bunker ed opere difensive di modesta entità, manufatti mai accatastati ed attualmente ridotti in stato di abbandono. Come riferito dal Ministero della Difesa, la restituzione viene disposta mediante apposito atto transattivo redatto in conformità alle indicazioni fornite dall'Avvocatura Generale dello Stato con il parere n. 076528 del 26 giugno 1995. Per la soluzione del problema si fa riferimento al testo normativo contenente la disciplina delle requisizioni, approvato con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Posto che la normativa in questione si applica in periodo bellico, in caso di mobilitazione generale o parziale e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, é previsto che "Gli immobili possono essere requisiti solo in uso (...)" (art. 8) e che "L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere" (art. 9). É disposto, inoltre, che "appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili (...) devono senza indugio essere riconsegnati" (art. 67) e che, quando sull'immobile del privato siano state realizzate nuove opere che "non hanno arrecato alcun miglioramento" allo stesso, l'amministrazione, "ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore" (art. 72). Dall'insieme delle disposizioni sopra riportate emerge che le aree di sedime requisite ai sensi del r.d. n. 1741 del 1940 non sono passate in proprietà all'Amministrazione militare; la limitazione al diritto di proprietà imposta con la requisizione, infatti, ha carattere temporaneo e cessa con il venir meno delle necessità pubbliche che l'hanno determinata; cessata l'esigenza di pubblico interesse, il bene requisito deve essere restituito al privato anche se abbia subito trasformazioni. Tale peculiarità differenzia la requisizione in uso, di cui si tratta, dall'espropriazione per pubblica utilità e dai trasferimenti coattivi. Agli atti con i quali si provvede alla restituzione dei beni requisiti, pertanto, non può applicarsi il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a mente del quale "Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà (...) l'imposta non é dovuta se espropriante o acquirente é lo Stato". Circa la natura del negozio giuridico posto in essere, l'Avvocatura Generale dello Stato (parere n. 076528 del 1995) ha affermato che deve farsi riferimento alla figura della transazione "la quale si incentra appunto nella rinuncia del proprietario all'eventuale indennizzo" di cui all'articolo 72 del r.d. n. 1741 del 1940 in precedenza richiamato. La transazione é regolata dall'articolo 29 del testo unico sull'imposta di registro che stabilisce " (...) se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta é dovuta in misura fissa". Si deve inoltre tener conto dell'articolo 57, comma 7, dello stesso testo unico che dispone "Nei contratti in cui é parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta é unicamente l'altra parte contraente (...), sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato". In proposito l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 37 del 10 giugno 1986, ha precisato che "Tale soluzione é giustificata dalla considerazione che non può farsi carico al soggetto che non ha alcun interesse alla registrazione del contratto di corrispondere un tributo che allo stesso contratto si riferisce quando la richiesta della formalità é avvenuta per volontà e nell'interesse dell'altra parte contraente". Orbene, non vi é dubbio che gli atti in parola vengono registrati nell'interesse dello Stato il quale, tramite la restituzione dei fondi requisiti, si libera da possibili responsabilità per danni a terzi derivanti dallo stato di fatiscenza e di mancata custodia degli eventuali manufatti bellici ormai ridotti a ruderi. Tanto é vero che l'Avvocatura Generale dello Stato, nel parere in precedenza richiamato, ha affermato che, qualora non sia possibile per l'indisponibilità dei proprietari stipulare le transazioni, l'Amministrazione deve provvedere alla demolizione dei manufatti stessi ovvero procedere nei confronti dei proprietari all'offerta per intimazione della restituzione del fondo, secondo le previsioni degli articoli 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 del codice civile. Tutto ciò posto e valutata inoltre la specialità della normativa relativa alle requisizioni di cui al r.d. n. 1741 del 1940, si deve concludere che le transazioni in esame rientrano tra gli atti della Pubblica Amministrazione presentati volontariamente dalla stessa per la registrazione e, pertanto, non scontano alcuna imposta di registro in virtù del disposto del richiamato articolo 57, comma 7, del d.P.R. n. 131 del 1986. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.