Cir_Entrate_24_2_03_13 Circolare del 24/02/2003 n. 13 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Emersione di attività detenute all'estero. Riapertura dei termini. Articoli da 6 a 6-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo emendato approvato dalla Camera dei Deputati il 6 febbraio 2003 INDICE Premessa 1. Ambito disciplinare 2. Rapporto con le procedure di definizione agevolata di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 3. Le somme dovute e le modalità di pagamento 4. Dichiarazione riservata 5. Effetti delle operazioni di emersione 6. Determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate 7. Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate 8. Disposizioni riguardanti gli intermediari 9. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale 10. Rinvio a precedenti circolari **************** Premessa Gli articoli da 6 a 6-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, in corso di conversione, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 6 febbraio 2003 (di seguito, "provvedimento"), consentono nuovamente l'emersione di attività detenute all'estero da soggetti residenti in Italia. Si fa presente che l'articolo 5-bis, comma 1, lettera m), dello stesso provvedimento ha abrogato i primi cinque commi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ora rubricato "Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero"), che conteneva analoghe disposizioni in materia. Pertanto, la disciplina di riferimento é al momento interamente contenuta nei citati articoli da 6 a 6-quinquies del provvedimento in esame. In particolare, é prevista l'applicazione delle disposizioni e dei benefici contenuti nel capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003. 1. Ambito disciplinare I destinatari del provvedimento sono quelli individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001. Si tratta degli stessi soggetti interessati dalla normativa sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e, quindi, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Con riferimento invece all'ambito oggettivo delle operazioni di emersione, la riapertura dei termini riguarda le somme di denaro, le attività finanziarie e gli altri investimenti detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, alla data del 31 dicembre 2001. E' consentito, quindi, procedere al rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero a condizione che queste siano detenute al di fuori del territorio dello Stato alla predetta data del 31 dicembre 2001 (e non più al 1 agosto 2001) e regolarizzare tutte le attività detenute all'estero e che si intende ivi mantenere, a condizione che esse si trovino all'estero alla medesima data del 31 dicembre 2001 (e non più al 27 settembre 2001). Pertanto possono avvalersi delle nuove disposizioni sia coloro che non hanno usufruito della disciplina contenuta nel D.L. n. 350 (sempreché le attività siano detenute alla data del 31 dicembre 2001) e sia coloro che hanno costituito all'estero attività nel periodo che va dal 1 agosto 2001 (ovvero dal 27 settembre 2001 per le attività regolarizzate) al 31 dicembre 2001. 2. Rapporto con le procedure di definizione agevolata di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 Si fa presente che a norma dell'articolo 20, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (unico comma non abrogato dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera m), del provvedimento), la definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge ("Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione") non ha effetto relativamente ai redditi conseguiti all'estero e alle violazioni riguardanti il cosiddetto"monitoraggio fiscale". Allo stesso modo, l'articolo 8, comma 6, lettera b), e l'articolo 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002 precisano che la dichiarazione integrativa, nonché la definizione automatica per gli anni pregressi non hanno effetto in ordine alle violazioni riguardanti il predetto "monitoraggio fiscale", salvo che il contribuente non provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero ricorrendo rispettivamente le ipotesi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, della stessa legge. In particolare, la dichiarazione e l'integrazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all'estero e il pagamento dell'imposta sostitutiva del 6 per cento consente l'estinzione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale a condizione che il contribuente proceda anche alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001. Pertanto, un soggetto che detiene all'estero un'attività ed intende avvalersi della procedura prevista dall'articolo 8 deve presentare la dichiarazione integrativa per i redditi conseguiti all'estero e non dichiarati e corrispondere la relativa imposta sostitutiva del 6 per cento. Tuttavia, se si tratta di un soggetto non tenuto alla redazione delle scritture contabili, per potersi avvalere della non applicabilità delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, potrà far emergere l'attività finanziaria detenuta all'estero avvalendosi esclusivamente delle disposizioni contenute negli articoli 6 e seguenti del provvedimento, ricorrendo le condizioni ivi previste. 3. Le somme dovute e le modalità di pagamento L'articolo 6, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame ha stabilito che, per il conseguimento degli effetti delle operazioni di emersione, é dovuta una somma pari al 4 per cento dell'importo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate. Il comma 6 del medesimo articolo statuisce invece che la somma dovuta ai fini del conseguimento degli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione é pari al 2,5 per cento qualora le operazioni siano effettuate entro il 16 aprile 2003. Al riguardo, si ricorda che per poter considerare "effettuate" le operazioni di emersione é necessario che, nei predetti termini, siano conclusi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non ancora terminati taluni degli adempimenti previsti per gli intermediari. In particolare, é necessario che entro il termine ultimo del 30 giugno 2003 - ovvero entro il 16 aprile 2003 ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2,5 per cento - i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento della somma e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. Entro i predetti termini, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state trasferite presso l'intermediario italiano che le riceve in deposito. Non rileva, quindi, a questi fini la data del versamento da parte dell'intermediario della somma dovuta. In sostanza, si ritiene che l'intera procedura si debba concludere con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto interessato da parte dell'intermediario. Il versamento della somma deve essere effettuato esclusivamente in denaro e, pertanto, in deroga a quanto consentito dall'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 350 del 2001, é esclusa la possibilità del regolamento della somma dovuta mediante la sottoscrizione di titoli di Stato. I dati complessivi relativi alle somme versate, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 4% dovrà essere riportato nella dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770 per l'anno 2003. 4. Dichiarazione riservata Per effettuare le operazioni di emersione, il contribuente é tenuto a redigere una dichiarazione riservata e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che é incaricato della regolarizzazione. A norma dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del provvedimento, nella predetta dichiarazione gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenuti fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. Inoltre, viene precisato che la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2-bis, del D.L. n. 350 del 2001 si applica con riferimento all'attestazione della detenzione delle attività alla data del 31 dicembre 2001. Pertanto, si applica la sanzione della reclusione da tre mesi a un anno per chi attesta falsamente nella dichiarazione riservata la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate o regolarizzate a tale data. E' in corso di predisposizione il modello di dichiarazione riservata che potrà essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it . Pertanto, il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2003) verrà sostituito da un nuovo modello conforme alla disciplina emendata in sede di conversione del D.L. n. 282 del 2002. Relativamente all'ammontare del denaro e delle attività finanziarie espresse in valuta, il contribuente é tenuto anche ad indicare nella dichiarazione riservata il valore delle stesse in euro. In merito, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del provvedimento, prevede l'applicazione del medesimo tasso di cambio individuato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2001 - emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001. Come si ricorda, tale provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001, reca l'accertamento del cambio delle valute estere sulla base della media dei cambi mensili fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del TUIR, per il periodo che va da settembre 2000 ad agosto 2001. E' stato pertanto stabilito con una specifica previsione normativa quanto già disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003), emanato sulla base del testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. n. 282 vigente precedentemente alle modifiche apportate in sede di conversione. 5. Effetti delle operazioni di emersione Si fa presente che, a norma degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 350 del 2001, sono estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del D.L. n. 167 del 1990, relativamente alle attività indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto il ricorso alle disposizioni dell'articolo 6 estingue non soltanto le sanzioni dell'articolo 5 del D.L. n. 167 del 1990 in vigore fino al 27 settembre 2001, ma anche le nuove sanzioni, introdotte dall'articolo 19 del D.L. n. 350 del 2001 (e successivamente integrate dalla legge di conversione n. 409 del 2001) che si rendono applicabili alle dichiarazioni presentate o da presentare (in caso di dichiarazioni omesse) successivamente al 27 settembre 2001. Si ricorda, altresì, che é precluso nei confronti del dichiarante ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non é ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 350 del 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero ed oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Inoltre, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento dispone che relativamente alle attività oggetto di emersione, i soggetti interessati non sono tenuti alla compilazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del D.L. n. 167 del 1990 (modulo RW del modello UNICO) per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2003), nonché per il periodo d'imposta precedente. In ogni caso, la norma prevede che restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) dei trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da e verso l'estero, di denaro, titoli e valori mobiliari o valute estere di importo superiore a 12.500 euro, secondo le modalità e termini di cui all'articolo 3 del D.L. n. 167 del 1990. 6. Determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate Come noto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001, il contribuente che si avvale dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti successivamente al 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione. Sui predetti redditi l'intermediario che riceve la dichiarazione riservata applica le medesime ritenute alla fonte e imposte sostitutive che sarebbero state applicabili qualora le attività da cui derivano i proventi fossero state già depositate presso l'intermediario ovvero qualora quest'ultimo fosse intervenuto nella loro riscossione. Inoltre, per effetto del richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo 6 in esame all'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. n. 12 del 2002, nonché sulla base di quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo 6, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, può essere utilizzato il criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del D.L. n. 167 del 1990. Quest'ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato "tasso di riferimento") vigente nel periodo d'imposta. A quest'ultimo proposito, si fa presente che, nell'ambito della disposizione in esame, il periodo cui fare riferimento ai fini dell'applicazione del predetto tasso é quello intercorrente tra il 31 dicembre 2001 e la data di effettivo rientro delle attività finanziarie detenute all'estero. Si tratta, in sostanza, di un criterio che consente di applicare un tasso medio ai fini della determinazione presuntiva della redditività delle attività rimpatriate, prescindendo dall'ammontare dei proventi effettivamente percepito. I tassi ufficiali di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso medio sono quelli disposti con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia e vigenti nel periodo che va dal 31 dicembre 2001 alla data dell'effettivo rimpatrio delle attività estere (comunque, entro il 30 giugno 2003). Nella tabella di seguito evidenziata é illustrato l'andamento del tasso ufficiale da utilizzare a tal fine. Andamento del Tasso Ufficiale di Riferimento Periodo Tasso Provvedimento del Governatore che dispone il tasso ufficiale di riferimento dal 14/11/2001 al 10/12/2002 3,25% Provvedimento del 9/11/2001 (G.U. n. 265 del 14.11.2001) dall'11/12/2002 ad oggi 2,75% Provvedimento del 6/12/2002 (G.U. n. 290 dell'11/12/2002) A titolo esemplificativo, supponendo che l'effettivo rimpatrio avvenga il 30 giugno 2003 e che il tasso ufficiale di riferimento stabilito da ultimo nella misura del 2,75 per cento non venga modificato, deve essere applicato il tasso del 3,07 per cento sul valore delle attività rimpatriate come indicato nella dichiarazione riservata. Il predetto tasso va calcolato su base giornaliera, come risulta nella seguente tabella esemplificativa. Periodo Tasso % Giorni dal 31 dicembre 2001 al 10 dicembre 2002 3,25 357 1.160,25 Dall'11 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 2,75 202 555,50 Totale 559 1.715,75 Tasso medio 3,07 Il tasso medio del periodo che va dal 31 dicembre 2001 alla data del rimpatrio deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate al fine di determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse. Sui redditi, così determinati, l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. Tale imposta é prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dai soggetti interessati, e versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di rimpatrio. Per ulteriori chiarimenti in merito al descritto criterio presuntivo si fa rinvio a quanto precisato nella circolare n. 37/E del 2002. 7. Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate L'articolo 6-bis del provvedimento consente di applicare la disciplina in materia di rimpatrio, con gli effetti di cui all'articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001, al denaro ed alle attività finanziarie estere regolarizzate tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso decreto-legge, che successivamente vengono trasferite in Italia dopo la data di presentazione della dichiarazione riservata e comunque non oltre il 30 giugno 2003. A tal fine i soggetti interessati devono consegnare agli stessi intermediari ai quali é stata presentata la dichiarazione di regolarizzazione una richiesta scritta conferendo l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero originariamente regolarizzate e che ora si intende rimpatriare. E' comunque consentito rivolgersi anche ad un intermediario diverso da quello al quale era stata a suo tempo presentata la dichiarazione riservata ai fini della regolarizzazione. In tal caso una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta scritta di cui sopra. Qualora l'importo del denaro e delle altre attività finanziarie effettivamente rimpatriate in Italia sia superiore a quello originariamente regolarizzato e risultante dalla dichiarazione riservata, gli effetti dell'operazione di rimpatrio di cui all'articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. Alla differenza tra l'importo del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate e l'importo del denaro e delle altre attività finanziarie già regolarizzate si applicano gli effetti di cui al citato articolo 14, a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi derivanti dalle medesime attività, percepiti successivamente al 27 settembre 2001 e fino alla data dell'effettivo rimpatrio. In tal caso, il contribuente può optare per l'applicazione delle imposte da parte dell'intermediario in via analitica ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001 ovvero mediante il criterio presuntivo di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del primo periodo, del D.L. n. 12 del 2002. Naturalmente, la predetta opzione con riferimento ai redditi percepiti dal 27 settembre 2001 al 31 dicembre 2001 non va esercitata qualora il contribuente abbia indicato tali proventi nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2001. Qualora, invece, l'importo del denaro e delle altre attività finanziarie effettivamente rimpatriate sia inferiore a quello del denaro e delle altre attività finanziarie regolarizzate e risultante dalla dichiarazione riservata, gli effetti di cui all'articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'importo delle attività successivamente rimpatriate. L'effettuazione delle operazioni di rimpatrio delle attività precedentemente regolarizzate non comporta il pagamento di alcuna somma a condizione che le stesse siano perfezionate entro il 15 aprile 2003. Tuttavia, per le operazioni effettuate dopo il 16 aprile 2003 e comunque entro il 30 giugno 2003 é dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate. Considerato che per il rimpatrio delle attività finanziarie già regolarizzate con il primo scudo non é richiesta la presentazione di un'apposita dichiarazione riservata, le operazioni si considerano "effettuate" quando sono conclusi gli adempimenti posti a carico del contribuente (redazione della comunicazione scritta e conferimento dell'incarico all'intermediario). La somma dello 0,50 per cento deve essere versata dagli intermediari che ricevono l'incarico del deposito delle attività entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le attività finanziarie sono state rimpatriate, secondo le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto. A tal fine, gli intermediari trattengono la somma dall'importo delle attività rimpatriate ovvero, se l'interessato non fornisce la relativa provvista, effettuando i necessari disinvestimenti. 8. Disposizioni riguardanti gli intermediari Gli articoli da 6-ter a 6-quinquies contengono disposizioni relative agli intermediari. In particolare, l'articolo 6-ter disciplina il caso di trasferimento tra intermediari del denaro e delle altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio. In tale ipotesi, come già precisato nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, rimane fermo il regime della riservatezza, sempreché il nuovo rapporto sia intestato al medesimo contribuente. L'intermediario che effettua il trasferimento deve rilasciare apposita comunicazione al successivo intermediario al fine di attestare l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza cui é tenuto l'intermediario che riceve il trasferimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il successivo articolo 6-quater prevede invece la possibilità per gli intermediari di regolarizzare entro il 16 aprile 2003 gli omessi, i ritardati o gli insufficienti versamenti della somma del 2,5 per cento prevista dall'articolo 12 del D.L. n. 350 del 2001, nonché delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate a norma dell'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto-legge e dell'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. n. 12 del 2002. Non sono previste sanzioni o interessi. Infine, l'articolo 6-quinquies consente agli intermediari di compensare le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 12 del 2002 e le eventuali eccedenze di versamento delle somme applicate rispetto a quanto effettivamente dovuto, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Si tratta, in particolare, del recupero da parte degli intermediari delle somme restituite ai soggetti interessati che abbiano presentato una dichiarazione integrativa della dichiarazione riservata (parte II del modello della dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2002) esponendo un ammontare inferiore a quello originariamente indicato nella prima parte. La norma specifica al riguardo che detta compensazione può essere effettuata a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata che, come si ricorda, doveva essere presentata dal contribuente entro e non oltre il 30 giugno 2002. La compensazione può essere effettuata anche con riferimento alle eccedenze di versamento delle somme dovute per la nuova procedura di emersione (4, 2,5 e 0,50 per cento), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. 9. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 apportano, a decorrere dal 1 gennaio 2003, alcune modifiche alla disciplina relativa agli obblighi di rilevazione e segnalazione dei dati previsti ai fini del cosiddetto "monitoraggio fiscale". In particolare, il comma 2, integrando il testo dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sancisce l'esonero dalla rilevazione prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990 per i trasferimenti provenienti dall'estero qualora i relativi flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto o d'imposta o ad imposta sostitutiva. Si ricorda che, ai sensi della prima parte del comma 4 del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sono altresì escluse dall'obbligo di rilevazione le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo (regime del risparmio amministrato e regime del risparmio gestito). Si fa presente, inoltre, che la modifica normativa riguardante l'esonero dalle rilevazioni del monitoraggio fiscale-valutario trova la sua giustificazione, su un piano sistematico, nella circostanza che nel caso di applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, l'intermediario é comunque tenuto alla segnalazione del reddito e della ritenuta applicata in sede di compilazione del modello 770 e, pertanto, la segnalazione dovuta ai sensi della normativa sul monitoraggio costituirebbe una duplicazione dell'adempimento. I successivi commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 sono finalizzati alla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti degli intermediari. Gli obblighi di rilevazione e di segnalazione da parte degli intermediari previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4-bis, del D.L. n. 167 del 1990, nonché degli altri dati e notizie di cui al medesimo decreto (comprese quelle di cui all'articolo 3-ter, comma 3) saranno effettuati secondo le modalità previste da appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In attesa dell'emanazione di tali provvedimenti, le rilevazioni e le segnalazioni vanno effettuate con le modalità e termini attualmente vigenti (D.M. 8 agosto 1990 e D.M. 29 dicembre 1993, n. 598). 10. Rinvio a precedenti circolari Considerato il rinvio a tutte le disposizioni previgenti in materia di emersione di attività detenute all'estero, fatte salve le deroghe espressamente previste, si rendono applicabili le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate e di seguito elencati: - Circolare n. 85/E del 1 ottobre 2001; - Risoluzione n. 143/E del 1 ottobre 2001; - Circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001; - Circolare n. 101/E del 5 dicembre 2001; - Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002; - Risoluzione n. 57/E del 27 febbraio 2002; - Circolare n. 24/E del 13 marzo 2002; - Risoluzione n. 132/E del 30 aprile 2002; Circolare n. 37/E del 3 maggio 2002.