Cir_Entrate_23_6_10_38 Circolare Entrate 23/06/2010 n. 38 Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili Testo: Si riportano, di seguito, le risposte fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010. Sommario 1. REDDITO D’IMPRESA 1.1 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi espliciti su debiti commerciali 1.2 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) - trattamento degli interessi attivi su prestiti a dipendenti 1.3 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali 1.4 Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi e modello unico 1.5 Sale and lease back con pre-ammortamento del finanziamento 1.6 Irap – scorporo area 1.7 Irap - cuneo fiscale - deduzione maggiorata € 9.200 1.8 .a) Impianti fotovoltaici 1.8. b) Impianti fotovoltaici 2. SCUDO FISCALE 2.1 Cfc – esonero dall’obbligo di compilazione del quadro FC della dichiarazione “Unico PF” per i soggetti partecipanti 3. IRPEF E LAVORO AUTONOMO 3.1 Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico 3.2 Ammortamento immobili 3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari 3.4 Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale 4. AIUTI DI STATO 4.1 Misure temporanee anticrisi 5. REVOCA DEL FALLIMENTO 5.1 Dichiarazione dei redditi in caso di revoca del fallimento 6. STUDI DI SETTORE 6.1 Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario 1. REDDITO D’IMPRESA Omissis 1.8 .a) Impianti fotovoltaici D: L’Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1. Dalle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni ? R : L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Coerentemente a tale impostazione anche nella circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. A parere della scrivente, pertanto, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. 1.8. b) Impianti fotovoltaici D : Gli impianti fotovoltaici possono beneficiare dell’agevolazione Tremonti-ter ? R : Con circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’agevolazione istituita dall’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, specificando che ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”. Si segnala che le suddette note esplicative includono nella divisione 28 la “fabbricazione di inseguitori per pannelli solari” (sottocategoria 28.99.99, “Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti ed accessori)”. Le medesime note non includono nella divisione 28, invece, la “fabbricazione di celle fotovoltaiche”, compresa nella divisione 26 (sottocategoria 26.11.09, “Fabbricazione di altri componenti elettronici”), e la “fabbricazione di pannelli fotovoltaici”, compresa nella divisione 27 (sottocategoria 27.11.00, “Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici”). 2. SCUDO FISCALE Omissis 3. IRPEF E LAVORO AUTONOMO 3.1 Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico D : Sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino. Come si configura la detrazione di imposta nel caso di specie? R : La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico intervento ed ai due beneficiari. 3.2 Ammortamento immobili D : In che misura sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento degli immobili strumentali di proprietà dei professionisti (100% o meno)? Rileva la data di acquisizione dell'immobile a tale scopo? R : L'art. 54, comma 2, del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 334, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007) prevede che per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, compresi gli immobili, "sono ammesse in deduzione, quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto delle Ministro dell'economia e della finanze" (Decreto ministeriale 31 dicembre 1988) La previsione in questione è a carattere temporaneo, dato che il comma 335 dell'art. 1, della legge 296/2006 stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativamente agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e che gli importi deducibili, con i coefficienti di cui al Decreto del ministero delle finanze, sono ridotti, nel triennio 2007-2009, ad un terzo. La stessa disposizione precisa che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l' articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 secondo cui non è deducibile il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; in mancanza di separato acquisto, il costo delle aree è determinato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento del costo complessivo del fabbricato. Il sistema delineato dall'art. 54, comma 2, del TUIR ha previsto per i professionisti la possibilità di ammortizzare il costo di acquisizione degli immobili strumentali se il diritto reale è acquisito nel periodo 2007-2009, ossia nell'arco temporale in cui trova applicazione la disposizione transitoria che consente la deduzione delle quote di ammortamento relativamente agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto per gli immobili acquisiti in proprietà in detto triennio sono deducibili quote di ammortamento, in base al principio di competenza, applicando al costo di acquisto dell’immobile (costo storico di acquisizione aumentato degli oneri di diretta imputazione), le aliquote previste dal D.M. 31.12.1988, che rappresentano il limite massimo ammesso in deduzione per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia detta deducibilità per il triennio è ammessa nei limite di 1/3 dei coefficienti ministeriali; a partire dal 1° gennaio 2010 devono, invece, essere applicati i coefficienti per intero. Nel costo ammortizzabile va escluso il costo delle aree occupate dalla costruzione (e dalle pertinenze). Per gli immobili acquisiti dopo il triennio in questione non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento. Pertanto ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento rileva il periodo di acquisizione in proprietà . 3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari Omissis 3.4 Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale Omissis 4. AIUTI DI STATO 4.1 Misure temporanee anticrisi Omissis. 5. REVOCA DEL FALLIMENTO 5.1 Dichiarazione dei redditi in caso di revoca del fallimento Omissis 6. STUDI DI SETTORE 6.1 Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario Omissis.