Cir_Entrate_21_4_08_18 Circolare Entrate 21/04/2009 n. 18 Quesiti Caf per compilazione modello 730. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Omissis 5. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede D. Da quest'anno é possibile usufruire della detrazione d'imposta anche per spese relative a "canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative"... Con questa nuova formulazione dell'art. 15, comma 1, lettera i-sexies, che non rende vincolante la detrazione alla stipula di contratti ai sensi delle legge 431 del 1998, si chiede se sia possibile usufruire della detrazione anche se tali spese sono state sostenute all'estero. R. L'art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2. 633 euro". Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc. ), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti. Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale. Omissis