Cir_Entrate_20_4_05_15 Circolare Entrate 20/04/2005 n. 15 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale Testo: INDICE (in neretto le domande riportate) 1. FAMILIARI A CARICO 3 2. CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA 3 3. DATI DEL CUD 4 3.1. SOCIETÀ IN STATO DI FALLIMENTO 4 4. MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 4 4.1. INTERESSI PASSIVI 4 4.2. MOTIVAZIONI DEL MUTUO 5 4.3. ACQUISTO DI ABITAZIONE DA RISTRUTTURARE 5 4.4. ONERI ACCESSORI 6 4.5. TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO 7 5. SPESE SANITARIE 7 6. AUTOVEICOLI PER DISABILI 8 6.1. SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 8 6.2. DETRAIBILITÀ DELLA SECONDA RATA 9 6.3. DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO 9 6.4. ACQUISTO AUTO PER DISABILI 10 7. DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 10 7.1. INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 10 7.2. CONIUGE CONVIVENTE 13 8. DETRAZIONE PER SPESE DI ASSICURAZIONE 13 9. PREMI VERSATI ALL'INAIL 14 10. DETRAZIONI OGGETTIVE E NO TAX-AREA 15 11. DOCUMENTAZIONE ONERI 16 11.1. SCONTRINI FARMACEUTICI NON PIR LEGGIBILI 16 11.2. SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 17 11.3. CONTRIBUENTE NON RINTRACCIABILE 18 1. FAMILIARI A CARICO Omissis. 2. CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA D. Si chiede di conoscere quando può essere esercitato il diritto a chiedere il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. R. Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato ed è utilizzabile anche in diminuzione dall'IRPEF. In relazione all'ipotesi in cui il contribuente intenda utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi, nell'appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione UNICO 2004, alla voce "Credito di imposta per il riacquisto della prima casa", è precisato che per usufruire dell'agevolazione nella dichiarazione 2004 per il 2003, l'acquisto deve essere avvenuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della dichiarazione in questione. In sostanza, il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. 3. DATI DEL CUD 3.1. SOCIETÀ IN STATO DI FALLIMENTO Omissis. 4. MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 4.1. INTERESSI PASSIVI D. Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di Euro 200.000, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell'immobile di Euro 180.000, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto). R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo. 4.2. MOTIVAZIONI DEL MUTUO D. Nel caso in cui il contratto di mutuo non contenga la motivazione, è possibile applicare la detrazione in relazione agli interessi passivi? R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. Tale motivazione può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente. In assenza della documentazione comprovante che il mutuo è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, non può essere rilasciato il visto di conformità. Parimenti non può essere apposto il visto qualora, trattandosi di mutui misti, non risulti l'importo riferibile all'acquisto. 4.3. ACQUISTO DI ABITAZIONE DA RISTRUTTURARE D. Un contribuente che ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, successivamente all'acquisto ha eseguito lavori di ristrutturazione in base ad apposita abilitazione comunale che si stanno protraendo nel tempo, per cui l'immobile sarà adibito ad abitazione dopo circa 18/20 mesi dall'acquisto e non entro un anno come richiesto dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Gli interessi passivi si possono detrarre, avvalendosi del fatto che gli immobili oggetto di ristrutturazione devono essere adibiti ad abitazione principale entro 2 anni? Si chiede di conoscere, inoltre, come deve essere verificata da parte dei CAF la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente entro i termini previsti dalla norma. R. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che in caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, per usufruire della detrazione degli interessi passivi, l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto. In tal caso, il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale. Con riferimento al controllo del requisito della destinazione ad abitazione principale entro i termini previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della detrazione per interessi passivi, si fa presente che tale requisito può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000. Considerato, peraltro, che l'abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, il contribuente con la suddetta autocertificazione può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. Resta fermo che, per effetto dell'articolo 41 del DPR 445 del 2000, l'amministrazione, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell'articolo 76 del medesimo DPR. 4.4. ONERI ACCESSORI D. Può essere considerato un onere accessorio al mutuo il contratto di assicurazione sull'immobile che taluni Istituti di credito richiedono ad ulteriore garanzia oltre quella ipotecaria nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile che potrebbe poi avere un valore inferiore a quello ipotecato? R. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi si comprendono l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato (circ. 95/2000). In sostanza, gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Per quanto riguarda le spese per l'assicurazione dell'immobile, non si ritiene che diano diritto alla detrazione non rinvenendosi il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo. 4.5. TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO D. In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione. Quale codice deve essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi? R. In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione. Per l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF e modello 730) nel quadro B, dovranno essere utilizzati i codici previsti con riferimento alle diverse tipologie di contratti di locazione. 5. SPESE SANITARIE Omissis. 6. AUTOVEICOLI PER DISABILI 6.1. SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Omissis. 6.2. DETRAIBILITÀ DELLA SECONDA RATA Omissis. 6.3. DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO Omissis. 7. DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 7.1. INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D. Si chiede di conoscere se la detrazione per spese di ristrutturazione può essere riconosciuta nei casi in cui la comunicazione al Centro Operativo di Pescara sia stata fatta in data coincidente con quella di inizio lavori; inoltre si chiede di conoscere in che misura un coniuge può usufruire della detrazione nell'ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all'altro coniuge. R. L'articolo 1 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a: "a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento;..... c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute ..... per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento". Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato" Sulla base della menzionata normativa, in relazione al primo quesito, si precisa che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione. Può infatti ipotizzarsi che il requisito previsto dal decreto n. 41 del 1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori si realizzi anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui i lavori hanno inizio. Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello da utilizzare per la comunicazione di inizio lavori, stabilisce "che in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto". Sempre in materia di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, qualora tutti i comproprietari o contitolari intendano fruire della detrazione relativamente al medesimo intervento, la circolare n. 57 del 1998 ha precisato che il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti. Successivamente, tuttavia, è stato precisato con circolare n. 122 del 1999 che nell'ipotesi in esame, se sul bonifico bancario è indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri comproprietari o contitolari non perdono il diritto alla detrazione qualora indicano nella propria dichiarazione dei redditi (nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e che è stato già riportato sul bonifico bancario. In questo caso, infatti, tale indicazione "sana" l'irregolarità del bonifico stesso. Inoltre, con circolare n. 95 del 2000 è stato chiarito che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori è stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purchè venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Sulla base delle precisazioni indicate e già fornite dall'Amministrazione finanziaria, in relazione al quesito posto si può affermare che il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella circolare n. 95 del 2000. 7.2. CONIUGE CONVIVENTE D. I coniugi conviventi in un'immobile di proprietà di uno soltanto di essi, decidono di costruire un box pertinenziale. Il coniuge proprietario dell'immobile è fiscalmente a carico dell'altro. Il coniuge convivente non proprietario dell'immobile ha titolo per detrarre le spese relative alla costruzione della pertinenza? R. La circolare n. 121 del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. La convivenza, tuttavia, deve sussistere già nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria. L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitività, al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalità di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato, che, in presenza di più soggetti che si avvalgono del beneficio è sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione, dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 8. DETRAZIONE PER SPESE DI ASSICURAZIONE Omissis. 9. PREMI VERSATI ALL'INAIL Omissis. 10. DETRAZIONI OGGETTIVE E NO TAX-AREA Omissis. 11. DOCUMENTAZIONE ONERI 11.1. SCONTRINI FARMACEUTICI NON PIU’ LEGGIBILI Omissis 11.2. SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE Omissis. 11.3. CONTRIBUENTE NON RINTRACCIABILE Omissis. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.