Cir_Entrate_20_3_01_28 Circolare del 20/03/2001 n. 28 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Agevolazioni fiscali "prima casa": Art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118) e Art. 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168 - Cumulabilità e irreperibilità di quanto versato: Art. 7, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Rimborsi: sentenza Corte Costituzionale n. 416 dell'11 ottobre 2000 - Ammissibilità - Condizioni. Le agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" sono state oggetto di numerosi interventi legislativi volti ad incentivare (essenzialmente in termini di riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro e/o IVA, imposta ipotecaria e catastale) l'acquisto a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso, qualora effettuato da persona fisica non operante nell'esercizio di impresa, arte o professione. In conseguenza dei molteplici interventi si é posto, ovviamente, il problema della cumulabilità dei benefici previsti, con particolare riferimento all'agevolazione di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n.168, e all'agevolazione di cui all'art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118. É noto che, dopo un periodo iniziale in cui era mancata una disciplina specifica, l'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, aveva risolto il problema in senso restrittivo, negando la cumulabilità dei benefici; successivamente, con l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il legislatore aveva assunto una posizione opposta, ammettendo il cumulo delle agevolazioni ma solo con efficacia ex nunc, ossia limitatamente agli atti sottoposti a registrazione a decorrere dal 25 marzo 1993, data di entrata in vigore della legge di conversione. Da ultimo, al fine di regolamentare in modo uniforme la disciplina sostanziale delle agevolazioni tributarie in discorso, senza alcuna soluzione di continuità temporale con il passato, l'articolo 7, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha consentito, con efficacia retroattiva, il cumulo delle agevolazioni fiscali di cui ai citati articoli 2 del D.L. n. 12/85 (ricorrendo tutte le condizioni ivi previste) e 1 della legge n. 168/82, in particolare estendendo, al comma 10, tale disciplina ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della stessa legge n.448/98 (1 gennaio 1999) e disponendo l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente versate. Infine, nella materia in esame, é intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza n. 416, depositata in data 11 ottobre 2000) la quale ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del citato comma 10 dell'art. 7 della legge n. 448/98, nella parte in cui non consente il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Allo stato attuale, pertanto: * la legge n. 448/98 ha riconosciuto la cumulabilità delle agevolazioni in argomento relativamente ai rapporti non ancora definiti al 1 gennaio 1999, aventi ad oggetto atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati e scritture private autenticate, sottoposti a registrazione in data antecedente il 25 marzo 1993, nonché scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di detta data; * nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento la sentenza n.416/2000 della Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate; * le sentenze in cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge determinano l'inefficacia dell'atto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.). Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale già richiamato con circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, tali effetti si estendono anche ai rapporti pregressi, sia sostanziali che processuali, se e in quanto gli stessi debbano considerarsi non definiti alla data di pubblicazione della sentenza, che coincide con quella del suo deposito presso la cancelleria (nella fattispecie, 11 ottobre 2000). * il rapporto giuridico é da intendersi definito, per costante giurisprudenza, quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o sia maturata una decadenza o sia decorso il termine di prescrizione o, in particolare, in diritto tributario, non siano stati impugnati gli atti dell'amministrazione. Per quanto sopra, in virtù del richiamato articolo 7, commi 9 e 10, della legge n. 448/98, ricorrendo tutte le condizioni previste dal D.L. n. 12/85, sarà riconosciuto il diritto al rimborso su quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto esclusivamente con riferimento ai rapporti non definiti al 1 gennaio 1999 e ugualmente non esauriti alla data dell'11 ottobre 2000. In particolare, si procederà d'ufficio, ovvero senza necessità di proposizione o di rinnovazione dell'istanza di rimborso, in presenza delle seguenti condizioni: * pendenza al 1 gennaio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n. 448/98, di un giudizio instaurato avverso l'atto impositivo ovvero avverso il rifiuto tacito del rimborso dell'imposta non dovuta, tempestivamente richiesto ai sensi degli artt. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (tre anni dal versamento); * pendenza al 1 gennaio 1999 del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per ricorrere avverso il rifiuto tacito del rimborso, tempestivamente richiesto (dieci anni dalla proposizione dell'istanza); * in entrambi i casi, assenza di un giudicato sfavorevole alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (11 ottobre 2000) ovvero pendenza, alla stessa data, del termine ordinario di prescrizione previsto dal citato art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per ricorrere avverso il rifiuto tacito del rimborso, tempestivamente richiesto. Sulla base delle considerazioni sopra svolte non può essere, quindi, condivisa la tesi secondo cui, a seguito della sentenza n. 416/2000, sarebbe consentita una riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di rimborso da presentare ai sensi dei citati articoli 77 del D.P.R. n. 131/86 e 17 del D.Lgs. n. 347/90, con decorrenza dall'11 ottobre 2000, data di pubblicazione della sentenza stessa. Gli uffici interessati sono invitati, pertanto, a riesaminare il contenzioso pendente in materia, procedendo all'abbandono delle controversie con le modalità di rito (in via di autotutela, mediante riduzione della pretesa avanzata con l'atto impugnato, cui consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546; ovvero, qualora sia già intervenuta sentenza sfavorevole, prestando acquiescenza o, se già proposta l'impugnazione, rinunciando all'appello, ex art. 44 del citato decreto, avendo cura di pervenire ad un accordo con la controparte ai fini della compensazione delle spese). É opportuno avanzare in giudizio, in ogni caso e in via subordinata, formale e motivata richiesta di compensazione delle spese, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel richiamare in proposito le disposizioni operative contenute nella circolare n. 138/E del 1997, si raccomanda di assumere con immediatezza le opportune iniziative processuali, senza dover attendere la discussione della causa. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.