Cir_Entrate_1_6_01_51 Circolare del 01/06/2001 n. 51 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato S.p.A. - INVIM decennale. É stato chiesto se l'esenzione dall'imposta INVIM decennale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, compete anche agli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato S.p.A., posto che l'articolo 25, comma 2, lettera a), stabilisce l'esenzione da detta imposta per gli incrementi di valore "degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica (...)". In proposito si osserva che con legge 17 marzo 1985, n. 210, é stato istituito l'ente "Ferrovie dello Stato" e che con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 agosto 1992 il suddetto ente é stato trasformato in società per azioni. Si osserva inoltre che la citata legge n. 210 del 1985, all'articolo 1, comma 3, dispone "L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi (...) già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato" e all'articolo 24, comma 1, stabilisce "All'ente Ferrovie dello Stato continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali é attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". Circa l'applicabilità alle Ferrovie dello Stato S.p.A. delle agevolazioni tributarie spettanti allo Stato e, in particolare, dell'articolo 57, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che, per le espropriazioni per pubblica utilità stabilisce "... l'imposta non é dovuta se espropriante o acquirente é lo Stato", é stato chiesto un parere al Consiglio di Stato. Con pronuncia n. 515/98 del 14 dicembre 1999, l'organo consultivo ha affermato che "la prevista trasformazione in società per azioni di vari organismi pubblici - tra cui l'ente Ferrovie dello Stato - ... nella attuale prima fase ... é stata realizzata mantenendo ancora allo Stato la proprietà degli organismi in parola, con l'attribuzione degli interi pacchetti azionari al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359." Il processo di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato risulta ancora confinato in una prima fase in cui le azioni delle Ferrovie dello Stato S.p.A. restano - almeno per il momento - interamente in mano pubblica; ad avviso del Consiglio di Stato, quindi, "non puo' certamente ritenersi applicabile alla nuova società per azioni un regime giuridico pienamente corrispondente a quello valevole in generale per le imprese private operanti nel libero mercato". Per la predetta società, pertanto, vale ancora nella sostanza la qualificazione di impresa pubblica in precedenza attribuita; alle Ferrovie dello Stato S.p.A., quindi, devono continuare ad applicarsi le agevolazioni fiscali già accordate all'Ente Ferrovie dello Stato. A conferma di quanto precede l'organo consultivo precisa che "l'abrogazione della succitata legge n. 210/1985, conseguente alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, non opera per tutta la legge, ma soltanto per la disciplina organizzativa in essa contenuta" per cui restano sicuramente in vigore le disposizioni della suddetta legge che appaiono compatibili con la struttura societaria delle Ferrovie dello Stato quali, appunto, l'articolo 24 relativo al mantenimento delle agevolazioni di tipo fiscale. Il Consiglio di Stato, infine, afferma l'applicabilità, anche agli atti posti in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., della disposizione di cui all'articolo 57, comma 8, del testo unico sull'imposta di registro. Ad avviso della scrivente nel parere del Consiglio di Stato si enuncia un principio che va oltre la specificità della fattispecie prospettata, secondo cui ai fini delle agevolazioni fiscali le Ferrovie dello Stato S.p.A. devono essere equiparate allo Stato. Ne consegue che fino a quando il pacchetto azionario resta interamente di proprietà pubblica gli incrementi di valore degli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato S.p.A. sono esenti dall'INVIM decennale ai sensi del già citato articolo 25, comma 2, lettera a), del DPR n. 643 del 1972. Sulla base delle suesposte conclusioni, gli uffici interessati sono invitati a riesaminare il contenzioso pendente procedendo all'abbandono delle controversie con le modalità di rito (in via di autotutela mediante il ritiro dell'atto impugnato, cui consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; ovvero, qualora sia già intervenuta sentenza sfavorevole, prestando acquiescenza o, se già proposta l'impugnazione, rinunciando all'appello ex articolo 44 del citato decreto, avendo cura di pervenire ad un accordo con la controparte ai fini della compensazione delle spese). É opportuno avanzare in giudizio, in ogni caso ed in via subordinata, formale e motivata richiesta di compensazione delle spese, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui al citato articolo 46 del d. lgs. n. 546 del 1992. Nel richiamare in proposito le disposizioni operative contenute nella circolare n. 138/E/97, in cui si auspica l'adozione di ogni accorgimento teso ad evitare le spese di lite, gli uffici avranno cura di assumere con immediatezza le opportune iniziative processuali, senza dover attendere la discussione della causa. Sarà ugualmente necessario segnalare all'Avvocatura Generale dello Stato le posizioni pendenti avanti la Corte di Cassazione per le quali non si ritiene utile la discussione. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.