Cir_Entrate_18_6_01_58 Circolare del 18/06/2001 n. 58 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di IRPEF ed iva. (Documento in fase di trattamento redazionale.) 1 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 1.1 Trasferte: individuazione della sede di lavoro 1.2 1.2 Rimborsi delle spese di trasferta 1.3 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente: individuazione del periodo di riferimento 1.4Compensi corrisposti in periodi d'imposta successivi rispetto al momento di effettuazione delle prestazione: modalita' di calcolo delle ritenute e di attribuzione delle detrazioni 1.5 Effettuazione delle ritenute sulla base delle aliquote comunicate dal sostituito 1.6 Rapporti di collaborazione intrattenuti con piu' sostituti 1.7 Trattamento di fine mandato 1.8 Prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa rese da lavoratori autonomi 1.9 Sindaci di societa': qualificazione fiscale dell'attivita' 1.10 Compensi corrisposti a soggetti non residenti 1.11 Compensi in natura 2 LAVORO AUTONOMO 2.1 Partecipazione a convegni: qualificazione fiscale 2.2 Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 2.3 Ripartizione delle spese comuni tra professionisti 2.4 Effettuazione degli ammortamenti 3LAVORO DIPENDENTE 3.1 Detrazione per i canoni di locazione 4 AGEVOLAZIONI PER I DISABILI 4.1 Autovetture per disabili 5 IVA AUTOVEICOLI 5.1 Prestazioni di noleggio 5.2 Veicoli concessi in sub-leasing Si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del "Il Sole 24 ore" del 30 gennaio 2001 e del forum di "Italia Oggi" del 23 febbraio 2001. 1 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 1.1 Trasferte: individuazione della sede di lavoro D. In tema di collaborazioni svolte, per loro natura, senza una sede necessaria, la sede di lavoro puo' essere individuata nella lettera di incarico con il domicilio del collaboratore? L'individuazione avrebbe valenza al fine di stabilire quando il collaboratore puo' essere considerato in trasferta? R. La sede di lavoro e' quella che risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall'atto di nomina. Di norma la sede di lavoro coincide con una delle sedi del datore di lavoro (committente). Peraltro, con la circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001 e' stato gia' chiarito che, nei casi in cui, per le peculiari caratteristiche dell'attivita' di collaborazione, non e' possibile individuare puntualmente la sede di lavoro ne' identificare tale sede con quella della societa' e' possibile far riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 48 del TUIR, al domicilio fiscale del collaboratore. 1.2 Rimborsi delle spese di trasferta D. E' da ritenere ancora valida l'affermazione contenuta nella circolare n. 8 del 30 gennaio 1982, secondo la quale i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio dati agli amministratori e sindaci per prestazioni rese fuori dal loro comune di residenza sono esclusi dal reddito e dalle ritenute? R. Per il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi delle spese di trasferta corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 342 dell'11 novembre 2000, occorre fare riferimento, cosi' come per quelli corrisposti ai lavoratori dipendenti, alla disciplina contenuta nell'articolo 48, comma 5, del TUIR. Pertanto risulta superata l'interpretazione fornita con la circolare n. 8 del 30 gennaio 1982, che, peraltro, era stata emanata sulla base della precedente disciplina, che collocava le collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito del lavoro autonomo. Si precisa che la disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 5, prevede l'applicazione della disciplina delle trasferte nei casi in cui la prestazione dell'attivita' lavorativa e' resa fuori dalla sede di lavoro. Tale sede e' determinata dal datore di lavoro ed e' generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione. Tuttavia, come gia' si e' avuto modo di chiarire, per alcune attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, per le quali non e' possibile in virtu' delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro ne' identificare tale sede con quella della societa', e' possibile, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 48 del TUIR far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. 1.3 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente: individuazione del periodo di riferimento D. Si verifica a volte, in materia di collaborazioni coordinate e continuative che i contratti siano sottoscritti in tempi lontani rispetto alla data di effettuazione delle prestazioni. Nei casi in cui il contratto e' del tutto svincolato dai tempi di effettiva prestazione o le prestazioni sono effettuate presso il domicilio del prestatore si possono concedere detrazioni rapportate al periodo di prestazione la cui durata risulti autocertificata dal collaboratore? R. Ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti deve farsi riferimento ai giorni di durata del rapporto di lavoro. Il periodo compreso nel rapporto di lavoro deve essere calcolato in base a quanto e' stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina. Non e' pertanto necessaria alcuna autocertificazione da parte del collaboratore che attesti la durata effettiva della prestazione. 1.4 Compensi corrisposti in periodi d'imposta successivi rispetto al momento di effettuazione delle prestazione: modalita' di calcolo delle ritenute e di attribuzione delle detrazioni D. Nel caso di prestazioni di collaborazione effettuate nel 2000 e pagate nel 2001 possono essere calcolate detrazioni d'imposta calcolate sul tempo di effettuazione della prestazione rese nel 2000 ? Si ipotizzi, inoltre, la seguente situazione: un collaboratore presta la sua opera per tre mesi nel 2001; il compenso viene pagato il 31 gennaio 2002. Si vuole sapere come si devono calcolare ritenute e detrazioni al momento del pagamento. R. Come gia' si e' avuto modo di chiarire, in applicazione del principio di cassa i redditi concorrono alla formazione della base imponibile da assoggettare ad imposizione nel periodo d'imposta in cui vengono percepiti. Cio' comporta l'applicazione, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, di tutte le disposizioni vigenti al momento di percezione del reddito stesso e pertanto nell'ipotesi di redditi corrisposti nel corso dell'anno 2001, se pur relativi a prestazioni rese nel corso dell'anno 2000, le detrazioni spetteranno nella misura prevista per l'anno 2001. In tale ipotesi, il contribuente per determinare il numero di giorni per i quali ha diritto alle detrazioni previste dall'articolo 13 del TUIR deve tenere conto di quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, anche se svolte nell'anno precedente. Si precisa, inoltre, che in ogni caso non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta, ragion per cui ove il rapporto di collaborazione prosegua per tutto l'anno 2001, non possono essere considerati, ai fini della detrazione, i periodi prestati nel 2000. Analogo discorso puo' essere fatto nell'ipotesi di compenso corrisposto nel 2002 per rapporti di collaborazione che si sono svolti nel corso dell'anno 2001. Il principio di cassa, infatti, comporta che il reddito deve essere assoggettato ad imposizione nell'anno in cui viene percepito e con le regole vigenti in quell'anno. Pertanto, il sostituto d'imposta sara' tenuto ad applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel momento della percezione del reddito, ragguagliando le stesse al periodo di paga. Anche le detrazioni saranno calcolate nella misura spettante nel 2002 e dovranno essere rapportate alla durata del periodo di lavoro prestato anche se tale periodo e' intercorso in anni precedenti. Si precisa, pero', che tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si e' gia fruito, in precedenza delle detrazioni. 1.5 Effettuazione delle ritenute sulla base delle aliquote comunicate dal sostituito D. In tema di nuove collaborazioni, un collaboratore che voglia evitare un conguaglio globale estremamente pesante puo', su propria specifica domanda, chiedere ad alcuni committenti l'effettuazione di ritenute periodiche con aliquote piu' alte di quelle applicabili? R. Non puo' essere esclusa la possibilita' di comunicare ai committenti l'aliquota con la quale debbano essere operate le ritenute, ovviamente solo nell'ipotesi in cui tale aliquota sia superiore a quella che dovrebbe applicare il committente sulla base dei compensi da lui erogati. In tale ipotesi il committente dovra' attenersi a quanto comunicato dal collaboratore. Tale principio e' gia' stato espresso con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, in riferimento all'effettuazione della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. 1.6 Rapporti di collaborazione intrattenuti con piu' sostituti D. Nel caso di amministratore o sindaco non professionista che eserciti l'attivita' presso piu' societa' quali ritenute le stesse saranno chiamate ad applicare non potendo conoscere gli altri redditi di lavoro dipendente o assimilato che saranno percepiti dal sostituito? E' sufficiente applicare la ritenuta allo scaglione IRPEF piu' basso (18%) per poi effettuare i conguagli in sede di dichiarazione? In altri termini come devono comportarsi i singoli sostituti? R. Il sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo d'acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce in relazione al rapporto di collaborazione con lui intrattenuto. Si precisa che se il sostituto e' in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che andra' a corrispondere all'amministratore o sindaco nel corso del periodo d'imposta, lo stesso sara' tenuto ad applicare la ritenuta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. Nell'ipotesi, invece, in cui il sostituto non conosca l'ammontare complessivo dei compensi che andra' a corrispondere nel periodo d'imposta all'amministratore o al sindaco dovra' applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti, sull'intero ammontare corrisposto, senza necessita' di operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Ad esempio nel caso sia corrisposto un compenso di lire 15 milioni il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare sull'intero ammontare una ritenuta del 18 per cento; nel caso di una successiva erogazione di lire 15 milioni il sostituto dovra' operare una ritenuta del 18 per cento su 5 milioni e del 24 per cento sui restanti 10 milioni. Ciascun sostituto dovra' successivamente effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sui compensi corrisposti nel periodo d'imposta e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti al collaboratore sulla base del rapporto intrattenuto. Nell'ipotesi in cui il collaboratore intrattenga piu' rapporti di collaborazione potra' chiedere ad un sostituto di tener conto, nell'effettuazione del conguaglio, dei redditi percepiti in dipendenza degli altri rapporti di collaborazione. 1.7 Trattamento di fine mandato D. In merito alla tassazione del trattamento di fine mandato degli amministratori si chiede se, con il passaggio dei compensi degli amministratori nella sfera dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le indennita' di fine mandato dovranno essere assimilate alle altre indennita' e somme spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 16, comma 1), del TUIR e come tali tassate in relazione alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del TUIR e non, come in passato, secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1. R. L'articolo 34, comma 2, della legge 342 del 2000 ha stabilito, tramite la modifica dell'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973, che sulla parte imponibile delle indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del TUIR, debba essere operata dal sostituto d'imposta una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento. La nuova norma non ha modificato le altre disposizioni contenute in particolare negli articoli 16 e 18 del TUIR. Pertanto in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 per le indennita' in esame gli uffici provvederanno alla determinazione dell'imposta definitivamente dovuta con le modalita' stabilite dall'articolo 18 del TUIR ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole al contribuente. 1.8 Prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa rese da lavoratori autonomi D. L'art. 34 della legge n. 342/2000 prevede espressamente che, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nell'oggetto dell'attivita' di lavoro autonomo esercitata, i compensi percepiti siano soggetti alle regole previsti per tali redditi: per oggetto dell'attivita' di lavoro autonomo si intende quella ricompresa nell'ambito dei relativi ordinamenti professionali oppure se l'attivita' e' effettivamente esercitata dal professionista rientra nella sua sfera professionale? R. La norma prevede espressamente che, qualora le attivita' di collaborazione rientrino nell'oggetto dell'attivita' di lavoro autonomo svolta, i compensi percepiti sono soggetti alle norme previste per redditi di lavoro autonomo, per cui viene a mancare l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. Al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attivita' di collaborazione e quelle di lavoro autonomo esercitata bisognera' valutare se per lo svolgimento dell'attivita' di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attivita' di lavoro autonomo esercitata. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attivita' saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo. 1.9 Sindaci di societa': qualificazione fiscale dell'attivita' D. Per i sindaci di societa', gli emolumenti percepiti per l'espletamento della relativa funzione nei collegi rientrano, a partire dal 1 gennaio 2001, nell'oggetto del lavoro autonomo: 1) alla sola condizione che essi siano iscritti al registro dei revisori contabili? 2) alla ulteriore condizione, come e' avvenuto fino ad oggi, che gli stessi risultino iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri? R. L'attuale formulazione delle disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative, come modificate dall'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, non ha apportato sostanziali modifiche alla qualificazione delle attivita' di collaborazione cosiddette "tipiche" svolte da professionisti. Pertanto, per quanto concerne l'incarico di sindaco o revisore di societa' o enti, valgono i chiarimenti forniti in passato dall'Amministrazione finanziaria, che inducono a ritenere che le relative attivita' siano riconducibili al reddito professionale solo se rientranti nell'oggetto dell'attivita' professionale svolta. Sono, quindi, attratti nell'ambito del lavoro autonomo i compensi percepiti per le attivita' di sindaco o revisore, se poste in essere da soggetti iscritti all'albo dei ragionieri o dottori commercialisti. Non ha invece rilevanza, in mancanza dell'iscrizione all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti, la semplice iscrizione nel registro dei revisori contabili. 1.10 Compensi corrisposti a soggetti non residenti D Si chiede di chiarire il trattamento tributario da riservare ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti non residenti nei casi in cui: - la prestazione sia resa al di fuori dei confini nazionali; - la prestazione sia resa entro i confini nazionali. R. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, come modificato dall'articolo 34, della legge n. 342 del 2000, i redditi derivanti da prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti. Se ad erogare il compenso al non residente e' un soggetto nazionale, quindi, l'imposta in Italia e' dovuta a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale, o all'estero. Per quanto concerne le modalita' e l'entita' della tassazione occorre considerare che il comma 1-ter dell'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973, introdotto dal richiamato articolo 34 della legge n. 342 del 2000, prevede che sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a non residenti sia operata una ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento. Quanto sopra vale naturalmente sempreche' non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia. 1.11 Compensi in natura D. Nell'ipotesi di reversibilita' dei compensi di un amministratore a favore del datore di lavoro dello stesso qual e' il trattamento da riservare al compenso in natura correlato alla possibilita' di un utilizzo per uso personale di un autovettura aziendale? In che misura deve essere computato il benefit? Chi risultera' titolare di questo reddito: l'amministratore o la societa' titolare del diritto al riversamento? R. Nell'ipotesi di corresponsione di un compenso in natura al collaboratore le modalita' di determinazione del reddito sono contenute nell'articolo 48 del TUIR. In particolare per l'autovettura concessa in uso promiscuo al collaboratore si assume a tassazione il 30 per cento dell'importo, calcolato sulla base delle tabelle ACI, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Tale valore sara' comunque imponibile, in capo al collaboratore, anche nell'ipotesi in cui il compenso in denaro corrisposto all'amministratore debba essere riversato al datore di lavoro e comunque anche nelle ipotesi di attivita' di collaborazione che non prevedono alcun pagamento in denaro. 2 LAVORO AUTONOMO 2.1 Partecipazione a convegni: qualificazione fiscale D. Un professionista oltre a svolgere l'attivita' inerente la sua professione e' dedito a scrivere libri e articoli (inerenti la sua materia professionale) per i quali percepisce diritti d'autore. In proposito si chiede, qualora sia chiamato a tenere dei convegni sugli stessi argomenti di cui sopra e durante i quali tratti di problemi descritti nei suoi libri e articoli al fine di promuovere la vendita dei suddetti libri, se i proventi incassati quale relatore ai convegni si configurino come diritti d'autore o compensi professionali. R. I proventi incassati da un professionista per l'attivita' di convegnista vengono attratti nella sfera dell'attivita' professionale esercitata; si rende quindi applicabile la disciplina di cui all'articolo 50 del TUIR. Il fatto che il professionista partecipi a convegni concernenti temi trattati in suoi scritti, assoggettati alla normativa sui diritti d'autore, non puo' condurre a configurare anche i compensi ricevuti come diritti d'autore. 2.2 Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio D. Un professionista per svolgere determinate prestazioni deve spostarsi dalla sede dello studio sostenendo costi di viaggio vitto e alloggio. I suoi compensi comprendono anche il rimborso delle spese sostenute. Come inquadrare fiscalmente e contabilmente detti rimborsi dato che gli stessi vengono a creare una situazione svantaggiosa per il professionista in quanto vanno a costituire per il 100% elementi reddituali sui quali applicare la ritenuta e l'Iva mentre costituiscono costi deducibili, in molti casi, solo per il 50% ed hanno iva indetraibile? Nel caso paradossale di prestazioni gratuite, con solo rimborso spese si verrebbe a tassare un importo che non e' reale compenso bensi' solo ripristino di costi sostenuti. R. Tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all'attivita', con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi. 2.3 Ripartizione delle spese comuni tra professionisti D. Quando piu' professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio, si pone il problema della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono ecc.). Generalmente accade che uno di essi e' intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. Qual e' il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali rimborsi spese? Tale rimborso va assoggettato all'Iva e considerato un provento diverso ai fini IRPEF, come sostiene la dottrina prevalente, ovvero non sconta ne' l'Iva ne' l'IRPEF, in quanto non rappresenta ne' una cessione di beni ne' una prestazione di servizi e quindi e' da dedurre dalle spese generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di costi), come sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti (Ladc) con la norma di comportamento n. 93? R. Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da piu' professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza. 2.4 Effettuazione degli ammortamenti D. L'art. 67 comma 4 del TUIR sancisce che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, se in un esercizio l'ammortamento di un bene e' inferiore al 50 per cento della misura massima prevista applicando i coefficienti stabiliti, si perde la possibilita' di dedurre negli esercizi successivi il differenziale fra l'ammortamento massimo previsto e quello effettivamente calcolato. Tale disposizione e' da considerarsi valida anche per la determinazione del reddito da lavoro autonomo? In altri termini nel lavoro autonomo e' possibile effettuare un ammortamento inferiore al 50% senza perdere la possibilita' di "recuperarlo" negli esercizi successivi? R. L'articolo 50 del TUIR, al comma 2, stabilisce che sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione degli appositi coefficienti. Ne consegue che qualora gli ammortamenti annuali vengano effettuati in misura inferiore a quella risultante dai coefficienti, le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, ferma restando la quota massima prevista. Il principio espresso vale anche se in un esercizio l'ammortamento e' effettuato in misura inferiore al 50 per cento della misura massima risultante dall'applicazione dei coefficienti. LAVORO DIPENDENTE 3.1 Detrazione per i canoni di locazione D. Sono state chieste precisazioni in merito alla detrazione per i lavoratori dipendenti trasferiti nel comune di lavoro, che stipulano contratti di locazione di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale, introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3 della legge finanziaria. Puo' fruire, in particolare, della detrazione, un lavoratore che abbia trasferito la residenza nel 1998? R. La nuova detrazione concerne un fattispecie che il legislatore ha descritto in maniera molto dettagliata, circoscrivendo in modo preciso l'ambito applicativo della norma. La detrazione, prevista nella misura di lire 1.920.000 se il reddito complessivo non supera i 30 milioni e nella misura di lire 960.000 se il reddito complessivo supera i 30 milioni ma non i 60 milioni, puo' essere operata dai lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un qualsiasi contratto di locazione alle seguenti condizioni: a) abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non piu' di tre anni dalla richiesta della detrazione. d) la detrazione puo' essere operata nei primi tre anni in cui e' stata trasferita la residenza. La norma entra in vigore nel periodo d'imposta 2001, per cui la detrazione potra' essere fatta valere in relazione all'imposta dovuta per tale anno. Pertanto, qualora il lavoratore dipendente abbia trasferito la residenza, in un comune avente le caratteristiche precisate in precedenza, nel 1998, la detrazione non puo' essere operata in quanto sono trascorsi piu' di tre anni tra il trasferimento della residenza ed il periodo d'imposta in cui puo' essere fatta valere la detrazione. Se il trasferimento della residenza e' avvenuto nel 1999 puo' essere operata la detrazione, in relazione all'anno d'imposta 2001 ma il dipendente potra' usufruire dell'agevolazione per un solo anno, poiche' il 2001 e' il terzo anno in cui ha assunto la nuova residenza. 4 AGEVOLAZIONI PER I DISABILI 4.1 Autovetture per disabili D. Il disabile psichico grave che deve acquistare un'autovettura puo' applicare l'aliquota iva agevolata senza apportare al veicolo particolari adattamenti? R. Si'. L'articolo 30, comma 7, della legge 388 del 23 dicembre 2000 stabilisce che le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 499 del 1997, tra l'altro consistenti nell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento, sono estese ai soggetti con handicap psichico e mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Gli adattamenti non occorrono neppure per i veicoli destinati a soggetti invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. 5 IVA AUTOVEICOLI 5.1 Prestazioni di noleggio D. Le prestazioni di noleggio di autovetture consentono la detrazione dell'imposta nella misura di un decimo. La detrazione compete anche in presenza di un noleggio di breve durata, al limite anche di un solo giorno? Cosa succede se oltre al noleggio vengono fornite anche altre prestazioni quali la manutenzione? R. Le norme concernenti l'indetraibilita' dell'imposta relativa agli acquisti di autovetture ed autoveicoli hanno inteso equiparare all'acquisto anche altre ipotesi contrattuali che consentissero il godimento del bene, quali la locazione finanziaria, il noleggio, il leasing ecc. Cio' realizza finalita' equitative in quanto equipara l'onere fiscale qualunque sia il mezzo giuridico che assicuri la disponibilita' del bene. Alla luce di tale principio si deve ritenere irrilevante la durata temporale del contratto per la quale si determina la disponibilita' del veicolo. La limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta attiene, infatti, al godimento del bene e quindi a quelle figure contrattuali di cui esso costituisce l'oggetto. Se il noleggio comporta anche l'effettuazione di altre prestazioni o cessioni, ulteriori rispetto a quelle che costituiscono il contenuto naturale del contratto (ad esempio la fornitura di carburanti), la detrazione spetta limitatamente al noleggio, poiche' per le altre prestazioni o forniture, che vanno indicate distintamente in fattura, resta invariata la previsione di totale n detraibilita'. 5.2 Veicoli concessi in sub-leasing D. Le nuove disposizioni in materia di detraibilita' dell'IVA afferente l'acquisto di veicoli, introdotte dalla legge finanziaria per il 2001, prevedono che per le cessioni di veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte, in virtu' delle disposizioni che limitano la indetraibilita' al 90 per cento (o al 50 per cento), la base imponibile e' assunta al 10 per cento (ovvero al 50 per cento) del relativo ammontare. Tale particolare modalita' di determinazione della base imponibile puo' ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui i veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta solo in parte - in virtu' delle disposizioni che limitano la indetraibilita' al 90 per cento (o al 50 per cento) - siano stati acquisiti mediante contratti di leasing e vengano concessi in sub-leasing? R. La norma in esame (art. 30, comma 5, l. 388/2000), che riduce al 10 per cento del relativo ammontare la base imponibile delle cessioni aventi ad oggetto veicoli per i quali l'imposta e' stata detratta nella misura del 10 per cento, e' tesa ad evitare che tale parziale detraibilita', comportando la inapplicabilita' del regime di esenzione previsto per le cessioni aventi ad oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta (art. 10, n. 27 quinquies), determinasse una duplicazione di iva in relazione alla successiva commercializzazione del bene. Il regime di detraibilita' parziale, introdotto dalla legge finanziaria, concerne oltre agli acquisti di autoveicoli anche l'acquisizione degli stessi mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Nonostante cio' la richiamata disposizione relativa alla determinazione della base imponibile non fa riferimento alla locazione finanziaria, al noleggio e simili, limitandosi alle sole ipotesi di cessione di detti beni. Tuttavia, si deve ritenere che essa si renda applicabile anche nelle ipotesi in cui la disponibilita' dei veicoli per i quali e' prevista una parziale oggettiva indetraibilita' avvenga mediante tali figure negoziali, qualora queste siano state utilizzate anche per l'acquisizione del bene medesimo. Nelle fattispecie in cui il sub-locatore finanziario o il sub-noleggiatore pongono in essere lo stesso contratto utilizzato per l'acquisizione del veicolo, si puo' ritenere che, ai fini in esame, questi siano considerati alla stregua di semplici intermediari. Il loro intervento, pertanto non puo' determinare un aggravio dell'imposta - dovuto alla circostanza che il 90 per cento di iva indetraibile concorre, come componente di costo, alla determinazione della base imponibile del successivo trasferimento- in base al principio di neutralita' dell'IVA che deve essere garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il processo di distribuzione. Si sottolinea che la previsione della base imponibile ridotta alle operazioni in esame si ricollega ad una specifica norma oggettiva di parziale indetraibilita' e non assume valenza di principio generale, estensibile anche ad altre ipotesi di detraibilita' parziale connesse allo svolgimento di operazioni esenti. ***** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.