Cir_Entrate_18_5_06_17 Circolare Entrate 18/05/2006 n. 17 IRPEF - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale INDICE 1. SPESE PER DIETISTI E CHIROPRATICI 2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI 3. REDDITO DEI FABBRICATI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 4. DETRAZIONE DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO 5. DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI ALL'ONAOSI 6. MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE- SPESE PER L'ACQUISTO DEL TERRENO 7. MUTUO CONTRATTO DA UNO SOLO DEI CONIUGI PER L'ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: LIMITI ALLA DETRAZIONE 8. DEDUZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER L'ASSISTENZA DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONE RESA DA COOPERATIVE DI SERVIZIO PREMESSA La presente Circolare é diretta a fornire chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune problematiche rappresentate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale ed emerse nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale resa ai contribuenti. 1. SPESE PER DIETISTI E CHIROPRATICI Omissis. 2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI Omissis 3. REDDITO DEI FABBRICATI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO D. Rispetto alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2005, le istruzioni al modello 730/2006, relativamente ai redditi da fabbricati (paragrafo 5. 3), dopo aver ricordato espressamente che rientra tra i diritti reali "il diritto spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c. c. ", non riportano più la precisazione secondo la quale é assimilabile ai diritti reali il diritto di abitazione spettante sulla casa adibita a residenza familiare "al coniuge separato, convenzionalmente (é esclusa la separazione di fatto) o per sentenza". Si chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato tale modifica, posto che, finora, i contribuenti separati e/o divorziati non hanno dichiarato il reddito dell'immobile assegnato all'altro coniuge in sede di separazione e/o divorzio. R. Le istruzioni ministeriali per la compilazione al modello 730/2006 sono state adeguate all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, (sostanzialmente condiviso anche dalla giurisprudenza tributaria di merito), secondo il quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non é idoneo a costituire un diritto reale d'uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere" (Cass. , Sez. I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass. , 8 aprile 2003, n. 5455; Cass. , Sez. Unite Civili, 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. , Sez. II civile, 18 agosto 1997, n. 7680; Cass. , Sez. I civile, 2 aprile 1992, n. 4016). Alla luce della giurisprudenza richiamata, al coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Tuir, in base al quale i redditi fondiari sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare é imputabile al coniuge proprietario dell'immobile medesimo. 4. DETRAZIONE DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO D. Con riferimento alla detrazione per spese di assicurazione sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, si chiede di conoscere se il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato. R. L'articolo 15, comma 1, lett. f), del Tuir comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recesso dal contratto. Il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che la detrazione in questione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione, pari a euro 1. 291,14. Con circolare n. 15 del 2005 (par. 8) é stato precisato che il contribuente (contraente) che stipula un contratto di assicurazione in cui figura come assicurato un familiare fiscalmente a suo carico, ha diritto alla detrazione in questione. Si rammenta che l'assicurato é il soggetto la cui vita o invalidità viene presa in considerazione. Con riferimento alla diversa ipotesi in cui, nel contratto di assicurazione, il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente che come assicurato, con la medesima circolare n. 15 del 2005 (par. 8) é stato escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente. Un più approfondito esame della questione porta, tuttavia, a ritenere, a parziale modifica del precedente orientamento, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Tuir, la detrazione per i premi assicurativi spetti anche nel caso in cui il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto di assicurazione che come assicurato, posto che, anche in tal caso, l'onere economico é sopportato dal contribuente. 5. DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI ALL'ONAOSI Omissis. 6. MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE- SPESE PER L'ACQUISTO DEL TERRENO D. Nel caso di mutuo ipotecario stipulato per la costruzione dell'abitazione principale, la detrazione spetta limitatamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per le spese relative alla costruzione. Poiché nel silenzio della norma fiscale (art. 15, comma 1 ter, D. P. R. 917/1986 e del D. M. 30/07/1999 n. 311) occorre far riferimento ai principi civilistici, dai quali si desume che, salva la costituzione di eventuale diritto di superficie, l'acquisto del suolo é propedeutico e necessario per la costruzione dell'immobile, tra le spese detraibili può essere compreso il costo del terreno sul quale viene realizzata la costruzione? R. L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha introdotto nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir, il comma 1-ter. In base a detta disposizione é stata ammessa la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (fino a concorrenza del suo ammontare) di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, entro il limite massimo di 2. 582,28 euro, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In attuazione di tale disposizione é stato emanato il decreto ministeriale n. 311 del 30/07/1999 recante le norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui é subordinata la detrazione. Il dato letterale della norma, che richiama unicamente il concetto di costruzione, e i principi affermati in materia dall' Amministrazione finanziaria (v. punto n. 1 della Circolare n. 17 del 03/05/2005 e le istruzioni ai modelli di dichiarazione), conducono a ritenere che non possa essere incluso nell'ambito di applicazione della norma anche l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato (o l'acquisto del diritto di superficie sullo stesso). Il legislatore, infatti, ha chiaramente individuato nei soli costi pagati per la costruzione dell'abitazione principale il limite entro cui agevolare l'attività stessa. Il concetto di costruzione deve, quindi, essere inteso in senso stretto ed é limitato ai soli interventi che, come chiarito nel decreto n. 311 del 1999, sono realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi i lavori. Di conseguenza gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all'acquisto del terreno non potranno essere detratti dal reddito del soggetto contraente il mutuo. Potrà, invece, essere unicamente detratto dall'IRPEF il 19% degli interessi passivi e degli altri oneri (nel limite di 2. 582,28 euro) relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Si ricorda che sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del sopra citato decreto, per fruire della detrazione occorre conservare e, a richiesta degli uffici finanziari, esibire o trasmettere le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso é assistito da ipoteca e che é stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso. 7. MUTUO CONTRATTO DA UNO SOLO DEI CONIUGI PER L'ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: LIMITI ALLA DETRAZIONE D. Nella Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005 é stato chiarito che gli interessi passivi relativi ad un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale possono essere detratti nei limiti del costo dell'immobile. Nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dai coniugi al 50%, mentre il mutuo é stipulato soltanto da uno dei coniugi, tenuto conto che una condizione essenziale per avere diritto alla detrazione deve essere l'iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato o su immobili diversi (v. Circolare n. 7/E del 26/01/2001) e comunque riferita all'intero valore dell'immobile, la detrazione può essere rapportata all'intero costo dell'immobile? R. Con la Circolare n. 15 del 20 aprile 2005, questa Agenzia ha chiarito che, al fine di calcolare l'effettivo ammontare degli interessi detraibili, é necessario confrontare l'ammontare della somma presa a mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti quale risulta dall'atto di compravendita dell'abitazione stessa. La disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR, mira ad agevolare l'acquisto dell'abitazione principale. In coerenza con tale ratio, la precisazione contenuta nella circolare tende ad escludere la detrazione per gli interessi relativi a mutui contratti per finalità diverse rispetto all'acquisto dell'abitazione principale. In tale ottica, infatti, é stato richiesto che ci sia congruenza tra l'ammontare del mutuo e il valore dell'immobile Risulta invece ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Soprattutto nel quadro dei rapporti familiari può accadere, infatti, che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Nella fattispecie oggetto della domanda, quindi, il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile quale risulta dall'atto di acquisto. 8. DEDUZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER L'ASSISTENZA DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONE RESA DA COOPERATIVE DI SERVIZIO D. Con la Circolare n. 10 del 16 marzo 2005 (punto 10. 8) é stato precisato che la deduzione compete anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo, purché i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'Istituto ospitante. Premesso ciò, si chiede di conoscere se la deduzione compete anche nel caso in cui l'assistenza viene resa da parte di cooperative di servizi e se in questi casi il codice fiscale da indicare nella fattura "quale soggetto che presta l'assistenza" (circolare n. 2 del 3 gennaio 2005, punto 4) debba essere quello della casa di cura, della cooperativa di servizi o di altro Ente che ha erogato l'assistenza risultando in queste situazioni particolarmente difficile individuare la persona fisica che ha prestato tale servizio. R. Si ritiene che, ferme restando le considerazioni formulate nella richiamata Circolare n. 10 del 2005, anche nel caso in cui l'assistenza sia resa per mezzo di una cooperativa di servizi, sia possibile riconoscere la deduzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 12 del TUIR. Infatti, il tenore letterale della norma non consente di circoscrivere alle sole persone fisiche l'ambito di applicazione della stessa. In tal caso la documentazione fiscale deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza e dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici ed al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa é sostenuta), e ai dati identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la natura del servizio reso. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.