Cir_Entrate_16_3_05_10 Circolare Entrate 16/03/2005 n. 10 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite dalla scrivente in occasione di recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata. I N D I C E (in neretto le risposte riportate) 1. IRPEF E IRAP - NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005 1.1 SUDDIVISIONE DELL'ONERE PER IL FAMILIARE A CARICO 1.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - EFFETTI DELL'ABOLIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 1.3 CODICI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 1.4 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 1.5 COOPERATIVE -REDDITO IMPONIBILE 2. LA PIANIFICAZIONE FISCALE: IL NUOVO VOLTO DEL CONCORDATO 2.1 DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DIVERSA 2.2 EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEL CONCORDATO PER UN ANNO 2.3 DECADENZA DAL CONCORDATO 2.4 DATI ERRATI PRESI A BASE DELLA PROPOSTA 2.5 AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE E PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA 2.6 POTERE DI ACCERTAMENTO 2.7 STUDI DI SETTORE E PIANIFICAZIONE CONCORDATA 2.8 PROVE DOCUMENTALI NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA 2.9 ADEGUAMENTO DEL REDDITO A QUELLO CONCORDATO CON LA PIANIFICAZIONE - ECCEDENZE DI REDDITO NON DICHIARATE - RILEVANZA AI FINI SANZIONATORI 3. GLI STUDI DI SETTORE E GLI ACCERTAMENTI 3.1 IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA 3.2 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO PER I SOGGETTI NON CONGRUI 3.3 RILEVANZA IRAP DELL'ADEGUAMENTO 3.4 QUALE RUOLO PER GLI INDICATORI DI INCOERENZA? 3.5 TERMINI DI EMANAZIONE ED EFFICACIA DEI NUOVI INDICI ECONOMICI 3.6 MAGGIORAZIONE DEL 3% IN CASO DI ADEGUAMENTO ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE 3.7 ACCERTAMENTO E INDAGINI BANCARIE: OPERATIVITÀ DELLE NORME 3.8 RETROATTIVITÀ DELLE NOVITÀ SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI 3.9 DECORRENZA DELLA RILEVANZA DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI STUDI DI SETTORE 3.10DECORRENZA PER L'ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE 4. IL BILANCIO DOPO LE RIFORME SOCIETARIA E FISCALE 4.1 UTILIZZO DI RISERVE A COPERTURA PERDITE E VINCOLO PATRIMONIALE PER I COSTI DEDOTTI EXTRA CONTABILMENTE 4.2 VINCOLO PATRIMONIALE: DATA DELLA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO 4.3 AMMORTAMENTO DELLE MANUTENZIONI INCREMENTATIVE 5. PARTECIPATION EXEMPTION 5.1 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI ACQUISTATE IN LEASING 5.2 PARTECIPANTE CHE PASSA DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA 5.3 FABBRICATI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE 5.4 MOMENTO DI RILEVANZA DEI REQUISITI PER LE HOLDING 5.5 REQUISITO DI COMMERCIALITÀ 5.6 APPLICABILITÀ DELLA PARTECIPATION EXEMPTION ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - REQUISITO DELLA COMMERCIALITÀ 6. LE NOVITÀ PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA 6.1 APPORTO DI OPERE O SERVIZI E CONFERIMENTO NON PROPORZIONALE 6.2 AZIONI CON VOTO LIMITATO A SPECIFICI ARGOMENTI 6.3 AZIONI PRIVE DI DIRITTI DI VOTO PER CAUSE NON LEGATE ALLA NATURA DEL TITOLO 6.4 OBBLIGAZIONI 6.5 DIVIDENDI DISTRIBUITI DA CFC PER LE QUALI NON SIA STATO OTTENUTO INTERPELLO FAVOREVOLE ALLA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 167 E 168 DEL TESTO UNICO 6.6 DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE 6.7 RECESSO TIPICO - DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE 6.8 IMPRENDITORE INDIVIDUALE- CONFERIMENTO DELL'UNICA AZIENDA - CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 7. TRASPARENZA 7.1 ATTRIBUZIONE AI SOCI DEI CREDITI D'IMPOSTA 7.2 LIMITI TEMPORALI AL RIPORTO DELLA PERDITA 7.3 PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN PRESENZA DI UTILI DI DIVERSA NATURA 7.4 TRASPARENZA PER S.R.L. CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI ESENTI 7.5 SOCI COOPERATIVE 7.6 ACCERTAMENTO DI UN VOLUME DI RICAVI SUPERIORE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 116 DEL TUIR - REVOCA DELLA TRASPARENZA FISCALE 8. CONSOLIDATO NAZIONALE 8.1 EFFETTI FISCALI PER LE SOCIETÀ DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO IN IPOTESI DI SCISSIONE PARZIALE 8.2 CONSOLIDATO E PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA 8.3 QUALI MODELLI IN CASO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'ESERCIZIO 8.4.PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO INDIRETTO E DEMOLTIPLICATORE 8.5.INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONSOLIDATO -CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PERDITE 9. IVA: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 9.1 CONSULENZA TECNICA E LEGALE -TERRITORIALITÀ 9.2 CESSIONE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA. CIRCOLARE N. 54/E DEL 23 DICEMBRE 2004 IN ORDINE ALLA DIRETTIVA 2003/93/CE DEL CONSIGLIO DEL 7 OTTOBRE 2003 9.3 DICHIARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - SANZIONI APPLICABILI 9.4 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO 9.5 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'INTERMEDIARIO ADDETTO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA 9.6 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - FORNITURA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA - APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI 9.7 IVA - OMESSO PAGAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CEDENTE 9.8 IVA - OMESSO PAGAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CEDENTE - LIMITI 9.9 IVA - AUTOFATTURAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE 10. IL CONTRASTO ALL'EVASIONE SUI REDDITI IMMOBILIARI 10.1 LE BASI IMPONIBILI DELL'ABITAZIONE 10.2 LOCAZIONI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO 10.3 EFFICACIA DELLA SANZIONE IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE 10.4 IMMOBILI - CANONI DI LOCAZIONE - ATTIVITÀ DI ACCERTTAMENTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 10.5 REDDITO DI FABBRICATI IN LOCAZIONE RILEVANZA DEGLI INCREMENTI DEI MOLTIPLICATORI 10.6 REGISTRO - INCREMENTO DEI MOLTIPLICATORI - RILEVANZA AI FINI IVA 10.8 PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI - NOZIONE 10.9 REDDITI DI FABBRICATI DICHIARATI IN MISURA INFERIORE A QUELLA PRESUNTA DAL LEGISLATORE - CONTRATTI IN CORSO AL 1/1/2005 11. DICHIARAZIONI TELEMATICHE 11.1 DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA - NUOVO LIMITE MINIMO PER L'INVIO OBBLIGATORIO - DECORRENZA 12. ALTRI TEMI 12.1 RIPRESE DI VALORE CORRISPONDENTI A SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI DEDOTTI AI FINI IRAP 1. - 2. -3 – 4. OMISSIS 5. PARTECIPATION EXEMPTION 5.1 -5.2 Omissis. 5.3 FABBRICATI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE D. L'art. 87 del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di non commercialità per le società "il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa." La norma fa riferimento ai fabbricati utilizzati "direttamente" nell'esercizio dell'impresa, adoperando, quindi, una locuzione diversa da quella contenuta nell'art. 43, comma 2, del TUIR e relativa agli immobili strumentali per destinazione, cioè a quelli utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'impresa commerciale. Al riguardo si chiede se il mancato riferimento all'esclusività dell'utilizzo consenta di ricomprendervi anche i fabbricati utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività d'impresa e per le esigenze personali e familiari dei soci o associati. R. Si ritiene che il mancato riferimento all'esclusività dell'utilizzo consenta di comprendere tra i fabbricati "direttamente utilizzati" anche i fabbricati utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività d'impresa e per le esigenze personali e familiari dei soci o associati, per la parte che, secondo le norme del TUIR, può considerarsi destinata alle finalità dell'impresa. Pertanto, il 50 per cento del valore dell'immobile "promiscuo" non concorrerà a determinare il numeratore del rapporto di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87, come definito nella circolare 36/E. Naturalmente, il 50 per cento che è da considerarsi estraneo all'attività d'impresa, costituirà parte del patrimonio che, non essendo "direttamente utilizzata" nell'esercizio d'impresa, ai sensi della medesima lettera d) influirà sulla "natura" commerciale o meno della partecipata. 5.4 -5.6 OMISSIS 6.-7-8. OMISSIS 9. IVA: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA E DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE 9.1 CONSULENZA TECNICA E LEGALE -TERRITORIALITÀ Omissis. . 9.2 CESSIONE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA. CIRCOLARE N. 54/E DEL 23 DICEMBRE 2004 IN ORDINE ALLA DIRETTIVA 2003/93/CE DEL CONSIGLIO DEL 7 OTTOBRE 2003 D. Nella circolare n. 54/E in ordine alla decorrenza delle nuove regole è detto che tali disposizioni trovano applicazione per tutte le operazioni che saranno effettuate ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, a decorrere dal 1 gennaio del 2005. Poichè ai sensi di tale disposizione interna per le somministrazioni di beni è rilevante il momento di pagamento del corrispettivo o, se anteriore, la data di emissione della fattura, e non quello della consegna: A) Come vanno trattate le forniture comunitarie relative al mese di dicembre 2004 che vengono fatturate e/o pagate successivamente al 1 gennaio 2005 se le disposizioni vigenti nel paese del cedente (ad esempio il Belgio) impongono regole diverse in ordine al momento di effettuazione dell'operazione e seguono il periodo di consegna? B) Se, invece, il cedente è un operatore estero che ha nominato il rappresentante fiscale in Italia ed emette fattura con addebito d'imposta a gennaio 2005 per le forniture di dicembre 2004, il cessionario nazionale può detrarre l'imposta addebitata in fattura e può evitare di emettere autofattura per tali forniture essendo stata, comunque, assolta l'imposta? C) Cosa succede per le regolarizzazioni del passato quando il cedente è un operatore che risiede in un altro paese UE e tratta la variazione in aumento secondo le regole delle cessioni intracomunitarie? R. L'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si considerano avvenute all'atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto, nel caso di forniture di gas e energia elettrica pagate successivamente al 1 gennaio 2005 si applicano le disposizioni della Direttiva 2003/93/CE, così come illustrate dalla circolare n. 54 del 2004. Per le forniture di gas ed energia fatturate posteriormente al 1 gennaio 2005, come già evidenziato nella precedente risposta, si rendono applicabili le nuove disposizioni della Direttiva 2003/93/CE. Pertanto l'IVA dovuta in Italia dagli operatori economici sarà assolta con autofattura, in tutti i casi in cui il fornitore del bene o del servizio non sia stabilito nel territorio dello Stato (vedi circolare n. 54 punto 3). Nel caso in cui, in relazione alla medesima fornitura, sia stata assolta l'imposta a seguito di presentazione della fattura da parte del rappresentante fiscale del soggetto non residente, quest'ultimo dovrà operare una variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi del comma citato, il cessionario nazionale che abbia già registrato la medesima fattura, dovrà apportare una corrispondente variazione in aumento sul registro delle fatture emesse. Se, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, sono state effettuate cessioni intracomunitarie verso l'Italia di gas e energia elettrica e, in relazione alle medesime forniture, deve essere operata una variazione in aumento del prezzo, le conseguenze sono quelle qui di seguito descritte. Tenuto conto che l'operazione base era stata correttamente considerata, al momento di effettuazione della medesima, quale acquisto intracomunitario di beni, anche la relativa fattura di aumento di prezzo va integrata e registrata dal cessionario nazionale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993. Inoltre, una corrispondente variazione in aumento va riportata sul modello Intra 2-ter relativo alle rettifiche degli acquisti intracomunitari. 9.3 DICHIARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - SANZIONI APPLICABILI Omissis. 9.4 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO D Omissis. 9.5 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'INTERMEDIARIO ADDETTO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA Omissis. 9.6 DICHIARARAZIONE D'INTENTO - OMESSA TRASMISSIONE - FORNITURA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA - APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI Omissis. 9.7 IVA - OMESSO PAGAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CEDENTE Omissis. 9.8 IVA - OMESSO PAGAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CEDENTE - LIMITI Omissis. 9.9 IVA - AUTOFATTURAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE Omissis. . 10. IL CONTRASTO ALL'EVASIONE SUI REDDITI IMMOBILIARI 10.1 LE BASI IMPONIBILI DELL'ABITAZIONE D. Dall'applicazione letterale dei commi 341, 342 e 343 della legge finanziaria emerge che non verrà liquidata l'imposta di registro nè effettuati accertamenti ai fini delle imposte dirette se il canone di locazione dichiarato è pari ad almeno il 10% del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'52, comma 4 del Dpr 131/86. Il quale fa riferimento a moltiplicatori che, per le abitazioni, sono diversi a seconda delle imposte. Si arriva quindi a un "valore" ai fini dell'imposta di registro che è pari alla rendita catastale (aggiornata del 5%) moltiplicata per 110 se si tratta di abitazione principale (la quale può essere infatti locata) o per 120 (altre abitazioni); mentre ai fini delle imposte dirette il moltiplicatore è in ogni caso 100. Si ritiene corretta e giustificata la presenza di tre diverse basi imponibili "forfetarie" come canone di locazione della stessa unità immobiliare abitativa? Si consideri che il problema riguarda anche gli altri fabbricati: categorie C1 ed E (per il registro il moltiplicatore è 40,8, per le imposte dirette 34) e A/10 e D (per il registro il moltiplicatore è 60 e per le imposte dirette 50). R. Non sono condivisibili le conclusioni sulla coesistenza di tre diverse basi imponibili "forfetarie" come canone di locazione della stessa unità abitativa, ai fini di rendere operative le norme che limitano il potere di accertamento per le imposte sui redditi e che escludono la liquidazione dell'imposta complementare di registro. La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l'imposta di registro rileva anche al fine dell'accertamento dei redditi di fabbricati. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 specifica, infatti, che il "valore dell'immobile" è quello indicato dall'articolo 52, comma 4, del dpr n. 131 del 1986 e successive modificazioni. Tale disposizione non può, pertanto, che riferirsi al valore dell'immobile come determinato applicando alla rendita i moltiplicatori rivalutati previsti ai fini dell'imposta di registro dalla legge n. 350/2003 e, successivamente dalla legge n. 191/2004 di conversione del dl n. 220/2004. Si deve ritenere, in particolare, che, in materia di locazione, ai moltiplicatori si applichi sempre la rivalutazione del 20%. L'unica ipotesi in cui la rivalutazione di moltiplicatori deve essere operata nella misura del 10% riguarda, infatti, i trasferimenti - a titolo oneroso o gratuito- delle case di abitazione non di lusso per le quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro (articolo 2, comma 63, della legge n. 350 del 2003). Tale previsione agevolativa, prevista dalla legge n. 191 del 2004 (art. 1-bis, comma 7 del DL 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004) è tesa a ridurre l'onere tributario, in sede di acquisto, qualora l'acquirente sia in possesso di determinati requisiti ma non ha ragione di essere in caso di locazione dell'immobile. 10.2 LOCAZIONI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO D. Il meccanismo descritto nel precedente quesito si applica senza alcun tipo di correttivo (peraltro non previsto dalla norma) nei casi in cui la locazione abbia avuto durata inferiore all'anno? R. Si ritiene che l'ammontare del canone di locazione, determinato su base catastale ai sensi dell'articolo 52 - bis, si riferisca ad una annualità. Infatti, sia le norme di carattere civilistico (ad esempio la legge 27 luglio 1978 n. 392 in materia di equo canone) sia quelle di carattere fiscale (articoli 17, comma 3, del testo unico dell'imposta di registro e 37, comma 4 - bis, del testo unico delle imposte sui redditi), nell'utilizzare il termine "canone" senza alcuna specificazione, si riferiscono al corrispettivo pattuito per una annualità. Da ciò consegue che anche nei commi 341 e 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 il termine "canone" sottintende quello relativo ad una annualità. Pertanto, al fine di individuare il limite all'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e di liquidazione dell'imposta complementare di registro, il valore determinato su base catastale deve essere rapportato alla durata del contratto. Anche esigenze di carattere equitativo concorrono alla suddetta interpretazione, rendendo opportuno ragguagliare la rendita commisurandola alla frazione di anno interessata dal contratto di locazione (ad es. nel caso di un contratto che abbia avuto la durata di tre mesi il valore della rendita ottenuto su base annua dovrà essere moltiplicato per 3/12). 10.3 EFFICACIA DELLA SANZIONE IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE D. La conseguenza prevista dal comma 342, capoverso, in caso di omessa registrazione del contratto rileva solo ai fini fiscali? R. Il comma 342, terzo capoverso secondo cui "...In caso di omessa registrazione del contratto di locazione degli immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso..." è una norma che produce i propri effetti esclusivamente in ambito fiscale. Del resto, il comma stesso precisa che tale presunzione opera "...ai fini della determinazione del reddito...". 10.4 IMMOBILI - CANONI DI LOCAZIONE - ATTIVITÀ DI ACCERTTAMENTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO D. Il comma 341 ha introdotto nel D.P.R. n. 131/86 l'art. 52-bis, il quale esclude la liquidazione dell'imposta complementare se il canone di locazione relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti, dal contratto, non inferiore al 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, stesso dpr (cd. valore catastale). La norma fa comunque salvi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima. Tale previsione sta a significare che, in caso di contratti pluriennali, la limitazione del potere di accertamento vale soltanto per la prima annualità? R: L'imposta dovuta per la registrazione de contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale è pari al due per cento del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (articolo 43, comma 1, lettera h e può essere corrisposta o per l'intera durata o per ciascun anno. L'imposta corrisposta per le annualità successive alla prima ha natura complementare (circolare 12/E del 16 ottobre 1998, par. 6, e Risoluzione 260193 del 18 giugno 1990). Ciò posto, è da ritenere che l'articolo 52-bis del testo unico dell'imposta di registro - introdotto dalla legge finanziaria 2005 - nella parte oggetto del quesito in cui è detto che: "...restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima" faccia riferimento all'imposta che ai sensi dell'art. 17, comma 3, del testo unico dell'imposta di registro. il contribuente deve versare in autoliquidazione. Ciò sta a significare che rimane comunque fermo il potere dell'Ufficio di liquidare l'imposta dovuta qualora il contribuente non adempia spontaneamente. 10.5 REDDITO DI FABBRICATI IN LOCAZIONE RILEVANZA DEGLI INCREMENTI DEI MOLTIPLICATORI D. L'art. 41-ter del dpr n. 600/73, introdotto dal comma 342, preclude all'ufficio l'azione di accertamento se il reddito dei fabbricati dati in locazione è dichiarato in misura non inferiore al maggior ammontare tra il canone contrattuale ridotto del 15% e il 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del dpr n. 131/86. Si chiede conferma che, per la determinazione del valore, non rilevano gli incrementi dei moltiplicatori apportati "ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale", con la legge n. 350/2003 e con la legge n. 191/2004 di conversione del dl n. 220/2004. R. Gli incrementi dei moltiplicatori apportati con la legge n. 350/2003 e con la legge n. 191/2004 di conversione del dl n. 220/2004 rilevano, per espressa previsione, "ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale". Si rileva, tuttavia, che il comma 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 ha inserito nel D.P.R. n. 600 del 1973 l'articolo 41-ter nel quale si specifica che il "valore dell'immobile" è quello determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986 e successive modificazioni. Pertanto la disposizione recata dalla finanziaria per il 2005, non può che riferirsi al valore dell'immobile così come determinato applicando i moltiplicatori rivalutati ai fini dell'imposta di registro. Si ricorda che alla rendita catastale rivalutata ai sensi della legge n. 662 del 1996 (5% per i fabbricati; 25% per i terreni) devono essere applicati i coefficienti moltiplicatori indicati dal D.M.14 dicembre 1991 (75% per i terreni; 34% per i fabbricati C1ed E; 50% per i fabbricati A/10 e D; 100% per tutti gli altri fabbricati). La legge 350 del 2003 ha disposto, una rivalutazione di detti moltiplicatori del 10 %. Successivamente la legge n. 191 del 2004, ha stabilito che tale rivalutazione dovesse essere operata nella misura del 20% per tutti gli immobili diversi dalla prima casa di abitazione. In sostanza i moltiplicatori applicabili alle rendite catastali rivalutate sono i seguenti: Categorie catastali Moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, vigenti fino al 31.12.2003 Moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, vigenti dal 01.01.2004 al 31.07.2004 Moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, vigenti dal 01.08.2004 Terreni non edificabili 75 82,5 90 A (escluso A10) 100 110 120 A "prima casa" 100 110 110 A10 50 55 60 B 100 110 120 C (escluso C1) 100 110 120 C (escluso C1) 100 110 110 "prima casa" C1 34 37,40 40,80 D 50 55 60 E 34 37,40 40,80 10.6 REGISTRO - INCREMENTO DEI MOLTIPLICATORI - RILEVANZA AI FINI IVA D. È corretto ritenere che gli incrementi dei moltiplicatori previsti dall'articolo 52, comma 4, del DPR n. 131/86, apportati con la legge n. 350/2003 e con la legge n. 191/2004 di conversione del dl n. 220/2004, valgano anche ai fini dell'articolo 15 del decreto legge n. 41/95 (preclusione della rettifica del corrispettivo Iva)? R: L'art. 15 del decreto legge n. 41 del 1995, con riferimento alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, prevede che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare. Il richiamo al valore catastale indicato ai fini dell'imposta di registro porta a ritenere che anche in ambito IVA rilevino gli incrementi dei moltiplicatori apportati con la legge n. 350/2003 e con la legge n. 191/2004 di conversione del dl n. 220/2004. La circostanza che l'applicazione di tali incrementi sia limitata dalle menzionate disposizioni "ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale" non appare decisiva per escluderne l'applicazione nel caso in esame. Sulla base di una argomentazione di ordine letterale, infatti, si deve sottolineare che l'art. 15 del D.L. n. 41 del 1995, rinvia al valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, ovvero al valore dell'immobile determinato sulla base dei suddetti moltiplicatori aggiornati. Ciò comporta che l'aggiornamento dei moltiplicatori torna automaticamente applicabile ai fini dell'IVA non potendo essere assunto in tale ambito un valore diverso da quello determinato ai fini dell'imposta di registro nel momento in cui è effettuata la cessione dell'immobile. Una opposta conclusione contrasterebbe, peraltro, con le ragioni di ordine logico-sistematico in base alle quali gli atti di compravendita di immobili non possono prevedere limiti ai poteri di accertamento diversi a seconda che la cessione sia da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto o all'imposta di registro. La necessità di evitare trattamenti sperequativi comporta che la soglia minima di valore che preclude la rettifica della base imponibile sia assunta nello stesso ammontare tenendo quindi conto dei suddetti aggiornamenti dei moltiplicatori, nell'ambito dei due tributi. 10.8 PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI - NOZIONE Omissis 10.9 REDDITI DI FABBRICATI DICHIARATI IN MISURA INFERIORE A QUELLA PRESUNTA DAL LEGISLATORE - CONTRATTI IN CORSO AL 1/1/2005 D. La preclusione dall'accertamento per i redditi di fabbricati locati dichiarati in misura non inferiore al 10% del valore catastale significa anche che, tramite procedura automatica, tutti i redditi inferiori a tali valori saranno accertati automaticamente ex art. 36-bis in seguito a liquidazione della dichiarazione dei redditi? I contratti in corso al 01/01/2005 che non rispettano tale parametro devono essere comunque sciolti anticipatamente e rifatti nuovi? Tale ultimo comportamento causerebbe conseguenze, oltre che sulle spese di imposta di registro e bolli per anticipato scioglimento e rifacimento del contratto, anche sulla nuova durata della locazione, che in tal caso ripartirebbe da zero, nonchè su tutte le altre clausole del contratto che le parti sarebbero portate a ridiscutere. R.. Il dispositivo della norma ha ad oggetto la preclusione dell'azione istruttoria e accertatrice degli uffici nell'ipotesi in cui il contribuente dichiari il maggior importo tra quello risultante dal canone di locazione indicato in contratto, ridotto del 15 per cento, e il 10 per cento del valore catastale dell'immobile, ma non introduce presunzioni in ordine all'ammontare del reddito derivante dagli immobili concessi in locazione. Non ne deriva, quindi, un effetto di adeguamento automatico del reddito per le ipotesi in cui il parametro non sia rispettato, tantomeno attraverso la procedura di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che attiene alla liquidazione dell'imposta, e non all'accertamento. Nella ipotesi in cui il contribuente dichiari un canone inferiore a tale importo, peraltro, potranno essere esperiti gli ordinari poteri di accertamento e istruttori. Non si ritiene che la norma in commento comporti l'obbligo di risolvere i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. 11. DICHIARAZIONI TELEMATICHE 11.1 DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA - NUOVO LIMITE MINIMO PER L'INVIO OBBLIGATORIO - DECORRENZA Omissis 12. ALTRI TEMI 12.1 RIPRESE DI VALORE CORRISPONDENTI A SVALUTAZIONI O ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI DEDOTTI AI FINI IRAP Omissis