Cir_Entrate_16_3_01_26 Circolare del 16/03/2001 n. 26 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Accesso alla banca dati del contenzioso tributario tramite tecnologie web. In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 36 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali sono state dotate di un sistema informativo per l'automazione delle attività svolte dalle proprie segreterie e per il monitoraggio del contenzioso tributario. Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in appello attengono all'attività pre-udienza (ricezione atti e caricamento dati dei ricorsi, gestione dei decreti presidenziali, assegnazione dei ricorsi alle sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio giudicante), all'attività post-udienza (acquisizione esito trattazione e deposito della sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio di ottemperanza) e alla gestione di altre attività. L'inserimento dei dati effettuato per l'espletamento delle suddette attività dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie, determina la produzione di una banca dati che, a partire dal 20 marzo 2001, per mezzo del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, sarà messa a disposizione di soggetti esterni, che da postazioni remote potranno usufruire di servizi di interrogazione. L'estensione della telematizzazione al contenzioso tributario, che segue alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, é mirata alla realizzazione di uno degli obiettivi strategici della riforma dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire la semplificazione e la razionalizzazione della struttura fiscale, nell'ottica del miglioramento della qualità della comunicazione e dei servizi erogati. Con la presente circolare, predisposta d'intesa con il Ministero delle Finanze - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, che presiede all'organizzazione delle Commissioni tributarie - vengono illustrate le procedure di accesso tramite tecnologie web e le caratteristiche della banca dati del contenzioso tributario. SOGGETTI ABILITATI Considerato che norme primarie e decreti dirigenziali già disciplinano l'utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase, gli utenti che potranno interrogare la base informativa del contenzioso tributario, saranno le seguenti categorie di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: * gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; * gli iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali; * gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro; * gli iscritti negli albi degli avvocati; * gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto legislativo 21 gennaio1992, n. 88; * gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioniere; * le associazioni o società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci é costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 322/98. Gli utenti rientranti in tali categorie sono, nella maggior parte dei casi, già abilitati presso l'Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica le citate dichiarazioni fiscali e sono altresì abilitati al patrocinio dei loro clienti presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Coloro, invece, che non sono in possesso del prerequisito della succitata abilitazione alla trasmissione telematica, potranno richiedere l'autorizzazione ad accedere presso la banca dati del contenzioso tributario alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale, oppure agli Uffici locali e agli altri Uffici operativi individuati da ciascuna Direzione regionale. In particolare, potranno chiedere l'accesso alla predetta banca dati i seguenti soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631: * soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati dell'Amministrazione finanziaria ed Ufficiali della Guardia di finanza); * dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL ed i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I modelli di domanda sono disponibili sul sito internet www.finanze.it nella sezione Servizi Telematici - "Informazioni sul servizio telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati". Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili nella sezione sopramenzionata. In una fase successiva, si renderà disponibile il servizio ad altre "parti" del processo tributario, quali, gli Enti locali, i Concessionari della riscossione, gli Uffici dell'Agenzia del Territorio e i singoli contribuenti sprovvisti di rappresentanza difensiva. CONTESTO D'USO L'accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente e password) già in possesso dell'utente abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. La procedura di interrogazione dei dati in parola sarà proposta per mezzo del servizio telematico ENTRATEL nella pagina "Servizi" e potrà facilmente essere identificata dalla locuzione "Informazioni dati commissioni tributarie". Per l'utilizzo del servizio non é previsto alcun costo a carico dell'utente. VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione Giudici Tributari Selezionando la citata locuzione "Informazioni dati commissioni tributarie" e dopo aver confermato di nuovo la chiave utente e la password, si ha accesso ad una pagina dove é rappresentata la mappa dello Stato italiano suddivisa per regioni; cliccando con il mouse la regione sulla quale s'intende effettuare la ricerca, appaiono sullo schermo i link, interni all'applicazione, di tutte le Commissioni tributarie provinciali site nella regione medesima e della Commissione tributaria regionale. Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte superiore del pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo, telefono, numero delle sezioni, nome e cognome del Presidente); mentre nella parte inferiore vengono mostrati i seguenti link di ricerca: * Identificazione delle vertenze tributarie; * Ricerca delle vertenze tributarie; * Elenco Giudici Tributari per Sezione. Cliccando su quest'ultima scelta, accessibile a tutti, si visualizzano le informazioni relative alla distribuzione dei Giudici tributari sia in tutte le sezioni, sia nella singola sezione che interessa, con l'indicazione altresì del nome e cognome, della carica, della reggenza e della eventuale posizione in sovrannumero. VISIBILITÀ DEI DATI - Interrogazione dati ricorso Per palesi motivi di riservatezza, é stata rilevata la necessità di regolamentare l'accesso ai dati delle controversie limitandole ai diretti interessati. Pertanto, l'utente dovrà identificare i giudizi mediante il sopracitato link "Identificazione delle vertenze tributarie", referenziandole con il numero completo di presentazione dell'atto impugnatorio, la data di rilascio della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte. La procedura dopo aver verificato l'esistenza dei dati nell'archivio del sistema informativo del contenzioso tributario, abbinerà il ricorso all'utente che effettua l'operazione, registrando il suo codice fiscale ed associandolo all'impugnazione. In buona sostanza, il professionista potrà consultare esclusivamente il fascicolo "virtuale" in cui é coinvolto in qualità di difensore. A questo punto, tramite il link "Ricerca delle vertenze tributarie", si potrà navigare nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali. La ricerca si può svolgere utilizzando diversi accessi (n. ricevuta, n. R.G.R./R.G.A., cognome del ricorrente o del difensore, n. sentenza impugnata), come pure é possibile visualizzare tutte le vertenze già identificate, seguite dallo stesso difensore. Svolta detta operazione, si ottiene il pannello con i dati del ricorso introduttivo ed esattamente: * Numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.); * Tipo di ricorso; * Sezione di assegnazione; * Dati ricezione; * Identificativo ricevuta; * Data ricezione; * Dati atto - Ufficio - Tipo atto - Numero atto imposta - Anno imposta; * Dati ricorrente e difensore - Cognome e nome/denominazione - Cognome e nome difensore; * Presenza udienza (se celebrata); * Presenza allegati (atti depositati). Da tale pannello, si possono poi attingere ulteriori importanti informazioni relative ai dati fascicolo processuale e ai dati udienza e/o pronunciamenti, e più precisamente: a) Dati dei provvedimenti presidenziali e delle udienze: - Sezione; - Data ora udienza o data provvedimento; - Tipo documento in discussione; - Composizione collegio giudicante; - Tipo provvedimento; - Tipo di esito; - Sezione di rinvio; - Data ora invio udienza; - Data deposito; - Tipo comunicazione; - Destinatario; - Data invio. b) Dati dei documenti presentati dalle parti: - Tipo documento; - Data di presentazione. Si segnala, inoltre, la presenza di un link che mostra se, in relazione alla controversia esaminata presso una determinata Commissione tributaria provinciale, é stato presentato appello in Commissione tributaria regionale. Detto appello dovrà essere di nuovo identificato prima di procedere all'interrogazione, atteso che il difensore potrebbe cambiare nelle more dei due gradi di giudizio. ASSISTENZA Ogni pagina dell'applicazione é dotata di un'icona "Aiuto" che, se selezionata, attiva un'altra pagina che guida l'utente sulle modalità per procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella lettura dei dati ottenuti. Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto di richiamo. In caso di ulteriori problemi riscontrati dall'utente durante l'utilizzo della procedura, lo stesso potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica del Servizio Telematico. In conclusione, l'introduzione della telematizzazione nel contenzioso tributario, farà sì che gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e gli studi professionali potranno conseguire da subito significativi benefici. Il vantaggio per le Commissioni tributarie consiste essenzialmente nella diminuzione dei carichi di lavoro derivanti dalle informazioni richieste allo sportello dai soggetti coinvolti nel processo tributario, mentre per quanto riguarda i professionisti, lo stesso é costituito: * dalla possibilità di seguire in tempo reale l'andamento dell'iter processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del ricorso; * dall'indubbia utilità pratica di non recarsi continuamente presso la Commissione tributaria, e solo nei normali orari d'ufficio, per rilevare se l'Ufficio impositore ha depositato un qualunque documento, ovvero per conoscere a priori dell'esistenza di detto documento da ritirare, con un oggettivo risparmio di tempo e danaro soprattutto se il Consesso tributario si trova in una provincia o regione diversa da quella in cui ha sede lo studio del professionista. Infine, é opportuno precisare che anche gli Uffici locali e gli altri Uffici operativi dell'Agenzia dell'Entrate, nonché l'Avvocatura dello Stato, relativamente alle controversie per le quali ha assunto la rappresentanza e difesa dell'Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla base informativa del contenzioso tributario.