Cir_Entrate_16_1_04_1 Circolare Entrate del 16/01/2004 n. 1 Dipartimento delle Politiche Fiscali - Studi e Politiche Giuridico-Tributarie Articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. Sintesi: La circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 32, con particolare riguardo a: - procedura per la sanatoria edilizia; - modalità di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori. 1 - Premessa Con la presente circolare sono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale articolo stabilisce l'applicabilità delle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in materia di opere sanabili, di effetti della sanatoria, etc., alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato un ampliamento volumetrico del manufatto originario superiore al 30 per cento o a 750 metri cubi. Tale ultimo limite é disposto altresì per nuove costruzioni che non siano superiori a 3.000 mc.. Le varie tipologie di illecito suscettibili di sanatoria sono tassativamente elencate nell'allegato 1 al predetto decreto-legge n. 269. Le ipotesi non suscettibili di sanatoria sono, poi, individuate dall'articolo 32 in esame, al comma 27. 2 - Procedura per la sanatoria edilizia. Il comma 32 dispone che la domanda sia presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, utilizzando il modello allegato al citato decreto-legge n. 269, e presentando una distinta domanda di definizione per ciascun illecito oggetto di sanatoria. A tale riguardo, si precisa che la domanda può essere redatta (come già anticipato con il comunicato stampa allegato, in data 9 gennaio 2004) sulla fotocopia dello stesso modello o su copia dello stesso reperibile sui siti Internet del Dipartimento per le politiche fiscali (www.finanze.gov.it); dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it). In tale caso, si segnala la necessità che il soggetto richiedente provveda a "numerare" (segnare con numeri progressivi) le domande di sanatoria presentate allo stesso comune; se viene presentata una sola istanza, questa dovra', comunque, essere segnata con il numero "1". Si rammenta, infine, che lo stesso numero dovrà essere riportato sui modelli utilizzati per il versamento delle somme dovute, allo scopo di consentire comunque l'abbinamento tra domande e versamenti. 3 - Modalità di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori. Lo stesso comma 32 in rassegna prevede che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, da presentare al comune competente entro il 31 marzo 2004, sia corredata, tra l'altro, dall'attestazione del pagamento dell'oblazione e dall'attestazione del pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori. L'allegato 1 allo stesso decreto reca i termini per l'effettuazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione e a titolo di oneri concessori. In particolare, stabilisce che alla domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere allegata l'attestazione del pagamento dell'oblazione da corrispondere nella misura del 30 per cento, ovvero, nella misura minima di 1.700 euro qualora l'importo complessivo dell'oblazione sia superiore a tale cifra. Inoltre, l'importo dell'oblazione va corrisposto integralmente qualora il medesimo risulti inferiore alla suddetta misura minima di 1.700 euro, ovvero, nel caso di oblazione di importo fisso. Viene stabilito, poi, che alla domanda deve essere allegato l'attestato del pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori, da corrispondere, entro la predetta data, nella misura del 30 per cento, ovvero, nella misura minima di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra. L'importo va versato integralmente qualora risulti inferiore alla predetta misura minima di 500 euro. Nello stesso allegato 1, si stabilisce, inoltre, che l'importo residuo dell'oblazione e quello dell'anticipazione degli oneri concessori vanno versati, ciascuno in due rate di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 settembre 2004. Le modalità di versamento delle somme in argomento (già indicate con il comunicato stampa del 9 gennaio 2004) sono le seguenti. Le somme dovute a titolo di oblazione vanno versate mediante il bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (mod. CH 8 - ter), indicando: - il numero di c/c postale 255000 intestato a Poste italiane s.p.a.; - 1'importo; - gli estremi identificativi e l'indirizzo del richiedente; - nonche', nello spazio riservato alla causale: o il comune dove é ubicato l'immobile; o il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento; o il codice fiscale del richiedente. Si precisa, che, per l'effettuazione del versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, oltre al suddetto bollettino di conto corrente, potrà essere utilizzato anche il modello F24. E', infatti, in corso di emanazione un apposito decreto, in base al quale il versamento delle somme in argomento potrà essere effettuato con tale modello presso le banche, gli uffici postali o presso i concessionari del servizio riscossione. Il pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori é eseguito, invece, con versamento diretto alla Tesoreria del comune competente, secondo le modalità dallo stesso stabilite.