Cir_Entrate_16_11_04_46 Circolare Entrate 16/11/2004 n. 46 Oggetto: Chiarimenti vari sulle espropriazioni immobiliari 1) Espropriazione presso terzi - giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del c.p.c.- autonomia gestionale del concessionario - cause di perdita del diritto al discarico. 2)Espropriazione immobiliare- Articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 3) Ipoteca - Articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 4) Espropriazione immobiliare -Articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973 - modalità di determinazione del prezzo base dell'incanto Sintesi: La Circolare precisa quale debba essere il comportamento degli Uffici Locali e dei Concessionari della Riscossione in caso di procedure di espropriazione presso terzi. In particolare nelle ipotesi di: . Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 del c.p.c.; . Espropriazione immobiliare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del DPR 602/1973; . Ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973; . Espropriazione immobiliare, ai sensi dell'art. 79 del DPR 602/197, in riferimento alle modalità di determinazione del prezzo base dell'incanto. Testo: Sono stati, di recente, formulati alcuni quesiti da parte delle Direzioni Regionali in ordine al comportamento che devono tenere gli Uffici locali ed i Concessionari della riscossione in relazione alle procedure di espropriazione presso terzi, nonché in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77 e 79 del d.P.R. n. 602 del 1973. In proposito, di concerto con la Direzione Centrale Amministrazione, si formulano le seguenti osservazioni. 1) Espropriazione presso terzi- giudizio di cognizione ex articolo 548 del c.p.c.- Con i richiamati quesiti è stato chiesto di conoscere se gli Uffici locali - ai sensi della risoluzione ministeriale n. 2351 del 1 settembre 1990 - sono tenuti ad evadere le richieste inoltrate da parte dei Concessionari della riscossione, relative alla fornitura di notizie e documenti necessari a provare l'esistenza di crediti oggetto di pignoramento presso terzi, per i quali nel corso del giudizio di esecuzione si è presentata la necessità di instaurare il giudizio di cognizione ai sensi dell'articolo 548 del c.p.c. e se, in caso di mancata risposta, il Concessionario è esonerato dal proseguire gli atti, con la conseguente estinzione del procedimento esecutivo, senza che ciò costituisca causa di perdita del diritto al discarico. Si osserva preliminarmente che nel sistema della riscossione pre vigente alla Riforma del 1999, per quanto riguarda la procedura esecutiva presso terzi (articoli 547 e 548 del c.p.c.), era fatto carico all'Amministrazione di fornire all'agente della riscossione tutte le informazioni, atti e documenti (in copia autentica) nel caso che si intendesse dare corso ad un procedimento di cognizione. Come recita la risoluzione n. 2351 del 1.9.90, che riprende anche le istruzioni di cui alla Normale n. 77 del 1925, " perchè l'esattore possa instaurare un procedimento di cognizione occorre che l'ufficio delle Imposte gli fornisca il titolo (costitutivo del credito pignorato) in mancanza del quale il procedimento di terzo si estingue"; in altri termini, occorreva che l'ufficio fornisse all'esattore le informazioni ed i documenti necessari a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione del terzo. Tutto ciò trovava giustificazione non solo nelle disposizioni delle leggi fiscali e, in particolare, nelle disposizioni di cui agli articoli 79 e 80 del d.P.R. n. 43 del 1988, ma anche "nel fatto che l'esattore, quale organo ausiliario dell'Amministrazione, non può attingere notizie e tanto meno documenti presso uffici pubblici stante l'obbligo del segreto d'ufficio cui gli stessi sono tenuti" (risoluzione n. 2351 del 1.9.90 citata). Ora, è noto che una delle principali innovazioni introdotte nella disciplina della riscossione e del rapporto tra Stato e Concessionari, di cui alla legge delega n. 337 del 1998, esercitata con i decreti legislativi nn. 37, 46 e 112 del 1999, è l'abrogazione dell'istituto del visto sui verbali negativi di procedura di cui all'articolo 79 del d.P.R. n. 43 del 1988, e che uno degli aspetti maggiormente qualificanti la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo è la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo cui i Concessionari possono accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici pubblici e presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri soggetti creditori. Da ciò ne consegue che, con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi, le previsioni contenute nella Normale n. 77 del 1925 e nella risoluzione n. 2351 del 1990 non sono più attuali, nè tali strumenti possono essere considerati di ausilio sotto il profilo interpretativo, atteso il radicale mutamento intervenuto nel sistema della riscossione a mezzo ruolo. La questione, pertanto, deve essere esaminata alla luce dei principi generali che regolano la procedura esecutiva presso terzi, tenendo conto che il Concessionario "post riforma" è configurato come una struttura specializzata nella riscossione coattiva e che il primo passo dell'esecuzione è l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. In tale contesto, rimane nella riconosciuta autonomia gestionale del Concessionario, anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 483 del c.p.c., la valutazione in ordine all'utilità, ai fini del recupero dei crediti affidati in riscossione, di procedere esecutivamente presso il terzo, nel presupposto che quest'ultimo sia debitore del contribuente moroso, ovvero detenga dei beni mobili di proprietà di quest'ultimo, sulla base delle informazioni acquisite direttamente, ovvero rese disponibili in sede di accesso telematico mediante l'applicazione "A.R.CO.". Ciò per quanto attiene al rapporto tra Concessionario e contribuente moroso, atteso che ai fini del discarico per inesigibilità, occorre tenere presente le istruzioni operative impartite dalla cessata Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con la Circolare n. 98 del 20.11.2001, con particolare riferimento al valore da attribuire alle informazioni presenti al sistema informativo e rese disponibili mediante la citata applicazione "A.R.CO.". Al riguardo, si rammenta, a titolo esemplificativo, che in presenza di notizie da cui si desumono redditi di lavoro dipendente o di partecipazione, il Concessionario dovrà porre in essere un tentativo di pignoramento presso terzi, mentre in presenza di dati da cui si desume l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo la valutazione, ai fini dell'esperimento della procedura, dovrà essere effettuata con la diligenza professionale che contraddistingue l'operato del Concessionario. Relativamente all'accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 del c.p.c., si osserva, innanzitutto, che il Concessionario, così come ogni altro creditore, non è obbligato a richiedere l'instaurazione del processo di cognizione (che avviene ad istanza del creditore), essendo possibile, sia pure in linea teorica, che egli possa limitarsi a constatare il rifiuto o la mancata comparizione del terzo medesimo; sicchè, in tali casi, così come nel caso di contestazione sul contenuto della dichiarazione, rimane nell'autonomia del Concessionario, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 548, comma 2, del c.p.c., la valutazione in ordine all'instaurazione del processo di cognizione, tenendo presente, tuttavia, che la questione può avere rilevanza nel rapporto con l'Ufficio impositore; ciò nelle ipotesi in cui l'esperimento della procedura avvenga sulla base delle informazioni c.d. "primarie", di cui alla citata Circolare n. 98 del 2001. In tal caso, il Concessionario, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ove non abbia effettuato un pignoramento dei beni di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, incorrerà nella perdita del diritto al discarico. Anche nell'ipotesi di dichiarazione negativa, il Concessionario, sulla base degli elementi di prova in suo possesso, può valutare di instaurare il processo di cognizione, ancorchè il terzo pignorato, quando dichiari di non dovere nulla, rende una dichiarazione completa. Per tale motivo, qualora l'esperimento della procedura avvenga sulla base delle informazioni c.d. "primarie", di cui alla citata Circolare n. 98 del 2001, la mancata instaurazione del processo di cognizione a seguito di dichiarazione negativa non può costituire di per sè causa di perdita del diritto al discarico. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex articolo 548 del c.p.c., per tutte le ragioni sopra indicate, spetta al Concessionario l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo e, dunque, di ricercare i relativi elementi probatori. Peraltro, è da rilevare che se la prova dovesse essere costituita esclusivamente dagli elementi resi disponibili mediante l'applicazione "A.R.CO" (ad esempio, esistenza di rapporto di lavoro dipendente risultante dal modello 770 del datore di lavoro), sulla base dei quali si è proceduto al pignoramento, dette risultanze possono essere rese in copia autentica dallo stesso agente della riscossione. Pertanto, in nessun caso il Concessionario può giustificare l'inesigibilità di un ruolo affidatogli per la riscossione, in relazione al quale ha sperimentato la procedura esecutiva presso terzi, con la motivazione di non avere potuto instaurare il processo di cognizione in quanto l'Amministrazione non ha fornito "il titolo costitutivo del credito pignorato", ovvero, gli elementi probatori della sussistenza dell'obbligo del terzo. È appena il caso di precisare che qualora l'agente della riscossione dovesse avere necessità di produrre in giudizio un atto o un documento in possesso di un Ufficio dell'Agenzia, questo dovrà essere prontamente rilasciato. Naturalmente, l'eventuale inerzia dell'Ufficio finanziario nel rilasciare la documentazione la cui produzione in giudizio risulti indispensabile ai fini della prova dell'obbligo del terzo, sarà elemento da valutare in sede di esame dell'inesigibilità della quota iscritta a ruolo e, dunque, del riconoscimento o meno del discarico. 2) Articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973- La norma in commento dispone che il Concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art.79 del d.P.R. n. 602 del 1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 dello stesso articolo, vale a dire euro 1549,37= (Lire 3 milioni). La ratio della norma è quella di evitare di porre in essere procedure di espropriazione dai costi superiori agli importi astrattamente realizzabili, individuando il limite, peraltro aggiornabile con apposito provvedimento, al di sotto del quale non deve procedersi a tale tipo di esecuzione. Nell'applicazione concreta, per quanto riguarda la locuzione "passività ipotecarie", si osserva che essa deve intendersi nel senso di importo del credito del terzo garantito da ipoteca e non di importo dell'ipoteca iscritta; è noto, peraltro, che l'importo dell'ipoteca è in genere pari al doppio o talvolta anche al triplo del capitale garantito. Tuttavia, l'importo attuale del credito del terzo garantito da ipoteca è un dato conosciuto soltanto dal titolare del credito stesso e, ma non sempre, dal debitore; ne discende che la valutazione in ordine all'esistenza del presupposto previsto dal secondo comma del citato articolo 76 e la conseguente decisione di non procedere esecutivamente costituisce un momento di criticità che impone al Concessionario la necessità di prendere in esame tutti gli elementi conoscibili, atteso che l'entità del capitale originariamente garantito dall'ipoteca, nè tanto meno l'importo dell'ipoteca, appaiono di per sè soli sempre sufficienti a determinare il presupposto di legge. Non vi è infatti dubbio, ad esempio, che se l'ipoteca del terzo è di recente iscrizione, l'importo del capitale garantito costituisce - sia pure con qualche eccezione, come nel caso del mutuo bancario deliberato ma non erogato - un idoneo elemento di valutazione; se, viceversa, la data di iscrizione dell'ipoteca è remota l'importo del capitale originariamente garantito ha una valenza del tutto relativa. Naturalmente, non è possibile procedere ad una elencazione tassativa degli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione di cui trattasi; tuttavia, si ritiene che l'esame critico delle note di iscrizione ipotecaria e, in particolare la data dell'iscrizione, la specie dell'atto (ipoteca volontaria o giudiziale), la durata dell'operazione garantita, le eventuali annotazioni, nonché il profilo del contribuente ed il comportamento dello stesso terzo creditore costituiscano elementi che - nel loro complesso - possono determinare nel Concessionario il ragionevole convincimento che nella fattispecie si concretizzi il presupposto di legge. È appena il caso di sottolineare che tale valutazione ricade interamente sul Concessionario, operatore specializzato nel settore del recupero dei crediti, il quale a seguito di motivata contestazione da parte dell'Ufficio, dovrà fornire giustificazione del proprio operato. Per tali motivi è da escludere, in linea generale, che il Concessionario possa sottoporre all'Ente creditore per la preventiva autorizzazione le fattispecie per le quali ritiene che, per effetto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sussistano i presupposti di cui al citato articolo 76, comma 2. Si deve, infine, precisare che il Concessionario - se ricorrono i presupposti del più volte richiamato articolo 76, comma 2- non deve procedere all'esecuzione forzata sul bene immobile del debitore ancorchè abbia provveduto ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del d.P.R.n. 602 del 1973. In tal caso l'ipoteca rimarrà iscritta a presidio del credito, tenendo presente che la garanzia, per effetto del trascorrere del tempo, può in un momento successivo trovare capienza nel valore del bene immobile (per incremento dello stesso o per la diminuzione dei preesistenti gravami), ovvero può risultare parzialmente capiente nel caso che il bene immobile sia sottoposto ad esecuzione forzata da parte di altri creditori secondo il rito ordinario. 3) Articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 L'articolo 77, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondo comma del citato articolo 77 dispone poi che, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione. Già in seno alla risoluzione n. 190 del 1.10.03 si è avuto modo di evidenziare che il Concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, sulla base di una autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività e deve avviare senza ritardo l'espropriazione forzata, posto che il divieto di procedere all'esecuzione immediata sussiste solo nei casi previsti dal secondo comma del citato articolo 77. Naturalmente, l'avvio della procedura esecutiva può essere inibito dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. È appena il caso di evidenziare, in primo luogo, che l'eventuale iscrizione di ipoteca, anche al fine di attenuare il rischio di possibili comportamenti elusivi da parte del contribuente moroso, dovrebbe essere eseguita dal concessionario con tempestività rispetto alla data di scadenza della cartella di pagamento. In secondo luogo, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'articolo 77, comma 1, è finalizzata ad assicurare un risultato economico e non deve essere intesa come attività meramente ripetitiva da porre in essere per tutti i ruoli riferiti ad un medesimo contribuente, indipendentemente dalla data della loro consegna e di notifica della cartella. Se così fosse si verrebbe a determinare un ritardo nell'avvio della procedura d'esproprio, un aggravio gestionale per i soggetti interessati (Concessionario e Agenzia del Territorio) ed un'inutile lievitazione dei costi per il contribuente e per la stessa Agenzia; in tal senso non opererebbe correttamente il Concessionario che, ritardando l'avvio delle procedure esecutive, procedesse nel tempo - in modo pressochè automatico - a successive iscrizioni su un medesimo bene il cui valore risulti già assorbito fin dalla prima iscrizione. In altri termini, se il valore del bene, determinato a norma dell'art.79 del d.P.R. n. 602 del 1973, è inferiore all'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, vale a dire euro 1549,37 (in tal caso non si deve procedere all'esecuzione forzata), il concessionario può valutare di iscrivere comunque ipoteca per le ragioni evidenziate nell'ultimo capoverso del precedente punto 2, a condizione che il valore del bene sia comunque superiore all'ammontare delle spese e dei diritti dovuti per l'iscrizione della formalità, astenendosi però dal procedere a successive iscrizioni qualora gli venissero consegnati ulteriori ruoli a carico del medesimo contribuente. In tutti gli altri casi, all'iscrizione di ipoteca deve seguire, senza ritardi, la procedura d'esproprio cosicchè il credito fiscale possa essere realizzato in tempi brevi. Da ciò ne consegue altresì che gli Uffici devono assicurare l'immediata trasmissione al Concessionario dei provvedimenti ostativi al recupero coattivo del credito, al fine di consentire allo stesso agente della riscossione di operare in una situazione di certezza. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla puntuale osservanza delle predette prescrizioni. 4) Articolo 79 del d.P.R. n. 602 del 1973 – Con riferimento ai criteri di valutazione degli immobili oggetto di esecuzione forzata in sede di riscossione coattiva mediante ruolo, è stato posto, in particolare, il problema delle corrette modalità di attuazione dell'articolo 79, 1 comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il prezzo base del primo incanto nel procedimento di vendita all'asta posto in essere dal competente concessionario del servizio nazionale della riscossione è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo Unico sull'imposta di registro del 26 aprile 1986, n. 131. Si osserva, preliminarmente che il citato articolo 52, comma 4, stabilisce che - ai fini dell'imposta di registro - non si procede alla rettifica del valore o del corrispettivo degli immobili dichiarato in sede di compravendita, nell'ipotesi in cui il prezzo dichiarato sia pari almeno all'importo ottenuto dal prodotto del reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito o del reddito dominicale per determinati coefficienti (75 per i terreni, 100 per i fabbricati). Il successivo comma 5, poi, prevede che i suddetti moltiplicatori possono essere modificati, ove sensibilmente divergenti dai valori di mercato, con decreto ministeriale. Inoltre, a norma dell'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i medesimi coefficienti sono stati rivalutati nella misura del 10%, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, nella misura del 20% a norma dell'articolo 1 bis, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che la ratio dell'articolo 79, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, in linea con la finalità di pronta realizzazione del credito fiscale al quale è improntato il procedimento amministrativo di riscossione coattiva dei tributi, è quella di determinare il prezzo base delle aste che devono essere effettuate dai Concessionari con riferimento ad un valore che escluda la necessità di qualsiasi indagine e possibile contestazione. In tale prospettiva, le modalità di determinazione del prezzo base d'asta sono state collegate ai criteri sulla base dei quali, ai fini dell'imposta di registro, il corrispettivo degli immobili dichiarato in un atto di compravendita consente alle parti del relativo rapporto di di inibire all'ufficio il potere di rettifica del valore degli immobili medesimi. Al riguardo, attesa la ratio della disposizione normativa in commento, cui si è fatto cenno, il Concessionario procedente dovrà far riferimento al valore dell'immobile risultante dall'applicazione del citato articolo 52, comma 4, tenendo conto altresì della rivalutazione dei moltiplicatori previsti dal richiamato articolo 1 bis, comma 7, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. È di tutta evidenza, infatti, che nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la distinzione tra l'immobile destinato ad essere adibito a prima casa di abitazione e gli altri immobili, considerato che la ratio di tale distinzione è stata introdotta dal legislatore ai soli fini della tutela dell'acquisto della prima casa di abitazione, limitatamente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovendosi ritenere viceversa esclusa alcuna influenza di tale situazione soggettiva ai fini della determinazione del prezzo base dell'incanto.