Cir_Entrate_14_6_01_55 Circolare Entrate 14/06/2001 n. 55 Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari. Sintesi: La circolare fornisce risposte a quesiti pervenuti nel corso della videoconferenza del 17 maggio 2001, relativi a: - Oneri e spese - Detrazioni d'imposta - Redditi di fabbricati - Redditi di lavoro dipendente - Redditi a tassazione separata - Dichiarazione dei redditi: presentazione e compilazione - Invio telematico - Controlli relativi al modello 730/2001 - Codici tributo - Altri quesiti 1 ONERI E SPESE 1. 1 Contributi obbligatori 1. 1. 1 Contributi a fondo pensione 1. 1. 2 Contributi sanitari 1. 1. 3 Contributi INAIL 1. 2 Spese mediche 1. 2. 1 Spese farmaceutiche portatori di handicap 1. 2. 2 Acquisto del veicolo da parte di un disabile 1. 2. 3 Acquisto del veicolo da parte di un disabile 1. 2. 4 Spese mediche sostenute per familiari 1. 2. 5 Spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici 1. 2. 6 Spese per acquisto di occhiali 1. 2. 7 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale 1. 2. 8 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale 1. 2. 9 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale 1. 2. 10 Spese mediche per acquisto di medicinali per effettuare la cura "Di Bella" con prescrizione medica 1. 2. 11 Spese sostenute per il ricovero di un familiare non a carico 1. 2. 12 Spese mediche rimborsate 1. 3 Interessi passivi per mutui ipotecari 1. 3. 1 Variazione dell'abitazione principale 1. 3. 2 Termine per stabilire la dimora abituale 1. 3. 3 Abitazione principale assegnata al coniuge separato 1. 3. 4 Rinegoziazione di mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia 1. 4 Spese veterinarie 1. 4. 1 Individuazione degli animali 1. 4. 2 Spese per medicine veterinarie 1. 5 Spese per ristrutturazione edilizia 1. 5. 1 Cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione 1. 5. 2 Cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione 1. 5. 3 Immobile in comproprietà 1. 5. 4 Costruzione di box pertinenziale 1. 6 Altri quesiti in materia di oneri e spese 1. 6. 1 Adozioni internazionali 1. 6. 2 Adozioni a distanza 1. 6. 3 Assicurazioni vita per familiari 2 DETRAZIONI D'IMPOSTA 2. 1 Detrazione per figli a carico 2. 2 Ulteriore detrazione 2. 3 Detrazione per canoni di locazione 2. 3. 1 Contratto di locazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 2. 3. 2 Contratto di locazione tra un ente pubblico ed un soggetto privato 3 REDDITI DI FABBRICATI 3. 1 Contratto di locazione modificato nel corso dell'anno 3. 2 Contratto a canone convenzionale 3. 3 Contratti transitori 4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 4. 1 Lavori socialmente utili 5 REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA 5. 1 Indennità INPS percepite nel 2000 riferite al 1999 6 DICHIARAZIONI DEI REDDITI - PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 6. 1 Dichiarazione integrativa a favore del contribuente 6. 2 Termini di presentazione delle dichiarazioni per le società di persone in liquidazione 6. 3 Codice fiscale 6. 4 Crediti d'imposta 6. 5 Quadro RR del modello Unico e modello 730/2001 6. 6 Trasmissione dei modelli 730/2001 6. 7 Suddivisione della dichiarazione mod. 770/2001 in due parti ed invio separato da parte di un intermediario 6. 8 Termine per l'invio telematico per società di capitale con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 6. 9 Termine per la consegna della dichiarazione all'intermediario 6. 10 Termini di presentazione delle dichiarazioni da parte della amministrazioni dello Stato 6. 11 Presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società in liquidazione 7. INVIO TELEMATICO 7. 1 Pincode assegnato lo scorso anno 7. 2 Controlli per l'abilitazione 7. 3 Condizioni per l'abilitazione 7. 4 Invio di UNICO e mod. 770 effettuati da due intermediari 7. 5 Modelli 770 relativi a più di 20 soggetti 7. 6 Modelli 730 via Internet 7. 7 Trasmissione dei modelli UNICO da società di servizi abilitate in presenza di CAF 7. 8 Invio da parte dell'amministratore di condominio 8 CONTROLLI RELATIVI AL MODELLO 730/2001 8. 1 Deduzione abitazione principale 8. 2 Ritenute sospese 8. 3 Detraibilità delle spese sanitarie rimborsate da una assicurazione 8. 4 Terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori 8. 5 Comunicazione per detrazioni eccedenti i limiti previsti 8. 6 Ulteriori detrazioni per particolari tipologie di reddito 8. 7 Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale 9 CODICI TRIBUTO 9. 1 Codice tributo per il versamento della maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato 9. 2 Codici tributo per imposte sostitutive a credito 10 ALTRI QUESITI 10. 1 Modelli 730-4 in euro 10. 2 Adeguamento alla nuova percentuale del saggio di interesse legale in caso di rateizzazione di versamenti 10. 3 Modalità di utilizzo del maggior credito riconosciuto in sede di liquidazione e comunicato al contribuente 10. 3. 1 Maggior credito IRPEF nella presentazione del modello 730 10. 3. 2 Maggior credito IVA 10. 4 Deduzione ex articolo 11, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 446 del 1997 ed utilizzo del quadro IQ del modello UNICO società di persone 10. 5 Quadro RJ del modello Unico 2001-Persone fisiche e del modello Unico 2001-Società di persone In occasione della videoconferenza del 17 maggio 2001, questa Agenzia ha fornito alcune risposte ai quesiti pervenuti in materia di dichiarazioni dei redditi dell'anno 2001. 1 ONERI E SPESE 1. 1 Contributi obbligatori 1. 1. 1 Contributi a fondo pensione D. Un contribuente possiede redditi di capitale (dividendi) e redditi di collaborazione coordinata e continuativa, e versa contributi per previdenza complementare con adesione ad un fondo aperto. Si chiede se sia possibile per questo contribuente portare in deduzione i contributi versati nella misura del 6 per cento del reddito di lavoro autonomo. R. I contributi per previdenza complementare versati ad un fondo aperto dal contribuente che ha percepito nel corso dell'anno 2000 redditi di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2000, per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo e comunque a lire 5 milioni. Tali oneri vanno indicati, in particolare, nel rigo E 27 del modello 730 e nel rigo RP24 del modello UNICO/2001 persone fisiche. Ovviamente la percentuale del 6 per cento va ragguagliata al solo reddito di lavoro autonomo e non anche ai redditi di capitale. 1. 1. 2 Contributi sanitari D. Le istruzioni ministeriali prevedono la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori versati al servizio sanitario nazionale con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. É possibile dedurre anche il contributo al Servizio sanitario nazionale pagato su polizze relative a mezzi agricoli? R. Sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e pertanto possono essere dedotti dal contribuente anche i contributi obbligatori al servizio sanitario nazionale versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i mezzi agricoli. Si precisa che la deducibilità é ammessa solo con riferimento al contributo al servizio sanitario per il quale l'assicuratore ha esercitato il diritto di rivalsa. La circostanza che il mezzo agricolo sia utilizzato quale bene strumentale per l'esercizio dell'attività agricola non preclude la deduzione, in quanto, fino al 31 dicembre 1997, al contributo al servizio sanitario nazionale venivano assoggettati anche i redditi di terreni, sia dominicali che agrari, e che tale contributo era comunque deducibile dal reddito complessivo. 1. 1. 3 Contributi INAIL D. É possibile considerare onere deducibile l'importo a carico del soggetto percettore di redditi per collaborazioni coordinate e continuative che viene versato nel corso dell'anno 2000 all'INAIL con la voce "assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali? R. In base alla lettera e) dell'articolo 10 del Tuir sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Sarà pertanto possibile dedurre dal reddito complessivo del collaboratore la quota a suo carico -pari ad 1/3 del premio- versata nel corso dell'anno 2000 all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali. Si ritiene, infatti, che le somme versate a titolo di premio all'INAIL abbiano la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia. 1. 2 Spese mediche 1. 2. 1 Spese farmaceutiche portatori di handicap D. Le spese farmaceutiche sostenute da un soggetto portatore di handicap, non essendo menzionate nell'elenco di cui alle istruzioni ministeriali dell'Unico 2001 persone fisiche rigo RP27, vanno ricomprese nel rigo RP1 o nel rigo RP27 del modello UNICO 2001? R. Si ritiene che le spese relative all'acquisto di medicinali sostenute da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge 104 del 1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, vadano indicate nel rigo RP 27 del Modello Unico 2001 persone fisiche, in considerazione delle peculiarità personali del soggetto che le sostiene. 1. 2. 2 Acquisto del veicolo da parte di un disabile D. Un contribuente disabile che ha acquistato un'auto con relativa detrazione fiscale in data 12 aprile 1996 può chiedere la detrazione per l'acquisto di una nuova auto avvenuta in data 8 marzo 2000? Come deve essere interpretato il disposto dell'articolo 13-bis del Tuir, nella parte in cui prevede che la detrazione compete una sola volta in un periodo di quattro anni? Più in generale, inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla detrazione d'imposta per l'acquisto dei veicoli da parte di disabili prevista dall'articolo 30 della legge n. 388 del 2000. R. Ai fini dell'IVA é stato già chiarito con la circolare n. 197/E del 1998, che l'agevolazione si applica per una sola volta nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo sia stato cancellato dal PRA a norma dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per ragioni di coerenza e di allineamento tra i diversi tributi, lo stesso criterio di computo del quadriennio deve essere utilizzato anche in relazione alla detrazione IRPEF. Pertanto, nel caso prospettato il contribuente può provvedere all'acquisto di un nuovo veicolo, ed avere diritto alla detrazione, a partire dalla data 13 aprile 2000. Per quanto concerne le novità introdotte dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 200, n. 388, si fa riferimento ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 46/E dell' 11 maggio 2001. 1. 2. 3 Acquisto del veicolo da parte di un disabile D. Un contribuente portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/92 si é accorto solo al momento della compilazione della dichiarazione modello 730/2001 (redditi 2000) che la fattura relativa all'acquisto della sua auto (adattata alla guida relativamente al suo handicap) é datata 30 dicembre 1999 e non 3 gennaio 2000, data in cui ha effettuato il pagamento. Il contribuente può effettuare la detrazione nel modello 730/2001? R. La detrazione prevista dalla lettera c) dell'articolo 13-bis del Tuir per l'acquisto da parte di un soggetto portatore di handicap dell'autovettura spetta con riferimento al periodo d'imposta in cui tale spesa é stata sostenuta. Se il contribuente documenta di aver sostenuto la spesa nel corso dell'anno 2000, deve effettuare la detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000, ad esempio tramite la presentazione del modello 730/2001. Si ricorda che si può fruire della detrazione sia in unica soluzione con riferimento al periodo d'imposta in cui l'onere é stato sostenuto che alternativamente ripartendo la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti di pari importo. 1. 2. 4 Spese mediche sostenute per familiari D. Nel caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, a chi spetta la detrazione se, in corso d'anno, il figlio percepisce un reddito superiore a lire 5. 500. 000? R. Ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5. 500. 000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluente il momento in cui il figlio é diventato titolare di redditi superiori a lire 5. 500. 000, la detrazione non spetta ad alcun soggetto. 1. 2. 5 Spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici D. I costi di abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica sostenuti da un portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile? R. Si ritiene possibile annoverare tali costi tra quelli previsti per l'acquisizione di supporti tecnici rivolti a facilitare l'autosufficienza del disabile. A tal fine é necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell'ASL di appartenenza che attesti la valenza del sussidio per i suddetti scopi. 1. 2. 6 Spese per acquisto di occhiali D. Per usufruire della detrazione d'imposta prevista per l'acquisto di occhiali da vista é sufficiente, oltre la prescrizione medica, lo scontrino fiscale rilasciato dall'ottico, ovvero necessita la fattura? R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa può essere documentata dallo scontrino fiscale in alternativa alla fattura. In questo caso, come precisato con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, occorre anche un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto della protesi é necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico. 1. 2. 7 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale D. Nel caso in cui un soggetto affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, non sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio pensionato senza altri redditi) deve comunque presentare la dichiarazione per indicare l'importo della spesa medica che non ha trovato capienza nella propria imposta? R. Il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l'intero importo della spesa relativa a tali patologie ed operare la detrazione del 19% fino a concorrenza dell'imposta da lui dovuta. Solo nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa, potrà operare la detrazione in oggetto per l'intero onere sostenuto, entro il limite annuo di 12 milioni di spesa. 1. 2. 8 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale D. Nel rigo E2 possono essere indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. Sussiste l'obbligo da parte del contribuente di farsi certificare che la patologia di cui é affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o é sufficiente, essendo magari in età molto avanzata, che questi sia ricoverato in un istituto o clinica? R. Per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico fiscalmente é necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui é affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale. Non é sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica. 1. 2. 9 Spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale D. Con riferimento alla detrazione per spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente si chiede di conoscere quali indicazioni devono essere riportate sulle ricevute mediche. R. Per poter usufruire della detrazione prevista dall'articolo 13-bis, comma 2, del Tuir, é necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica é stata sostenuta. Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa é stato sostenuta dal congiunto. Solo in tal caso al familiare stesso compete, nel limite normativo di 12 milioni di spesa, il beneficio della detrazione. 1. 2. 10 Spese mediche per acquisto di medicinali per effettuare la cura "Di Bella" con prescrizione medica D. É possibile considerare come oneri deducibili le spese mediche sostenute per l'acquisto dei medicinali richiesti per la cura del professor Di Bella considerando i soggetti che praticano la cura come portatori di handicap in quanto riconosciuti invalidi civili dalla commissione USL? R. L'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, indica come oneri deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Tali oneri sono deducibili per l'intero ammontare sostenuto ed anche se le spese sono state sostenute per i familiari. Il diritto alla deduzione é riconosciuto solo ai soggetti portatori di handicap, indicati dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Le istruzioni al modello 730 (rigo E25) prevedono che l'esistenza delle condizioni personali richieste per usufruire dell'agevolazione deve essere accertata in base alle procedure previste dalla legge n. 104 ovvero da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra ecc. Si deve, però, ritenere, che non sia sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile. L'accertamento della invalidità civile concerne, infatti la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse 1. 2. 11 Spese sostenute per il ricovero di un familiare non a carico D. Il figlio che paga la retta per il genitore ricoverato, il quale non sia però fiscalmente a carico, ed esibisce quietanza dell'avvenuto pagamento da lui effettivamente sostenuto ed a lui intestata, può dedursi la spesa? R. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 13-bis del Tuir riconosce il diritto alla detrazione d'imposta per le spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, anche qualora tali spese siano state sostenute nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Per poter usufruire di tale disposizione sarà pertanto necessario che il contribuente, oltre a documentare la spesa sostenuta, certifichi altresì che la patologia di cui é affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Si ricorda comunque che la detrazione in parola spetta con riferimento ad un limite annuo di lire 12 milioni di spesa e per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare 1. 2. 12 Spese mediche rimborsate D. Nel caso in cui l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per assicurazioni sanitarie non sia segnalata al punto 24 del CUD 2001, possono tuttavia essere ammesse in detrazione le spese sanitarie pur rimborsate per effetto di premi di assicurazione stipulate dal sostituto d'imposta? R. In base alla lettera c) dell'articolo 13-bis del Tuir al contribuente spetta la detrazione anche per le spese mediche da lui sostenute e rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione che non sono deducibili o detraibili dal suo reddito complessivo. Tenuto conto che in relazione al premio versato sia dal contribuente che da altri (quali ad esempio il suo datore di lavoro) non si beneficia di detrazioni d'imposta, é possibile usufruire della detrazione per le spese sanitarie. 1. 3 Interessi passivi per mutui ipotecari 1. 3. 1 Variazione dell'abitazione principale D. Il contribuente perde il diritto alla detrazione per gli interessi su mutui ipotecari dall'anno successivo a quello in cui l'immobile non é più adibito ad abitazione principale. Se in anni successivi lo stesso immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale, il contribuente può, a decorrere da tale momento, detrarre nuovamente gli interessi passivi? R. Si ritiene che nel caso prospettato, il contribuente possa ricominciare ad esercitare il diritto alla detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere dal momento in cui l'immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale. La continuità non é un requisito richiesto per usufruire della detrazione. 1. 3. 2 Termine per stabilire la dimora abituale D. Per i mutui stipulati nel secondo semestre del 2000 é possibile stabilire la dimora abituale nell'immobile entro il termine più vantaggioso di dodici mesi previsto dalla legge n. 388 del 2000 o si deve fare riferimento per tutti i mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000 al termine di sei mesi? R. La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha elevato da sei mesi ad un anno il termine massimo entro il quale adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale. Si ritiene che tale disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2001, possa essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione. 1. 3. 3 Abitazione principale assegnata al coniuge separato D. Un contribuente ha stipulato prima del 1993 un mutuo ipotecario per l'acquisto della propria casa di abitazione; in seguito essendosi separato dal coniuge, la casa é stata assegnata con sentenza del giudice in godimento a quest'ultimo ed al figlio. Può il contribuente proprietario dell'immobile che non é più adibito a propria abitazione principale dedursi gli interessi passivi del mutuo a lui intestato? R. Per i mutui ipotecari stipulati in data antecedente all'anno 1993 il contribuente potrà usufruire di una detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi e relativi oneri accessori commisurata ad un importo non superiore a lire 4 milioni per ciascun intestatario del mutuo, che spetta qualora l'abitazione acquistata non sia adibita ad abitazione principale. Il contribuente non potrà invece usufruire dell'elevazione di detto importo a lire 7 milioni che spetta solo se gli interessi passivi e gli altri oneri accessori si riferiscono ad un mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a condizione che tale requisito continui a permanere. Si rammenta comunque che con la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, entrata in vigore il 1 gennaio 2001 é stata modificata la lettera b) dell'articolo 13-bis del Tuir al fine di consentire la detrazione, calcolata su un importo pari a lire 7 milioni, anche nell'ipotesi di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale di un familiare. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2001 al coniuge che a seguito di separazione ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe spettare comunque la detrazione commisurata all'importo di 7 milioni nell'ipotesi in cui presso l'immobile acquistato abbia la propria dimora abituale un suo familiare (ad esempio il figlio o il coniuge separato fintanto che non intervenga una sentenza di divorzio). 1. 3. 4 Rinegoziazione di mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia D. Un contribuente, che ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario per interventi di ristrutturazione edilizia nel 1997, nell'anno 2000 ha rinegoziato con la banca il contratto ad un tasso più favorevole. É possibile detrarre gli interessi passivi sul mutuo rinegoziato? R. L'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 ha modificato la lettera b) dell'articolo 13-bis del Tuir, concernente la detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, offrendo la possibilità di detrazione anche per gli interessi passivi pagati in virtù di un nuovo contratto di mutuo intervenuto per la rinegoziazione del precedente, a determinate condizioni. Di contro, non é stata prevista analoga possibilità per i mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili. Peraltro, la detrazione per interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia é concessa solo per i contratti stipulati nel corso dell'anno 1997, per cui, nel caso di specie, essendo il nuovo mutuo stipulato nell'anno 2000, gli interessi non danno diritto alla detrazione d'imposta. 1. 4 Spese veterinarie 1. 4. 1 Individuazione degli animali D. Si chiede quali siano gli animali per i quali spetta la detrazione prevista dall'articolo 13-bis lettera c-bis) del Tuir. In assenza del decreto come devono comportarsi i CAF nella loro attività di controllo della dichiarazione: la detrazione in oggetto può essere riconosciuta anche in assenza di decreto? R. L'iter di emanazione del decreto é in via di completamento. Si anticipa intanto che la detrazione, introdotta dall'articolo 32 della legge 21 novembre 2000, n. 342, efficace dal 1 gennaio 2001, sarà consentita senz'altro per gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione non spetterà, invece, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole ne in ogni caso per quelli destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare. 1. 4. 2 Spese per medicine veterinarie D. Per spese veterinarie si intendono esclusivamente quelle sostenute per prestazioni del medico veterinario od anche quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti, necessari per la cura dell'animale? Inoltre il limite di spesa di lire 750. 000 su cui calcolare la detrazione spettante deve essere riferito al soggetto che effettua la detrazione o é stabilito in relazione ad ogni animale posseduto ? R. É possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti. Si chiarisce che il limite di spesa di lire 750. 000 deve essere riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti. Si precisa al riguardo che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale. 1. 5 Spese per ristrutturazione edilizia 1. 5. 1 Cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione D. Nel caso di cessione di immobile é previsto che le spese di ristrutturazione possono essere dedotte dall'acquirente. Si chiede di conoscere, se in deroga a quanto sopra, la detrazione possa continuare ad essere effettuata dal soggetto cedente. R. Come già precisato con la circolare n. 57/E del 1998, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 delle legge n. 449 del 1997, il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione viene trasferito all'acquirente dell'immobile. Trattandosi di un principio stabilito normativamente, non é possibile alcuna deroga. 1. 5. 2 Cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione D. Un soggetto ha ceduto l'immobile nel mese di ottobre 1999 ed ha stipulato un accordo con l'acquirente in base al quale avrebbe sostenuto le spese di ristrutturazione condominiale nell'anno 2000, pur non essendo più proprietario dell'immobile. In tal caso può dedurre le suddette spese pur non essendo più proprietario? R. La domanda formulata non consente di comprendere se nel caso di specie il venditore conserva ancora, nel 2000, il possesso o la detenzione dell'immobile. Comunque, come é già stato chiarito con la Circolare n. 57/E del 1998, poi riconfermata dalla Circolare n. 121/E del 1998, la detrazione ai fini dell'IRPEF compete, se ha sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a suo carico, al possessore o al detentore dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e cioé, al proprietario o al nudo proprietario, al titolare del diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione) nonché all'inquilino o al comodatario. 1. 5. 3 Immobile in comproprietà D. Nel caso di immobile in comproprietà, le spese di ristrutturazione per le quali compete la detrazione del 41 o del 36 % devono essere detratte in base alla quota di proprietà, ovvero possono essere detratte in relazione all'effettivo onere sostenuto dai comproprietari? In quest'ultimo caso, quale documentazione é necessario porre in essere per dimostrare l'effettivo onere sostenuto, anche se il pagamento é stato effettuato con unico bonifico? R. La detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione compete a chi ha effettivamente sostenuto l'onere, sempreché sia titolare del diritto di proprietà sull'immobile, ovvero di un diritto reale, o detenga l'immobile sulla base di un titolo idoneo. É necessario che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, e le fatture siano intestate agli stessi nominativi. Tuttavia, come già precisato con la circolare n. 122/E del 1999, in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di servizio competente, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41 o del 36 %, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. Nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, é necessario annotare nel documento comprovante la spesa -la fattura- la percentuale di ripartizione. 1. 5. 4 Costruzione di box pertinenziale D. Un contribuente stipula con una cooperativa edificatrice un contratto preliminare per l'acquisto/assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale in corso di costruzione. A conclusione dei lavori che si protrarranno per più anni sarà stipulato il rogito di assegnazione. Si chiede se ai fini della detrazione del 36 per cento dei costi di realizzazione del box sia necessario che l'abitazione sia ultimata e acquistata, anche se con il medesimo atto di acquisto del box oppure se sia possibile usufruire della detrazione durante i lavori di costruzione. R. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 la detrazione dall'IRPEF, nella misura del 36%, spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune. La norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) ed il box. Con circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 é stato affermato che la detrazione compete anche al promissario acquirente dell'immobile alle condizioni però che sia stato regolarmente stipulato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare, che per detto compromesso sia stata effettua la registrazione presso l'Ufficio competente e che gli estremi della registrazione siano indicati nel modulo di comunicazione da presentare al centro di servizio. Anche nel caso in esame, alle condizioni suddette, si ritiene che la stipula del preliminare per l'assegnazione e la vendita, di entrambi gli immobili, quello abitativo e la relativa pertinenza, consenta di effettuare la detrazione d'imposta delle spese sostenute per la realizzazione del box. Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale si ritiene che non rileva, nel caso in esame, la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati in quanto la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di assegnazione. Si richiama, inoltre, quanto precisato in occasione della videoconferenza sul modello 730 dell'anno 2000 (circ. 95/E del 12. 05. 2000) in merito alla rilevanza che assume, ai fini della detrazione in esame, la costituzione del vincolo pertinenziale. In tale occasione é stato, infatti affermato che acquistando contemporaneamente casa e box da immobiliare o da cooperativa compete la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box. 1. 6 Altri quesiti in materia di oneri e spese 1. 6. 1 Adozioni internazionali D. É possibile dedurre il 50% delle spese sostenute per l'adozione di un minore prima dell'emanazione del decreto che regolamenta la procedura valendosi di un ente che non é poi stato riconosciuto dallo stesso regolamento tra gli enti autorizzati a seguire le pratiche di adozione internazionale? R. Come già precisato con la risoluzione n. 55/E dell' 8 maggio 2000, fino alla data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati a seguire le procedure dei adozione internazionale -16 novembre 2000- é consentita la deduzione del 50% delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir, anche se gli aspiranti genitori si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari. La deduzione compete, qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali. In tale ipotesi, l'inerenza alla procedura delle spese sostenute dovrà essere autocertificata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Resta inteso che le spese sostenute per le procedure di adozione iniziate dopo la data del 16 novembre 2000 sono deducibili dal reddito solo se certificate da enti autorizzati all'espletamento delle procedure di adozione internazionale. 1. 6. 2 Adozioni a distanza D. Con la circolare n. 95/E del 2000 é stato affermato che le spese sostenute per le adozioni a distanza non rappresentano né onere deducibile né onere detraibile: Come é noto, invece sono oneri detraibili le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Sono detraibili le somme erogate a favore di ONLUS per adozioni a distanza? R. Si ritiene che sia possibile operare la detrazione prevista dall'articolo 13-bis, lettera i-bis) per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS a condizione che l'erogazione in denaro sia utilizzata nell'ambito dell'attività istituzionale della ONLUS volta a favore i soggetti che versano in una condizione di bisogno e a condizione che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa. A tal fine é necessario che sia la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione a certificare la spettanza o meno della detrazione d'imposta. 1. 6. 3 Assicurazioni vita per familiari D. Nel rigo E12 del modello 730 si indicano i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivo non superiore a lire 2. 500. 000. Può essere operata la detrazione anche per i premi pagati per i familiari a carico? Può essere operata la detrazione anche nell'ipotesi in cui l'assicurato sia un familiare non a carico ed il contraente della polizza sia il contribuente? R. In base al comma 2 dell'articolo 13-bis del Tuir é possibile operare la detrazione anche nell'ipotesi in cui i premi siano stati pagati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000 é stato chiarito che la detrazione spetta anche qualora il contribuente (contraente) stipuli e versi i premi relativi ad un'assicurazione vita per il figlio minorenne (assicurato e beneficiario) in quanto ricorre il presupposto dell'onere sostenuto nell'interesse del familiare a carico. Si precisa però che fuori dall'ipotesi di contratto stipulato nell'interesse del familiare a carico é necessario ai fini della detraibilità del premio assicurativo che il soggetto contraente e assicurato coincidano. 2 DETRAZIONI D'IMPOSTA 2. 1 Detrazione per figli a carico D. Per quanto concerne l'ipotesi di mancanza del genitore, considerato che alcune decisioni della commissione tributaria centrale ribadiscono che l'articolo 12 comma 2 del Tuir, in materia di detrazioni per figli a carico, non "fa alcun riferimento al motivo della mancanza sia essa fisica o giuridica o di fatto" del coniuge, si chiede se debba ritenersi corretta l'interpretazione che riconosce tale detrazione anche al coniuge separato o divorziato. R. La detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 12 del Tuir in base alla quale può essere utilizzato per il primo figlio a carico l'importo della detrazione previsto dalla lettera a) del medesimo articolo per il coniuge a carico spetta nelle ipotesi di mancanza del genitore. Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell'ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manchi perché separato o divorziato. L'esistenza in vita dell'altro genitore impedisce la possibilità di usufruire di tale detrazione. 2. 2 Ulteriore detrazione D. L'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del Tuir, compete anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale del familiare? R. La detrazione d'imposta prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del Tuir compete per i soggetti che detengono solo redditi di pensione per un importo non superiore a lire 18. 000. 000, di terreni per un importo non superiore a lire 360. 000 e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. A norma del comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente. Per cui nel caso prospettato é consentita l'ulteriore detrazione. 2. 3 Detrazione per canoni di locazione 2. 3. 1 Contratto di locazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 D. Nel caso di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, ma nel rispetto degli accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella degli inquilini, si chiede se il locatario possa usufruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 13-ter del Tuir. R. La detrazione spettante ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale é applicabile solo con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 della legge 431 del 1998. La detrazione in parola non potrà pertanto essere riferita a contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore della predetta legge. 2. 3. 2 Contratto di locazione tra un ente pubblico ed un soggetto privato D. Nel caso di contratto di locazione di immobile utilizzato come abitazione principale stipulato tra un ente pubblico ed un soggetto privato, secondo quanto disposto dalla legge 431 del 1998, si chiede se quest'ultimo può usufruire della detrazione d'imposta spettante agli inquilini. R. La detrazione prevista dall'articolo 13-ter del Tuir spetta esclusivamente agli inquilini che abbiano stipulato o rinnovato un contratto di locazione a norma degli articolo 2, commi 3 e 4, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Le disposizioni previste dalla legge citata non sono applicabili per espressa previsione normativa "agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale". Pertanto, come già si é avuto modo di chiarire in particolare con la circolare n. 95/E del 2000 l'agevolazione non é applicabile ai contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La circolare citata precisa inoltre che non possono beneficiare della detrazione in esame i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliare, stipulati con gli Istituti Case Popolari. 3 REDDITI DI FABBRICATI 3. 1 Contratto di locazione modificato nel corso dell'anno D. É corretto ritenere che nel caso in cui un immobile risulti affittato per un periodo dell'anno con un contratto normale e per l'altra parte con un contratto convenzionale ai sensi della legge n. 431 del 1998 dia diritto all'ulteriore abbattimento del 30 % del canone di locazione per l'intero anno? R. No. L'ulteriore abbattimento del 30% del canone di locazione in aggiunta all'abbattimento ordinario previsto dall'articolo 34, comma 4-bis, del Tuir, nella misura del 15%, spetta solo in relazione alla parte di canone relativa al periodo nel quale l'immobile risulta locato con regime convenzionale. A tal fine é necessario indicare l'immobile in due righi diversi del quadro dei redditi dei fabbricati. 3. 2 Contratto a canone convenzionale D. Nelle istruzioni al 730 del 2001 si parla genericamente di contratti concessi in locazione a canone convenzionale per immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa. Con tale affermazione si intende che per poter usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento il locatore debba aver stipulato un contratto esclusivamente in base al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998? R. Come già chiarito con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000 i locatori possono beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, oltre che con riferimento ai cosiddetti contratti tipo di cui al comma 3 dell'articolo 2 anche relativamente ai contratti transitori redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, nonché ai contratti stipulati dagli enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. 3. 3 Contratti transitori D. Quali requisiti bisogna possedere per poter fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 relativamente a contratti transitori redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari? R. Affinché il locatore possa usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito imponibile del fabbricato con riferimento a contratti stipulati per soddisfare le esigenze transitorie degli studenti universitari é necessario che l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza e che il contratto sia redatto in conformità ai contratti tipo promossi dai Comuni sede di Università nel rispetto delle disposizioni indicate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 marzo 1999. 4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 4. 1 Lavori socialmente utili D. I redditi di lavori socialmente utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il 1 scaglione di reddito sull'importo che eccede lire 6 milioni. Considerato che l'articolo 48-bis, lett. d- bis) prevede una particolare disciplina per tali redditi fino ad un importo non superiore a 18 milioni e che il primo scaglione é elevato a 20 milioni si chiede se con un imponibile di 18 milioni si ha diritto ad applicare l'aliquota del 18,5 per cento solo su 12 milioni e se con un reddito superiore a 18 milioni si perde il diritto alla decurtazione dei 6 milioni. R. Chiarimenti in merito alle modalità di tassazione dei redditi derivanti da lavori socialmente utili, svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia sono stati forniti con la circolare n. 238/E del 2000 ed in senso conforme sono state impartite le relative istruzioni per la compilazione del Modello /730 e del modello UNICO- persone fisiche. In particolare nel paragrafo 2. 3 della circolare citata é stato precisato che affinché un soggetto possa usufruire del trattamento agevolato é necessario che ricorrano i due seguenti requisiti: a) che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età previsto per la corresponsione della pensione di vecchiaia, b) che abbia un reddito complessivo inferiore ai 18 milioni, da considerare al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale. In presenza di queste due condizioni i compensi corrisposti per i lavori socialmente utili sono assoggettati a tassazione per la parte eccedente i 6 milioni di lire, con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Pertanto, il limite di 18 milioni costituisce la condizione per accedere al trattamento fiscale agevolato ma alla sua determinazione non concorrono i redditi derivanti da lavori socialmente utili. Questi, indipendentemente dal relativo ammontare, se erogati ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di reddito e di età sopra detti vengono assoggettati a tassazione per la parte che eccede i 6 milioni e con l'aliquota del 18, 5% per l'intero importo. 5 REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA 5. 1 Indennità INPS percepite nel 2000 riferite al 1999 D. Si chiede se possono rientrare tra i redditi assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del DPR n. 917/86, le indennità di mobilità erogate dall'INPS e percepite nell'anno 2000 riferite all'anno 1999. R. Al fine di risolvere il quesito, che risulta non sufficientemente circostanziato, é opportuno riepilogare i principi generali in materia di tassazione separata. La tassazione separata é prevista, ai sensi della lettera b) dell'articolo 16 del TUIR, per gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro dipendente e, a partire dal 1 gennaio 1998 (decreto legislativo n. 314 del 1997), per tutti i compensi e le indennità compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per le ipotesi in cui l'erogazione ritardata dipenda da situazioni di carattere giuridico (sopraggiungere di nuove norme o di contratti collettivi) o da situazioni oggettive di fatto che impediscono il pagamento entro i tempi ordinari. Per esempio, deve essere applicata la tassazione separata nelle ipotesi in cui il ritardato pagamento dipende da una accertata situazione di grave dissesto finanziario oppure nelle ipotesi di trattamento di cassa integrazione erogato in periodi d'imposta diversi da quelli in cui il lavoratore é stato posto in cassa integrazione in quanto il ritardo é dovuto alla adozione di procedure complesse. Non deve, invece, essere applicata la tassazione separata quando il ritardo é fisiologico ossia connaturato alla tipologia dell'emolumento da corrispondere o dipende da un accordo tra le parti o da una valutazione di opportunità dell'erogante. 6 DICHIARAZIONI DEI REDDITI - PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 6. 1 Dichiarazione integrativa a favore del contribuente D. É ammessa la presentazione di un modello UNICO integrativo per errori "a danno" del contribuente (ad esempio per oneri precedentemente non indicati)? Quale sanzione é applicabile in siffatta ipotesi? R. L'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni. Resta salva per l'Amministrazione la possibilità di applicare le sanzioni amministrative. Al riguardo si chiarisce che la dichiarazione rettificativa presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente e consente al contribuente di esercitare tutte le facoltà previste in sede di dichiarazione. In tale ipotesi non si applica alcuna sanzione amministrativa. Per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del citato D. P. R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO. Per espressa previsione normativa la dichiarazione rettificativa presentata oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione originaria non può più sostituire la precedente, ma costituisce titolo per la riscossione delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle maggiori ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 6. 2 Termini di presentazione delle dichiarazioni per le società di persone in liquidazione D. Si chiede se in caso di scioglimento di una società di persone (s. n. c. ) nel corso del 2000, senza formale liquidazione, in contabilità semplificata, sussista l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP con la modulistica di UNICO 2000 e se la proroga dei termini di presentazione di UNICO 2001 e dei relativi versamenti riguardi anche la fattispecie di cui sopra. R. Qualora nel corso del 2000 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza una formale procedura di liquidazione, ai fini dell'utilizzo dei modelli per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP si applicano le seguenti regole: - la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000, approvato nel corso del 2000, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; - la dichiarazione IRAP va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000. Entrambe le dichiarazioni devono essere presentate entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi: - dal 2 maggio al 30 giugno 2001 se la dichiarazione é presentata tramite una banca convenzionata o ad un ufficio postale, non essendo obbligati alla presentazione in via telematica; - entro il 31 ottobre 2001 se la dichiarazione deve essere presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi previsti, ovvero viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. I versamenti dell'imposta sono effettuati dal 2 maggio al 31 maggio 2001 senza alcuna maggiorazione, atteso che, anche quando il contribuente presenti la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2001, il versamento a saldo dell'imposta deve, comunque, essere effettuato entro l'ordinario termine di scadenza previsto nel caso di presentazione tramite banca e posta. L'articolo 2, comma 4 bis, del D. P. R. n. 322 del 1998, stabilisce, infatti, che le disposizioni per la presentazione in via telematica non rilevano ai fini del versamento dell'imposta. 6. 3 Codice fiscale D. Presso il nostro CAF si presentano per la compilazione del mod. 730/2001 contribuenti extracomunitari i cui figli sono sprovvisti di codice fiscale. In mancanza del codice fiscale le procedure per l'elaborazione (e relativa normativa) non consentono la detrazione d'imposta per familiari a carico. Come procedere per non far perdere la detrazione d'imposta? R. Per effettuare la detrazione d'imposta prevista per i familiari a carico nel modello 730 occorre necessariamente indicare il codice fiscale dei medesimi nel quadro: "Coniuge e familiari a carico". I contribuenti extracomunitari residenti in Italia che vogliano fruire di detta detrazione devono, in ogni caso, chiedere l'attribuzione del codice fiscale dei figli agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Occorre distinguere due differenti ipotesi che possono verificarsi: . figli, fiscalmente a carico, residenti all'estero; . figli, fiscalmente a carico, residenti in Italia. Nel primo caso il contribuente extracomunitario in sede di richiesta di rilascio del codice fiscale per i figli dovrà produrre all'Ufficio finanziario un'attestazione del proprio Consolato in cui sono indicati il numero e l'identità dei figli fiscalmente a carico. Nella seconda ipotesi, invece, l'Ufficio potrà rilevare i dati relativi ai figli fiscalmente a carico dal passaporto o dal permesso di soggiorno del contribuente extracomunitario. 6. 4 Crediti d'imposta D. Un contribuente, in relazione all'anno 1999, ha presentato Unico 2000 evidenziando crediti IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE ed IVA. Essendo l'attività cessata nell'anno 1999 e rivestendo ora la qualifica di lavoratore dipendente, può il contribuente presentare il Mod. 730/2001 per il recupero dell'IRPEF e dell'ADDIZIONALE REGIONALE e istanza all'ufficio per il rimborso IVA? Oppure deve necessariamente presentare Unico 2001? Oppure ancora può recuperare l'IRPEF e l'ADDIZIONALE REGIONALE con il mod. 730 e presentare Unico integrativo per chiedere l'IVA a rimborso? R. Il contribuente, essendo un lavoratore dipendente, può presentare il Mod. 730/2001 per i redditi percepiti nell'anno d'imposta 2000. In tale dichiarazione recupererà i crediti relativi all'IRPEF e all'ADDIZIONALE REGIONALE. Non é più possibile, invece, presentare una dichiarazione integrativa al fine di ottenere il rimborso del credito spettante per l'anno d'imposta 1999. Infatti, anche se l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che il rimborso dell'IVA può essere richiesto comunque in caso di cessazione di attività, nell'ipotesi rappresentata nel quesito é ormai scaduto il termine entro il quale tale rimborso doveva essere richiesto. Il modello VR per la richiesta di rimborso annuale andava presentato a decorrere dal 1 febbraio 2000 e fino al termine ultimo stabilito per la presentazione del Mod. Unico 2000 o, tardivamente, non oltre novanta giorni da tale termine. Tuttavia, al fine di recuperare l'imposta versata in eccedenza, il contribuente può presentare domanda di restituzione ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si sia verificato il presupposto per la restituzione. 6. 5 Quadro RR del modello Unico e modello 730/2001 D. Può compilare il modello 730 l'amministratore di una s. r. l. unipersonale artigiana che deve dichiarare solamente il compenso di amministratore, nel caso in cui sia tenuto alla compilazione del quadro RR del modello Unico per i contributi previdenziali INPS versati e calcolati sul reddito imponibile della società? R. Nel caso proposto l'amministratore non può presentare la dichiarazione semplificata modello 730, ma deve presentare la dichiarazione Unico 2001-Persone fisiche, in quanto il quadro RR, relativo ai contributi previdenziali, é contenuto nel fascicolo 2 di tale ultimo modello. Le istruzioni ministeriali precisano, infatti, che é possibile utilizzare il modello 730 solo nei casi in cui si é tenuti eventualmente a presentare, unitamente al frontespizio del modello Unico, i quadri AC, concernente la comunicazione degli amministratori di condominio, RM, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata e all'imposta sostitutiva, e RT inerente le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché il modulo RW, concernente gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, per e sull'estero. 6. 6 Trasmissione dei modelli 730/2001 D. Un ente ha chiesto di conoscere quali siano, per il corrente anno, le modalità di trasmissione dei modelli 730/2001 e delle relative buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, in considerazione dell'obbligo di presentazione in via telematica del modello di dichiarazione 770 da parte dei sostituti d'imposta. R. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2001, é stato espressamente disposto che tali modelli devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale nell'anno 2001. La trasmissione potrà essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta entro il 30 settembre 2001, avvalendosi del servizio telematico (Internet o Entratel) previsto per la presentazione delle dichiarazioni mod. 770/2001, ovvero tramite un intermediario abilitato. I sostituti devono altresì consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata ovvero ad un intermediario abilitato. Si precisa che la descritta procedura deve essere adottata anche dalle amministrazioni dello Stato. 6. 7 Suddivisione della dichiarazione mod. 770/2001 in due parti ed invio separato da parte di un intermediario D. Un'associazione di categoria ha chiesto di conoscere se, analogamente a quanto previsto quest'anno per i sostituti d'imposta, un intermediario che predisponga l'intero modello 770/2001 possa suddividere la dichiarazione in due parti ed effettuare invii separati. La richiesta é motivata dall'esigenza di superare i problemi di ordine pratico che incontrano alcuni intermediari (quali associazioni di categoria e società di servizi) i quali utilizzano programmi differenti per la gestione del settore paghe e del settore contabilità. Tali problemi sono analoghi a quelli incontrati dai sostituti d'imposta e superati con la possibilità di invio separato delle due parti concessa quest'anno con le istruzioni per la compilazione della dichiarazione. R. Si ritiene estensibile agli intermediari la possibilità, richiesta quest'anno dai sostituti d'imposta e disciplinata con le istruzioni per la compilazione del modello 770/2001, di suddividere la dichiarazione in due parti ed effettuare separati invii, purché siano rispettate le regole di fornitura dei dati indicate con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2001, approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 marzo 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001. 6. 8 Termine per l'invio telematico per società di capitale con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare D. É stato chiesto di conoscere se per una società di capitali, la cui assemblea di approvazione del bilancio 2000 é fissata tra il 20 giugno e il 30 giugno 2001, il termine per l'invio telematico della dichiarazione é previsto nel mese di ottobre ovvero entro due mesi dall'approvazione del bilancio e quindi entro il mese di agosto? R. In base all'art. 2, comma 1, lett. c), del DPCM 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001, le società di capitali presentano in via telematica entro il 31 ottobre 2001 le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, i cui termini ordinari per la trasmissione telematica scadono entro tale data. Pertanto, poiché la società, nel caso prospettato, avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione in via telematica della dichiarazione dichiarazione IRAP in via telematica il termine di presentazione é differito al 31 ottobre 2001 per effetto dell'art. 2, comma 1, del DPCM 30 aprile 2001. Al riguardo si precisa che l'obbligo di presentazione in via telematica della dichiarazione IRAP sussiste qualora le amministrazioni dello Stato siano tenute anche alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in quanto l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica previsto per il modello 770 si estende a tutte le altre dichiarazioni del sostituto, come già illustrato nelle relative istruzioni ai modelli di dichiarazione. Inoltre, é opportuno ricordare che la dichiarazione dei sostituti d'imposta può essere inserita all'interno del modello Unico se deve essere presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti: in tal caso la presentazione in via telematica, diretta tramite il servizio telematico Internet ovvero tramite un intermediario, deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2001 per effetto del citato differimento. Diversamente, se la dichiarazione dei sostituti d'imposta deve essere presentata in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti, tale dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, utilizzando il servizio telematico Entratel, entro il 2 luglio 2001 (in quanto il 30 giugno coincide con un sabato). Si ricorda che ai fini della determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si deve utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet, come già precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione 770/2001, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e quelli contenuti nel rigo SO8 del quadro SO del predetto modello. Si rammenta, infine, che le amministrazioni dello Stato devono presentare in via telematica entro il prossimo 2 luglio 2001 (in quanto il 30 giugno cade di sabato) anche la dichiarazione modello 770/2000 in virtù del differimento disposto con il DPCM 29 giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2000). Al riguardo, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 sono stati forniti chiarimenti circa l'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato, disposta con il decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001), nonché notizie utili per l'utilizzo del software applicativo "AdS2000", prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www. agenziaentrate. it, voce "Software", per la compilazione delle dichiarazioni 770/2000 da parte delle medesime amministrazioni. Per l'anno 2001 il corrispondente software "AdS2001" sarà reso tempestivamente disponibile sul medesimo sito internet. 6. 11 Presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società in liquidazione D. É stato chiesto di sapere se una società per azioni, tenuta alla presentazione della dichiarazione in via telematica, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in liquidazione dal 1 luglio 2000 ed ancora in corso al 31 dicembre di detto anno, debba presentare, ai fini delle imposte sui redditi, una dichiarazione per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2000, con il modello Unico approvato nell'anno 2000 e un'altra per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2000, utilizzando il modello Unico approvato nell'anno 2001, fruendo delle norme previste, in materia di presentazione, dal DPCM del 30 aprile 2001. Viene chiesta inoltre conferma se la dichiarazione da presentare ai fini dell'IVA, concernente l'intero anno 2000, debba essere presentata in via unificata con la dichiarazione relativa al periodo 1 luglio / 31 dicembre 2000. R. Riguardo al quesito in esame, si conferma la correttezza della soluzione prospettata dallo stesso istante. Infatti, in caso di liquidazione volontaria l'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, dispone che il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, é tenuto a presentare due distinte dichiarazioni, relative, in particolare, con riferimento al caso di specie, la prima al periodo 1 gennaio / 30 giugno 2000, vale a dire dall'inizio del periodo d'imposta alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, e la seconda relativa al periodo 1 luglio / 31 dicembre 2000, vale a dire dall'inizio della liquidazione alla fine del periodo d'imposta. Rispetto ai termini di presentazione, il secondo comma del citato art. 5 precisa che in caso di liquidazione volontaria le suddette dichiarazioni devono essere presentate entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 2, comma 2, del predetto DPR n. 322 del 1998. Pertanto, la prima dichiarazione, redatta sul modello Unico 2000, in quanto relativa ad un periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2000, deve essere presentata in via telematica, se sussisteva l'obbligo per tale modalità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 322/1998, entro due mesi dall'approvazione del bilancio o dal termine per questo stabilito, mentre la seconda, da redigersi sui modelli approvati nell'anno 2001, deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2001, in base alle disposizioni recate dal DPCM 30 aprile 2001. Per quanto concerne la dichiarazione IVA, poiché non si é verificata alcuna cessazione dell'attività ai fini di tale imposta, la relativa dichiarazione, concernente l'intero anno d'imposta 2000, deve essere presentata all'interno della dichiarazione modello Unico 2001 relativa al periodo 1 luglio / 31 dicembre 2000, sempreché detta società non abbia fruito per l'anno 2000 della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 633/1972, caso per il quale é prevista, invece, la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma. Per quanto riguarda la dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche detta dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. In particolare, qualora tale dichiarazione si riferisca ad un numero di soggetti superiore a venti, la società deve presentare il modello 770/2001 in via autonoma entro il termine ordinario del 2 luglio 2001 (in quanto il 30 giugno 2001 cade di sabato) previsto dall'art. 4 del DPR n. 322 del 1998. Nel caso invece in cui la medesima società sia tenuta a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, potrà inserire la stessa all'interno del modello Unico 2001, la cui presentazione in via telematica, come detto, deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2001. 7. INVIO TELEMATICO 7. 1 Pincode assegnato lo scorso anno D. Le abilitazioni al servizio telematico Internet scadono? Il pincode dello scorso anno é ancora valido? R. Il pincode perde la sua validità solo se non viene utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui é stato rilasciato. 7. 2 Controlli per l'abilitazione D. Quale tipo di controllo bisogna effettuare per quanto riguarda l'abilitazione dei consulenti tributari? Il codice della partita IVA deve essere compatibile con l'attività di consulenza fiscale? Il riscontro ex post si riferisce al normale controllo a campione? R. Premesso che l'obiettivo primario dell'Agenzia delle Entrate é quello di estendere e rendere più agevole possibile l'utilizzo del servizio telematico ad una sempre più numerosa schiera di utenti, é chiaro che ai fini del rilascio della relativa abilitazione occorre che ci sia compatibilità tra il codice dell'attività associata alla partita IVA del richiedente e l'attività di consulenza fiscale svolta. É ovvio, quindi, che un soggetto che eserciti un'attività di vendita al dettaglio, pur possedendo la partita IVA non possa essere inserito tra gli aventi diritto. Per i controlli sulle richieste di abilitazione da effettuare successivamente, gli uffici provvederanno a verificare quanto sottoscritto in autocertificazione da parte degli interessati. Va ricordato che nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, gli uffici hanno la possibilità di riscontrare l'effettivo utilizzo del servizio telematico verificando se il soggetto abilitato ha trasmesso o meno dichiarazioni. 7. 3 Condizioni per l'abilitazione D. Si chiede di conoscere le condizioni necessarie per procedere all'abilitazione dei soggetti C40 ed in particolare se tra i requisiti rientri il possesso della partita IVA ovvero l'abilitazione dell'associazione sindacale di categoria alla quale aderisce il soggetto. R. Possono ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, in qualità di tipo soggetto C40, le associazioni non riconosciute che posseggono il seguente requisito: esse devono essere costituite fra associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, in cui almeno la metà degli associati abbia i requisiti per esercitare l'attività di assistenza fiscale (CAF); ovvero devono essere organizzazioni che, previa delega delle propria associazione nazionale, aderiscono ad un'associazione sindacale di categoria tra imprenditori, la quale possiede il requisito per esercitare l'attività di assistenza fiscale (CAF). Pertanto, per tali soggetti, il possesso della partita Iva non rileva ai fini dell'abilitazione. I soggetti richiedenti l'abilitazione devono piuttosto esibire la documentazione comprovante i requisiti soprarichiamati (es. : atto costitutivo, delega, statuto). 7. 4 Invio di UNICO e mod. 770 effettuati da due intermediari D. Si chiede se da quest'anno sia ancora possibile, per un soggetto che presenta il modello Unico, inviare la parte costituita dal modello 770 tramite un intermediario ed il resto del modello tramite un altro intermediario, con la medesima scadenza di ottobre. R. Si premette anzitutto che i soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2001, da quest'anno hanno la facoltà e non più l'obbligo di inserire tale dichiarazione all'interno della dichiarazione unificata annuale (modello Unico 2001) solo qualora debbano presentare detta dichiarazione modello 770/2001 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. In tale caso, atteso che il modello 770/2001 deve comunque essere presentato solo in via telematica, anche la dichiarazione unificata comprendente il modello 770 deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Si ricorda, inoltre, che i soggetti cui é consentito di presentare la dichiarazione unificata contenente il modello 770, non possono suddividere tale ultimo modello in due parti, né differire la trasmissione del quadro SO del modello medesimo, né affidare la trasmissione del modello Unico ad intermediari diversi. Fermo restando, quindi, quanto già chiarito nelle istruzioni al modello 770/2001, circa la possibilità di inviare da parte di due intermediari tale modello suddiviso in due parti, si precisa che solo nel caso in cui venga presentato il modello 770 in via autonoma, può essere affidata ad un intermediario la relativa trasmissione telematica nel termine per esso previsto (2 luglio 2001) e ad un altro intermediario la trasmissione del modello Unico, entro il diverso termine per questo previsto (31 ottobre 2001). 7. 5 Modelli 770 relativi a più di 20 soggetti D. I modelli 770 relativi a più di 20 soggetti saranno rifiutati dal servizio Internet? . Qualora si trasmettano via Internet le dichiarazioni dei sostituti di imposta relative a più di 20 soggetti si provoca lo scarto del file che le contiene, atteso che esse vanno trasmesse esclusivamente via Entratel. 7. 6 Modelli 730 via Internet D. É possibile trasmettere il modello 730 via Internet? R. I sostituti d'imposta tenuti a presentare il modello 770 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, qualora abbiano prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti possono trasmettere questi ultimi modelli via Internet. 7. 7 Trasmissione dei modelli UNICO da società di servizi abilitate in presenza di CAF D. Nel caso in cui un CAF eserciti l'attività di assistenza fiscale tramite convenzione con società di servizi, si chiede se le dichiarazioni modello Unico 2001 devono essere trasmesse per via telematica dallo stesso CAF o possono essere trasmesse da ciascuna società di servizi, peraltro abilitate al servizio telematico. R. Se la società di servizi convenzionata con il CAF ha ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Entratel sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2 del DM 18 febbraio 1999, essa può trasmettere autonomamente le dichiarazioni dalla stessa elaborate utilizzando la propria chiave. Viceversa le dichiarazioni devono essere trasmesse dal CAF. 7. 8 Invio da parte dell'amministratore di condominio D. Un amministratore di condominio può ottenere l'abilitazione ad Entratel (cod. E10) per trasmettere le dichiarazioni del condominio, oppure la trasmissione telematica delle stesse deve essere fatta dal condominio col proprio pincode? R. Ogni condominio, in quanto sostituto di imposta, deve ottenere la propria autorizzazione al servizio telematico su richiesta del proprio amministratore. É ovvio che, se l'amministratore é un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, egli può ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario ai sensi del decreto 19 aprile 2001 e, pertanto, potrà effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati. 8 CONTROLLI RELATIVI AL MODELLO 730/2001 8. 1 Deduzione abitazione principale D. Nel caso in cui vengano compilati due righi per esporre redditi di fabbricati adibiti ad abitazione principale, appare difficile calcolare la deduzione relativamente alle pertinenze mancando nel modello un legame tra l'immobile e la pertinenza stessa. R. Le istruzioni per il calcolo ed il controllo delle dichiarazioni modello 730, note come "circolare dei controlli", pubblicata nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001 unitamente alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2001, prevedono al riguardo un calcolo presuntivo. É stato, infatti, precisato che l'imponibile di ogni singola pertinenza concorre al calcolo della deduzione per abitazione principale in proporzione al numero di giorni per i quali l'immobile, adibito ad abitazione principale, é stato tassato in base alla rendita. In particolare, nella predetta circolare viene chiarito che se il numero di giorni per i quali l'immobile é stato tassato in base alla rendita é superiore o uguale al numero di giorni della singola pertinenza, l'imponibile della pertinenza concorre per intero al calcolo della deduzione per abitazione principale. In caso contrario é necessario effettuare l'operazione matematica descritta nelle medesime istruzioni. 8. 2 Ritenute sospese D. La c. d. "circolare dei controlli" del mod. 730 prevede che deve essere effettuato il controllo delle somme esposte nel rigo relativo alle ritenute e agli acconti sospesi per eventi eccezionali. Si chiede di conoscere se, con riferimento ai lavori socialmente utili in regime agevolato, il controllo deve essere rivolto a verificare se la ritenuta é stata operata a titolo di acconto o d'imposta. R. Il controllo richiesto é finalizzato alla verifica del non superamento del limite massimo determinato dalla somma delle ritenute e degli acconti indicati nelle altre parti del modello. 8. 3 Detraibilità delle spese sanitarie rimborsate da una assicurazione D. In presenza di ricevute sanitarie recanti il timbro di una Società assicuratrice, alla quale il sostituto d'imposta ha versato il premio, si chiede di conoscere quale comportamento deve assumere il CAF qualora nelle predette ricevute non venga specificato se sia stato effettuato o meno il rimborso della spesa sanitaria. R. Come precisato con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, punto 2. 1, i premi per assicurazione sanitaria pagati dai datori di lavoro sono soggetti ad imposizione in quanto riconducibili al rapporto di lavoro. Poiché per tali premi non é, inoltre, prevista la detrazione d'imposta, le spese sanitarie, ancorché rimborsate dall'assicurazione, sono sempre detraibili. 8. 4 Terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori D. La "circolare dei controlli" del modello 730/2001 prevede che nel caso in cui un terreno sia concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (codice 4 nella colonna 7 "Casi particolari") che siano titolari di una impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare (codice 7 nella colonna 2 "Titolo") non deve essere riportato il reddito dominicale. Si chiede di conoscere se la stessa disposizione vale anche per la compilazione del quadro RA del mod. Unico e nelle ipotesi in cui il fondo sia concesso al titolare di un'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare o di un'impresa agricola coniugale individuale non gestita in forma societaria (codici 8 o 9 nella colonna 2 "Titolo"). R. Il beneficio della non rivalutazione previsto dall'art. 14, comma 3, della legge n. 441 del 1998 é applicabile sia al proprietario concedente il fondo sia al giovane imprenditore affittuario. Il proprietario dovrà dichiarare esclusivamente il reddito dominicale, mentre il conduttore il solo reddito agrario. Quindi l'istruzione fornita nella "circolare di controllo" del modello 730/2001 vale anche in caso di compilazione del modello Unico 2001. L'agevolazione spetta anche nei casi in cui il fondo sia concesso al titolare di un'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare o di un'impresa agricola coniugale individuale non gestita in forma societaria (codici 8 o 9 nella colonna 2 "Titolo"). 8. 5 Comunicazione per detrazioni eccedenti i limiti previsti D. La "circolare di controllo"del modello 730/2001, nella parte relativa alle modalità di calcolo degli oneri per i quali é riconosciuta la detrazione d'imposta, prevede che gli importi indicati in misura eccedente i limiti fissati devono essere ricondotti in quelli previsti e ciò deve essere comunicato al contribuente mediante apposito messaggio nel quale deve essere riportato l'importo originariamente indicato dall'assistito. Si chiede se questo messaggio deve avere forma e contenuto particolari. R. I messaggi di questo tipo devono essere riportati in forma libera nell'apposito riquadro riservato alle comunicazioni che devono essere date dal soggetto che presta l'assistenza fiscale al contribuente assistito, riquadro inserito del prospetto di liquidazione (modello 730-3). 8. 6 Ulteriori detrazioni per particolari tipologie di reddito D. La cd. "circolare di controllo" del modello 730/2001 prevede che non si perde il diritto all'ulteriore detrazione per particolari tipologie di reddito nel caso in cui, nel quadro B, sia riportato il reddito di un fabbricato per il quale sia indicato nella colonna 2, "Utilizzo", il codice 9 (unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi) e nella colonna 6, "Casi particolari", il codice 1 (immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi). Si chiede se si debba tenere conto della medesima regola anche nella compilazione del Modello Unico - Persone fisiche. R. Si conferma che anche utilizzando il modello Unico 2001-Persone fisiche spetta l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 13, comma 2-ter, del TUIR, per determinate tipologie di redditi qualora si dichiari il reddito di un fabbricato relativamente al quale siano indicati, rispettivamente, il codice 9 nella colonna 2 "Utilizzo" ed il codice 1 nella colonna 6 "Casi particolari". Infatti, essendo distrutto o inagibile, il fabbricato non produce reddito. 8. 7 Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale D. In riferimento alla voce in appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale", si chiede se l'impresa familiare deve essere costituita non oltre la data del 31 dicembre 2000. R. Si conferma che, limitatamente alle imprese familiari esercenti le attività agricole indicate all'articolo 2135 c. c. , i criteri di imputazione dei redditi agrario e dominicale in capo al titolare della medesima impresa, riportati alla voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale" dell'appendice del modello Unico 2001, si applicano nel caso l'impresa familiare stessa sia stata costituita, con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, entro il termine del 31 dicembre 2000. 9 CODICI TRIBUTO 9. 1 Codice tributo per il versamento della maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato D. Si chiede di conoscere se la maggiore imposta determinata al rigo RS 32 del quadro RS del modello Unico 2001-Persone fisiche deve essere versata con apposito codice? Se sì, quale? R. I soggetti che nel periodo d'imposta 1999 si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, per effetto del comma 11-bis di tale articolo hanno l'obbligo di rideterminare l'imposta per l'anno precedente versando eventualmente la differenza tra il dovuto e quanto versato con aliquota ridotta del 19 per cento nella predetta annualità. Pertanto, il contribuente é tenuto ad utilizzare il quadro RS del modello Unico2001-Persone fisiche, fascicolo 3, compilando l'apposito prospetto riportato in calce al predetto quadro ed evidenziando al rigo RS 32 la maggiore imposta dovuta. Inoltre, in considerazione della circostanza che la maggiore imposta così determinata non deve essere riportata nel quadro riepilogativo RN del modello Unico 2001-Persone fisiche, fascicolo 1, si é reso necessario istituire con risoluzione n. 55/E del 24 aprile 2001 il nuovo codice tributo 4002 per l'IRPEF. Atteso che la stessa problematica investe anche il modello di dichiarazione Unico 2001-Società di capitali, con la suddetta risoluzione n. 55 e per i medesimi fini, é stato istituito ai fini dell'IRPEG il codice tributo 2101. 9. 2 Codici tributo per imposte sostitutive a credito D. Si chiede di conoscere quali codici tributo devono essere utilizzati, nel modello F24, relativamente alle imposte sostitutive a credito indicate nei righi RX8, RX9, RX10, RX11 ed RX12 del medesimo quadro RX? R. Nella colonna 5 dei righi da RX8 a RX12 del quadro RX del modello Unico 2001-Persone fisiche, fascicolo 1, devono essere riportati gli importi a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione relativi alle imposte sostitutive di cui ai seguenti quadri: RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT; RM - Redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente percepiti senza l'intervento di intermediari residenti; RQ - sez. I - Plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; RQ - sez. II - Plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, di cui al 1 comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342; RY - Rivalutazione dei beni d'impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342). Con risoluzione n. 69/E del 24 maggio 2000 era stato istituito, fra gli altri, il codice tributo 1131, da utilizzare nel modello F24, relativo alle eccedenze di altre imposte versate in eccesso esposte nei righi RX9, colonna 3, del modello Unico 2000-Persone fisiche e RX5, colonna 3, del modello Unico 2000-Società di persone. Da quest'anno, invece, a seguito della esposizione analitica nel quadro RX, sezione I, del modello Unico 2001-Persone fisiche, delle singole imposte sostitutive, il codice tributo non é più unico ma corrisponde a quello previsto per il versamento di ciascuna di esse, ossia: per quella di cui al quadro RJ, il codice 4057; per quella di cui al quadro RM, il codice 1242; per quella di cui al quadro RQ- sez. I, il codice 1665; per quella di cui al quadro RQ- sez. II, il codice 2728; per quella di cui al quadro RY, il codice 2726. 10 ALTRI QUESITI 10. 1 Modelli 730-4 in euro D. Si chiede di conoscere: . se il sostituto d'imposta possa obbligare il CAF a compilare e trasmettere il modello 730-4 esclusivamente in euro; . se, eventualmente, un CAF che elabora il 730 in lire possa compilare il solo modello 730-4 in euro; . e, in caso di risposta affermativa ai due quesiti precedenti, in quale valuta debba essere compilato il modello 730-4 da inviare all'Agenzia delle Entrate. R. Nel modello 730-4, relativo alla comunicazione del risultato contabile della liquidazione della dichiarazione modello 730, deve essere evidenziata, con riferimento a ciascun contribuente barrando l'apposita casella, la valuta scelta dal contribuente medesimo per la compilazione del modello 730-base. Il sostituto, quindi, non può obbligare il CAF ad elaborare in euro il solo modello 730-4. Si precisa, infine, che tale modello non deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di una comunicazione tra il CAF e il sostituto d'imposta. 10. 2 Adeguamento alla nuova percentuale del saggio di interesse legale in caso di rateizzazione di versamenti D. Nel caso in cui siano state compilate nel modello Unico 2000 le sezioni del quadro RS, relative alla "Regolarizzazione delle esistenze iniziali", che nel modello Unico 2001 non sono più presenti, si chiede, ove sia stata scelta per i versamenti la rateazione, come si debba procedere al ricalcalo delle singole rate maggiorate degli interessi legali, atteso che il saggio di interesse legale é variato. R. Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività di impresa che abbiano proceduto per il 1999 all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del TUIR potevano effettuare il versamento a rate. Era previsto, inoltre, che gli importi delle singole rate andavano maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Atteso che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 dicembre 2000 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000 - la misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile é stata modificata e considerato che il saggio d'interesse, fissato dal 1 gennaio 1999 al 2,5 per cento annuo, é stato elevato al 3,5 per cento in ragione d'anno con decorrenza 1 gennaio 2001, gli importi delle singole rate dell'imposta suddetta devono essere maggiorati tenendo conto anche della nuova percentuale del saggio di interesse. 10. 3 Modalità di utilizzo del maggior credito riconosciuto in sede di liquidazione e comunicato al contribuente 10. 3. 1 Maggior credito IRPEF nella presentazione del modello 730 D. Si chiede di conoscere se, analogamente a quanto previsto per coloro che utilizzano il modello Unico 2001 (cfr. pag. 49 delle relative istruzioni), anche i contribuenti che compilano il modello 730/2001 possono recuperare l'eventuale maggior credito evidenziato nella comunicazione inviata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973. R. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730/2001 possono recuperare il maggior credito loro riconosciuto e risultante dall'ultima comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-bis del D. P. R. n. 600 del 1973, pervenuta entro la data di presentazione della dichiarazione, indicando tale maggiore credito nella colonna 1 del quadro F, sez. III, rigo F3; nella colonna 2 del medesimo rigo andrà evidenziato, invece, l'importo totale del credito utilizzato in compensazione mediante il modello F24. 10. 3. 2 Maggior credito IVA D. Si chiede quali siano le modalità di compilazione della dichiarazione IVA 2001 in presenza di maggiori crediti comunicati dall'Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione della dichiarazione relativa all'anno 1998 effettuata ai sensi dell'art. 54-bis del D. P. R. n. 633 del 1972. R. Analogamente a quanto chiarito nel quesito precedente, anche il maggior credito IVA, riconosciuto con l'ultima liquidazione inviata al contribuente dall'Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, deve essere riportato nel quadro concernente la liquidazione dell'imposta al rigo VL26, ancorché la comunicazione ricevuta si riferisca ad un credito relativo all'anno 1998, sempreché ovviamente tale importo non sia già stato esposto nella dichiarazione del precedente anno. La parte di tale credito eventualmente utilizzata in compensazione prima della presentazione della dichiarazione deve essere indicata, secondo le modalità generali, nel rigo VL22. 10. 4 Deduzione ex articolo 11, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 446 del 1997 ed utilizzo del quadro IQ del modello UNICO società di persone D. Una società di persone in liquidazione tenuta a presentare la propria dichiarazione IRAP per i redditi 2000 utilizzando il modello Unico 2000, quadro IQ (per un periodo di imposta inferiore all'anno solare), chiede di conoscere come evidenziare nella predetta dichiarazione le deduzioni previste dal comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997. R. Il comma 4-bis dell'art 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997, inserito dall'art. 16, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999 un'ulteriore deduzione in funzione dell'ammontare della base imponibile. Atteso che il modello Unico 2000, quadro IQ, non consente la separata evidenziazione di detta deduzione, ne consegue che i soggetti tenuti ad utilizzare il modello Unico 2000 potranno evidenziare l'importo spettante nella sezione IV riservata alla "Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta", riportandolo nella colonna 3, titolata "Riduzione (art. 17, comma 1)", dei righi compilati. Si ritiene opportuno, altresì, puntualizzare che il dichiarante dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza così come esplicitate nelle istruzioni al corrispondente quadro IQ del modello Unico 2001-Società di persone ed imputare detta deduzione in funzione della eventuale ripartizione del valore della produzione tra le diverse regioni. 10. 5 Quadro RJ del modello Unico 2001-Persone fisiche e del modello Unico 2001-Società di persone D. Nel modello Unico 2001-Persone fisiche e nel modello Unico 2001-Società di persone, le istruzioni relative al rigo RJ4 colonna 1 prevedono, nell'ipotesi in cui l'esercizio sia di durata inferiore all'anno, l'indicazione dei mesi per il ragguaglio ad anno della variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Si chiede di conoscere se ai fini del calcolo restano valide le istruzioni fornite con la circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, il cui paragrafo 4 stabilisce che il calcolo del suddetto ragguaglio debba essere effettuato in base ai giorni. R. Si conferma quanto precisato con la circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, in base alla quale in presenza di periodo d'imposta inferiore ad un anno la variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini della DIT deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e quindi calcolata in giorni. Ai soli fini della compilazione della dichiarazione modello Unico 2001, il suddetto ragguaglio va, invece, espresso in mesi. **** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.