Cir_Entrate_12_6_02_50 Circolare Entrate 12/06/2002 n. 50 Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative. Sintesi: La circolare, riportando le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002, avente ad oggetto "Unico 2002", fornisce chiarimenti in merito alle seguenti tematiche fiscali: 1 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (omissis) 2 PENALE PER IL RITARDATO RILASCIO DI IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE 3 ONERI DEDUCIBILI 3. 1 Coniugi separati -versamento al coniuge separato di somma in unica soluzione. 3. 2 Assegni al coniuge 3. 3 Procedure di adozione internazionale (Omissis) 3. 4 Deducibilità di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati per persone fiscalmente a carico. (Omissis) 3. 5 Contributo al servizio sanitario nazionale (Omissis) 4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI 4. 1 Detrazione della quota di interessi passivi per acquisto di unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia 4. 2 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per abitazione di un figlio. 4. 3 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata 4. 4 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari 4. 5 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti per finanziamento 17 4. 6 Detrazione della quota di interessi passivi del coniuge a carico da parte del coniuge in possesso di redditi 5 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 5. 1 Detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio 6 LAVORO DIPENDENTE 6. 1 Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. (Omissis) 6. 2 Detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza 7 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 7. 1 Amministratore di società (Omissis) 8 FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO 8. 1 Rilevanza ai fini IRAP del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Omissis) 9 LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002 9. 1 Affrancamento dei maggiori valori iscritti a seguito di conferimenti "intracomunitari" (Omissis) 9. 2 Estromissione di beni dall'impresa individuale 10 RIPORTO DELL'AGEVOLAZIONE DIT (Omissis) 11 REGIME FISCALE DI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA (Omissis) 12 REDDITO D'IMPRESA - ARTICOLO 121-BIS (Omissis) 13 AGEVOLAZIONE LEGGE 449/1997 - COMPENSABILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA (Omissis) 14 IRAP (Omissis) 15 TREMONTI-BIS 15. 1 Immobili agevolabili per soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo 15. 2 Investimenti realizzati tramite contratti di lease - back 15. 3 Incremento e riporto delle perdite fiscali 16 AGEVOLAZIONE VISCO (Omissis) 17 AGEVOLAZIONE ARTICOLO 8, LEGGE N. 388 DEL 2000 CUMULABILITÀ 18 REDDITI DI FONTE ESTERA (Omissis) 19 TERMINI DI VERSAMENTO - Articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, N. 435, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63. Omissis 20 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ARTICOLO 13 LEGGE N. 388 DEL 2000 (Omissis) 21 RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE 22 DICHIARAZIONE IN EURO 23 DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI Omissis 24 IVA Omissis 25 STUDI DI SETTORE 26 DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA (Omissis) 27 EQUALIZZATORE (Omissis) 28 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11 PER CENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR Si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti formulati in occasione della videoconferenza del 14 maggio 2002, avente ad oggetto "Unico 2002". 1 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Omissis 2 PENALE PER IL RITARDATO RILASCIO DI IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE D. : Si chiede di conoscere il trattamento fiscale della somma corrisposta ad una persona fisica, proprietaria di due unità immobiliari concesse in comodato ad una società, a titolo di penale per il ritardato rilascio. R. : Le somme corrisposte a titolo di penale dal comodatario per il mancato rilascio dell'immobile nei termini previsti dal contratto di comodato costituiscono per il soggetto che li percepisce un risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo degli immobili stessi e pertanto non devono essere assoggettate a tassazione ai fini dell'Irpef. Si ricorda tuttavia che gli immobili concessi in comodato gratuito a soggetti, diversi dai familiari che dimorino abitualmente nell'immobile, sono equiparati, ai fini delle imposte dirette, agli immobili tenuti a disposizione dal proprietario, con la conseguenza che il comodante ha l'obbligo di dichiarare per gli stessi la rendita catastale aggiornata con i normali coefficienti di rivalutazione ed aumentata di un terzo se ricorrono i presupposti stabiliti dall'articolo 38 del Tuir. 3 ONERI DEDUCIBILI 3. 1 Coniugi separati -versamento al coniuge separato di somma in unica soluzione. D. : Si chiede se, in caso di somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato, le somme stesse possano essere dedotte dal reddito ai sensi dell'articolo 10, lettera c) del Tuir. R. : Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir sono deducibili dal reddito complessivo "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;... ". La formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli "assegni periodici" impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione. Una interpretazione che vada al di la del tenore testuale della norma sarebbe infatti in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili. 3. 2 Assegni al coniuge D. : In una sentenza di separazione consensuale é scritto: Le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa saranno pagate dal Sig. xxxx per l'intero ammontare e senza poter chiedere alla moglie il rimborso della quota. La Sig. ra yyy per tale ragione e come corrispettivo rinuncia all'assegno mensile di mantenimento. Può il Sig. xxx considerare tale importo come alimenti e quindi dedurli dal reddito complessivo? R. : Nel caso prospettato non é possibile considerare l'importo del mutuo come onere deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir, in quanto il coniuge ha espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento. Inoltre, le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento. 3. 3 Procedure di adozione internazionale Omissis 3. 4 Deducibilità di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati per persone fiscalmente a carico. Omissis 3. 5 Contributo al servizio sanitario nazionale Omissis. 4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI 4. 1 Detrazione della quota di interessi passivi per acquisto di unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia D. : In caso di acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione edilizia non é possibile fruire immediatamente della detrazione ma occorre attendere il momento in cui l'immobile é adibito ad abitazione principale. Si chiede, se é corretto ritenere che la detrazione spetti anche in riferimento a contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 se non sono ancora decorsi i termini previsti dall'attuale normativa per la realizzazione delle condizioni alle quali é subordinato l'ottenimento dei benefici. Ad esempio, é possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in riferimento ad un mutuo contratto a maggio 1999 per l'acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che é terminata ad aprile 2001? R. : L'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), stabilisce che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare é adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. Con circolare n. 55 del 2001 é stato chiarito che per i mutui stipulati nel secondo semestre del 2000 é possibile stabilire la dimora abituale nell'immobile entro il termine più vantaggioso di dodici mesi previsto dalla legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che ha modificato l'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del Tuir, ha elevato da sei mesi ad un anno il termine massimo entro il quale adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale. Pertanto, tale disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione. Pertanto, nell'esempio prospettato, in riferimento ad un mutuo contratto a maggio 1999 per l'acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che é terminata ad aprile 2001, non é possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 visto che alla data del 31 dicembre 2000 era già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. 4. 2 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per abitazione di un figlio. D. : Si chiede di conoscere se é possibile attribuire la detrazione per interessi passivi ad un contribuente che nel 2001 ha corrisposto interessi per mutuo relativo ad abitazione adibita a dimora abituale di un figlio anche se tale situazione di fatto si é verificata in data antecedente al 1 gennaio 2001. R. : Con la nuova formulazione dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, introdotta dall'articolo 2 della legge n. 388 del 2000, é stato ampliato il concetto di abitazione principale il cui acquisto dà diritto alla detrazione dall'Irpef da calcolare sugli interessi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare. A partire dal 2001, per abitazione principale si intende quella adibita ad abitazione principale del contribuente o di suoi familiari. Tale disposizione, la cui entrata in vigore é prevista a partire dal 1 gennaio 2001, trova applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di contratti di mutuo stipulati prima del 2001, sempreché siano state rispettate le condizioni richieste dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 388 del 2000. In particolare, l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto stesso e l'acquisto della unità immobiliare deve essere stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. 4.3 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata D.: Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell'acquisto. La detrazione spetterebbe quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell'immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale. Si chiede, inoltre, di conoscere se la detrazione spetta anche in riferimento a contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 qualora non siano ancora decorsi i termini previsti dall'attuale normativa per la realizzazione delle condizioni alle quali è subordinato l'ottenimento dei benefici. Ad esempio, è possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in riferimento ad un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile occupato avvenuto a novembre dell'anno 2000 se nel mese di gennaio 2001 si è provveduto a notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto? R.: L'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), come modificato dall'articolo 2 della legge n. 388 del 2000, stabilisce che in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. In relazione a questa particolare ipotesi, il legislatore non ha specificato espressamente da quale momento è possibile fruire delle detrazioni, pertanto si ritiene che la detrazione trovi applicazione, secondo le regole generali, sin dalla prima rata. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, si ritiene che tale disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2001, possa essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, semprechè al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine di tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga, comunque, posto in essere nei tre mesi decorrenti dall'acquisto. Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non viene destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione, dovranno essere dichiarati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, quali redditi a tassazione separata. 4.4 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari D.: Nel caso di contribuente che, fruendo già della detrazione per interessi passivi in relazione all'acquisto dell'abitazione principale, acquista un secondo immobile locato ed entro tre mesi notifica al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, per il periodo che intercorre tra l'acquisto del secondo immobile ed il rilascio dello stesso il contribuente può detrarre gli interessi passivi relativi ad entrambe i mutui tenuto conto che in base ai principi generali il contribuente può comunque fruire della detrazione per interessi passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale fino ad un ammontare non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni)? Inoltre, è possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione e degli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione del figlio? In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione? R.: L'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede una detrazione dall'imposta in riferimento ad interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni). Lo stesso articolo 13-bis, comma 1, lettera b), stabilisce che in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento a due acquisti di immobili, corrispondenti a ciascuna delle fattispecie previste dalla norma innanzi indicata, è possibile applicare la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti. Ed infatti, sulla base della formulazione della norma e in assenza di una specifica indicazione circa la possibilità di applicare contemporaneamente la detrazione in riferimento a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di due unità immobiliari, ancorché entrambe rientranti tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione, si ritiene che la detrazione spetti in riferimento agli interessi passivi pagati per l'acquisto di un solo immobile. Inoltre, si fa presente che in materia di deducibilità del reddito catastale dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, con risoluzione n. 13 del 2000 è stato chiarito che nell'ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la suddetta deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze. In conclusione, al fine di dare un significato univoco al concetto di abitazione principale, nel caso in cui il contribuente proprietario di due immobili di cui uno adibito ad abitazione principale, per l'acquisto del quale aveva contratto un mutuo, l'altro acquistato successivamente e occupato per effetto di contratto di locazione, per l'acquisto del quale contrae un mutuo, avendo entro tre mesi notificato al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando viene rilasciato e adibito ad abitazione principale, dovrà riferire la detrazione agli interessi pagati in corrispondenza della casa effettivamente adibita ad abitazione. Anche nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l'acquisto di in immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto chiarito con la citata risoluzione n. 13 del 2000 in materia di deduzione del reddito dell'abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione. 4.5 Detrazione della quota di interessi passivi corrisposti per finanziamento D.: Si chiede di conoscere se possono essere portati in detrazione gli interessi pagati a fronte di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto dell'immobile principale. R.: L'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede una detrazione dall'imposta in riferimento ad interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso. Nelle istruzioni alla compilazione di UNICO Persone Fisiche 2002 è specificato che non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. Non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione, tenuto conto che si tratta di un'operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se ad essa collegata. A tal fine non rileva la circostanza che le due operazioni sono effettuate presso diverse banche ovvero presso la stessa. 4.6 Detrazione della quota di interessi passivi del coniuge a carico da parte del coniuge in possesso di redditi D.: In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, dal 2001, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi. Si chiede di conoscere se il coniuge che ha fiscalmente a carico l'altro può portarsi in detrazione la quota di interessi di quest'ultimo indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo, e quindi, anche in riferimento ai contratti stipulati ante 1993. R.: In base all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del Tuir, in caso di mutuo intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.Tale previsione, inserita per effetto dell'articolo 2, lettera f), n. 6, della legge n. 388 del 2000 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2001, introduce una deroga al principio generale in base al quale le detrazioni spettano al soggetto che ha sostenuto l'onere della spesa; stabilendo che, il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo in relazione alla propria quota di interessi ma anche, in luogo del coniuge che risulti a suo carico, per la quota di interessi a questi imputabile.La disposizione in questione trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di mutuo stipulati a partire da 1 gennaio 1993, in riferimento ai quali, per effetto dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994, trova applicazione l'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir. Per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data, resta ferma la previgente disciplina in base alla quale la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), elevati a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) in caso di acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per ciascun intestatario del mutuo. 5 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 5.1 Detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio D.: La circolare n. 121 del 1998 precisa al punto 2.1 che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese e che, in tale ipotesi il titolo che legittima è costituito dall'essere un "familiare" convivente con il possessore intestatario dell'immobile. Sul punto, la scrivente ritiene che, qualunque sia l'immobile su cui vengono effettuati i lavori che danno diritto alla detrazione, l'essere familiare convivente dell'eventuale proprietario o titolare di altro diritto reale, legittima l'utilizzazione del beneficio, con l'unica condizione che si tratti di soggetto che sostiene le spese. In proposito si è a conoscenza che altre Direzioni Regionali hanno reso interpretazioni diverse nel presupposto che il familiare convivente possa beneficiare della detrazione solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati sull'immobile utilizzato come abitazione principale sia del proprietario che dello stesso familiare convivente. Alla luce di quanto sopra si chiede quale sia l'interpretazione più corretta. R.: La detrazione per interventi di recupero di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell'11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell'agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell'immobile già all'avvio della procedura, ossia all'atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione Finanziaria. Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza. LAVORO DIPENDENTE 6.1 Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Omissis 6. 2 Detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza D. : L'art. 13-ter, comma 1- bis, riconosce una detrazione "a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria abitazione. I collaboratori coordinati e continuativi e gli altri percettori di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, possono beneficiare della detrazione o la stessa spetta solo ai lavoratori dipendenti? La misura della detrazione, che é rapportata al periodo nell'anno nel quale l'immobile é adibito ad abitazione, deve essere rapportata anche ai giorni nei quali il contribuente é stato lavoratore dipendente? Per usufruire della detrazione il contribuente deve possedere la qualifica di lavoratore dipendente prima del trasferimento della residenza o può acquisirla anche contemporaneamente al trasferimento stesso? La detrazione in questione spetta anche ai contribuenti che hanno trasferito la residenza nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione? R. : L'art. 13-ter, comma 2, del TUIR, prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2001, una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, é così determinata: a) euro 991,60 (lire 1. 920. 000), se il reddito complessivo non supera euro 15. 493,71 (lire 30 milioni); b) euro 495,80 (lire 960. 000), se il reddito complessivo supera euro 15. 493,71 (lire 30 milioni) ma non euro 30. 987,41 (lire 60 milioni). Con circolare n. 58*E del 18 giugno 2001, al paragrafo 3. 1, é stato chiarito che il termine di tre anni decorre dalla data di variazione della residenza. Se ad esempio, un lavoratore dipendente trasferisce la residenza in ottobre 1998, tenuto conto che per effetto dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 388 del 2000 la disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta 2001, la detrazione non spetta visto che nel il 2001 sono già trascorsi tre periodi di imposta: il 1998, il 1999 ed il 2000. Tale detrazione spetta, sulla base della formulazione della norma, esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per usufruire della detrazione il contribuente deve, tra l'altro, essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica a favore dei lavoratori dipendenti, compresi quelli che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto appena stipulato. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. 7 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 7. 1 Amministratore di società Omissis 8 FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO Omissis 9 LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002 9. 1 Affrancamento dei maggiori valori iscritti a seguito di conferimenti "intracomunitari" Omissis 9. 2 Estromissione di beni dall'impresa individuale D. : Con riferimento all'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si chiede se un imprenditore individuale possa estromettere dall'impresa beni strumentali per natura (C/1, A/10), concessi in locazione, tenuto conto che tali beni sono stati considerati, ai sensi dell'articolo 40 e 77 del TUIR, produttivi di reddito d'impresa e che i relativi canoni sono stati assoggettati ad Iva con regolare emissione di fattura. R. : L'agevolazione in questione si riferisce ai beni immobili strumentali per destinazione, cioé a quelli che, a norma dell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del TUIR sono utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa. La norma prescinde dalla categoria catastale di appartenenza dell'immobile, in quanto la condizione essenziale é l'utilizzo esclusivo e diretto dell'immobile da parte dell'imprenditore nella propria attività di impresa alla data del 30 novembre 2001. Pertanto non possono essere estromessi gli immobili strumentali per natura, concessi in locazione a terzi e quindi non utilizzati direttamente dall'imprenditore, anche se ricompresi nell'inventario. 10 RIPORTO DELL'AGEVOLAZIONE DIT Omissis 11 REGIME FISCALE DI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA Omissis 12 REDDITO D'IMPRESA - ARTICOLO 121-BIS Omissis 13 AGEVOLAZIONE LEGGE 449/1997 - COMPENSABILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA Omissis 14 IRAP Omissis. 15 TREMONTI-BIS 15. 1 Immobili agevolabili per soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo D. : In qualità di soggetto IRPEF di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR (nella fattispecie avvocato), ho acquistato un immobile nuovo nell'anno 2001 accatastato nella categoria C/6. Tale investimento rientra tra le agevolazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta Tremonti-bis) ed in caso di risposta affermativa a quali ulteriori condizioni? R. : Relativamente al quesito proposto si ribadisce quanto già affermato dalla circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, al punto 7. 1. Pertanto, per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR, gli immobili potranno costituire oggetto di agevolazione solo se "strumentali" in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che gli immobili stessi risultino destinati ad uso ufficio ed accatastati nella categoria A/10. 15. 2 Investimenti realizzati tramite contratti di lease - back D. : Nell'ipotesi di investimenti realizzati tramite contratto di lease-back, la revoca prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si deve ritenere applicabile anche nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di cessione del contratto di leasing oltre i limiti temporali indicati dalla norma? R. : La circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, con riferimento agli investimenti realizzati mediante contratti di lease-back, chiarisce che costituiscono motivo di revoca dell'agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di opzione, sia la cessione del contratto di leasing. Tali ipotesi di revoca hanno efficacia solo se si verificano entro i limiti temporali indicati dal comma 6 dell'articolo 4 in questione e, quindi, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. 15. 3 Incremento e riporto delle perdite fiscali D. : Nel caso di un'azienda in contabilità ordinaria per opzione, qualora l'imponibile fiscale risulti negativo, l'agevolazione Tremonti-bis incrementa la perdita fiscale? La nuova perdita può essere utilizzata nel quinquennio? R. : La risposta al quesito é sicuramente positiva. Occorre infatti considerare che l'agevolazione Tremonti-bis, a differenza della DIT, determina una variazione in diminuzione della base imponibile e non interviene sull'aliquota d'imposta. Pertanto, essa produce i suoi effetti con la possibilità di incrementare la perdita fiscale che può essere utilizzata nel quinquennio successivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del TUIR ovvero nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, se realizzata da società neo costituite, nei primi tre periodi d'imposta (art. 102, comma 1-bis del TUIR). 16 AGEVOLAZIONE VISCO Omissis. 17 AGEVOLAZIONE ARTICOLO 8, LEGGE N. 388 DEL 2000 CUMULABILITÀ D. : L'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 stabilisce che il credito d'imposta oggetto dell'agevolazione non é cumulabile con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità aventi ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del beneficio. La circolare ministeriale 18 aprile 2001 n. 41/E, al paragrafo 4, allorché tratta della cumulabilità, dichiara che "sono invece fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri de minimis, di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi é obbligo di previa notifica alla Commissione Europea". Gli esempi citati successivamente dalla circolare non si riferiscono al cumulo dell'agevolazione della legge n. 388 del 2000 con altre agevolazioni disposte da altre leggi, anche regionali, sugli stessi beni. In particolare, nella Regione Sardegna, l'art. 3 della Legge Regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, aggiungendo un articolo alla Legge Regionale n. 51 del 19 ottobre 1993, dispone un contributo a fondo perduto sull'acquisto di beni strumentali da parte di artigiani, contributo che può essere cumulato anche con un contributo in conto interessi (proprio della L. R. 51/93). Può tale contributo (a fondo perduto e, in aggiunta, in conto interessi), concesso ad esempio sull'acquisto di un immobile, essere cumulato con quello della legge n. 388 del 2000 sullo stesso bene? In sostanza, la cumulabilità degli aiuti de minimis, previsti da altre norme, é consentita sugli stessi beni oggetto dell'agevolazione della legge n. 388 del 2000, a patto che il beneficiario "comunque" partecipi "al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso"? R. : L'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 non é cumulabile con altri contributi o aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio salvo che, come precisato nella circolare n. 41/E del 2001, gli aiuti soddisfino i criteri della regola c. d. de minimis, vale a dire aiuti di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri. Tale regola, riportata alla nota 8 della circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, fissa un importo assoluto di aiuto al di sotto del quale non vi é obbligo di previa notifica alla Commissione europea. Tale importo, stabilito in 100. 000 EUR per un periodo di tre anni, é espresso al lordo di qualsiasi imposta diretta e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato come aiuto de minimis. Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 69 del 2001, "la regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria". Per tale regola, il credito d'imposta dell'art. 8 può essere fruito con riferimento ad investimenti per i quali l'impresa beneficia di altre agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi, solo se i citati contributi siano concessi nel rispetto della regola de minimis e le singole leggi agevolative non prevedano specifiche ipotesi di incumulabilità. Deve pertanto guardarsi all'incompatibilità sia dal punto di vista dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, sia delle singole leggi di cui si vuole verificare la compatibilità. Se queste ultime si configurano come aiuti di stato o a finalità regionale, vi é sicuramente incompatibilità con l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000. Se le singole leggi regionali rientrano nella regola del de minimis, si dovrà solo verificare che non contengano una disposizione di incompatibilità con altri aiuti. Nella fattispecie rappresentata, che riguarda la legge della Regione Sardegna n. 51 del 1993, occorre avere riguardo all'articolo 13 della stessa legge che espressamente prevede che "le agevolazioni... non sono cumulabili per il medesimo oggetto o con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazione statali o comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione netto". Poiché l'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 già raggiunge tale limite, ne consegue l'incompatibilità tra le due leggi. 18 REDDITI DI FONTE ESTERA Omissis 19 TERMINI DI VERSAMENTO - Articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, N. 435, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63. Omissis 20 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE ARTICOLO 13 LEGGE N. 388 DEL 2000 Omissis 21 RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE D. : É possibile correggere un modello Unico presentato per l'anno 1999 nel quale il contribuente ha dichiarato un reddito più alto di quello effettivo, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF versata in più? R. : L'articolo 2 del regolamento di "semplificazione" degli adempimenti fiscali, approvato con DPR 7 dicembre 2001, n. 435, ha modificato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, introducendo il comma 8-bis. In base a tale norma, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale delle attività produttive e dei sostituti d'imposta, possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, purché l'integrazione avvenga non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo. Nel caso in esame, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo al quello oggetto di integrazione é già ampiamente scaduto alla data del 1 gennaio 2002, data di entrata in vigore del regolamento di semplificazione. Pertanto non può più essere presentata la dichiarazione integrativa per correggere un errore da cui consegue una maggior credito o un minor debito. D. : Un contribuente ha presentato tramite CAF e quindi entro il 31 maggio 2001, il modello 730 per i redditi 2000. In sede di presentazione del modello 730/2002 si accorge che la dichiarazione precedente era infedele (ad esempio omissione di reddito) e quindi sanzionabile da parte dell'Amministrazione. Si chiede di conoscere se il termine per avvalersi dell'istituto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso) é da considerarsi il 31 maggio (scadenza presentazione mod. 730), ovvero il 31 ottobre, termine ultimo per presentare in via telematica il modello Unico. R. : La regolarizzazione della dichiarazione attraverso il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 deve essere effettuata "entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione". La correzione degli errori ed omissioni riguardanti il modello 730 2001 può essere effettuata mediante la presentazione di Unico 2001 Persone fisiche. Quanto ai termini per effettuare il ravvedimento, tenuto conto che può essere utilizzato il modello Unico cartaceo ovvero quello telematico il ravvedimento potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2002 ovvero entro il 31 ottobre 2002 secondo la modalità di presentazione di Unico 2002 prescelte. Si ricorda che il ravvedimento si perfeziona: . con la presentazione della dichiarazione redatta su modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta interessato, entro i predetti termini; . con il versamento contestuale della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a un quinto del minimo edittale. É utile ricordare che gli errori e le violazioni riguardanti il modello 730 possono essere corretti nei modi seguenti a seconda che l'integrazione comporti un maggior rimborso o un minor debito ovvero un minor rimborso o un maggior debito. Se la modifica provoca un maggior rimborso o un minor debito, può essere presentato al CAF, entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione del 730 errato, un modello 730 integrativo. Qualora, invece, la correzione comporta un minor rimborso o un maggior debito occorre presentare un modello Unico Persone fisiche dell'anno di presentazione del modello 730 errato, entro gli ordinari termini previsti per la presentazione di Unico e versare direttamente le maggiori imposte, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Quando sono decorsi i termini stabiliti per la presentazione di Unico le violazioni possono essere regolarizzate mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento disciplinato dal citato articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Sono, infine, applicabili le modalità d'integrazione delle dichiarazioni presentate previste dai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998. 22 DICHIARAZIONE IN EURO D. : É possibile presentare in lire le dichiarazioni relative all'anno 2001 da parte di chi, pur avendo tenuto per tutto l'anno la contabilità in lire, si sia limitato alla mera redazione del bilancio in euro, ai soli fini di un più agevole successivo confronto di dati? R. : Come é stato già precisato con le circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001, l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali in euro incombe sui contribuenti che durante il periodo transitorio abbiano già adottato l'euro quale unità di conto. Tale circostanza viene evidenziata, quale atto finale di una scelta già in precedenza effettuata, nella redazione del bilancio o del rendiconto in euro. Nel quesito proposto, invece, la volontà del contribuente é stata quella di continuare ad utilizzare la lira quale unità di conto ancora per l'anno 2001, mentre la redazione del bilancio in euro deriva esclusivamente da una scelta di natura pratica di poter in seguito effettuare un più agevole confronto di dati. In tal caso, pertanto, si ritiene che la valuta in cui viene redatto il bilancio non assurge a specifica scelta di transitare all'euro, per cui il contribuente sarà libero nella compilazione delle dichiarazioni, relative al 2001, di poter ancora utilizzare, per l'ultima volta, la lira ovvero di utilizzare l'euro, fermo restando che qualora sia stata redatta in euro una dichiarazione relativa al 2001 (ad esempio l'ultima dichiarazione periodica IVA) le successive dovranno essere redatte nella stessa valuta. 23 DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI Omissis 24 IVA Omissis 25 STUDI DI SETTORE D. : Un imprenditore individuale ha svolto nel 2001 le attività di: 1. agente e rappresentante di commercio di materiale di costruzione comprese nello studio di settore SG61H in vigore dal 1999; 2. commercio all'ingrosso di materiale di costruzione comprese nello studio di settore SM11B in vigore dal 2001; Una società nel corso del 2001 ha svolto, invece, le attività di: 3. Bar, presa in considerazione dallo studio di settore SG37U in vigore dal 1998; 4. commercio al dettaglio di bevande, compresa studio di settore SM27C in vigore dal 2001; Nel corso del 2001 i predetti contribuenti non hanno provveduto alla distinta annotazione dei ricavi e dei costi rilevanti per l'applicazione degli studi di settore perché solo nel corso del 2002 si é venuti a conoscenza della approvazione degli studi di settore SM11B e SM27C. Nella dichiarazione Unico 2002 vanno applicati i parametri o gli studi di settore Devono essere compilati gli appositi modelli per l'annotazione separata previsti per i contribuenti che svolgono più attività? R. : I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore approvati nel corso dell'anno 2002 (applicabili a partire dal 2001) non hanno per il periodo di imposta 2001 alcun obbligo di annotazione separata perché i decreti di approvazione dei 39 nuovi studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001 prevedono che l'obbligo di annotazione separata, per i contribuenti che svolgono una delle attività comprese in tali studi, decorrono dal 1 maggio 2002. Conseguentemente nei casi prospettati: . se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati si applicano i parametri previsti per l'attività che risulta prevalente in termini di ricavi conseguiti, perché in assenza di annotazione separata opera la causa di inapplicabilità prevista per i contribuenti che svolgono più attività; . se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti non supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati si applica il solo studio di settore relativo alla attività prevalente; . In entrambe i casi non c' é obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata (modello M, modello N e tradizionali modelli SD, SM, SG, SK imprese). I contribuenti in questione, come esplicitamente chiarito nel paragrafo 4 delle istruzioni per la compilazione dei modelli per l'annotazione separata, possono però aver spontaneamente provveduto agli obblighi di annotazione separata ed in questo caso possono applicare gli studi di settore con i criteri previsti per i contribuenti che svolgono più attività stabiliti dal decreto del Ministro della Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002. In tal caso saranno tenuti a compilare i modelli per l'annotazione separata (modello M, modello N e tradizionali modelli SD, SM, SG, SK imprese) e potranno valutare congruità e coerenza dei ricavi dichiarati utilizzando l'applicazione Gerico Annotazione Separata. D. : Una società nel corso del 2001: 5. in un primo locale ha svolto attività di Bar (studio di settore SG37U) per l'intero anno 2001; 6. in un secondo locale ha gestito direttamente l'attività di Bar fino al 10 maggio 2001, poi a partire dal 11 maggio ha concesso in affitto questo ramo d'azienda limitandosi ad emettere delle fatture con IVA. Come deve comportarsi in UNICO 2002? Deve compilare il modello M? É soggetto a studi di settore o parametri? L'affitto d'azienda é da considerarsi un'attività a ricavo fisso? Omissis D: Un contribuente svolge le seguenti attività: - amministratore di condomini (studio di settore SK16A), - commercio al dettaglio di ferramenta (studio di settore SM11A). Dall'attività di amministratore di condominio consegue compensi per 36. 151,98 euro (lire 70. 000. 000), mentre dall'attività di commercio al dettaglio di ferramenta consegue ricavi per 51. 645,69 euro (lire 100. 000. 000). In tale ipotesi é corretto sostenere che si devono compilare due studi di settore ognuno dei quali stima i ricavi presunti? R: Lo studio di settore SK16U può essere compilato dai contribuenti che svolgono l'attività di amministratore di condomini sia in forma di impresa che professionale. L'utilizzo del termine compensi fa ritenere che nel caso esaminato il contribuente si sia qualificato come esercente arti e professioni. Conseguentemente la sua posizione potrà essere valutata applicando i due distinti studi SK16U e SM11A che stimeranno, rispettivamente, l'entità dei compensi della attività qualificata come reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e quella dei ricavi relativi alla attività di commercio che rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa. In questa situazione non ricorrono obblighi di annotazione separata. D: In presenza di due attività di cui la principale, soggetta a studi di settore e la secondaria soggetta a parametri con ricavi di ammontare superiore al 20 per cento dei ricavi complessivi devono per l'anno 2001 (UNICO 2002), applicarsi i parametri con riferimento all'attività principale? R. : Nell'ipotesi di esercizio di multiattività, di cui una non soggetta agli studi di settore e per la quale si applicano i parametri, occorre verificare se i ricavi relativi alla attività per la quale si applicano i parametri superano o meno il limite del 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati. Nel primo caso, ossia quando i ricavi afferenti all'attività per la quale si applicano i parametri sono superiori al 20% dei ricavi complessivi, si applicano i parametri in relazione all'attività prevalente, anche se é una attività per la quale sono stati approvati studi di settore. In questo caso non é possibile applicare gli studi di settore con i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato in data 25 marzo 2002 e, pertanto, non possono essere compilati i modelli riguardanti l'annotazione separata. Nel secondo, caso quando cioé l'ammontare dei ricavi dell'attività secondaria per la quale si applicano i parametri non supera il predetto limite del 20%, torna applicabile lo studio di settore relativo all'attività principale. D. : Una snc, nel corso del 2001, ha svolto l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (SM05A), e, sempre nel corso del 2001, ha iniziato a svolgere l'attività di LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI (codice attività 70. 20. 0) per la quale si applicano i parametri, visto che non é stato approvato lo studio di settore. Si chiede se anche nel caso in cui in corso d'anno inizi o termini un'attività soggetta a parametri si applicano le disposizioni del DPR n. 195 del 1999 e quindi non si applicano né gli studi di settore né i parametri. R. : In base all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 148, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. L'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 prevede, altresì, l'inapplicabilità dei parametri nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al citato articolo 10. Nella situazione rappresentata dal contribuente si ritiene che la causa di esclusione individuata in riferimento alla attività per la quale si applicano i parametri determini anche la inapplicabilità dello studio di settore SM05A in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della Economia e delle Finanze del 25 marzo 2002 (con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che svolgono più attività o utilizzano più punti di produzione vendita). Tale disposizione ha esplicitamente previsto che i criteri individuati nel predetto decreto non si applicano, tra l'altro, nei confronti dei contribuenti che sono interessati da una delle cause di esclusione previste dall'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o vendita utilizzate. Al contribuente in esame non si applicano né gli studi di settore né i parametri. In questo caso va compilato il solo modello M segnalando, in corrispondenza dell'attività di LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, l'esistenza della causa di esclusione utilizzando il codice 2. 26 DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA Omissis 27 EQUALIZZATORE Omissis 28 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'11 PER CENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR D. : É stato chiesto di chiarire le modalità di determinazione della rivalutazione del fondo TFR ai fini dell'applicazione del criterio presuntivo di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento. R. : Come noto, a norma del comma 4 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 47 del 2000, é dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulle rivalutazioni del TFR, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto é dovuto. L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24. Al riguardo, si fa presente che l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione é costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto é dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto. D. : Si chiedono le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione del TFR per le aziende costituite nell'anno precedente a quello per il quale é dovuto l'acconto e per le aziende costituite nell'anno in corso. R. : I sostituti d'imposta costituiti nell'anno precedente a quello per il quale é dovuto l'acconto possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell'anno successivo. In alternativa, possono determinare l'acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno. Con riferimento all'anno di costituzione, mancando una rivalutazione del TFR, i sostituti d'imposta non devono versare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento.