Cir_Entrate_11_7_00_143 Circolare Entrate 11/07/2000 n. 143 Avvisi bonari – Autotutela del contribuente, assistenza telefonica Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari Amministrativi - Ufficio del Direttore Servizio di assistenza ai contribuenti relativamente agli inviti al pagamento (c.d. AVVISI BONARI) di cui all'art. 2, commi da 3-quater a 3-sexies, del D.Lgs. n. 99 del 2000 ed alle COMUNICAZIONI di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. -AUTOTUTELA- SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI CENTRI DI RISPOSTA TELEFONICI (CALL CENTER) - SOLUZIONI OPERATIVE AI QUESITI INOLTRATI DAGLI UFFICI. Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti ed istruzioni agli uffici in materia di autotutela, definisce ambiti e modalità del servizio di assistenza telefonica (Call Center) e fornisce, inoltre, soluzioni operative ai quesiti posti dagli uffici in ordine alle comunicazioni e inviti al pagamento inviate ai contribuenti. PREMESSA I Centri di risposta telefonici (Call Center), di recente istituzione, rispondono al numero 147800444. Il servizio di informazione ed assistenza telefonica è svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il costo della chiamata, da qualunque luogo del territorio nazionale effettuata, è sempre calcolato in base alla tariffa urbana. Al fine di agevolare i contribuenti, i Call Center sono stati dotati delle procedure informatiche che consentono di dare informazioni ed assistenza e, nei casi più semplici, anche di annullare, su segnalazione telefonica del contribuente, i seguenti atti: - inviti al pagamento (AVVISI BONARI) inerenti la liquidazione, effettuata dai Centri di servizio e dagli uffici, delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; - COMUNICAZIONI di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, relative alla liquidazione automatizzata, effettuata dall'amministrazione finanziaria concernenti le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. Con la presente circolare, premesso un richiamo di carattere generale in materia di autotutela, si definiscono ambiti e modalità del servizio di assistenza telefonica. Si forniscono, inoltre, soluzioni operative a quesiti inoltrati dagli uffici circa le comunicazioni ricevute dai contribuenti concernenti le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999. AUTOTUTELA Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può annullare, in tutto o in parte, l'atto amministrativo illegittimo o infondato. L'annullamento può essere effettuato anche qualora l'atto sia diventato definitivo, in quanto l'unico limite posto dalla normativa vigente, è costituito dalla sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria. Gli uffici devono assicurare l'esercizio del potere di autotutela nei termini fissati dal comma 3-quinquies dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2000 per gli AVVISI BONARI, e dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997 per le COMUNICAZIONI. Ciò al fine di consentire al contribuente di versare quanto dovuto per usufruire delle riduzioni delle sanzioni previste per la definizione agevolata. Ovviamente, l'ufficio deve procedere all'annullamento anche, qualora il contribuente dimostri l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria dopo la scadenza dei termini previsti. Nel richiamare quanto stabilito per gli AVVISI BONARI dalla circolare n. 132/E del 28 giugno 2000 in caso di sgravio parziale, si ribadisce che anche nel caso di rettifica parziale delle COMUNICAZIONI, il termine dei 30 giorni per usufruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni decorrerà dalla data di effettuazione della correzione, perchè solo in tale data è stato comunicato al contribuente il corretto esito del controllo eseguito ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R n. 633 del 1972. Per avviare il procedimento di autotutela non è, generalmente, necessario che il contribuente produca un'apposita istanza scritta; in ogni caso eventuali istanze possono essere presentate in carta semplice. 2. SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA Il servizio di assistenza realizzato con i nuovi Centri di risposta telefonici può, in primo luogo, fornire chiarimenti sugli avvisi bonari, sulle comunicazioni e sugli eventuali adempimenti ad essi connessi, fornendo in tal modo un servizio al contribuente e un supporto all'attività degli uffici. In secondo luogo il servizio di assistenza telefonico può, nei casi di seguito illustrati, correggere direttamente i dati risultanti dal controllo eseguito. Sarà cura dei responsabili dei Call Center individuare gli addetti da abilitare all'utilizzo delle procedure informatiche per la gestione degli inviti al pagamento. Ciò premesso, considerato che le procedure di liquidazione utilizzate sono diverse per le due tipologie di atti, si forniscono indicazioni operative distinte per gli AVVISI BONARI '93/'97 e per le COMUNICAZIONI '98. 2.1. AVVISI BONARI '93/'97 Pur non trattandosi di atti impositivi propriamente intesi, gli AVVISI BONARI derivano da ruoli resi esecutivi dagli uffici finanziari e riguardano importi dati in carico ai concessionari della riscossione. L'esito delle correzioni effettuate dai consulenti telefonici è comunicato ai contribuenti direttamente dai concessionari che avevano originariamente notificato l'invito al pagamento o AVVISO BONARIO (cfr. anche la circolare 132 del 28/06/00 - Dir. Centr. Risc.ne). I consulenti telefonici possono correggere l'esito del controllo delle dichiarazioni a seguito di richiesta telefonica nei seguenti casi: - Errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili; - Eccedenza di imposta non confermata dal sistema informativo; - Versamenti. 2.1.1.Errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili Le ipotesi che si ritiene siano più ricorrenti relative a errori commessi in sede di compilazione (o di acquisizione) della dichiarazione riguardano: - l'omissione di dati di dettaglio; - l'omissione di dati di riepilogo; - l'indicazione di dati in campi errati. Si riportano a titolo esemplificativo i casi seguenti: - detrazioni d'imposta esposte in misura complessiva e non dettagliata nel Quadro N; - detrazioni d'imposta indicate in un rigo errato; - detrazioni d'imposta per familiari a carico indicate nel quadro N e mancata compilazione del prospetto dei familiari a carico; - detrazione per lavoro autonomo o d'impresa indicate a fronte di reddito di partecipazione in assenza del corrispondente dato nel Quadro H. In particolare si fa presente che i consulenti telefonici dei Call Center possono intervenire per correggere errori di compilazione relativi alle detrazioni per familiari a carico (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) ed alle altre detrazioni (art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), ad esempio detrazioni per lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, ecc.. In generale la possibilità di correzione, in sede di assistenza telefonica, può essere estesa ad altri errori di compilazione o di acquisizione facilmente riconoscibili, mentre deve essere esclusa in presenza di correzioni, relative a oneri deducibili e detraibili, a ritenute d'acconto ed a crediti d'imposta, effettuate dai Centri di servizio o dagli uffici all'epoca competenti. 2.1.2 Eccedenze di imposta non confermate dal sistema informativo. In taluni casi l'eccedenza d'imposta esposta nella dichiarazione dell'anno precedente non è stata confermata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo. Il mancato riconoscimento dell'eccedenza d'imposta può derivare da: - codice fiscale di una delle due dichiarazioni (quella relativa al periodo d'imposta oggetto del controllo ovvero quella precedente) errato e non corretto automaticamente; - codice fiscale di una delle due dichiarazioni corretto formalmente ma non attribuito dall'anagrafe tributaria; - più dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta oggetto di controllo o per il periodo precedente; - dichiarazione Mod.740 dell'anno precedente presentata in forma congiunta. Il consulente telefonico, in tali ipotesi, può ricostruire l'ammontare del credito spettante e, quindi, annullare l'AVVISO BONARIO. Ove, invece, l'eccedenza riconosciuta dall'ufficio liquidatore per l'anno precedente sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il consulente telefonico deve: - cercare di ricostruire la causa che ha dato origine alla correzione e il periodo d'imposta interessato; - invitare il contribuente a recarsi presso un ufficio con la documentazione comprovante la spettanza del credito dichiarato o, in alternativa, inviare documentata istanza di sgravio al Centro di servizio o all'ufficio che ha liquidato la relativa dichiarazione. 2.1.3 Versamenti. Tutti i versamenti presenti nel sistema informativo al momento del controllo formale sono già stati abbinati alle dichiarazioni, tuttavia alcuni dati potrebbero essere stati trasmessi in tempi successivi alla liquidazione delle dichiarazioni cui si riferiscono. Pertanto, con le consuete interrogazioni al Sistema informativo, è possibile rintracciare i dati relativi ai versamenti effettuati e precedentemente non abbinati alle dichiarazioni. Nell'ipotesi descritta, il consulente telefonico abbina alla dichiarazione il versamento rinvenuto e annulla l'invito al pagamento. Qualora il versamento, invece, non trovi riscontro nei dati presenti nel Sistema informativo, si deve invitare il contribuente a recarsi presso un ufficio delle Entrate, delle Imposte Dirette o dell'IVA ovvero ad inviare una documentata istanza al Centro di Servizio o all'ufficio che ha effettuato il controllo per produrre l'attestato del versamento non abbinato. 2.2 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL 1 GENNAIO 1999. Le COMUNICAZIONI sono inviate dall'Amministrazione avvalendosi di un sistema di controllo automatizzato dei dati trasmessi telematicamente, senza alcun intervento manuale da parte degli uffici. Inoltre, a differenza degli Avvisi Bonari, le eventuali somme che risultano dovute dai contribuenti non sono state ancora iscritte a ruolo. In tutti i casi di rettifica delle Comunicazioni è prodotta un'altra Comunicazione recante un nuovo numero di protocollo attribuito dal sistema. La ristampa della comunicazione sarà disponibile per il contribuente presso qualsiasi ufficio delle Entrate, delle Imposte Dirette o dell'IVA. Nel caso di accoglimento parziale delle ragioni del contribuente, il consulente telefonico trasmette al medesimo, via fax, la nuova versione del Mod. F24 precompilato, oppure comunica telefonicamente i dati necessari alla sua compilazione per versare i residui importi dovuti. Anche in questo caso la ristampa della nuova comunicazione sarà, comunque, disponibile per il contribuente presso uno degli uffici sopra menzionati. Si esaminano distintamente le seguenti fattispecie: - Errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili; - Versamenti; - errori di acquisizione dei dati trasmessi in via telematica. 2.2.1 Correzione degli errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili. Possono essere effettuate correzioni solo qualora l'errore segnalato dal contribuente trovi riscontro nei dati presenti nel Sistema informativo. A titolo di esempio, si segnalano i seguenti casi: - irregolarità correlata alla correzione delle detrazioni d'imposta per familiari a carico: se al quadro RN risultavano originariamente esposte detrazioni per familiari a carico corrispondenti al coniuge e a due figli, è possibile inserire nell'apposito prospetto, il codice fiscale del coniuge e di due figli e il numero dei mesi nei quali sono stati a carico. Ovviamente non è possibile, in tale circostanza, aggiungere un altro familiare a carico; - irregolarità correlata alla mancata acquisizione delle detrazioni di lavoro dipendente: se nel Quadro RC - Sezione I è dichiarato un reddito di lavoro dipendente, va ammessa una detrazione per redditi di lavoro dipendente, d'impresa coerente con l'ammontare del reddito dichiarato e con il numero dei giorni di lavoro indicati nel rigo RC6; - irregolarità correlata all'omessa indicazione nel quadro corrispondente delle ritenute subite: a seguito della mancata considerazione di ritenute per le quali non è prevista l'indicazione analitica (ritenute UNIRE e ritenute INAIL per gli agricoltori), è possibile riportare le suddette ritenute nel quadro corrispondente ovvero, se le stesse riguardano redditi dei terreni, direttamente nel rigo RN 20, nel limite dell'ammontare originariamente dichiarato nello stesso rigo del Quadro RN. 2.2.2 Versamenti. I consulenti telefonici devono, sulla base delle indicazioni fornite telefonicamente dal contribuente, abbinare alle dichiarazioni tutti i versamenti che risultino presenti in banca dati. Qualora il versamento, rinvenuto in banca dati e non abbinato, evidenzi errori di compilazione della delega di pagamento (errori commessi nell'indicazione del codice fiscale, dell'anno d'imposta o del codice tributo) è possibile operare la correzione con il conseguente abbinamento alla dichiarazione. Se però l'errore riguarda il codice tributo, analogamente a quanto in seguito specificato, occorre contestualmente acquisire da parte del consulente telefonico, via fax, la richiesta del contribuente di variazione del codice non soggetta a particolari formalità, ma completa di tutti i dati previsti nell'apposito modulo (allegato1), unito alla presente circolare. I Call center, con modalità e nei termini disposti dalla Direzione Centrale per la Riscossione, ne cureranno l'inoltro alla struttura di gestione dei versamenti. Qualora il versamento non risulti presente in banca dati, il consulente telefonico invita il contribuente a produrre l'attestato del versamento non abbinato a un qualsiasi ufficio delle Entrate, delle Imposte Dirette o dell'IVA. 2.2.3 Correzione di errori di acquisizione dei dati trasmessi in via telematica. Per tali situazioni si rimanda a quanto descritto al punto b.2 della circolare n. 100/E del 18 maggio 2000 precisando che, qualora dal contradditorio telefonico con il contribuente, emerga la necessità di prendere visione della copia cartacea della dichiarazione, non è possibile, per i consulenti telefonici dei Call center, modificare l'esito della liquidazione. In tal caso è necessario indirizzare i contribuenti ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, delle Imposte Dirette o dell'IVA. 3. SOLUZIONI OPERATIVE CONCERNENTI I QUESITI DEGLI UFFICI A seguito dell'attività di assistenza fornita dagli uffici periferici per le comunicazioni relative alle dichiarazioni presentate dal 01/01/99, sono a. emerse le seguenti problematiche: b. Versamento effettuato con codice tributo errato; c. Compensazione ex D.Lgs. 241 del 1997 tra imposte, contributi e premi che non comporta obbligo di versamento (cd. delega a zero); d. Versamento che, erroneamente, contiene la somma delle imposte dovute dai coniugi; e. Tardività relative a versamenti rateali - modalità di calcolo; f. Versamenti d'acconto non conteggiati, trattenuti nel corso del 1998 dal sostituto d'imposta a seguito di presentazione del Mod. 730/98; Versamenti documentati dai contribuenti ma non rinvenuti in Anagrafe tributaria - acquisizione dei dati per i successivi controlli; A. Versamento effettuato con codice tributo errato. La risoluzione della Direzione Centrale per la Riscossione, n. 73 del 26 maggio 2000, ha chiarito che è possibile correggere l'originaria imputazione delle somme pagate mediante le deleghe unificate (modelli F24 e F23) in caso di erronea indicazione del codice tributo. Secondo quanto esplicitato nella risoluzione citata, in riferimento ai versamenti effettuati tramite Mod. F24, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo possono effettuare il ravvedimento previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, inviando una comunicazione al Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Riscossione - Struttura di gestione, fornendo, oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a tale Struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si era verificato l'errore di compilazione dello stesso Mod. F24. Pertanto, se il contribuente ha provveduto, con le modalità sopra indicate, a sanare l'errore commesso, l'ufficio corregge il dato errato scomputando il versamento dall'imposta dovuta senza porre in essere ulteriori adempimenti. Nel caso in cui il contribuente non abbia sanato l'errore, prima del ricevimento della comunicazione, l'ufficio provvede ugualmente a correggere il dato errato e a scomputare il versamento dall'imposta dovuta, richiedendo al contribuente di formalizzare la variazione del codice tributo. A tale scopo i contribuenti debbono compilare e sottoscrivere il facsimile unito alla presente circolare (allegato n. 1). Gli uffici stessi, con modalità e nei termini stabiliti dalla Direzione Centrale per la Riscossione, ne cureranno l'inoltro alla Struttura di gestione dei versamenti. B. Compensazione ex D.Lgs. n. 241 del 1997 tra imposte, contributi e premi che non comporta obbligo di versamento (cd. delega a zero). Il contribuente è tenuto a compilare e presentare il Mod. F24 anche se con saldo finale uguale a zero a seguito di compensazioni. Tuttavia alcuni contribuenti hanno ritenuto superfluo presentare tale modello e hanno di conseguenza ricevuto una comunicazione di irregolarità. Premesso che: - la circolare 23 luglio 1998, n. 192/E ha precisato che, in caso di omessa presentazione del Mod. F24 con saldo uguale a zero per effetto della compensazione eseguita, non si applica nessuna sanzione se lo stesso è presentato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine ordinario; - il comunicato stampa del 5 febbraio 1999 ha chiarito che, se il Mod. F24 con saldo uguale a zero è presentato dopo tre mesi dalla scadenza, ma entro un anno, occorre utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso; la compensazione sarà considerata correttamente eseguita se: 1. la data di presentazione del Mod. F24 è tempestiva o compresa nei 90 giorni successivi alla scadenza; 2. la data di presentazione è successiva al 90 giorno, ma la tardività è stata sanata con il versamento della sanzione nella misura prevista per usufruire del ravvedimento operoso. È esclusa la possibilità di sanare mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, l'omesso versamento con la presentazione del modello F24, con saldo finale uguale a zero, ad uno sportello delle Banche o delle Poste in data successiva a quella di ricezione della comunicazione. In questo caso il contribuente sanerà la propria posizione versando quanto richiesto con la comunicazione, compresa la sanzione del 10 per cento, ferma restando la facoltà di compensare con il credito eventualmente ancora non utilizzato. C. Versamento che, erroneamente, contiene la somma delle imposte dovute dai coniugi. Alcuni coniugi hanno effettuato versamenti congiunti compilando un'unica delega di versamento; conseguentemente entrambi hanno ricevuto o riceveranno una comunicazione di irregolarità (eccesso di versamento per uno e carenza per l'altro). In questo caso l'ufficio deve preliminarmente verificare l'ammontare dovuto da ciascuno dei coniugi e la corrispondenza dell'importo versato alla somma dei due debiti dichiarati e, di conseguenza correggere i dati relativi a ciascun coniuge. In particolare, per la dichiarazione relativa al contribuente cui è stato comunicato un versamento eccedente, l'operatore procederà a ridurre l'ammontare del versato fino alla misura effettivamente dovuta, attribuendo la differenza al coniuge a cui è stato comunicato un omesso versamento. Per le specifiche operazioni di correzione si rimanda alla guida operativa. D. Tardività relative a versamenti rateali - modalità di calcolo. In presenza di irregolarità di effettuazione dei versamenti rateali la procedura di liquidazione determina le sanzioni e gli interessi derivanti da tardività e carenze. Per agevolare l'assistenza ai contribuenti, ad integrazione della guida operativa del 16 maggio 2000 sarà inviato agli uffici un prospetto contenente alcuni schemi "tipo" con la connessa procedura informatica che individua tardività e carenze dei versamenti rateali. E. Versamenti d'acconto non conteggiati, effettuati nel corso del 1998 dal sostituto d'imposta a seguito di presentazione del Mod. 730/98. In taluni casi, la procedura non ha abbinato alla dichiarazione Unico '99 gli acconti trattenuti e versati dal sostituto di imposta a seguito di presentazione, per l'anno 1997, del Mod. 730/98, evidenziando conseguentemente gli omessi versamenti degli acconti. Il contribuente può dimostrare la regolarità della posizione, esibendo copia del CUD attestante gli emolumenti percepiti nel 1998 (o delle "buste paga") dalla quale risultino le somme trattenute a titolo d'acconto dal sostituto d'imposta. Qualora la fattispecie descritta sia ricorrente nel caso di contribuenti assistiti da un medesimo sostituto d'imposta o CAF, l'ufficio può ritenere legittimati a rappresentare i contribuenti interessati, i soggetti che abbiano prestato l'assistenza fiscale, i quali possono utilizzare "l'istituto dell'autocertificazione" per attestare che gli acconti siano stati effettivamente trattenuti dal sostituto. Considerato che questi utenti rappresentano solitamente un consistente numero di posizioni è opportuno dedicare specifici sportelli di assistenza per non intralciare l'espletamento del servizio fornito ai singoli contribuenti. L'autocertificazione di cui si allega un facsimile (Allegato n. 2), contiene l'elenco di tutti i contribuenti assistiti che si trovino nella situazione descritta con l'attestazione delle relative somme trattenute a titolo d'acconto per l'anno 1998; questa deve essere rilasciata dal responsabile dell'assistenza fiscale, o da un suo delegato, secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Verificato che gli acconti contestati siano stati effettivamente trattenuti, l'intervento dell'operatore deve riguardare i campi dei versamenti, in particolare i dati degli acconti, qualunque sia la modalità di versamento adottata (versamenti spontanei, assistenza fiscale), devono essere inseriti nel rigo RN26 del modello Unico '99 (acconti versati). Per gli aspetti operativi si rinvia alla specifica guida. F. Versamenti documentati dai contribuenti ma non rinvenuti in Anagrafe tributaria - acquisizione dei dati per i successivi controlli Dal 7 Luglio è disponibile, nell'ambito dell'applicazione trattamento delle dichiarazioni, la funzione acquisizione dati versamenti realizzata per procedere alla acquisizione dei dati di quei versamenti che i contribuenti documentano aver effettuato ma che, nonostante tutte le ricerche effettuate, non risultano confermati dai dati presenti in Anagrafe Tributaria (cfr. punto b.1 della Circolare n. 100 del 18/05/00). Per agevolare l'attività degli uffici verrà inviata un'integrazione alla guida operativa del 16 maggio 2000. Le Direzioni Regionali avranno cura di dare la massima pubblicità alla nuova modalità di assistenza ai contribuenti, assicureranno la necessaria vigilanza ed il coordinamento delle varie strutture operative, assumendo tempestivamente ogni opportuna iniziativa al fine di garantire il buon andamento dell'attività di assistenza. ALLEGATI ----------------------------- FACSIMILE Al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Riscossione Ufficio struttura di Gestione Piazza Marconi, n. 15 - 00144 Roma EUR OGGETTO: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo indicato su modello F24. Il/La sottoscritt ____________________________________________________ Residente in__________________________________________________________________ Via___________________________________________________________________________ Codice Fiscale________________________________________________________________ Comunica che in data_______________ ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a L.__________________________, riportando erroneamente il codice tributo:_____________________e l'anno di riferimento:____________, in luogo del codice tributo:_______________ e dell'anno di riferimento:_______________, in quanto trattasi di versamento relativo a___________________________________ Si prega di procedere alla corretta imputazione delle somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate. FIRMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (L. n. 15 del 1968 e del D.P.R. n. 403 del 1998) Il/La sottoscritt____________________________________________________________ Residente in______________________Via________________________________________ Codice Fiscale______________________________________ in qualita' di rappresentante legale di_______________________________________ consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 15 del 1968, le dichiarazioni mendaci, la falsita' degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA CHE - i contribuenti sotto elencati si sono avvalsi dell'assistenza fiscale di_____________________________________________________ di cui il sottoscritto e' il rappresentante, presentando la dichiarazione mediante il Modello 730/1998 - Redditi 1997; - sono state trattenute le somme sotto elencate relative agli acconti per l'anno di imposta 1998; ------------------------------------------------------------------------ CONTRIBUENTE CODICE FISCALE ACCONTI TRATTENUTI ------------------------------------------------------------------------ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ FIRMA Tipo Documento________________ n._____________ rilasciato il_______________ da_________________________