Cir_Entrate_10_6_04_24 Circolare Entrate 10/06/2004 n. 24 Dichiarazioni dei redditi 2004 relative al periodo d'imposta 2003 - Questioni interpretative in materia di IRPEF INDICE 1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi 1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale 1.3 Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati 1.4 Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato 1.5 Acquisto di nuda proprietà e usufrutto di immobile ristrutturato 1.6 Costi da computare nel prezzo di acquisto 1.7 Pagamento di acconti sul prezzo di vendita 1.8 Cessione di quota di proprietà di immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero 1.9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti di 75 o 80 anni di età 1.10 Detrazione da parte del familiare convivente 1.11 Pagamento mediante bonifico postale 2. ONERI DEDUCIBILI 2.1 Spese per assistenza specifica 2. 2 Contributi per previdenza complementare DETRAZIONI PER ONERI 3.1 Individuazione del periodo d'imposta in cui l'onere può essere fatto valere 3.2 Spese per veicoli per i portatori di handicap 3.3 Acquisto di medicinali 3.4 Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici 4. LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI 4.1 Esercizio di pubbliche funzioni 4.2 Compensi per il servizio di volontariato civile 4.3 Contributi versati dai pensionati a fondi o casse sanitarie 5. AGEVOLAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE CONVENZIONALI 6. LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA 7. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO 8. REDDITO DOMINICALE E AGRARIO. MANCATA COLTIVAZIONE E CALAMITÀ NATURALI Con la presente circolare si forniscono chiarimenti utili ai fini della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2004 e Unico 2004 Persone fisiche, relativi al periodo d'imposta 2003, fornendo risposta a quesiti prospettati dai contribuenti e dai Centri di Assistenza Fiscale in materia di oneri, detrazioni e altri aspetti rilevanti ai fini della determinazione dell'IRPEF. 1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi D. In caso di morte del soggetto avente diritto alla detrazione la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In proposito si chiede se la condizione di conservare la detenzione materiale e diretta dell'immobile implichi che l'erede debba abitare la casa ristrutturata ed, inoltre, se tale diritto spetti al coniuge che abbia rinunciato alla eredità mantenendo il solo diritto di abitazione sull'immobile. R. Si deve ritenere che la "detenzione materiale e diretta dell'immobile", cui fa riferimento l'art. 2, comma 5 della legge n. 289 del 2002, sussista qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Per quanto concerne il coniuge che ha rinunciato all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione si deve ritenere che la rinuncia all'eredità abbia fatto venir meno la condizione di erede e che, pertanto, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione, pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non nella qualità di erede ma di legatario ex lege (vedi Cassazione 10 marzo 1987, n. 2474). 1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale D. In relazione alla ipotesi in cui venga costruito in proprio un immobile abitativo ed un box ad esso pertinenziale, si chiede se sia possibile detrarre, nella misura del 36%, le spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell'appartamento considerato che non si è ancora costituito il vincolo pertinenziale con l'abitazione. R. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, la detrazione del 36% spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell'agevolazione. A tale conclusione si giunge in considerazione di precedenti chiarimenti forniti dall'amministrazione. Si ricorda, in particolare, che con circolare n. 95 del 2000 è già stato chiarito che acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo l'esatto importo riferibile alla costruzione del box, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale. Con circolare n. 55 del 2001 è stato, inoltre, ulteriormente precisato che nel caso in cui sia stato stipulato con una cooperativa edificatrice un contratto preliminare per l'acquisto/assegnazione dell'abitazione e del box pertinenziale in corso di costruzione, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati in quanto la destinazione funzionale del box al servizio dell'abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di assegnazione registrato. Nel caso in esame, non sussistendo un contratto preliminare, poichè trattasi di costruzione realizzata in economia, si deve ritenere che l'esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate da pagamento avvenuto mediante bonifico, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima di usufruire della detrazione. 1.3 Acquisto con un unico atto di due immobili ristrutturati D. Nel caso in cui con lo stesso atto vengano acquistate più unità immobiliari, ad esempio un appartamento ed una pertinenza oppure due appartamenti, il limite massimo di spesa su cui è consentita la detrazione, stabilito nella misura di 48.000 euro, deve essere riferito a ciascun immobile o deve essere riferito ad entrambi gli immobili acquistati? R. La detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di immobili residenziali, prevista dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, estesa dall'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 anche alla ipotesi in cui la ristrutturazione sia stata effettuata dalla impresa di costruzione e ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente alla alienazione o assegnazione dell'immobile, si rende applicabile solo in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è, invece, possibile fruire del beneficio in relazione all'acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, che abbiano una classificazione catastale diversa da "casa di abitazione". La agevolazione si applica a queste ultime unità immobiliari solo nelle ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze dell'abitazione. In tal caso la detrazione del 36%, deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza), nel limite massimo di spesa di euro 48.000. Si ritiene che, nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa vada riferito ad ogni singolo immobile (con l'effetto pratico di poter beneficiare di una soglia massima di 96.000 euro). Ciò in analogia con quanto previsto dalla circolare n. 57 del 1998 in relazione alla detrazione del 36 spettante per le spese di ristrutturazione di cui dall'art. 1, della legge n. 449 del 1997. 1.4 Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato D. Nel caso in cui due o più contribuenti acquistino in comproprietà un immobile ristrutturato il limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui è possibile operare la detrazione d'imposta deve essere consentito a ciascuno dei comproprietari o deve essere suddiviso tra tutti i comproprietari acquirenti? R. L'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che ha esteso l'agevolazione del 36%, prevista dall'art.1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, all'acquisto di immobili ristrutturati, stabilisce che la detrazione compete nella misura del 36%, calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo indicato nell'atto di compravendita, per un ammontare non superiore a 48.000 euro. In analogia con quanto consentito in relazione alla detrazione del 36% spettante per le spese di ristrutturazione di cui all'art. 1, della legge n. 449 del 1997 (vedi circolare n. 57 del 1998, paragrafo 2), si deve ritenere che il limite massimo di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione sia riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unità immobiliare. 1.5 Acquisto di nuda proprietà ed usufrutto di immobile ristrutturato D. Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l'altro l'usufrutto dell'immobile ristrutturato, la detrazione del 36% calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella misura del 50% della detrazione oppure tale detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell'usufrutto? R. Hanno diritto ad usufruire della detrazione del 36% prevista per l'acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione) La detrazione deve essere ripartita in ragione del costo di acquisto sostenuto, entro il limite di 48.000 euro riferito a ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto. 1.6 Costi da computare nel prezzo di acquisto D. Nel prezzo di acquisto su cui calcolare la detrazione rientra anche l'IVA pagata? R. Il prezzo su cui calcolare la detrazione (36% sul 25% del prezzo indicato in atto) comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile, onere che contribuisce a determinare la spese complessiva. 1. 7 Pagamento di acconti sul prezzo di vendita D. Un contribuente ha acquistato nel corso del 2003 da una impresa di costruzione una unità immobiliare ristrutturata entro il 31 dicembre 2003. Nell'anno 2003 ha versato acconti che sono stati indicati nel preliminare di vendita registrato all'ufficio delle Entrate competente e nell'anno 2004 è stato effettuato il rogito. Premesso che con circolare n. 15 del 2002 è stato chiarito che è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, e che pertanto il contribuente potrebbe beneficiare della detrazione già con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2003, si chiede se è consentito far valere la detrazione nel periodo d'imposta 2004, e quindi nella dichiarazione 730/2005 anche in relazione alle somme versate a titolo di acconto. R. Come è noto, con la circolare n. 15 del 2002 è stato chiarito che è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l'ufficio delle entrate competente. In tal caso gli estremi di registrazione del preliminare devono essere indicati nel modulo di comunicazione da inviare al centro di servizio, che deve essere trasmesso dopo la registrazione del preliminare e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Da tale preliminare deve risultare il prezzo di vendita dell'immobile sulla base del quale è possibile determinare l'importo della detrazione spettante. Resta fermo che anche nel caso della stipula del preliminare il rogito deve avvenire entro il termine fissato dalla norma. La richiamata circolare ha quindi inteso favorire il contribuente consentendogli di beneficiare della detrazione anche prima della stipula del rogito. Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d'imposta in cui ha stipulato il rogito. In tal caso assumerà quale base di calcolo il 25% dell'intero prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, comprensivo quindi degli acconti, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Ciò in quanto la detrazione prevista per l'acquisto degli immobili ristrutturati di cui all'art. 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001 è ancorata alla stipula dell'atto. 1.8 Cessione di quota di proprietà di immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero D. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni 41%-36% non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In presenza di spese di ristrutturazione sostenute in anni precedenti da due comproprietari (50%), qualora uno dei due venda ad un terzo il suo 50%, la cessione della quota di proprietà comporta il trasferimento del diritto alla detrazione o diversamente il passaggio della detrazione si verifica solo in presenza della cessione dell'intera unità immobiliare? Qualora non ci sia il passaggio della detrazione, il cedente può continuare a beneficiare della detrazione? Si precisa che il contribuente che vende non ha più la disponibilità del bene mentre colui che acquista utilizza insieme all'altro comproprietario l'immobile come abitazione. Si richiama, al riguardo, la riposta fornita nella circolare ministeriale 12 maggio 2000, n. 95/E. R. È confermata la risposta fornita nella circolare n. 95/E del 2000, per cui, nel caso di cessione di una quota di proprietà, la detrazione non si trasferisce all'acquirente. Il venditore continuerà quindi a beneficiare della detrazione. 1. 9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti di 75 o 80 anni di età D. Una volta compiuti gli anni 75 o 80, la rideterminazione delle quote può essere effettuata in qualsiasi momento? R. L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 prevede che i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, di età non inferiore a 75 o 80 anni, possano ripartire la detrazione del 36% rispettivamente in cinque o tre quote annuali di pari importo. Il raggiungimento dell'età indicata costituisce un termine iniziale a partire dal quale può essere essere derogata la disposizione di carattere generale che prevede la ripartizione della detrazione in dieci annualità. Resta quindi nella disponibilità del contribuente la facoltà di operare tale più favorevole ripartizione anche a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in cui si verifica il raggiungimento del settantacinquesimo o ottantesimo anno di età, in relazione alle restanti quote di detrazione da far valere negli anni successivi. 1.10 Detrazione da parte del familiare convivente D. La detrazione compete al familiare convivente soltanto a condizione che la convivenza sussista nell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione? R. Come già chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perchè il convivente possa beneficiare della detrazione non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza. 1.11 Pagamento mediante bonifico postale D. Tenuto conto dell'attuale diffusione del Banco-Posta, sarebbe opportuno consentire che il pagamento dei lavori di ristrutturazione possa essere effettuato anche con bonifico postale. R. Il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41 (successivamente modificato dal decreto del 9 maggio 2002, n. 153), recante norme di attuazione e procedure di controllo riferite alla disposizione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, dispone che il pagamento delle spese, ai fini del riconoscimento della detrazione, debba essere effettuato a pena di decadenza mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale, ai fini dei controlli concernenti la detrazione; dispone inoltre che le banche presso le quali sono stati disposti i bonifici trasmettano all'Agenzia delle entrate in via telematica i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. L'espresso riferimento operato dal legislatore allo strumento del bonifico bancario sembrerebbe, a prima vista, escludere, ai fini della fruizione dell'agevolazione, qualsiasi altra forma di pagamento non qualificabile come bonifico bancario. Occorre, però, tener presente che il "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", emanato con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, al comma 2 dell'articolo 5, statuisce, nell'ambito delle attività di bancoposta, l'equiparazione delle Poste alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza, richiamate ai commi 3 e 4 del medesimo art.5. D'altra parte, l'integrazione dei due sistemi di pagamento, bancario e postale, disposta dall'articolo 146 del testo unico bancario, è stata attuata a seguito dell'adesione di Poste Italiane S.p.A. alla Rete Nazionale Interbancaria (infrastruttura telematica di trasmissione di informazioni tra operatori del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla società interbancaria per l'automazione - S.I.A.) ed alla partecipazione alla procedura interbancaria, gestita dalla S.I.A. per conto della Banca d'Italia prevista dall'"Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra le banche dell'Italia". Pertanto, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche del bonifico postale, che appare strumento idoneo all'agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del destinatario del pagamento) e che quindi non costituisce ostacolo all'attività di controllo da parte degli uffici finanziari, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato in via interpretativa, e per i fini che qui interessano, al bonifico bancario. 2. ONERI DEDUCIBILI 2.1 Spese per assistenza specifica Omissis 2. 2 Contributi per previdenza complementare Omissis DETRAZIONI PER ONERI 3.1 Individuazione del periodo d'imposta in cui l'onere può essere fatto valere D. Se un contribuente nel mese di dicembre 2003 effettua il pagamento di quanto dovuto al notaio per la redazione di un atto di mutuo, ma il notaio certifica il compenso con parcella emessa a febbraio 2004, è possibile recuperare tale onere nell'esercizio 2003? Si precisa che nella parcella vengono riportati i riferimenti dell'atto stipulato a dicembre 2003 ed il contribuente è in possesso di fotocopia dell'assegno di pagamento con data 2003. È forse necessario verificare la data dell'incasso? R. Per avere piena prova del pagamento della parcella si deve fare riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto se il pagamento avviene mediante contanti o assegno la fattura dovrà essere emessa al momento del ricevimento dei contanti o dell'assegno. 3.2 Spese per veicoli per i portatori di handicap Omissis. 3.3 Acquisto di medicinali Omissis. 3.4 Erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici Omissis . 4. LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI 4.1 Esercizio di pubbliche funzioni Omissis 4.2 Compensi per il servizio di volontariato civile Omissis 4.3. Contributi versati dai pensionati a fondi o casse sanitarie Omissis 5. AGEVOLAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE CONVENZIONALI D. Nel caso di unità abitative concesse in locazione con contratto di locazione convenzionale ai sensi della legge n. 431 del 1998, è prevista l'ulteriore abbattimento del canone del 30 per cento in favore del locatore. Si chiede di conoscere se, in caso di locazione dell'unità abitativa e delle pertinenze, il predetto abbattimento spetti anche in relazione alle pertinenze. R. In base all'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e al D.M. 30-12-2002, che ha fissato i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito imponibile degli immobili situati nei comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'accordo definito in sede locale, è ulteriormente ridotto del 30 per cento rispetto a quello stabilito ai sensi dell'articolo 37 del Tuir (già articolo 34). Per godere del predetto beneficio, il locatore deve indicare nel quadro B del modello 730 (o nel quadro RB del modello Unico PF), nella colonna 2 "Utilizzo", il codice "8" e nel rigo B 11 e successivi del modello 730 (o nel rigo RB 12 e successivi, del modello Unico PF), gli estremi identificativi del contratto di locazione. Al riguardo si rileva che gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all'art. 2, comma 3, della legge, n. 431 del 1998, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali deve essere concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. Le fasce tengono conto,delle caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare e, tra l'altro, delle pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc). Ciò posto, si ritiene che in caso di contratto avente ad oggetto la locazione dell'unità abitativa e di una o più pertinenze, anche se accatastate separatamente, l'agevolazione dell'ulteriore abbattimento del reddito operi anche con riferimento alle pertinenze. Si fa presente che alla formazione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede periodicamente il CIPE attraverso l'adozione di delibere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 6. LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA D. L'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir (già articolo 13-ter) prevede che a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, in ragione del reddito. Si chiede di conoscere se, in caso di contratto di locazione contestato a più conduttori, uno solo dei quali in possesso dei requisiti previsti dalla norma per godere dell'agevolazione, la detrazione spetti solo a quest'ultimo e in che misura. R. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del Tuir (già articolo 13-ter), è fruibile solo dai lavoratori dipendenti che abbiano trasferito, o intendano trasferire, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. Nella norma è precisato che la detrazione spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso. Pertanto, come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100 per cento. 7. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO Omissis 8. REDDITO DOMINICALE E AGRARIO. MANCATA COLTIVAZIONE E CALAMITÀ NATURALI D. Gli articoli 31 e 35 del TUIR (già articoli 28 e 32) prevedono riduzione ed azzeramento dei redditi dominicale ed agrario nelle ipotesi di perdita per mancata coltivazione e per eventi naturali. Si chiede di conoscere se le riduzioni previste si applicano anche in caso di affitto anche in considerazione che il provvedimento concernente le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti dei CAF non prevede la possibilità di inserire il codice relativo ai suddetti casi particolari quando il terreno è in affitto. R. L'articolo 31 del TUIR (già articolo 28) stabilisce che se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato neppure in parte per una intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30 per cento. In caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dovuta ad eventi naturali, il reddito dominicale si considera inesistente. L'articolo 35 del TUIR (già articolo 32), prevede che nelle ipotesi suddette di perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali il reddito agrario dei fondi rustici si considera inesistente. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario. Nelle ipotesi sopra richiamate il proprietario, o il titolare del diritto reale, cui compete il reddito dominicale, a seconda delle ipotesi, dichiarerà quest'ultimo nella misura del 30 per cento o non lo dichiarerà affatto; l'affittuario potrà invece escludere il reddito agrario dalla formazione del reddito complessivo. La riduzione compete, pertanto, sia nei confronti del proprietario, che dell'affittuario. Per quanto concerne le modalità di redazione della dichiarazione mod. 730, al fine di evidenziare la fattispecie in discorso, il proprietario che ha concesso in affitto il terreno deve indicare nel quadro A colonna 2 "titolo" il codice 1 e sulla colonna 7 "casi particolari" il codice corrispondente alla causa che ha determinato la mancata coltivazione. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.