Cir_Emilia_3_5_10_120364 Circolare Emilia 3 maggio 2010 n. 120364 Indicazioni illustrative delle norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio introdotte dalla Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 23, modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20. Premessa La presente circolare ha l’obiettivo di fornire una prima illustrazione delle norme introdotte in materia di Tutela e valorizzazione del paesaggio con la legge regionale n. 23/2009 - entrata in vigore il 1 dicembre 2009 – all’interno della L. R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”. La Regione ha così svolto un’operazione di coordinamento della legislazione in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, con lo scopo di adeguarla ai nuovi principi introdotti dalla Convenzione Europea del Paesaggio (siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14) e alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato Codice). È stato, così, realizzato un complesso normativo organico in materia paesaggistica, la cui specifica disciplina fino ad ora era stata affidata a norme frammentate, inserite in differenti leggi, senza mai approdare ad una definizione unitaria. Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla nuova normativa, per sottolineare le modifiche apportate e per indicare le attività operative cui Regione e Enti locali dovranno dare vita in conseguenza della sua entrata in vigore. Per evidenti ragioni di semplificazione e chiarezza del linguaggio, si avverte che i richiami normativi qui svolti si riferiscono direttamente all’articolato della L. R. n. 20 del 2000 (di seguito indicata L. R. n. 20) come modificata dalla L. R. n. 23 del 2009 (di seguito indicata L. R. n. 23). 1. Impostazione generale La L. R. n. 23 ha confermato nella sostanza l'assetto istituzionale della tutela del paesaggio originariamente stabilito dall’ordinamento della Regione Emilia-Romagna, precisando i contenuti delle funzioni regionali di tutela, valorizzazione e vigilanza, sulla base della normativa e della giurisprudenza costituzionale, e finalizzando le azioni regionali al miglioramento della qualità e della vivibilità del territorio nel suo complesso. La nuova legge regionale, quindi, agisce in osservanza dell’art. 9 della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, oltre che in attuazione del Codice. In tale ottica, la legge persegue l’obiettivo dell’integrazione tra l’esigenza primaria di tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale e urbanistica. Inoltre, con la legge si promuove la collaborazione tra gli Enti, nell’obiettivo di contribuire alla tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio. La L. R. n. 23 individua tre azioni cardine attraverso le quali si sviluppa e si attua la Politica regionale per il paesaggio: 1. la tutela del paesaggio, attuata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), che, insieme ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e ai Piani Strutturali Comunali (P.S.C.), ha il compito di governare e indirizzare le azioni di trasformazione del territorio, mediante la definizione di regole, obiettivi e misure di miglioramento della qualità paesaggistica del territorio. Il P.T.P.R., che è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), sarà oggetto entro breve di adeguamento ai principi e contenuti richiesti dal Codice, senza apportare modifiche all’impianto e al sistema di gestione della tutela attuata fin dal 1993. Infatti, il P.T.P.R. già oggi contiene la normativa prescrittiva e cogente per le altre pianificazioni, così come previsto dal Codice; 2 la valorizzazione del paesaggio, attuata attraverso la realizzazione dei Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, sui quali la Regione e le autonomie locali hanno già acquisito una rilevante esperienza nella fase di sperimentazione più che decennale in applicazione della previgente normativa regionale; 3. la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Comuni, che sarà svolta dalla Regione avvalendosi della attività di monitoraggio realizzata dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. 2. La tutela del paesaggio La L. R. n. 23 conferma la validità dell’impianto del sistema di pianificazione paesaggistica che ha caratterizzato l’attuazione della tutela del paesaggio nell’esperienza regionale, fondata sulla pianificazione paesaggistica regionale. Il Piano Territoriale Paesaggistico Regione (P.T.P.R.) è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, in attuazione dell’art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, quale piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il P.T.P.R. si estende a tutto il territorio regionale. Le sue previsioni, immediatamente prescrittive, sono state attuate dai nove Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che nel tempo sono stati approvati, i quali hanno specificato, approfondito e integrato la disciplina di tutela del territorio sulla base delle caratteristiche locali. L’art. 156 del Codice prevede che le Regioni che abbiano redatto piani paesaggistici debbano verificare “la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’art. 143” del Codice stesso e, ove necessario, provvedano al loro adeguamento. La Regione Emilia- Romagna ha realizzato già da tempo l’attività di verifica, ed ha in via di predisposizione la definizione dell’adeguamento del P.T.P.R. Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, la L. R. n. 23 conferma che questa viene garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica costituito dal P.T.P.R., nonché dai P.T.C.P. e dai P.S.C. che ne diano attuazione (art. 40-bis, comma 4). L’altro strumento di tutela del paesaggio conosciuto dall’ordinamento italiano è il vincolo paesaggistico, che viene imposto - a seguito della procedura indicata dal Codice - a beni e aree considerati meritevoli di tutela, sulla base del notevole interesse pubblico paesaggistico che in essi viene rilevato. A seguito di tale riconoscimento, il bene vincolato viene assoggettato alla procedura di autorizzazione paesaggistica nei casi di proposte di trasformazione ediliziaurbanistica. Sostanzialmente la disciplina relativa all’attuazione della tutela vincolistica è normata dal Codice. La legge regionale ha, in questo campo, soltanto il compito di dare attuazione alla disciplina statale. In questo senso si deve intendere la previsione regionale in merito all’istituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui all’art. 40-duodecies. 2.1. Il P.T.P.R. (art. 40-quater) La L. R. n. 23 ribadisce che al P.T.P.R., in quanto parte tematica del P.T.R., è assegnato il compito di definire, per l’intero territorio regionale, le norme e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio. Il piano mantiene la propria natura di piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, ed estetici. Viene confermata la struttura normativa già del P.T.P.R. vigente: il piano regionale individua i sistemi, le zone e gli elementi strutturanti il territorio, e stabilisce per ognuno di essi la specifica normativa d’uso finalizzata alla loro tutela e valorizzazione. Tale caratteristica costitutiva del PT.P.R trova, peraltro, piena corrispondenza nella previsione di cui all’art. 143, comma 1, lett. c) del Codice1. Tra le novità introdotte dalla L. R. n. 23, si rileva innanzitutto la previsione per cui la disciplina generale del P.T.P.R. verrà integrata, nella fase di adeguamento al Codice, con le specifiche prescrizioni di tutela delle aree e degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico. La L. R. n. 23 assegna: - al P.T.P.R. la competenza di definire i criteri per l’apposizione, la verifica e l’aggiornamento dei vincoli paesaggistici, anche ai fini dello svolgimento dell’attività prevista dall’art. 141-bis del Codice2; - al P.T.C.P. la competenza allo svolgimento di tale attività di integrazione, nell’ambito dell’adeguamento al P.T.P.R. ( art. 40sexies, comma 5). Ulteriore novità introdotta dalla L. R. n. 23 è la previsione per cui il P.T.P.R. deve individuare, sulla base dei caratteri connotativi e delle dinamiche del territorio regionale, gli ambiti paesaggistici in quanto insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio unitariamente percepiti. Tali ambiti dovranno costituire un quadro di riferimento cogente per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali. Si può dire che tali ambiti paesaggistici di cui parla anche l’art. 135, comma 2, del Codice, siano lo sviluppo delle Unità di Paesaggio già previste dall’art. 6 delle Norme di attuazione del P.T.P.R. Per queste ultime, infatti, il comma 3 del citato art. 6 individua il medesimo ruolo quale quadro di riferimento al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela. 1 Il comma 1 dell’art. 143 del Codice, nell’elencare i contenuti del piano paesaggistico, così recita: “c) ricognizione del aree di cui al comma 1 dell’art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazioni di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;”. Tale contenuto, quindi, è congruo alla struttura già predisposta dal P.T.P.R. 2 L’art. 141-bis, comma 1, del Codice prevede che il Ministero e le Regioni “provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specificità disciplina di cui all’art. 140, comma 2.” Per effetto dell’abrogazione dell’art. 24 della L. R. n. 20 ad opera dell’art. 4 della L. R. n. 23, viene rafforzata l’immediata precettività della normativa e della cartografia del P.T.P.R., attualmente costituita dall’insieme delle cartografie dei P.T.C.P. Resta confermata la necessità che i P.T.C.P. e i P.S.C. specifichino, approfondiscano e integrino le previsioni del P.T.P.R., in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali, senza derogare alle previsioni dello stesso strumento regionale, e coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio. Le eventuali proposte di modifica alle zonizzazioni di tutela individuate dal P.T.P.R. da parte dei P.T.C.P., dei P.S.C. e dei Piani di settore, seguiranno la procedura individuata dall’art. 40-quinquies, e pertanto saranno approvate dall’Assemblea legislativa regionale e non più dalle Amministrazioni provinciali. Un’altra novità della L. R. n. 23 è quella disciplinata dal comma 7 dello stesso art. 40- quater, in base al quale il P.T.P.R. individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni, sulla base dei valori paesaggistici e dei livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 3873. Il comma 8 dello stesso art. 40-quinquies, poi, prevede che, in attesa dell’attuazione della previsione del comma 7, e al fine di assicurare il rispetto da parte degli Enti locali delle norme nazionali e regionali in materia, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, emani un atto di ricognizione delle normative vigenti relative alla tutela dell'ambiente e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che sarà la base di riferimento in sede di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 387 del 2003. 2.2 Il Procedimento di approvazione del P.T.P.R. (art. 40-quinquies) Quanto alla procedura di approvazione del P.T.P.R., la L. R. n. 23 si avvale del modulo procedimentale individuato dalla L. R. n. 20 per i piani generali, mutuando dalle nuove procedure del P.T.R. (di cui il P.T.P.R. costituisce parte tematica) il coinvolgimento dell’Assemblea Legislativa regionale sin dalla fase di elaborazione del piano4. Infatti, si prevede che l’Assemblea legislativa, a seguito della presentazione del Documento preliminare da parte della Giunta regionale, debba esprimersi sullo stesso attraverso l’approvazione di un Ordine del Giorno. Sul documento preliminare viene aperta dal Presidente della Regione una unica conferenza di pianificazione5, aperta a tutti gli Enti indicati dall’art. 40- quinquies, comma 3. Parallelamente allo svolgimento della Conferenza di pianificazione, con l’atto di approvazione del documento preliminare la Giunta ha la facoltà di svolgere eventuali forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e loro associazioni, attuate attraverso specifica attività posta in essere dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio6, in sintonia con quanto stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio e dall’art. 144 del Codice. 3 V. il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”. 4 V. art. 25 della L. R. n. 20 per le procedura di approvazione del P.T.R. 5 Con la previgente normativa regionale era prevista la convocazione di nove Conferenze di pianificazione, con articolazione provinciale. 6 V. art. 40-octies, comma 1, della L. R. n. 20. Il Piano viene, quindi, adottato dall’Assemblea Legislativa, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e trasmesso agli Enti interessati (art. 40-quinquies, comma 4). Durante i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione, i soggetti indicati all’art. 40-quinquies, comma 67, possono presentare osservazioni e proposte in merito alle scelte di piano. L’Assemblea Legislativa, quindi, decide sulle osservazioni presentate e approva il piano paesaggistico regionale. Il legislatore regionale ha inteso, inoltre, sviluppare il rapporto di stretta collaborazione con gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, già avviato con l’Accordo quadro del 9 ottobre 2003, prevedendo la possibilità, per la Giunta, di estendere l’impegno allo svolgimento congiunto, con le Amministrazioni statali, dell’attività di adeguamento della pianificazione paesaggistica anche all’intero territorio regionale, e non soltanto alla pianificazione dei beni paesaggistici, per i quali il Codice prevede la copianificazione obbligatoria (v. art. 135, comma 2, ultima parte, del Codice). Ciò ha richiesto di apportare talune modifiche alle procedure di approvazione del P.T.P.R., dovendo prevedere anche le modalità di realizzazione degli atti formali finalizzati all’adeguamento congiunto del piano così come previsti dal Codice. Infatti, l’art. 40-quinquies, oltre a prevedere al comma 7 che la Giunta regionale stipuli l’accordo obbligatorio di cui all’art. 135 del Codice per la condivisione dei contenuti riferiti esclusivamente ai beni paesaggistici8, al comma 2 contempla anche la possibilità per la stessa Giunta di stipulare l’accordo preliminare con il Ministero per i beni e le attività culturali per la individuazione congiunta dei contenuti del piano in relazione a tutto il territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna, dopo aver svolto la verifica del proprio piano paesaggistico, sta concretizzando le attività finalizzate all’adeguamento dello strumento di pianificazione paesaggistica. In particolare, oltre a predisporre la definizione del Documento preliminare, la Regione sta ponendo le basi formali per realizzare l’Accordo di pianificazione con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e le Autonomie locali. Infatti, si ritiene fondamentale condividere la pianificazione paesaggistica anche con le rappresentanze delle Autonomie locali, oltre che con il Ministero competente, in quanto l’adeguamento del sistema di pianificazione regionale complessiva al Codice e alla Convenzione europea del paesaggio non si esaurisce con le attività regionali, ma si sviluppa con l’adeguamento dei piani provinciali e comunali, per arrivare alla definizione del sistema di tutela del paesaggio attraverso la pianificazione. 2.3 Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione (art. 40-sexies) Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione, il legislatore regionale ha preso atto di quanto disposto in materia dall’art. 145 del Codice. Pertanto, con la L. R. n. 23 viene espressamente dichiarato che le disposizioni del P.T.P.R. non sono derogabili da piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico. Esse sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di 7 I soggetti indicati dall’art. 40-quinquies, comma 5, sono i seguenti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 8 Si intendono per beni paesaggistici quelli individuati dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare tutti gli immobili e le aree assoggettati ai vincoli paesaggistici, sia quelli stabiliti da provvedimento ministeriale o regionale che quelli operanti ope legis in quanto relativi alle cosiddette categorie Galasso, oltre alle aree che eventualmente il piano paesaggistico stesso ritenga che debbano essere inclusi in tale categoria settore, e prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi da questi contenute. Il comma 1 dell’art. 40-quinquies recita “le disposizioni del P.T.P.R. sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette”, con ciò affermando l’automatica prevalenza delle disposizioni del P.T.P.R. sia sulle nuove previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione, sia sulle previsioni previgenti degli stessi, qualora fossero discordanti. In base al comma 3 dell’art. 40-sexies, gli Enti locali territoriali sono tenuti a conformare e adeguare i propri strumenti di pianificazione alle previsioni del piano regionale entro il termine che sarà fissato dal piano stesso. 2.4 Compiti del P.T.C.P. (art. 40-nonies) La L. R. n. 23 assegna ai P.T.C.P. il compito di attuare i contenuti e le disposizioni del P.T.P.R., con l’obiettivo di specificare, approfondire e integrare le previsioni effettuate dallo strumento regionale, rispetto alle quali lo strumento di pianificazione provinciale non ha potere di deroga, ma compito di coordinamento con gli strumenti territoriali e di settore (vedi art. 40- nonies). In questo senso, il comma 3 dell’art. 40-quater stabilisce che il piano regionale debba definire i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione cui devono attenersi i P.T.C.P. e i P.S.C. nel dare attuazione al P.T.P.R. Su questa base, il P.T.C.P. ha il compito di una più puntuale rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali. Ulteriore importante funzione che la L. R. n. 23 ha attribuito alle Amministrazioni provinciali è quello di provvedere, attraverso i P.T.C.P. e nell’ambito delle attività di adeguamento di questi al P.T.P.R., alla rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio e all’attività di aggiornamento e verifica degli stessi vincoli paesaggistici, al fine di realizzare un sistema di tutela rappresentativo dei caratteri identitari del territorio (art. 40-nonies, comma 1, lett. c). Si tratta, in sostanza, di verificare se sussistono ad oggi le ragioni che hanno giustificato l’apposizione del vincolo paesaggistico nei confronti di tutti gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico insistenti sul territorio provinciale. Infatti, la maggior parte dei vincoli specifici esistenti sul territorio deriva da provvedimenti emanati molti anni fa, in applicazione delle previgenti normative statali di settore9. Si ritiene, pertanto, ragionevole e opportuno, nella fase di adeguamento del P.T.P.R., verificare se gli immobili e le aree vincolati presentino ancora la caratteristiche originarie e verificare, altresì, la necessità di correggere eventuali errori materiali evidenziati nella cartografia o nel dispositivo del decreto di vincolo. Inoltre, tutti i vincoli che, a seguito di questa verifica, saranno confermati, dovranno essere integrati dalla specifica disciplina, così come previsto dall’art. 141-bis. 9 In particolare i provvedimenti di vincolo paesaggistico sono stati emanati ai sensi delle seguenti normative: L. 11 giugno 1922, n. 778; legge 29 giugno 1939, , n. 1497, art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1985, n. 431, D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. La procedura per l’attuazione di tale attività di verifica e aggiornamento, nella quale deve essere ricompresa anche l’integrazione dei vincoli paesaggistici, è fissata dall’art. 40-sexies, comma 5. Dopo aver disposto che il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del P.T.C.P. al P.T.P.R. deve essere realizzato dalle Provincie in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, la norma stabilisce che la medesima variante di adeguamento deve contenere la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio provinciale, comprensiva delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Tale proposta, dopo l’approvazione della variante di adeguamento, sarà trasmessa alla Commissione regionale per il paesaggio, di cui all’articolo 40-duodecies. Inoltre, la norma assegna al P.T.C.P. il fondamentale compito di essere da supporto per i Comuni per lo svolgimento dell’attività conoscitiva e valutativa delle trasformazioni del territorio. 2.5 Commissione regionale per il paesaggio (artt. 40-duodecies e 40-terdecies). Come già sottolineato, il vincolo paesaggistico costituisce uno dei due strumenti che, insieme al piano paesaggistico, danno attuazione alla tutela del paesaggio in base alla normativa statale. La competenza all’esame e alla predisposizione delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico viene assegnato dall’art. 137 del Codice alle Commissioni regionali istituite dalla Regione. La precedente normativa regionale aveva individuato per le Commissioni una articolazione per ambito provinciale. L’art. 40-duodecies, in attuazione dell’art. 137 del Codice prevede, al contrario, la costituzione di un’unica Commissione regionale. La Commissione, nella nuova composizione, indicata dal citato art. 137 del Codice, ha quindi il compito di formulare proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree esistenti che si ritengano meritevoli di tutela. Il termine per la nomina di tale Commissione regionale è stato fissato dalla norma in sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. La Regione ha avviato le attività finalizzate a tale nomina, che dovranno essere concluse quindi entro il 31 maggio 2010. Nel frattempo, fino alla nomina della Commissione regionale, conservano la piena legittimità le Commissioni provinciali vigenti, istituite ai sensi della L. R. n. 26 del 1978, s.m.i. La legge regionale attribuisce alla Commissione regionale compiti attinenti alla specifica competenza dell’organo, al fine di individuare per essa un omogeneo settore di attività. In particolare, l’art. 40-duodecies, comma 6, stabilisce che la Commissione regionale deve esprimere parere in merito alle proposte di: a) dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140 del Codice; b) verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico, qualora non vi siano più o siano oggettivamente cambiate le esigenze di tutela del bene; c) integrazione di competenza regionale delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 141-bis del Codice. Mentre i compiti di cui alla lettera a) corrispondono alla funzione consultiva già attribuita alle Commissioni provinciali dalla L. R. n. 26 del 1978 in ordine alla istituzione di nuovi vincoli paesaggistici, le attività di cui alle lettere b) e c) sono state individuate ex novo dalla L. R. n. 23. Infatti, oltre all’aggiornamento dei vincoli paesaggistici esistenti nel territorio regionale (v. l’attività di cui alla lett. b), che comporta la verifica della sussistenza dei motivi che hanno giustificato l’apposizione del vincolo, è necessario dare attuazione all’art. 141-bis del Codice (v. l’attività di cui alla lett. c), con il quale si dispone che i vincoli paesaggistici debbano essere integrati dalla specifica disciplina, così come previsto dall’art. 140, comma 2, dello stesso Codice. Si tratta, cioè, di fornire di una normativa d’uso tutti i vincoli paesaggistici che saranno confermati nella loro sussistenza, al fine di regolamentare i livelli differenziati di trasformazione rispetto ai valori da salvaguardare. Rientra nell’attività prevista dalla lettera b) anche l’eventuale necessaria correzione di errori materiali dovuti alla discordanza, in alcuni casi già evidenziata, tra la perimetrazione dell’area tutelata come indicata dal decreto di vincolo e la reale corrispondenza con gli elementi territoriali. Anche in questi casi, infatti, si tratterà di aggiornare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Si ricorda, inoltre, che ulteriore competenza della Commissione regionale resta l’attività consultiva prevista dall’art. 46, comma 6, della L. R. n. 31 del 2002. Tale norma ha previsto, infatti, che i Comuni debbano individuare, nello strumento urbanistico, le aree soggette a vincolo paesaggistico, perimetrando nel contempo le parti di territorio escluse dal vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 2, del Codice. Questo al fine di pervenire alla certezza giuridica nell’applicazione delle norme relative all’autorizzazione paesaggistica. La procedura indicata dall’art. 46 citato prevede che l’organo di cui si tratta, che presiede alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, debba esprimere il proprio parere alla perimetrazione svolta dai Comuni in attuazione di tale normativa. Come già prima detto, il legislatore regionale ha stabilito che l’attività di verifica e aggiornamento dei vincoli presenti sul territorio regionale sia svolta dalle Amministrazioni provinciali nel corso dell’adeguamento dei P.T.C.P. al Piano regionale. In tale sede, quindi, le Provincie dovranno proporre la verifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei propri vincoli paesaggistici, prevedendo per essi anche le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione. Viene confermata la competenza generale della Commissione in tema di aree vincolate, con la previsione che la proposta deve essere inviata alla Commissione regionale per il paesaggio, dopo l’approvazione del piano provinciale, perché l’organo consultivo competente si esprima sulla stessa, con le procedure previste dagli artt. 138 e ss. del Codice (v. art. 40-sexies, comma 5 ). Di fondamentale importanza sottolineare che in base alla norma le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico dovranno integrare la disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal P.T.P.R., come specificato e integrato dai P.T.C.P. Alla fine di tale processo, si raggiungerà l’integrazione degli strumenti di tutela del paesaggio (vedi art. 40-terdecies, comma 2). È il caso di sottolineare che l’integrazione tra gli strumenti di tutela (piano paesaggistico e vincolo paesaggistico) costituiva già un obiettivo del legislatore regionale, che infatti riprende la previsione dell’art. 8 della L. R. n. 26 del 1978, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6. Inoltre, alla Commissione regionale viene anche attribuita la competenza a esprimere parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all’articolo 141-bis del Codice, qualora il Ministero dei beni e attività culturali ritenga di condividere con la Regione tale attività (art. 40-duodecies, comma 7). Per quanto riguarda le procedure cui deve attenersi la Commissione Regionale per il paesaggio nello svolgimento delle attività che le competono, l’art. 40-terdecies, comma 1, opera il rinvio alla normativa statale. Pertanto, devono essere applicati gli artt. 138 e ss. del Codice. Infine, tra le attività assegnate alla Commissione Regionale, si evidenzia che il parere della Regione previsto dall’art. 138, comma 3, del Codice in merito alle eventuali dichiarazioni di notevole interesse pubblico che il Ministero per i beni e le attività culturali ritenga di emanare al di fuori della procedura ordinaria, deve essere espresso sentita la Commissione Regionale per il paesaggio (art. 40-terdecies, comma 3). 3. Valorizzazione del paesaggio L’art. 40-ter individua nella valorizzazione del paesaggio una delle azioni fondamentali per l’attuazione della Politica regionale del paesaggio. La valorizzazione del territorio nell’esperienza regionale viene da sempre attuata attraverso la realizzazione di progetti attivi, finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio regionale. I Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio rappresentano, quindi, un’esperienza importante cui la Regione ha dato vita in questi anni, fin dall’entrata in vigore del P.T.P.R.10 Pertanto, il legislatore regionale, pur apportando con la L. R. n. 23 alcune modifiche all’istituto, ha inteso confermarne l’importanza per la Politica di tutela regionale, consapevole della funzione di miglioramento della qualità del paesaggio che i progetti producono, e collegandoli così più direttamente alla pianificazione paesaggistica. 10 V. il volume che raccoglie l’esperienza regionale sui progetti di tutela, recupero e valorizzazione Progetti di paesaggio. Idee ed esperienze nella programmazione regionale, pubblicato dal Servizio Valorizzazione e tutela del Paesaggio e degli insediamenti storici per l’Assessorato Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione con il sistema delle Autonomie, Organizzazione, nel 2007. 3.1. Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio (art. 40- septies) I Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio rappresentano, quindi, lo strumento attraverso il quale si esplica l’azione di valorizzazione attuativa della Politica regionale per il paesaggio. Tali progetti - già disciplinati dall’art. 49 della L. R. n. 20, abrogato dall’art. 4 della L. R. n. 23 - vengono ora regolamentati dall’art. 40-septies. La nuova norma specifica i compiti e le modalità di attuazione di questi strumenti di tutela attiva, cui viene affidato un ruolo di fondamentale importanza per il perseguimento del miglioramento della qualità paesaggistica e del rafforzamento delle specificità locali. Come già sottolineato, in questa nuova veste i Progetti saranno sempre più collegati alla pianificazione paesaggistica. Infatti, il P.T.P.R. dovrà individuare direttamente gli obiettivi di miglioramento del paesaggio perseguiti dai progetti. In particolare, i progetti indirizzeranno le azioni progettuali verso il recupero delle aree compromesse e degradate, il rafforzamento della rete ecosistemica e la valorizzazione delle aree che maggiormente esprimono il carattere, l'identità culturale e l’immagine del territorio regionale (in particolare i contesti paesaggistici della Via Emilia e della quinta collinare, fiume Po e area del Delta, costa adriatica e crinale appenninico). Ciò non esclude che le Provincie e i Comuni possano individuare ulteriori contesti significativi per il proprio territorio dove proporre la realizzazione dei progetti. A differenza della precedente disciplina, la realizzazione dei Progetti regionali sarà oggetto di accordi territoriali stipulati dalla Regione con gli Enti territoriali interessati ai sensi dell’art. 15 della stessa L.R. n. 20. Agli accordi, potranno partecipare anche gli organi periferici del Ministero e potranno essere frutto del confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. La più importante novità rispetto alla precedente regolamentazione, consiste nel prevedere che gli accordi finalizzati all’elaborazione e realizzazione dei progetti impegnino direttamente gli Enti a conformare ai contenuti del progetto stesso i propri atti di pianificazione e di programmazione, al fine della sua realizzazione, indirizzando in questo senso anche le eventuali risorse disponibili. Quindi i finanziamenti regionali (il contributo che non potrà superare il 70% della spesa dichiarata) saranno indirizzati alla realizzazione dei progetti, con l’obiettivo di rendere compatibile l’insieme delle politiche attive che si svolgono nell’ambito territoriale di riferimento. Infine, allo scopo di mantenere il coordinamento con gli altri strumenti di tutela del paesaggio e degli strumenti di pianificazione specifica, si sottolinea che la legge ha indicato quali aree preferenziali per la realizzazione di tali progetti i territori dove insistano vincoli paesaggistici ovvero compresi nei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della L. R. n. 6 del 2005. 4. L’esercizio delle funzioni amministrative di gestione della tutela del paesaggio La Regione Emilia Romagna ha delegato i Comuni alla gestione delle funzioni amministrative relative alla gestione della tutela del paesaggio fin dalla L.R. 1 agosto 1978, n. 26. In particolare, è compito dei Comuni il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di interventi di trasformazione del territorio da realizzarsi su immobili e in aree assoggettati a vincolo paesaggistico ( v. art. 134 del Codice). In attuazione degli art. 146, comma 6, e art. 159, comma 1, del Codice, la Regione Emilia-Romagna, con la Direttiva della Giunta Regionale n. 1676/200811, ha individuato i criteri cui i Comuni, per poter mantenere la delega, devono adeguarsi al fini dell’adeguamento alle condizioni di organizzazione e differenziazione imposte dal Codice stesso. La L. R. n. 23 ha introdotto la facoltà per i Consigli comunali di delegare le funzioni amministrative di gestione della tutela del paesaggio alle Unioni di Comuni, costituite ai sensi dell’art. 10 della L. R. 30 giugno 2008, n. 1012. 4.1 Delega delle funzioni amministrative ai Comuni. (art. 40-decies) La legge regionale conferma, quindi, la scelta della normativa previgente di delegare i Comuni all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione della tutela del paesaggio. In esecuzione dell'art.146, comma 6, del Codice e della citata Direttiva regionale di attuazione, viene ribadito che i Comuni - ovvero le Unioni di Comuni ove queste siano state delegate all’esercizio della funzione – devono in ogni caso: a) assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche delle proprie strutture; b) garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. A tal fine, la Regione ha terminato il 31 dicembre 2009 le attività preordinate alla verifica dell’adeguatezza dei Comuni alle suddette condizioni, così come stabilito dall’art. 159, comma 1, del Codice, e ha fissato le conseguenti misure nei riguardi dei Comuni risultati non ancora adeguati alla stessa data del 31 dicembre 200913. 11 La Direttiva Regionale è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1676/2008, recante “Attuazione del D.Lgs 24/1/2004, n. 42, e s. m. e i.- Direttive ai comuni in merito ai requisiti di competenza tecnicoscientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art 11 della L.R. 1/8/1978 n. 26” 12 La L. R. 30 giugno 2008, n. 10 reca “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”. 13 Gli esiti della verifica regionale sono contenuti nella determina del Direttore Generale alla Programmazione territoriale, intese, relazioni europee e relazioni internazionali, n. 13823 del 31 dicembre 2009. La Giunta regionale ha stabilito le misure necessarie con la delibera n. 31 del 18 gennaio 2010. Anche alla luce dell’art. 155 del Codice e della istituzionale attività di vigilanza che la Regione svolge nei confronti degli enti locali, l’art. 40-decies, commi 3 e 4, stabilisce che in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al Comune (o all’Unione di comuni, ove delegata) un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale, assume i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Nel caso, infine, di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali o statali da parte di un Comune (o di una Unione di comuni, ove delegata), la Giunta regionale può apportare le eventuali necessarie modifiche all’assetto delle funzioni delegate, previa formale diffida. 4.2 Autorizzazione paesaggistica (art. 40-undecies) Per quanto riguarda la procedura di rilascio dell’autorizzazione, l’art. 40-undecies non può fare altro che rinviare alle procedure previste dal Codice, non avendo il legislatore regionale alcuna competenza in questa parte della materia. Per effetto di tale rinvio dinamico, le eventuali modifiche alle stesse procedure da parte di un atto legislativo statale opereranno direttamente nel nostro ordinamento regionale senza necessità di ulteriore provvedimento di recepimento. A tal proposito, si da notizia che a breve dovrebbe essere emanato il D.P.R. attuativo del comma 9 dell’art. 146, relativo alla procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da applicare agli interventi considerati di lieve entità. L’entrata in vigore di tale procedura ha l’obiettivo di semplificare l’attività dei Comuni e delle Soprintendenze nei confronti di quegli interventi per i quali si presume un limitato impatto sul paesaggio, e che, pertanto, possono essere sottoposti ad una procedura amministrativa di controllo alleggerita. In merito ai criteri che devono essere alla base dell’attività di valutazione degli interventi proposti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del Codice, la normativa regionale (art. 40- undecies, comma 5) riprende quanto già specificato dall’art. 94, comma 3, della L. R. 21 aprile 1999, n. 3, ora abrogato dalla L. R. n. 23. In particolare, la norma stabilisce che, negli ambiti territoriali individuati dall’articolo 142 del Codice (le cosiddette categorie Galasso introdotte dall’art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431), gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono il primario parametro di valutazione. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all’articolo 136 del Codice e allo stesso Titolo III-bis della L. R. n. 20, si dovrà tenere conto di un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definiti dall'atto di apposizione ovvero di verifica, aggiornamento e integrazione del vincolo paesaggistico. La norma, al comma 6, inoltre, chiarisce che il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio14 deve far parte della Relazione tecnica illustrativa che, ai sensi dell’art. 146, comma 7, del Codice, deve essere inviata alla Soprintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.. 14 La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è stata istituita con l’art. 3 della L. R.. 25 novembre 2002, n. 31, ha il compito, tra l’altro, di esprimere il proprio parere in merito agli interventi edilizi relativi ai vincoli paesaggistici. A tal proposito, si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito a tali aspetti della nuova procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice, entrata in vigore il 1 gennaio scorso, che sono stati oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di alcuni Comuni15. Innanzitutto, si ritiene utile sottolineare la differenza tra la Relazione tecnica illustrativa di cui parla l’art. 146, comma 7, del Codice e la Relazione paesaggistica individuata dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005. La Relazione paesaggistica consiste nella documentazione che deve essere allegata a tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica e al relativo progetto. Come noto, il citato D.P.C.M. del 1985 individua e distingue la documentazione che deve accompagnare l’istanza di autorizzazione sulla base di una classificazione in categorie di intervento, distinguendo tra le grandi opere, le opere ordinarie e le opere di lieve entità, per le quali è allegato allo stesso D.P.C.M. il relativo schema, che dovrà essere utilizzato per gli interventi di cui all’emanando D.P.R. attuativo del comma 9 dell’art. 146 del Codice. Invece, per Relazione tecnica illustrativa deve intendersi la proposta di provvedimento che il Comune, in attuazione dell’art. 146, comma 7, del Codice, deve inviare alla Soprintendenza in merito alla richiesta di autorizzazione. In pratica, il Comune, dopo aver svolto le valutazioni tecniche e aver acquisito il parere della Commissione della qualità architettonica e del paesaggio sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, invia alla Soprintendenza: - tutta la documentazione pervenuta sull’intervento richiesto, che corrisponde al progetto corredato dalla Relazione paesaggistica, in applicazione del citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2005; - il parere della Commissione della qualità architettonica e del paesaggio; - la Relazione tecnica illustrativa, all’interno della quale dovrà essere esposta la motivazione della scelta effettuata e la conseguente proposta di rilascio o di diniego cui è pervenuta l’Amministrazione comunale. In buona sostanza, si ritiene che la proposta di cui qui si parla può anche essere compresa in un unico atto del Comune, con il quale - preso atto della completezza della documentazione presentata (che comunque dovrà essere allegata materialmente), delle risultanze dell’istruttoria tecnica svolta e del parere della Commissione comunale - viene motivata la proposta di rilascio o di diniego dell’autorizzazione richiesta. La Soprintendenza, ricevuta tale proposta, avrà 45 giorni per esprimere il proprio parere, il quale sarà vincolante per il Comune almeno finché non sarà completata l’attività di adeguamento al Codice, dopo di che diventerà soltanto obbligatorio, così coma stabilito dall’art. 146, comma 5, del Codice stesso. 15 Tali chiarimenti si ritengono integrativi della nota già inviata a tutti i Comuni in data il 31 dicembre 2009, prot. n. 297808, in merito alla nuova procedura. Il comma 7 dell’art. 40-undecies fornisce, poi, alcune disposizioni fondamentali per l’efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche. Infatti, vengono ribaditi i principi fissati dal Codice16 in merito alla natura di atto autonomo e presupposto dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al relativo titolo abilitativo, al divieto di iniziare i lavori prima del rilascio dell’autorizzazione stessa o in assenza di essa, e, infine, al periodo di vigenza quinquennale dell’autorizzazione rilasciata. Infine, con l’obiettivo di semplificare l’attività sia dei Comuni che delle Soprintendenze, il comma 7 stabilisce che per le opere temporanee e stagionali l’autorizzazione consente la reiterazione degli stessi interventi autorizzati per cinque anni, a condizione che questi siano realizzati con le medesime modalità e caratteristiche assentite dall’autorizzazione rilasciata. Questa previsione produrrà un’importante semplificazione amministrativa nei casi di opere che vengono ogni anno smontate e ricostruite in maniera identica. Anche in attuazione dell’art. 146, comma 13, del Codice, l’art. 40-undecies, comma 8, dispone che presso ogni Comune (o Unione di comuni ove delegate) venga istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, nel quale deve essere indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, copia dell'elenco dovrà essere inviata trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio. In merito a questo punto, si segnala che è in via di approfondimento, da parte degli Uffici regionali competenti, la possibilità di supportare i Comuni in questa attività, in particolare prevedendo l’utilizzo di modalità online per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche. 4.3. Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio (art. 40-undecies, comma 9). Uno dei principali compiti assegnati dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 2002 alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è quello di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità paesaggistico ambientale degli interventi edilizi. Successivamente a tale previsione regionale, anche il Codice, con l'art. 148, ha previsto un organo consultivo presso gli Enti delegati, chiamato Commissione locale per il paesaggio, con il compito di supportarli nell’esercizio della funzione autorizzatoria, e che, pertanto, corrisponde alla nostra Commissione comunale. Per assicurare una maggiore qualificazione dei componenti delle Commissioni comunali e una maggiore funzionalità del sistema, con la nuova legge regionale si è inteso promuove lo sviluppo di forme associative e di cooperazione fra gli Enti locali, al fine di individuare ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni. Quindi si prevede la facoltà, per i Comuni e le Unioni di comuni, di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni che sono interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L. R. n. 20, sono espressamente tenuti all’istituzione e alla gestione, in forma associata, di un’unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. (art. 40-undecies, comma 9). É appena il caso di richiamare quanto stabilito con la Direttiva Regionale n. 1676 del 2008, e in particolare che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita e disciplinata ai sensi dell’art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, consente di considerare adeguata la struttura comunale dal punto di vista tecnico-scientifico rafforzando la separatezza tra la valutazione degli aspetti paesaggistici e l’esercizio di funzioni amministrative relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, in quanto organo esterno e autonomo rispetto alla struttura del Comune. 5. La vigilanza L’art. 155 del Codice attribuisce al Ministero per i ben i e le attività culturali e alle Regioni le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici, intendendo per questi gli immobili e le aree assoggettate a vincolo paesaggistico (art. 134 del Codice). Come già più volte detto,. la Regione ha delegato i Comuni fin dal 1978 le funzioni relativa alla gestione di tutela, e pertanto già svolge da tempo la funzione di vigilanza verso gli Enti delegati. Ora, con la L. R. n. 23, alla vigilanza viene assegnato un ruolo fondamentale nell’attuazione della Politica regionale del paesaggio di cui all’art. 40-ter. 5.1. Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (art. 40-octies). Con l’art. 40-octies la L. R. n. 23 ha individuato nell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio l’organo tecnico di supporto alle attività di vigilanza sulla corretta gestione dei beni paesaggistici. L’Osservatorio verrà istituito all’interno della struttura regionale. Anche in attuazione dell’art. 133 del Codice, avrà il compito di monitorare l’attuazione della pianificazione paesaggistica e l’evoluzione della trasformazioni del paesaggio regionale. Inoltre, l’Osservatorio realizzerà studi, raccoglierà i dati conoscitivi fondamentali per l'esercizio della funzione di vigilanza e ai fini dell’elaborazione del Rapporto sullo stato del paesaggio, che deve essere presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 40-octies, comma 3. Avrà inoltre anche il compito di formulare proposte alla Giunta regionale ai fini del coordinamento delle politiche di settore, in attuazione dell’art. 40-ter, comma 3. L'Osservatorio farà parte di una rete più vasta, in quanto collaborerà con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, le Province, i Comuni, la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio. La legge prevede che l’Osservatorio, tramite specifici accordi, possa coordinarsi, inoltre, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite analoghe funzioni di vigilanza sul territorio. Molto importante sottolineare che il legislatore regionale ha inteso assegnare all’Osservatorio anche il compito di curare lo svolgimento dei processi di partecipazione dei cittadini e loro associazioni, qualora vengano stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 40-quinquies, comma 3.