Cir_Dogane_30_10_08_40 Circolare Dogane 30/10/2008 n. 40 BIODIESEL. Modifiche normative introdotte dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007 e dal Decreto n. 156 del 3 settembre 2008: istruzioni per il controllo del contingente di biodiesel agevolato reso disponibile per l'immissione in consumo tal quale e per la miscelazione con gasolio. 1. Preambolo Con l'art. 26, commi 4-ter e 4-quinquies del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, sono state introdotte, a partire dal 1 dicembre 2007, sostanziali novità nell'art. 22-bis del D. l. vo 504/95 e nell'art. 1, comma 374 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernenti l'incentivo fiscale sul biodiesel ascritto al contingente agevolato. In particolare, rispetto al quadro normativo previgente (in vigore per il periodo 1 gennaio - 30 novembre 2007), si evidenziano le seguenti innovazioni: - eliminazione dei vincoli di particolare destinazione d'uso (in origine il biodiesel era considerato ascritto al contingente agevolato se utilizzato in autotrazione in miscela con gasolio o come combustibile per riscaldamento e, pertanto, in miscela con gasolio o con olio combustibile); - estensione dell'agevolazione anche per il biodiesel impiegato tal quale; - identificazione del momento nel quale sorge il presupposto per la fruizione del beneficio: la miscelazione esclusivamente con gasolio e l'immissione in consumo per il biodiesel puro; - definizione della procedura contabile per la liquidazione del beneficio in caso di biodiesel impiegato in miscela con gasolio; - unificazione del contingente a partire dalle assegnazioni per l'anno 2008 (nell'anno 2007 erano disponibili tre distinte frazioni di contingente differenziate per entità e per modalità di fruizione del beneficio). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i dati relativi alle contabilità dei depositi fiscali di prodotti energetici devono essere trasmessi, in forma esclusivamente telematica, con le modalità definite nella Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007, che ne ha stabilito la decorrenza a partire dal 1 giugno 2008. Infine, il 12 ottobre 2008 é entrato in vigore il Decreto Interministeriale 3 settembre 2008 n. 156 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 dell'11 ottobre 2008) nel quale sono, tra l'altro, definite nuove modalità di gestione e di controllo del contingente agevolato, secondo le previsioni di cui all'art. 22-bis, comma 1 del D. l. vo 504/95. Dalla suddetta data viene abrogato il D. M. 256/03. Per effetto di quanto sopra, si rende necessaria la definizione di nuove istruzioni per la gestione contabile del contingente di biodiesel in sostituzione di quelle impartite da quest'Area Centrale con la circolare prot. 1528 del 30 marzo 2007 e con le successive precisazioni (note prot. 2363 del 22 maggio 2007 e prot. 3028 del 28 giugno 2007). 2. Ambito applicativo Le presenti istruzioni si applicano, fatte salve eventuali modifiche all'attuale quadro normativo, per la gestione del contingente agevolato di biodiesel dell'attuale programma pluriennale. Il biodiesel ascritto al contingente presenta le seguenti caratteristiche fiscali (definite nell'art. 22-bis, comma 1 del D. l. vo 504/95): - impiego agevolato: immissione in consumo tal quale o in miscelazione con gasolio; - entità del beneficio: applicazione di un'aliquota pari al 20% di quella del gasolio usato come carburante. 3. Trattamento al 1 luglio 2008 delle giacenze di contingente 2007 Com'é noto, ai sensi dell'art. 26, comma 4-quater del Decreto Legge n. 159/07, il termine per la fruizione del beneficio per le porzioni di contingente assegnate nell'anno 2007 é stato procrastinato al 30 giugno 2008. Superato tale termine non é più possibile fruire del beneficio per il suddetto prodotto. Conseguentemente, eventuali giacenze di prodotto ascritto al contingente 2007, dal 1 luglio 2008 perdono la possibilità di fruire dell'agevolazione, divenendo biodiesel non agevolato. Le giacenze in questione sono contabilizzate come prodotto non più ascritto ad alcun contingente. In caso di immissione in consumo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D. l. vo 504/95, tale prodotto deve essere assoggettato ad accisa con il pagamento dell'aliquota del gasolio corrispondente alla tipologia di impiego (carburazione o combustione). 4. Presupposto e modalità di fruizione del beneficio fiscale Come già anticipato, a partire dal 1 dicembre 2007, il momento nel quale sorge il presupposto per la fruizione del beneficio fiscale sul biodiesel (riconosciuto al fine di compensare i maggiori costi di produzione del biocarburante rispetto al gasolio di origine fossile) é stato identificato nei seguenti due eventi: a) miscelazione del biodiesel tal quale esclusivamente con gasolio; b) immissione in consumo di biodiesel tal quale. L'avente diritto al beneficio é il depositario autorizzato che effettua le suddette operazioni di miscelazione o di immissione in consumo. La fruizione del beneficio avviene con le seguenti modalità: a) in caso di miscelazione. Registrazione, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove é avvenuta la miscelazione, dell'ammontare dell'imposta afferente alla quantità di biodiesel miscelato, calcolata utilizzando un'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante (attualmente pari a 423 ?/m3) e l'aliquota ridotta del biodiesel contingentato (attualmente pari a 84,6 ?/m3); b) in caso di immissione in consumo. Registrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dal quale é avvenuta l'immissione in consumo, dell'ammontare dell'imposta gravante sul biodiesel contingentato con l'applicazione della predetta aliquota ridotta. 5. Caratterizzazione fiscale delle miscele gasolio - biodiesel Per effetto delle nuove disposizioni normative, ai fini della gestione del contingente é sufficiente monitorare il biodiesel agevolato sino alla fruizione del beneficio, cioé sino alla miscelazione con gasolio o all'immissione in consumo del prodotto tal quale. Pertanto, una volta avvenuta la miscelazione, non ha più interesse fiscale la tracciabilità del quantitativo di biodiesel agevolato contenuto nella miscela che, invece, era necessaria nel previgente contesto normativo per determinare la destinazione d'uso del biocarburante. Di conseguenza, a seguito della miscelazione di gasolio con biodiesel, dopo la fruizione del beneficio sul biocarburante agevolato, in linea con il disposto dell'art. 21, comma 12 del D. l. vo 504/95, l'imposta é dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. Ai fini della caratterizzazione delle miscele, occorre distinguere i due casi di impiego per carburazione o per combustione. 5. 1 Impiego della miscela in carburazione Ai sensi dell'art. 7, commi 3, 4 e 5 del Decreto 156/08, in caso di impiego per carburazione, la miscela gasolio - biodiesel deve avere un tenore in volume di biocarburante non superiore al 5% (in rete o in extra rete) o pari al 25% (extra rete). Poiché il codice di nomenclatura combinata delle suddette miscele é NC 2710 1941, NC 2710 1945 o NC 2710 1949 (in funzione del tenore in peso di zolfo) la miscela gasolio - biodiesel deve essere considerata, per ogni successivo adempimento fiscale, come gasolio, nel rispetto delle istruzioni relative al suddetto prodotto di cui ai seguenti paragrafi 6 e 7. 4. Ovviamente, restano ferme le scritturazioni da apporre sui documenti di trasporto delle miscele gasolio-biodiesel previste dall'art. 9, commi 2 e 3 del sopra citato Decreto 156/08 (cioé, le indicazioni "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%" e "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%" sia per i DAS sia per i DAA a scorta delle miscele fino al 5% e al 25%). 5. 2 Impiego della miscela in combustione In caso di impiego in combustione, non sono presenti vincoli al tenore di biocarburante. Il caso di una miscela gasolio - biodiesel destinata a combustione non più rientrante nella famiglia 2710 (cioé una miscela con tenore in peso di prodotto petrolifero inferiore al 70%), non essendo di pratica rilevanza, sarà eventualmente trattato all'occorrenza. Nell'ipotesi, invece, che il tenore in peso di prodotto petrolifero in miscela sia almeno pari al 70%, la miscela gasolio-biodiesel mantiene la classifica doganale del gasolio (cioé, a seconda del tenore in massa di zolfo, al codice NC 2710 1941, NC 2710 1945 o NC 2710 1949). Anche in tale evenienza, come nel precedente caso, la miscela gasolio - biodiesel deve essere considerata, per ogni successivo adempimento fiscale, come gasolio, nel rispetto delle istruzioni relative al suddetto prodotto di cui ai seguenti paragrafi 6 e 7. 4. Tuttavia, considerata la particolare destinazione d'uso, la predetta miscela deve essere denaturata (come previsto dall'art. 11, comma 1 del Decreto 156/08) secondo le disposizioni da ultimo richiamate nella direttiva di quest'Area Centrale prot. 1548 del 13 maggio 2005 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005). Si precisa che le quantità di denaturanti e di coloranti specificate nella formula di denaturazione sono riferite a 100 kg di miscela e non al solo contenuto di gasolio della stessa. In altri termini, la miscela gasolio-biodiesel per carburazione deve essere realizzata con un tenore di biodiesel fino al 5% o al 25% in volume; invece, quella per combustione, purché resti classificata alla NC 2710, può contenere biodiesel senza ulteriori vincoli riguardo al tenore in volume e deve essere denaturata. Esempio 1. (vedi documento in formato PDF) 6. Modalità di stoccaggio del biodiesel e delle sue miscele con gasolio Per effetto del nuovo quadro normativo, é consentito quanto segue. 1) Lo stoccaggio promiscuo del biodiesel (prodotto di cui alla NC 3824 9099) ascritto al contingente con biodiesel non agevolato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contabili di cui al paragrafo 7. 2) Lo stoccaggio promiscuo del gasolio con tenore, in volume, di biodiesel inferiore od uguale al 5% con altro gasolio con diverso tenore, in volume, di biodiesel ma anch'esso inferiore od uguale al 5%. Infatti, lo stoccaggio promiscuo di due siffatte miscele produce ancora una miscela con tenore in volume in biodiesel fino al 5%. In particolare, é consentito lo stoccaggio promiscuo di una miscela avente tenore, in volume, di biodiesel inferiore od uguale al 5% con gasolio puro, come previsto dall'art. 7, comma 4 del Decreto 156/08. 3) Lo stoccaggio promiscuo di gasolio denaturato per riscaldamento con altro gasolio ugualmente denaturato, indipendentemente dal tenore in biodiesel originario dei gasoli miscelati. In particolare, é consentito lo stoccaggio promiscuo di miscele gasolio - biodiesel denaturate per combustione con gasolio puro sempre denaturato per combustione. Viceversa, é necessario, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Decreto 156/08: 4) mantenere stoccaggi separati tra il gasolio avente tenore, in volume, di biodiesel inferiore o uguale al 5% ed il gasolio con tenore, in volume, di biodiesel al 25%. Quest'ultima miscela può essere avviata al consumo esclusivamente presso utenti extra-rete. 7. Contabilità del depositario autorizzato Per effetto delle nuove modalità di gestione del beneficio non é più necessario tracciare contabilmente il biodiesel miscelato fino all'immissione in consumo. Pertanto, tutte le incombenze fiscali relative al beneficio possono essere definite a livello di deposito fiscale. Ai fini contabili, sia per quanto concerne le registrazioni da conservare in deposito sia per i dati da inviare in forma telematica, il biodiesel ascritto al contingente e quello non agevolato devono essere trattati come due distinti prodotti (pur essendo fisicamente stoccati in maniera promiscua). Le scritturazioni, opportunamente conformate dal depositario alla propria realtà operativa, saranno tenute nei registri del deposito fiscale. Non é, quindi, necessario un registro apposito per il biodiesel. Le modalità di trasmissione dei dati in forma telematica sono indicate nel paragrafo 8. 7. 1 Contabilità del produttore assegnatario di quote di contingente Per la definizione dei criteri di gestione contabile del biodiesel del contingente si fa riferimento al caso generale di un deposito di stoccaggio e di miscelazione annesso ad un impianto di produzione assegnatario di prodotto agevolato. Lo schema di flusso del biodiesel (appartenente al contingente o non agevolato) in deposito é riportato in figura 1. Figura 1. Schema dei flussi di biodiesel tal quale in un impianto produttore - miscelatore (vedi documento in formato PDF) La gestione contabile del biodiesel tal quale deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui appresso (punti da 1 a 7). Si ritiene, altresì, opportuno confermare che sono ammessi i trasferimenti in sospensione di quantitativi di prodotto contingentato da e per altri impianti assegnatari di quote di contingente (vedi successivi punti 2 e 3). 1) Introduzione nel deposito di stoccaggio del biodiesel prodotto dai propri impianti (figura 1 - flusso 1). La quantità ottenuta viene registrata, in volume a 15°C e peso nonché distintamente per accertamento di produzione, nella sezione carico, specificando l'appartenenza o meno al contingente, oltre che come totale. Della suddivisione é data menzione nel verbale di accertamento. A seguito della produzione di biodiesel del contingente, il conto a scalare del deposito viene conseguentemente ridotto (si veda il successivo punto 7). 2) Introduzioni nel deposito di stoccaggio del biodiesel proveniente da altri depositi (figura 1 - flusso 2). La quantità introdotta viene registrata per singola introduzione, sempre in volume a 15°C e peso, indicando il totale ricevuto e l'appartenenza o meno al contingente (non può escludersi a priori che pervengano partite costituite sia da biodiesel contingentato sia da biodiesel fuori contingente). Il DAA utilizzato per il trasporto é il documento giustificativo del carico. Resta fermo il rispetto, per ogni annotazione relativa al biodiesel del programma, della prescrizione di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto 156/08. 3) Estrazioni del biodiesel in sospensione d'accisa (figura 1 - flusso 3). Le quantità estratte vengono registrate, per singola estrazione, indicando l'appartenenza o meno al contingente. Sul DAA, oltre alla quantità di prodotto espressa sia in volume a 15°C che in peso (caselle 20 e 22 del documento), sono riportate, nel caso di presenza di biodiesel agevolato, le indicazioni di cui all'art. 8, comma 3 del Decreto 156/08 (vale a dire, la dicitura "biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995"). L'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione, nonché l'ulteriore indicazione relativa alla provenienza del biodiesel da intesa di filiera o da contratti quadro, deve essere apposta esclusivamente dai soggetti assegnatari di quote agevolate. In caso di estrazione di una partita di biodiesel ascritto in parte al contingente e in parte fuori contingente, nelle note del DAA devono essere indicate le rispettive quantità. In difetto di dette indicazioni, elementi indispensabili per l'applicazione dell'agevolazione in parola, troverà applicazione l'imposizione ordinaria secondo il principio generale di tassazione per equivalenza e, conseguentemente, l'intera quantità di biodiesel estratta si pone fuori contingente. Il DAA utilizzato per il trasporto é il documento giustificativo dello scarico. 4) Estrazione di biodiesel ad accisa assolta (figura 1 - flusso 4). Le quantità estratte vengono registrate indicando l'appartenenza o meno al contingente. Sul DAS, oltre alla quantità di prodotto espressa sia in volume a 15°C che in peso (caselle 10 e 12 del documento), sono riportate le indicazioni di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto 156/08 (vale a dire, la dicitura "biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel programma di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995"). L'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione, nonché l'ulteriore indicazione relativa alla provenienza del biodiesel da intesa di filiera o da contratti quadro, deve essere apposta esclusivamente dai soggetti assegnatari di quote agevolate. In difetto di dette indicazioni, elementi indispensabili per l'applicazione dell'agevolazione in parola, troverà applicazione l'imposizione ordinaria secondo il principio generale di tassazione per equivalenza e, conseguentemente, la relativa quantità di biodiesel si pone fuori contingente. L'immissione in consumo di biodiesel agevolato tal quale costituisce presupposto del beneficio fiscale (si veda il paragrafo 4) e, qualora nel deposito vi sia sufficiente disponibilità di tale prodotto (riscontrabile dalle scritturazioni relative alla giacenza di cui al successivo punto 6), la relativa imposta deve essere liquidata con l'applicazione della aliquota ridotta del programma (attualmente pari a 84,6 ?/m3). É appena il caso di precisare che ogni DAS deve scortare unicamente prodotto che abbia assolto una specifica aliquota di accisa e che, quindi, tale documento non può essere emesso a scorta di un carico di biodiesel in parte ascritto al contingente ed in parte fuori contingente. Restano, ovviamente, ferme le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto 210/96, fatta salva la possibilità dell'operatore di effettuare registrazioni per singola estrazione. 5) Adduzione di biodiesel alla miscelazione con gasolio (figura 1 - flusso 5). Le quantità avviate alla miscelazione vengono registrate, per singola operazione, indicando l'appartenenza o meno ad un contingente. Il documento giustificativo dello scarico é il verbale di miscelazione redatto dall'Ufficio territorialmente competente sul deposito o la dichiarazione consuntiva redatta autonomamente dal depositario autorizzato (si veda il successivo paragrafo 10. 3). In tale documento sono riportati, tra l'altro, la quantità, espressa sia in volume a 15°C che in peso, di biodiesel del contingente miscelato. La miscelazione di biodiesel con gasolio costituisce presupposto del beneficio fiscale e, qualora nel deposito vi sia sufficiente disponibilità di biodiesel agevolato (sempre riscontrabile dalle scritturazioni relative alla giacenza di cui al successivo punto 6), nelle scritture contabili del depositario viene annotata, in detrazione, l'entità del beneficio, calcolato con le modalità di cui al paragrafo 4. 6) Giacenze contabili di biodiesel avente diversa posizione fiscale. Le quantità di biodiesel disponibili in deposito, divise come appartenenti al contingente o non agevolate nonché come totale, sono indicate nelle scritturazioni del deposito. Il dato di giacenza permette la divisione contabile, per diversa posizione fiscale, del biodiesel stoccato fisicamente in maniera promiscua. Il dato é aggiornato giornalmente a seguito delle operazioni di carico e di scarico (la giacenza aumenta a seguito di introduzioni nel deposito - flussi 1 e 2 - e diminuisce a seguito di estrazioni - flussi 3, 4 e 5). La giacenza, espressa in litri a 15°C, al termine di ogni giornata, viene impiegata nel calcolo dei cali naturali (si veda il successivo paragrafo 11. 1). 7) Conto a scalare. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto 156/08, per il biodiesel del contingente assegnato al produttore, viene tenuto, per ciascun anno del programma, un apposito conto a scalare. Tale conto rappresenta la quantità di prodotto che, per l'anno di riferimento, può essere ancora ascritta al contingente dall'assegnatario, all'atto della produzione e con le modalità di cui al precedente punto 1. Il conto a scalare relativo ad un contingente aumenta o in caso di nuova assegnazione da parte di quest'Area Centrale o per la ricezione di quote agevolate giustificate dalla stipula di contratti di conto lavorazione (si veda il successivo paragrafo 7. 5). Esempio 2. Un produttore nazionale dispone sul conto a scalare di 5. 000 tonnellate di contingente. Stipula con un altro assegnatario un contratto di conto lavorazione di 10. 000 tonnellate di contingente. Sul registro verrà annotata la nuova disponibilità di 15. 000 tonnellate di contingente, indicando la comunicazione di cui al paragrafo 7. 5 come documento giustificativo della scritturazione. Viceversa, il conto a scalare diminuisce qualora, a seguito della produzione, il depositario decida di ascrivere al contingente il biodiesel prodotto (l'intera quantità o una sua porzione). Raggiunto il valore zero sul conto a scalare del deposito, il biodiesel prodotto non può più essere ascritto al contingente. Esempio 3. Un produttore nazionale dispone sul conto a scalare di 5. 000 tonnellate di contingente. Vengono prodotte 7. 000 tonnellate e il depositario ripartisce le suddette quantità come segue: 3. 000 contingente e 4. 000 fuori contingente. Al termine delle operazioni, il conto a scalare del contingente é di 2. 000 tonnellate. Il conto a scalare diminuisce anche a seguito di cessione di quote agevolate a seguito della stipula di contratti di conto lavorazione (si veda sempre il paragrafo 7. 5). Rammentando, infine, che ogni assegnatario comunitario introduce il biodiesel agevolato sul territorio nazionale tramite un solo deposito fiscale italiano (il cosiddetto "cancello di ingresso", designato nell'istanza di partecipazione - ex art. 2, comma 1, del Decreto 156/08 - e individuato nella determinazione di assegnazione del contingente), si precisa che, per ciascuno dei predetti assegnatari, sempre ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, del Decreto 156/08, il conto a scalare é tenuto presso il rispettivo cancello di ingresso con le modalità indicate nel seguente paragrafo 7. 2. Riassumendo, le sopra indicate istruzioni prevedono: - la definizione, per le movimentazioni di carico o di scarico di biodiesel, dell'eventuale appartenenza al contingente, al fine di valutare la giacenza in deposito del biocarburante contingentato e di quello non agevolato, pur in condizioni di stoccaggio promiscuo; - la tenuta di un conto a scalare, per ogni anno di assegnazione, da parte dei produttori nazionali e dei titolari di cancello di ingresso, per il monitoraggio all'origine delle quantità di biodiesel agevolato introdotte nel sistema di depositi fiscali nazionali e, quindi, del prodotto che fruirà del beneficio. 7. 2 Contabilità dei depositi fiscali operanti quali "cancello di ingresso" Come sopra richiamato, il biodiesel prodotto da una Società comunitaria assegnataria di quote di contingente viene introdotto in Italia attraverso un solo cancello di ingresso. Ai fini degli adempimenti fiscali, tale deposito fiscale nazionale é assimilato ad un produttore assegnatario di quote agevolate. Pertanto, la contabilità del biodiesel é tenuta prendendo come punto di partenza le prescrizioni di cui al paragrafo 7. 1 ed applicando le seguenti integrazioni. In generale, non essendo presente nel deposito cancello di ingresso una reale attività produttiva, in luogo della produzione propria sono registrate le quantità di biodiesel ricevute in sospensione dal produttore comunitario che si avvale del cancello. Tali quantità sono registrate separatamente da quelle relative alle ricezioni da altri depositi fiscali, per le quali si fa riferimento alle modalità di cui al punto 2 del paragrafo 7. 1. Il conto a scalare del titolare di cancello di ingresso viene aumentato della quantità di biodiesel attribuita al rispettivo produttore comunitario, a seguito di ogni assegnazione effettuata da quest'Area Centrale. Viceversa, il conto a scalare diminuisce ad ogni ricezione di prodotto dal rispettivo produttore comunitario. Raggiunto il valore zero, il biodiesel in seguito ricevuto dal rispettivo produttore comunitario non può più essere ascritto al contingente. Esempio 4. Un produttore comunitario riceve un'assegnazione di 5. 000 tonnellate di contingente. Il rispettivo cancello di ingresso, conseguentemente, dispone sul conto a scalare di 5. 000 tonnellate di contingente. Vengono spedite dal produttore 7. 000 tonnellate di biodiesel ripartite, nel DAA a scorta della spedizione, come segue: 5. 000 contingente e 2. 000 fuori contingente. Dopo le relative registrazioni, il conto a scalare del contingente sarà zero. Il successivo biodiesel inviato al cancello di ingresso non potrà più essere ascritto al contingente. Qualora pervenga altro biodiesel dal produttore comunitario, la relativa quantità si pone fuori contingente. Da quanto sopra esposto si deduce che, nel caso in esame, il conto a scalare permette di verificare che le quantità complessive di biodiesel agevolato introdotte nel cancello di ingresso non eccedano quelle complessivamente assegnate al produttore comunitario. Per il resto, valgono le prescrizioni di cui al paragrafo 7. 1. 7. 2. 1 Caso particolare 1: deposito che opera quale cancello di ingresso per più assegnatari comunitari Nel caso in cui un deposito fiscale nazionale operi quale cancello di ingresso per più assegnatari comunitari devono essere tenuti tanti conti a scalare quanti sono gli assegnatari comunitari rappresentati. Per ciascun assegnatario comunitario, sono, altresì tenute, registrazioni separate relativamente alle introduzioni in sospensione. Ciascun conto a scalare viene gestito con modalità analoghe a quelle indicate nel precedente paragrafo 7. 2. 7. 2. 2 Caso particolare 2: produttore nazionale assegnatario di quote che opera anche quale cancello di ingresso Per quanto esposto nei precedenti paragrafi, oltre al conto relativo alla propria assegnazione (paragrafo 7. 1, punto 7), il produttore nazionale mantiene tanti conti a scalare quanti sono i produttori comunitari per conto dei quali opera (paragrafi 7. 2 e 7. 2. 1). 7. 3 Contabilità di un deposito miscelatore non assegnatario di quote di prodotto agevolato La contabilità del biodiesel tal quale in un deposito fiscale di sola miscelazione viene tenuta con le stesse modalità descritte al paragrafo 7. 1, senza tener conto delle prescrizioni relative al biodiesel prodotto (punto 1) e al conto a scalare (punto 7). Si fa riferimento, infine, al paragrafo 7. 2 qualora il deposito in argomento operi anche quale cancello d'ingresso per conto di uno o più produttori comunitari assegnatari di quote. 7. 4 Contabilità delle miscele gasolio-biodiesel Ai fini contabili le miscele sono da trattare come singoli prodotti a seconda della caratterizzazione fiscale delle stesse (paragrafo 5). Pertanto, le regole di contabilità sono quelle usuali relative al carico e allo scarico di un singolo prodotto, senza necessità di specificarne il tenore in biodiesel. In particolare, le registrazioni contabili relative alla miscela con gasolio fino al 5% coincidono con quelle del gasolio privo di biodiesel. Si precisa che, per effetto del vincolo di stoccaggio separato (si veda paragrafo 6), la miscela fino al 5% deve essere trattata, anche ai fini contabili, distintamente dalla miscela al 25%. Pertanto, le registrazioni contabili inerenti la miscela con gasolio al 25% devono essere effettuate a parte, nonostante il codice NC sia quello del gasolio. 7. 5 Stipula di contratti di conto lavorazione: adempimenti contabili In caso di cessione in conto lavorazione (ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto 156/08) di una porzione non maggioritaria della propria assegnazione di contingente da parte di un assegnatario (indicato come cedente) ad un altro (indicato come ricevente), valgono le seguenti prescrizioni contabili. 1) Adempimenti del cedente. L'assegnatario che cede quote agevolate in conto lavorazione é tenuto a comunicare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul proprio impianto di lavorazione (per cedente comunitario, sul proprio cancello di ingresso), a quello competente sull'impianto di produzione del ricevente (per ricevente comunitario, sul relativo cancello di ingresso), alle rispettive Direzioni Regionali e a quest'Area Centrale: il ricevente e l'esatta quantità di biodiesel del contingente oggetto del passaggio. Sul conto a scalare del deposito del cedente (per i produttori comunitari, sul conto del rispettivo cancello di ingresso) si provvederà a sottrarre la suddetta quantità, facendo riferimento alla comunicazione come giustificativo della scritturazione. 2) Adempimenti del ricevente. La quantità oggetto del conto lavorazione viene aggiunta al conto a scalare del ricevente nazionale (in caso di ricevente comunitario, del rispettivo cancello di ingresso), facendo riferimento alla comunicazione di cui al precedente punto come giustificativo della scritturazione. 8. Trasmissione per via telematica dei dati di contabilità relativi al biodiesel Come indicato nella circolare 21/D prot. 3519 del 23 maggio 2008, i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere in forma esclusivamente telematica tra l'altro, i dati relativi a ciascuna movimentazione di prodotti energetici - ivi incluso il biodiesel - interna ed esterna al deposito fiscale. Come riportato nella sopra indicata circolare, anche nel caso del biodiesel (contingentato o meno) l'invio telematico sostituisce la presentazione presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente del prospetto riepilogativo giornaliero della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento di imposta e delle relative garanzie. Inoltre, per effetto delle nuove modalità di trasmissione, non si rende più necessario l'invio tramite fax delle copie 3 dei DAA previsto dalla circolare 23/D del 5 maggio 2004. Pertanto, tenendo conto delle istruzioni contabili di cui al precedente paragrafo, dei tracciati record e degli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole e condizioni) pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, si forniscono le modalità per la predisposizione dei file da trasmettere per via telematica relativamente al biodiesel del contingente. 8. 1 Struttura del tipo record B per il biodiesel del contingente Nel tipo record B "Movimentazione prodotti energetici" sono stati riservati al biodiesel del contingente i campi da 30 a 36 (contenenti numeri reali). Tale impostazione discende dal previgente quadro normativo nel quale erano previsti tre differenti contingenti con distinta posizione fiscale. Con l'unificazione del contingente, per la gestione telematica del biodiesel é, innanzi tutto, necessario operare la distinzione tra prodotto ascritto al contingente e prodotto non agevolato. A tal fine, é sufficiente fare riferimento al campo 30 nel quale andrà indicato il codice che identifica l'appartenenza del prodotto al contingente. Il biodiesel assegnato nell'anno 2008 é identificato dal codice (1). In assenza di tale dato il tracciato si intenderà riferito al biodiesel fuori dal contingente. Per tener conto della suddetta modifica, la nuova struttura del campo 30 é la seguente: NUM. CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO RAPPR. 30 Contingente biodiesel 9(3) ! ------------------------------------------------------------------------------ Tabella 1. modifiche al tracciato record tipo B per movimentazione del biodiesel del contingente Nel caso in cui la movimentazione sia riferita in parte a biodiesel ascritto al contingente e, per la restante quantità, fuori contingente, la stessa dovrà essere caratterizzata, dal punto di vista telematico, con l'invio di due distinti tracciati, uno relativo al biodiesel agevolato l'altro a quello non agevolato. Il credito di imposta maturato a seguito delle operazioni di miscelazione del biodiesel del contingente (vedi punto 5 del paragrafo 7. 1) andrà indicato nel campo 28. Infine, per tener conto dell'aliquota agevolata del biodiesel del contingente immesso in consumo tal quale, la tabella TA12 relativa alle posizioni fiscali é stata aggiornata come segue: ------------------------------------------------------------------------------ !Codice !Descrizione ! ------------------------------------------------------------------------------ ! 026!Accisa agevolata al 20% ! ------------------------------------------------------------------------------ Tabella 2. modifiche alla tabella TA12 - posizione fiscale 8. 2 Comunicazioni telematiche a seguito di movimentazioni di biodiesel del produttore assegnatario di quote di contingente Con riferimento alle casistiche di movimentazione di cui al paragrafo 7. 1, nonché allo schema di figura 1, si forniscono specifiche esemplificazioni relativamente ai dati da trasmettere telematicamente. Resta naturalmente ferma la necessità di compilare gli altri campi indicati come obbligatori nei tracciati record, e non specificatamente menzionati nei sotto elencati esempi, nonché il rispetto della relativa sintassi prevista. 1) Introduzione nel deposito di stoccaggio del biodiesel prodotto dai propri impianti. La causale di movimentazione é la lavorazione (campo 26 = 109). Esempio 5. (vedi documento in formato PDF) 2) Introduzioni nel deposito di stoccaggio del biodiesel proveniente da altri depositi. La massa ed il volume di biodiesel ascritto al contingente sono indicati, secondo le istruzioni definite nel punto 2 del paragrafo 7. 1, sul DAA a scorta della movimentazione di prodotto. La causale di movimentazione é l'introduzione in deposito fiscale (campo 26 = 107) mentre la posizione fiscale é accisa sospesa (campo 27 = 002). Esempio 6. (vedi documento in formato PDF) 3) Estrazioni del biodiesel in sospensione d'accisa. La causale di movimentazione é l'estrazione dal deposito fiscale (campo 26 = 016) mentre la posizione fiscale é accisa sospesa (campo 27 = 002). Esempio 7. (vedi documento in formato PDF) 4) Estrazione di biodiesel del contingente ad accisa assolta. Nel caso del biodiesel del contingente, la causale di movimentazione é l'immissione in consumo (campo 26 = 024) mentre la posizione fiscale é accisa agevolata al 20% (campo 27 = 026). Nel campo 28 é indicato l'importo dei tributi erariali a debito, cioé l'accisa liquidata. Esempio 8. (vedi documento in formato PDF) Nel caso in cui sia immesso in consumo biodiesel fuori dal contingente il tracciato record viene, ovviamente, compilato secondo le modalità usuali. Naturalmente, per impiego in carburazione o in combustione il prodotto energetico equivalente (da precisare nel campo 12) é il gasolio. 5) Adduzione di biodiesel alla miscelazione con gasolio. La causale di movimentazione é la miscelazione (campo 26 = 031). Qualora l'operazione interessi biodiesel agevolato, viene originato un credito di imposta da indicare nel campo 28. Nel campo 19 viene indicato il codice "VDP" qualora il documento giustificativo della movimentazione sia il verbale di miscelazione redatto dall'Ufficio territorialmente competente oppure il codice "VIA" nel caso in cui la miscelazione sia autocertificata dal depositario. Esempio 9. (vedi documento in formato PDF) 6) Giacenze contabili di biodiesel avente diversa posizione fiscale. La comunicazione telematica delle giacenze contabili a fine giornata del biodiesel del contingente e di quello fuori contingente viene effettuata nelle modalità usuali con l'unica peculiarità che la giacenza contabile del biodiesel ascritto al contingente prevede l'obbligo di valorizzare il campo "30" (Codice del contingente di Biodiesel). Esempio 10. (vedi documento in formato PDF) La giacenza complessiva di biodiesel (la quantità del contingente più la quantità non agevolata) non é oggetto di specifica comunicazione. Ovviamente, non sono dovute comunicazioni nel caso in cui nella giornata non si siano verificate movimentazioni di biodiesel. 8. 3 Comunicazioni telematiche dei cancelli di ingresso La gestione telematica delle contabilità dei depositi operanti quali cancelli di ingresso é analoga a quella definita nel paragrafo precedente, con l'ulteriore necessità di gestire l'arrivo di prodotto agevolato dal deposito del produttore comunitario. In tale evenienza, la massa ed il volume di biodiesel ascritto al contingente sono indicati, secondo le istruzioni definite nel punto 3 del paragrafo 7. 1, sul DAA a scorta della movimentazione di prodotto. Nel campo 24 é necessario indicare il codice di accisa dell'assegnatario comunitario mittente. La causale di movimentazione é l'introduzione in deposito fiscale (campo 26 = 107) mentre la posizione fiscale é accisa sospesa (campo 27 = 002). Esempio 11. (vedi documento in formato PDF) Qualora un deposito operi quale cancello di ingresso per più assegnatari comunitari, la predetta comunicazione dovrà essere effettuata per ciascuna spedizione di biodiesel ricevuta dai predetti assegnatari. Nel caso, infine, che il titolare del cancello di ingresso sia anche produttore e assegnatario di quote, la comunicazione in esame dovrà essere effettuata congiuntamente a quelle delineate nel punto 1 del paragrafo precedente. 8. 4 Comunicazione telematica di un deposito miscelatore non assegnatario di quote di prodotto agevolato Nel caso di un deposito di esclusiva miscelazione, le comunicazioni da effettuare, a seguito delle relative movimentazioni, sono esclusivamente quelle di cui al paragrafo 8. 2, con l'esclusione delle comunicazioni relative alla produzione propria di cui al punto 1. 8. 5 Data di inizio dell'invio telematico e recupero dei dati delle movimentazioni già effettuate Entro il 1 dicembre 2008 ciascun depositario autorizzato che ha effettuato movimentazioni di biodiesel agevolato, dovrà provvedere alla trasmessione per via telematica dei dati delle movimentazioni di biodiesel avvenute dal giorno di assegnazione delle quote di contingente 2008 (effettuata con determinazione della scrivente prot. 19475/ACVCT/V del 15 settembre 2008). Quest'ultima procedura dovrà essere effettuata in accordo con i processi di rettifica pubblicati sul sito internet dell'Agenzia www. agenziadogane. gov. it, (seguendo il percorso "Accise - Telematizzazione delle accise - Settore Prodotti energetici - Depositari autorizzati - Processi - Descrizione dei processi di rettifica") specificando nel campo "Note" di ciascun record la dicitura: RECUPERO DATI PREGRESSI BIODIESEL. 9. Adempimenti dei depositi di biodiesel puro assoggettato ad accisa In base al nuovo quadro normativo, ai fini della fruizione del beneficio, non ha più interesse fiscale la determinazione della destinazione d'uso del biodiesel. Pertanto, i depositi di biodiesel tal quale assoggettato ad accisa (prodotto che, se ascritto in origine ad un contingente, ha già fruito del beneficio) procedono alla contabilizzazione del biocarburante secondo le consuete modalità. Come per i depositi fiscali, anche per quelli di prodotti assoggettati valgono le regole di stoccaggio di cui al paragrafo 6. 10. Disciplina dei controlli sulle operazioni di miscelazione del biodiesel agevolato Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto 156/08, gli Uffici delle Dogane possono autorizzare l'effettuazione, senza vigilanza fiscale, delle miscelazioni di gasolio (sia in qualità di prodotto finito già sottoposto all'accertamento sia come semilavorato in fase di preparazione o di colaggio) con biodiesel agevolato fino al 5 per cento in volume. A partire dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto, ogni Ufficio delle Dogane - previa verifica dell'avvenuto adeguamento alle modalità di tenuta e di trasmissione dei dati contabili secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 - autorizza, con apposito provvedimento, i depositi fiscali di propria competenza dove avvengono le miscelazioni in questione. Nelle more del rilascio di tale provvedimento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del telex prot. 4137/7 del 15 luglio 1999 dell'allora Dipartimento delle dogane e II. II. Le modalità di effettuazione delle miscelazioni senza vigilanza fiscale, a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato, sono descritte nei seguenti paragrafi 10. 1 e 10. 3. 10. 1 Comunicazioni preventive di miscelazione da parte del depositario autorizzato I depositari autorizzati ad effettuare la miscelazione senza vigilanza fiscale sono tenuti alla presentazione all'Ufficio territorialmente competente di una comunicazione preventiva delle operazioni almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse (escludendo dal computo il sabato e le festività). Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: le generalità e il codice di accisa del deposito, i quantitativi di biodiesel agevolato e di gasolio da impiegare (espressi in massa e in volume a 15°C), la percentuale di miscelazione prevista, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, la durata prevista e la sigla del serbatoio in cui sarà effettuata la miscelazione nonché di quello in cui verrà stoccato il prodotto finito. La comunicazione é effettuata con le modalità di trasmissione stabilite dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla base delle esigenze operative che vengono rappresentate. Qualsiasi variazione al piano di lavoro deve essere comunicata al predetto Ufficio al massimo entro un'ora dall'inizio delle operazioni. 10. 2 Verifica a campione delle operazioni da parte dell'Ufficio competente L'Ufficio territorialmente competente ha facoltà di intervenire durante le operazioni di miscelazione, per verificare la regolarità delle stesse e la veridicità delle relative dichiarazioni preventive. In caso di intervento, l'Ufficio provvede alla redazione di apposito verbale delle operazioni effettuate, con l'indicazione dei volumi a 15°C e della massa dei singoli componenti (gasolio e biodiesel del contingente) utilizzati nella miscela. Oltre ai suddetti elementi dal verbale deve risultare: - l'identificazione del serbatoio di miscelazione; - la giacenza contabile (si veda il paragrafo 7. 1, punto 6) di biodiesel del contingente all'inizio e al termine delle operazioni; - la caratterizzazione fiscale della miscela risultante dichiarata dal depositario; - il calcolo del beneficio spettante. Una copia del predetto verbale é posta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto 156/08, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato. Inoltre, sempre in caso di intervento durante le operazioni di denaturazione, ai fini dell'accertamento qualitativo della miscela, l'Ufficio procede al campionamento del prodotto finito (se necessario, dopo un adeguato ricircolo in serbatoio per garantirne l'omogeneizzazione), per la successiva analisi da parte del Laboratorio Chimico competente. Si precisa che, oltre al codice di nomenclatura combinata della miscela, é necessario verificare, per il gasolio destinato a carburazione, che la percentuale in volume di biodiesel si mantenga fino al 5% o al 25% e, per il gasolio in uso combustione, che l'intera massa di prodotto sia denaturata a norma. In attesa del responso del Laboratorio, al fine di non interrompere l'operatività del deposito, l'estrazione della miscela é consentita utilizzando la classificazione dichiarata dal depositario autorizzato, ricavata tramite le apparecchiature disponibili presso il deposito fiscale. A seguito dell'analisi di riscontro, qualora dovesse risultare una classificazione difforme da quella dichiarata, l'Ufficio territorialmente competente provvederà alla corretta liquidazione dell'accisa sulla miscela con l'applicazione dell'eventuale maggiore aliquota di imposta che si renderà applicabile a seguito di detta analisi, nonché a recuperare il relativo beneficio sul biodiesel eventualmente fruito e risultato - dopo il controllo - non spettante. Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell'Ufficio di procedere, se ritenuto necessario, all'accertamento qualitativo dei componenti (biodiesel e gasolio) anteriormente all'effettuazione della miscela. Infine, é appena il caso di precisare che la miscelazione di biodiesel con gasolio senza sufficiente disponibilità sulla giacenza di biodiesel contingentato non dà diritto alla fruizione del beneficio fiscale per la quantità di biodiesel fisicamente miscelata oltre la quantità ascritta al contingente. 10. 3 Comunicazioni consuntive Nel caso in cui l'Ufficio non intervenga durante la miscelazione, il depositario autorizzato, facendo riferimento alla comunicazione preventiva di cui al paragrafo 10. 1, redige un'apposita dichiarazione consuntiva attestante l'avvenuta miscelazione contenente i seguenti dati: le proprie generalità, il codice di accisa del deposito, la data e l'orario di effettuazione dell'operazione, la quantità (massa e volume a 15°C) del biodiesel agevolato oggetto di miscelazione, l'entità del beneficio portato a detrazione dalla contabilità inerente l'accisa dovuta, la quantità (massa e volume a 15°C) di miscela ottenuta, il contenuto percentuale di biodiesel nella stessa (cioé fino al 5% o al 25%) e l'indicazione dei serbatoi nei quali la miscela é stata preparata e, successivamente, stoccata. Una copia della dichiarazione é posta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto 156/08, a corredo delle contabilità del deposito, l'altra é trasmessa, entro il giorno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Come per le comunicazioni preventive, le modalità di trasmissione sono stabilite dall'Ufficio territorialmente competente a seconda delle esigenze operative che vengono rappresentate. 10. 4 Controlli eventuali e successivi sulle miscele biodiesel-gasolio L'Ufficio competente ha, ovviamente, facoltà di intervenire presso il depositario autorizzato anche dopo il termine delle operazioni di miscelazione per effettuare tutti i controlli ritenuti necessari nonché gli accertamenti qualitativi per verificare la conformità dei prodotti alle normative vigenti. Per quest'ultimo scopo, l'Ufficio procede al prelievo di numero 5 campioni della miscela e provvede ad inviare un esemplare al punto di raccolta competente per territorio, per il successivo inoltro alla Sezione Operativa Laboratorio Chimico specializzata nell'analisi dei prodotti petroliferi. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale di constatazione. Una copia del verbale é posta a corredo delle contabilità del depositario autorizzato. Alla SOLC verrà chiesto di verificare: - per le miscele destinate alla carburazione, il parere riguardo la classificazione doganale e la conferma della percentuale di biodiesel dichiarata; - per le miscele destinate alla combustione, il parere riguardo la classificazione doganale, la conferma della percentuale di biodiesel dichiarata e la conformità della denaturazione ai sensi della circolare n. 1548 del 13 maggio 2005. Il Laboratorio verifica i parametri analitici del campione secondo le istruzioni che saranno diramate da quest'Area Centrale. Dell'esito dell'analisi é data notizia all'Ufficio delle Dogane per i successivi adempimenti di competenza. La predetta analisi, effettuata a fini istituzionali non comporta, naturalmente, alcun onere economico per l'operatore. 11. Istruzioni varie Oltre alle istruzioni di carattere contabile esposte nei precedenti paragrafi, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni relativamente alla gestione del biodiesel agevolato. 11. 1 Modalità di accertamento in serbatoio e regime dei cali di giacenza Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del Decreto 156/08, nelle more dell'emanazione del provvedimento ivi previsto, al biodiesel si applicano i cali previsti per il gasolio dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55/00. In particolare, il calo naturale in serbatoio é valutato nella misura dell'1% in volume a 15°C su base annua. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del sopra citato decreto, a conferma di quanto definito con la circolare del Dipartimento delle Dogane - Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratorio Chimico n. 184 del 12 luglio 1996, si ribadisce che l'accertamento quantitativo del biodiesel in serbatoio deve essere condotto, con le consuete modalità, tramite l'utilizzo delle tabelle ASTM D1250 (rispettivamente la 53B per la determinazione della densità a 15°C del prodotto e la 54B per la determinazione del fattore di correzione del volume a 15°C). 11. 2 Verifiche in caso di modifica di cancello di ingresso Nel caso in cui una Società comunitaria decida di modificare il proprio cancello di ingresso originario (quello indicato nella determinazione di assegnazione) la stessa é tenuta a formulare apposita istanza, in bollo, a quest'Area Centrale, unendone copia agli Uffici delle Dogane competenti sul vecchio e sul nuovo cancello di ingresso, nonché alle rispettive Direzioni Regionali. L'Ufficio territorialmente competente sul vecchio cancello di ingresso provvederà ad effettuare presso il suddetto deposito fiscale un inventario straordinario del biodiesel, verificando, in particolare: - la corretta tenuta delle registrazioni di carico e scarico relativamente a tale prodotto; - la congruenza del conto a scalare con le quantità assegnate al produttore comunitario e quelle pervenute, come risulta dai DAA a scorta delle spedizioni; - il residuo del predetto conto; - la congruenza delle giacenze contabili del biodiesel con le introduzioni e le estrazioni effettuate; - il valore delle suddette giacenze, per il biodiesel del contingente nonché come totale, anche al fine del raffronto con la giacenza fisica effettiva di biodiesel e, quindi, alla determinazione di eventuali deficienze od eccedenze; - la corretta liquidazione dell'imposta e l'entità del beneficio eventualmente fruito. Dalla data di inizio dell'inventario non é più possibile l'introduzione di biodiesel contingentato proveniente dall'assegnatario comunitario. Dell'esito della verifica é data comunicazione alla competente Direzione Regionale e a quest'Area Centrale. Le introduzioni di biodiesel attraverso il nuovo cancello di ingresso possono avvenire esclusivamente dopo apposita comunicazione da parte di quest'Area Centrale alla Direzione Regionale e all'Ufficio territorialmente competenti sul deposito fiscale in questione. É appena il caso di precisare che, qualora nel corso della suddetta istruttoria dovessero effettuarsi trasferimenti di biodiesel dall'assegnatario comunitario verso il vecchio ovvero il nuovo cancello d'ingresso, le relative quantità si pongono fuori dal contingente. 11. 3 Importo delle cauzioni per il trasporto e per lo stoccaggio del biodiesel A conferma di quanto espresso nel punto 2 della circolare Ministero delle Finanze n. 85, prot. 4230/VI del 19 marzo 1997, si rammenta che il biodiesel (agevolato o fuori contingente) in regime sospensivo é soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali. Tale garanzia deve essere prestata nella misura prevista per il gasolio. Resta ferma la disciplina degli esoneri cauzionali per i trasferimenti di biodiesel, sia nazionali che intracomunitari, effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni, di cui all'art. 6, comma 2 del D. l. vo 504/95. 11. 4 Regime dei cali e delle eccedenze di trasporto Sempre ai sensi del sopra citato art. 10, comma 2 del Decreto 156/08 - nelle more dell'emanazione del provvedimento ivi previsto- anche per i cali tecnici di trasporto del biodiesel si fa riferimento al livello previsto per il gasolio dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55/00, pari al 1% in volume a 15°C per trasferimenti via mare, via acque interne o a mezzo tubazioni e allo 0,5% in volume a 15°C per i trasferimenti su strada, per ferrovia o per altre vie. In caso di trasferimenti in regime sospensivo di biodiesel in parte ascritto al contingente e in parte non agevolato, un eventuale calo di trasporto all'interno dei suddetti limiti deve essere ripartito in misura proporzionale alle quantità dei due sopra indicati prodotti specificate nel documento di accompagnamento. Restano ferme tutte le prescrizioni di cui al D. M. 210/96. In caso di deficienze superiori al calo ammesso trova applicazione l'art. 47, comma 3 del D. l. vo 504/95. In tale evenienza, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni ivi previste, il conteggio dell'imposta dovuta deve essere effettuato applicando l'aliquota piena del gasolio uso carburazione sia per il biodiesel non agevolato sia per quello ascritto al contingente. Le eccedenze di trasporto sono prese in carico come biodiesel fuori contingente. 12. Precisazioni finali Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle impartite con: - la nota prot. 1528/ACVCT del 30 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle note prot. 2363/ACVCT del 22 maggio 2007 e prot. 3028 del 28 giugno 2007; - la circolare 23/D del 5 maggio 2004, relativamente alla parte riguardante la trasmissione tramite fax della terza copia dei DAA a scorta del biodiesel del contingente spedito dagli assegnatari comunitari ai rispettivi cancelli di ingresso. - - - - - - - - - - - Attesa la vastità della platea d'utenza alla quale le presenti disposizioni sono rivolte, si pregano le Associazioni di Categoria di adoperarsi per dare alle medesime la massima diffusione. Si pregano, altresì, le Direzioni Regionali in indirizzo a vigilare sul corretto adempimento delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà che si dovessero riscontrare nella pratica attuazione delle medesime.