Cir_Dogane_24_1_03_2 Circolare del 24/01/2003 n. 2 Agenzia delle Dogane - Area Uffici Giuridici e Contenzioso Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Art. 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), Art. 15 (definizione degli avvisi di accertamento e dei p.v. di constatazione) ed Art. 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti). Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine alle disposizioni della legge finanziaria 2003 riguardanti, tra l'altro, i tributi amministrati dall'Agenzia. PREMESSA Nel Supplemento ordinario n.240/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 31 dicembre 2002 - Serie generale - é stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003). In relazione alle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della suddetta legge, si forniscono primi chiarimenti per l'applicazione degli articoli 12, 15 e 16, riguardanti anche i tributi amministrati da questa Agenzia. Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, ancorché non espressamente precisato, le forme di definizione agevolata previste dai suddetti articoli non possono riguardare somme afferenti risorse proprie dell'Unione Europea in quanto entrate di esclusiva competenza del bilancio comunitario, e quindi non disponibili per lo Stato italiano. 1. Definizione dei carichi di ruolo pregressi: Art. 12 L'articolo 12 della legge finanziaria 2003 consente ai contribuenti di definire in maniera agevolata il proprio debito derivante dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli formati dagli uffici doganali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 30 giugno 1999. La estinzione di tali debiti é subordinata al pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), con l'aggiunta delle eventuali spese sostenute dal concessionario per l'espletamento delle procedure esecutive e con esclusione degli interessi di mora. Le disposizioni dell'articolo 12, comunque, non riguardano quei carichi tributari inclusi in ruoli per i quali sono tuttora pendenti contenziosi innanzi alle Commissioni tributarie, ai Tribunali od alle Corti di Appello, che restano, pertanto, disciplinati dalle norme di cui al successivo articolo 16. Per quanto concerne i ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, gli stessi concessionari sono tenuti ad informare i debitori della possibilità di avvalersi dei benefici previsti dal citato articolo 12 mediante l'utilizzo del modello previsto dal comma 3 dell'articolo in questione. Viceversa, per i ruoli affidati ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997, nessun obbligo di informativa é previsto, sicché i debitori dovranno recarsi di loro iniziativa presso gli sportelli dei concessionari ove intendono provvedere alla definizione agevolata. 2. Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione: Art. 15 2.1.L'ambito di applicazione In relazione alle disposizioni dell'articolo 15 occorre innanzitutto precisare che le stesse trovano applicazione, per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane, esclusivamente per gli avvisi di accertamento ed i processi verbali di constatazione, posto che gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non sono riferibili ai tributi suddetti. A norma del citato articolo 15, potranno essere oggetto di richiesta di definizione tutti gli atti di accertamento notificati dagli uffici dell'Agenzia entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (1 gennaio 2003) per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria provinciale, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, sempre alla data del 1 gennaio 2003, non sia stato notificato avviso di accertamento. In particolare, per quanto concerne la materia doganale, potranno formare oggetto di definizione anche gli accertamenti o le rettifiche degli stessi per i quali sia stato instaurato e penda, in qualsiasi fase, il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali, di cui agli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (in prosieguo T.U.L.D.), ovvero tale procedimento sia stato definito, e non siano ancora spirati i termini per l'impugnazione della decisione emessa presso la Commissione tributaria provinciale. Rientrano così nella previsione dell'articolo in commento, a titolo esemplificativo, sia l'accertamento in dogana, sia l'avviso di rettifica dell'accertamento notificato dall'ufficio doganale a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sia il provvedimento decisorio notificato a conclusione dell'iter del predetto procedimento amministrativo, eventualmente instaurato. A tale riguardo si richiama l'attenzione su quanto disposto nella circolare n. 41/D del 17 giugno 2002, la quale precisa che: 1. a far data dalla medesima, il procedimento amministrativo per la risoluzione della controversia doganale si conclude con la decisione del Direttore regionale territorialmente competente; 2. le controversie doganali pendenti presso la competente Area centrale dell'Agenzia, alla data del 17 giugno 2002, continuano ad essere decise dalla stessa Area. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 15 della legge finanziaria 2003, potranno essere definiti sia gli accertamenti conseguenti alle determinazioni dei Direttori regionali che quelli conseguenti alle determinazioni adottate dal Direttore della suddetta Area centrale. Per quanto riguarda, invece, i tributi in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, potranno fruire dei benefici dell'articolo in questione gli operatori economici ai quali sia stato notificato, entro la data del 1 gennaio 2003, l'avviso di pagamento di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in prosieguo, T.U.A.). In merito ai processi verbali di constatazione, potranno essere oggetto di definizione, ai sensi del presente articolo, quei processi verbali che evidenzino la debenza di maggiori tributi per i quali non sia ancora stato notificato, alla data del 1 gennaio 2003, apposito avviso di accertamento, con esclusione, comunque, di quei verbali dai quali emerga la constatazione di una violazione comportante l'applicazione della sola sanzione, non essendo quest'ultima fattispecie prevista dal disposto dell'articolo 15. 2.2. Determinazione degli importi dovuti ed effetti L'articolo 15 in esame prevede distinte modalità di definizione a seconda che si tratti di avvisi di accertamento o di processi verbali di constatazione. Per quanto concerne gli avvisi di accertamento, la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 17 marzo 2003, tenuto conto che il termine indicato dalla norma cade in giorno festivo, di una somma calcolata in misura percentuale dei maggiori tributi accertati, con riferimento ai seguenti scaglioni: 1. 30 per cento, per importi non superiori a 15.000 euro; 2. 32 per cento, per importi superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; 3. 35 per cento, per importi superiori a 50.000 euro. Relativamente ai processi verbali di constatazione redatti dagli uffici dell'Agenzia per i tributi di competenza, occorre fare riferimento, ai fini della definizione al comma 4, lettera b) dell'articolo in esame il quale prevede il pagamento, entro la citata data del 17 marzo 2003, di un importo calcolato riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso. Per effetto del disposto del comma 1, la definizione degli avvisi di accertamento e dei processi verbali di constatazione comporta la non applicazione di interessi e sanzioni. 2.3. Modalità di pagamento I pagamenti delle somme dovute per il perfezionamento delle definizioni di cui all'articolo 15 devono essere effettuati, per quanto riguarda i diritti doganali, secondo le ordinarie modalità di cui all'articolo 77 del T.U.L.D., presso l'ufficio doganale che ha in carico "il contesto". Con riferimento ai tributi in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, i pagamenti potranno essere effettuati direttamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con versamento sul conto corrente postale intestato alle medesime sezioni oppure, ove previsto, mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della possibilità di compensazione. Il comma 5 prevede la facoltà per i contribuenti di rateizzare gli importi complessivamente dovuti qualora gli stessi eccedano la somma di 2.000 euro, relativamente alle persone fisiche, e la somma di 5.000 euro, per gli altri soggetti. In tali ipotesi, fermo restando, ai fini del perfezionamento della definizione, l'obbligo del pagamento entro il 17 marzo 2003 delle suddette somme, a seconda del caso, di 2.000 e 5.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla stessa data, possono essere versati in due rate di pari importo entro il 16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005. L'eventuale omesso versamento delle eccedenze entro le sopra indicate date non comporta, in base alla norma di cui trattasi, l'inefficacia della definizione. Tuttavia per tale omissione é applicabile una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non versati, ridotta alla metà nel caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, oltre gli interessi legali. Per il recupero delle eccedenze non versate, delle sanzioni e degli interessi legali, si procede all'iscrizione a ruolo. Una volta effettuato il versamento dell'intero importo o, in caso di rateizzazione, dell'importo di 2.000 o 5.000 euro (a seconda se si tratti di persona fisica o altro soggetto), il contribuente dovrà far pervenire, entro dieci giorni, all'ufficio dell'Agenzia che ha in carico il "contesto" la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo eseguite. Per i pagamenti relativi ai diritti doganali che saranno eseguiti direttamente presso gli uffici cassa delle competenti dogane, il contribuente, per consentire la corretta imputazione degli importi, dovrà presentare contestualmente il suddetto prospetto esplicativo. Nel caso in cui il contribuente intenda definire l'accertamento conseguente a decisioni adottate dai Direttori regionali o dal Direttore della competente Area centrale, nell'ambito del procedimento amministrativo della controversia doganale, l'ufficio al quale occorrerà fare riferimento é quello presso il quale é sorta la contestazione. A norma del comma 6, la definizione non si perfeziona se é basata su dati diversi da quelli contenuti negli avvisi di accertamento e nei processi verbali di constatazione, per i quali la stessa viene richiesta. In tal caso gli importi versati, in forza della suddetta norma, non possono formare oggetto di rimborso ma vengono considerati acconti di quanto risulterà eventualmente dovuto. 2.4. Sospensione dei termini Ai sensi del comma 8, dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge finanziaria e fino al 18 marzo 2003, sono sospesi i termini per proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale avverso gli avvisi di accertamento per i quali non sia ancora decorso il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Chiusura delle liti fiscali pendenti: Art. 16 Sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 della legge finanziaria 2003, le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, in qualsiasi grado, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già in corso dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello, possono essere definite ad istanza del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, mediante il pagamento, entro il 17 marzo 2003, di una somma pari : . a 150 euro, se il valore della lite non supera i 2.000 euro; . al 10 per cento del valore della lite, se lo stesso é superiore ai 2.000 euro. Di seguito al predetto pagamento, da effettuarsi per ciascuna lite pendente, dovrà essere presentata dall'interessato, all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. 3.1. L'ambito di applicazione Devono intendersi definibili, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, le liti fiscali aventi ad oggetto atti di accertamento, atti di irrogazione della sanzione ed ogni altro atto di imposizione (ivi compresa la soppressa ingiunzione), nonché i giudizi instaurati avverso il ruolo, nei casi in cui lo stesso costituisca il primo atto che manifesta la pretesa (ad es. irrogazione immediata di sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi), e le liti relative a provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni, dai quali consegua la determinazione del tributo e/o delle eventuali sanzioni dovute, pendenti alla data del 1 gennaio 2003 dinanzi: 1. alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, anche a seguito di rinvio; 2. ai Tribunali ed alle Corti d'Appello, concernenti gli atti di imposizione e quelli sanzionatori impugnati prima dell'entrata in vigore della novella introdotta dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che ha devoluto alle Commissioni tributarie la giurisdizione per i tributi e le sanzioni di competenza di quest'Agenzia. 3.1.1. Liti pendenti Si intendono per liti pendenti, quelle in relazione alle quali: 1) alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2003), sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio. Si precisa che per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, si farà riferimento alla data in cui é stato notificato il ricorso o l'appello (artt. 20 e 53 D.lgs n. 546/92) all'ufficio competente, non essendo necessario che, entro il 1 gennaio 2003, vi sia stato anche il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria. Per i giudizi pendenti dinanzi al Giudice ordinario, dovrà considerarsi la data della notifica dell'atto di citazione o dell'atto di appello. 2) alla data del 1 gennaio 2003 sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, e non siano ancora decorsi i termini per impugnarla. Si pone in evidenza che per i suddetti giudizi pendenti alla data del 1 gennaio, il comma 7, dell'articolo in esame, prevede la sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze, sino al 17 marzo 2003. Pertanto, nel caso in cui il contribuente non aderisca al "condono", il residuo termine per l'impugnazione ricomincerà a decorrere dal 18 marzo 2003. 3) alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In tale circostanza é possibile definire una lite in relazione alla quale si sia formato il giudicato nel periodo compreso tra il 30 settembre 2002 ed il 31 dicembre 2002. 4) alla data del 1 gennaio 2003 vi sia pendenza a seguito di rinvio. Tale ipotesi va riferita alle cause devolute a: . un Tribunale a seguito di rinvio da parte della Corte d'Appello; . una Commissione tributaria, o ad un Tribunale, o ad una Corte d'Appello, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione; . una Commissione tributaria provinciale da parte di una Commissione tributaria regionale. 3.2. Valore della lite e lite autonoma Il valore della lite da considerare quale base di calcolo delle somme previste dalla lettera a) o b) comma 1, dell'articolo 16, va individuato, in relazione a ciascun atto introduttivo del giudizio, tenendo conto: . dell'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, con esclusione degli interessi e di eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Detto importo sarà desunto sempre dall'atto introduttivo del 1 grado di giudizio. . dell'importo della sanzione, per le cause afferenti unicamente un atto di irrogazione della sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione; . dell'importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo. Se la lite attiene a più tributi (es. dazi ed Iva all'importazione), del loro importo si terrà conto al fine di individuare il valore complessivo della lite. Va posto in evidenza che la definizione dovrà interessare la vertenza, nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura parziale della lite. Nell'ipotesi in cui con un atto introduttivo del giudizio siano stati contestati più atti di accertamento (ad es. più avvisi di rettifica dell'accertamento) o più provvedimenti di irrogazione della sanzione, ai sensi del comma 3, lettera b), che introduce il concetto di lite autonoma, la individuazione "del valore della lite" da assumere come base di calcolo per la sua definizione, deve essere effettuata tenendo conto di ogni singolo provvedimento impugnato. Va altresì precisato che anche l'eventuale riunione di più giudizi, fra loro connessi, ai sensi dell' articolo 29 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'articolo 274 cod. proc. civ., risulta irrilevante ai fini della individuazione del " valore della lite", in quanto l'importo da considerare quale base di calcolo é pur sempre quello relativo a ciascuna delle cause inizialmente instaurate. 3.3. Estensione degli effetti estintivi delle liti La definizione, ex articolo 16 in commento, di una lite fiscale inerente ad un rapporto tributario (in materia doganale e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi) di cui siano parte più soggetti, laddove effettuata da uno solo di questi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati; ciò indipendentemente dal fatto che tutti abbiano, o meno, instaurato una lite, ovvero siano già divenuti destinatari di una pronuncia definitiva. Più in particolare, nel caso in cui più coobbligati (ad es. coloro i quali abbiano partecipato alla introduzione, ritenuta irregolare, di merce nella Comunità, ovvero i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del T.U.A.) abbiano adito l'Autorità giurisdizionale - ordinaria o tributaria - instaurando un unico giudizio, ed uno solo di questi abbia inteso avvalersi della "chiusura agevolata della lite", l'adesione di quest'ultimo alla definizione in questione é di per sé idonea ad estinguere la causa anche in favore degli altri coobbligati-ricorrenti (ovvero attori). Parimenti, nel caso in cui più coobbligati abbiano incardinato distinti giudizi in relazione al medesimo rapporto tributario, la definizione agevolata di uno di essi determinerà, altresì, l'estinzione degli altri procedimenti. In tali ipotesi, sarà onere degli uffici individuare le vertenze afferenti al medesimo rapporto tributario controverso che siano, di riflesso, destinatarie degli effetti estintivi prodotti dalla definizione agevolata; individuati tali giudizi, gli uffici dovranno darne specifica comunicazione alla Commissione tributaria, ovvero, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla Cancelleria dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita. Nel caso in cui solo alcuni (anche uno solo) dei soggetti coobbligati abbiano impugnato il provvedimento emesso da questa Amministrazione ed uno solo di essi abbia perfezionato correttamente la definizione agevolata della lite, l'effetto estintivo (oltreché del giudizio, altresì, dell'obbligazione), prodotto da tale adesione, si estenderà sia in favore dei coobbligati che abbiano proposto autonomo gravame giurisdizionale che di quelli che, viceversa, non abbiano incardinato alcuna lite. 3.4. Somme dovute per la definizione Le liti fiscali di valore fino a 2.000 euro sono definite con il pagamento di 150 euro; se il valore della causa é superiore ai 2.000 euro, la definizione potrà avvenire con il pagamento di un importo pari al 10% del valore della lite. I versamenti dovranno essere effettuati, entro il 17 marzo 2003, in base alle modalità indicate al precedente paragrafo 2.3.. Ai fini della definizione non può trovare applicazione l'istituto della compensazione. Il versamento degli importi dovuti può essere effettuato anche ratealmente, in un massimo di sei rate trimestrali di medesimo importo; ove le somme dovute superino i 50.000 euro, le rate potranno essere al massimo dodici. Dovrà, in ogni caso, essere versato entro il 17 marzo 2003, l'importo della prima rata; sugli importi delle rate successive alla prima verranno calcolati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla suddetta data. Nell'ipotesi di omesso versamento delle rate successive, la definizione della lite non viene compromessa e dette somme saranno recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Saranno, altresì, dovuti: . una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non corrisposto, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza; . gli interessi legali. Ciò premesso, si deve considerare che per i tributi gestiti da questa Agenzia mancano disposizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (per le imposte sui redditi) e 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (per l'IVA) - che stabiliscono la riscossione frazionata del tributo in misura del 50% laddove l'atto di accertamento non sia ancora definitivo - sicché tali tributi, in pendenza di causa, devono essere versati dal contribuente in misura integrale. Conseguentemente in base al disposto del comma 5 dell'articolo 16 in questione, le somme riferite ai predetti tributi gestiti da questa Agenzia sono comunque dovute a titolo definitivo, "con esclusione delle sanzioni", anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. In particolare dette somme se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati, mediante cartella di pagamento, saranno versate entro il 17 marzo 2003. Ove, invece, anteriormente al versamento delle somme di cui al comma 1, lett. a) o b), sia stata ritualmente notificata la cartella di pagamento per le somme "comunque dovute", i relativi importi dovranno essere versati alla scadenza indicata nella cartella. Il pagamento delle somme in parola é dovuto anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'atto impositivo impugnato. Non dovranno, invece, essere corrisposte le sanzioni, pur se dovute in pendenza di lite. Pertanto nel caso in cui siano state già iscritte a ruolo, l'ufficio procederà allo sgravio. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 in argomento, la definizione agevolata non può dar luogo alla restituzione degli importi già versati in pendenza di lite anche se a titolo di sanzione; non può dare luogo altresì alla ripetizione di quanto già corrisposto dal contribuente che, pur avendo ottenuto una pronuncia favorevole, abbia ugualmente richiesto di avvalersi della possibilità di chiudere la lite pendente. 3.5. Pagamento in misura inferiore a quella dovuta Compete agli uffici ai quali sarà presentata la domanda verificare la congruità dei pagamenti effettuati dai contribuenti rispetto alle previsioni recate dall'articolo 16. Nel caso in cui l'erroneo -carente- versamento delle somme ivi previste sia stato effettuato in seguito ad errore ritenuto "scusabile", il contribuente dovrà essere invitato dall'ufficio ad integrare il versamento entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del predetto invito. La regolarizzazione del versamento non é ammessa e, quindi, la chiusura agevolata delle lite non potrà avere luogo nel caso in cui l'errore in cui é incorso il contribuente dovesse essere ritenuto "non scusabile". L'errore nella determinazione del valore della lite e/o nel calcolo degli importi dovuti si deve considerare "scusabile" e, pertanto, meritevole di essere regolarizzato, se risulta che il calcolo é stato effettuato con la diligenza ordinaria, seguendo i criteri fissati dal Legislatore per la determinazione di tali somme. Si é, ad esempio, in presenza di errore scusabile allorquando, posti per fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, il contribuente sia incorso in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche rilevabile prima facie in base ai dati ed ai criteri predetti; errore, dunque, emendabile con la semplice ripetizione del calcolo. L'esiguità della parte di somma non versata potrà essere valutata dall' ufficio ai fini della scusabilità dell'errore. Deve ritenersi, altresì, scusabile l'errore commesso per effetto di condizioni di "obiettiva" incertezza, ovvero a causa della particolare complessità del calcolo. Deriva, per contro, la non scusabilità di errori che siano il risultato di una dinamica operativa manifestamente negligente del contribuente, il quale abbia arbitrariamente derogato ai criteri previsti dal Legislatore per il computo di tali somme; ciò può agevolmente ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il contribuente abbia corrisposto l'importo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'articolo in esame, piuttosto che quello previsto dalle disposizioni recate dalla successiva lett. b) del medesimo comma. 3.6. Sospensione delle liti Al fine di consentire ai contribuenti che abbiano instaurato un giudizio in materia tributaria, di verificare l'opportunità di aderire alla chiusura della lite e, in caso positivo, di adempiere a tutte le incombenze previste dalla norma in esame, é previsto che: 1. dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 non possono essere fissate udienze di trattazione delle liti fiscali già incardinate; 2. nel caso in cui al 1 gennaio 2003 siano state già fissate udienze di trattazione, per i giorni compresi nel suddetto periodo, i giudizi potranno essere sospesi ad istanza del contribuente; 3. qualora la trattazione della causa sia stata già fissata per una data successiva a quella prevista dal comma 2 dell'articolo in esame (17 marzo 2003), il contribuente potrà formulare istanza di sospensione del giudizio solo nel caso in cui abbia già correttamente aderito alla definizione agevolata della lite, mediante il pagamento di quanto dovuto; 4. la trattazione dei giudizi, per i quali i contribuenti avranno chiesto la definizione agevolata della lite, sarà sospesa fino al 31 luglio 2005; 5. i termini per impugnare sentenze emesse sia dalle Commissioni tributarie che dall'Autorità giudiziaria ordinaria, nel corso di liti suscettibili di essere definite ai sensi dell'art. 16 in parola, sono, comunque, sospesi fino al giorno successivo a quello previsto per il pagamento delle somme di cui al comma 1 del citato articolo 16 (17 marzo 2003); il periodo residuo ricomincerà a decorrere dal giorno successivo; 6. nel caso in cui l'adesione alla definizione in parola risulti affetta da irregolarità insanabili, la sentenza già emessa nei confronti del medesimo contribuente, che non può, pertanto, definire la lite in forma agevolata, potrà essere da quest'ultimo impugnata, unitamente al diniego alla definizione, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica al contribuente di tale ultimo provvedimento negativo. 3.7. Estinzione del giudizio La chiusura della lite é subordinata alla verifica della regolarità della domanda di definizione e della congruità del versamento effettuato dal contribuente. Gli uffici, pertanto, entro il 31 luglio 2005, dovranno comunicare direttamente alle Segreterie delle Commissioni tributarie e, tramite l'Avvocatura dello Stato, alle Cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'Appello, la regolarità delle definizioni agevolate afferenti alle liti pendenti presso tali Organi. A seguito di tale comunicazione, gli Organi giurisdizionali presso i quali sono incardinate le liti dichiareranno l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 3.8. Compiti degli uffici Gli uffici di questa Agenzia, ricevute le domande di definizione, dovranno trasmettere entro il 30 giugno 2003, al Giudice dinanzi al quale sono incardinate le vertenze, l'elenco delle liti pendenti per le quali sia stata presentata istanza di definizione agevolata, nonché di quelle, incardinate da più coobbligati, suscettibili di fruire dell'estensione degli effetti estintivi delle liti. Per i giudizi pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, la suddetta trasmissione dovrà essere effettuata per il tramite delle Avvocature dello Stato, territorialmente competenti, previa assunzione dei necessari accordi. Successivamente e, comunque, entro il 31 luglio 2005, gli uffici, verificata la regolarità delle procedure seguite dagli interessati per le definizioni delle liti e la congruità dei pagamenti effettuati, depositeranno presso la competente Commissione tributaria apposita comunicazione; per i giudizi in corso dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria tale deposito dovrà essere effettuato avvalendosi delle locali Avvocature dello Stato. Nei casi in cui gli uffici dovessero esprimere diniego alla definizione agevolata di una vertenza (ad esempio omesso versamento delle somme dovute a causa di un errore non scusabile del contribuente), gli stessi dovranno emettere un motivato provvedimento. Di tale provvedimento dovrà esserne data comunicazione all'Autorità giurisdizionale presso la quale pende la lite affinché il giudizio possa riprendere il suo corso. Il provvedimento di diniego dovrà essere notificato anche al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del DPR n. 600/73, avvertendolo della facoltà di poter impugnare il provvedimento in questione dinanzi all'Organo giudiziario presso il quale pende la lite. Al fine di agevolare la sollecita dichiarazione di estinzione delle liti, si raccomanda agli uffici di rimettere le sopra indicate comunicazioni alla Segreteria di ciascuna Sezione - ove già nota - delle Commissioni tributarie, ovvero, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, alla Cancelleria di ciascuna Sezione dell'Autorità giurisdizionale ordinaria che hanno in carico le cause. * * * * * * * Le Direzioni regionali in indirizzo, ove lo ritengano opportuno, impartiranno a tutti gli uffici dipendenti ulteriori opportune istruzioni operative. Assicureranno inoltre il coordinamento delle attività che dovranno essere espletate dagli uffici per la chiusura delle liti pendenti, prendendo gli opportuni contatti con le locali Avvocature al fine della definizione di quelle incardinate dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria. Avranno cura, infine, di dare la massima diffusione alla circolare presso gli operatori economici e le categorie professionali interessate.