Cir_Dogane_1_7_04_34 Circolare Dogane 01/07/2004 n. 34 Tassazione del gas metano - Applicazione della normativa vigente. Sintesi: Con la circolare vengono integrati i chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare 48/d del 26.7.2002, prevedendo adattamenti delle procedure e dei connessi adempimenti contabili, tenuto conto che il settore del gas presenta peculiarità ed aspetti del tutto specifici rispetto agli altri oli minerali. In particolare vengono esaminati alcuni aspetti riguardanti le concessioni minerarie condivise, il pagamento dell'accisa e i rimborsi, particolari casi di cumulo dei consumi, la revisione delle dichiarazioni doganali, gli impianti di compressione, i consumi nelle imprese industriali poste in liquidazione e gli adempimenti fiscali degli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. Testo: Con circolare n. 48/D del 26 luglio 2002 sono stati forniti alcuni indirizzi operativi concernenti il settore impositivo del gas metano, nonchè chiarimenti circa i relativi adempimenti. Anche a seguito di richieste presentate da alcuni operatori del settore, rivolte particolarmente all'ottenimento di un'applicazione uniforme della normativa a livello nazionale, è emersa l'opportunità di integrare i chiarimenti a suo tempo forniti considerando che il settore del gas presenta peculiarità ed aspetti del tutto specifici rispetto agli altri oli minerali, per i quali occorre prevedere adattamenti delle procedure e dei connessi adempimenti contabili, in attesa che venga recepita nella normativa nazionale la direttiva europea 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. 1) Concessioni minerarie condivise Tenuto conto che il codice di accisa viene già attribuito al titolare dell'impianto di trattamento del gas naturale estratto dai pozzi, in quanto gestito in regime di deposito fiscale, nel caso di concessioni minerarie condivise deve essere rilasciato un codice identificativo per ciascun proprietario del gas metano estratto e trattato, necessario in relazione all'obbligo di inserimento dei dati nella relativa dichiarazione annuale di consumo, da presentare ai sensi del comma 8 bis dell'art. 26 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 (TUA), utilizzabile anche nei casi, peraltro a carattere residuale, di cessione diretta del gas metano estratto e destinato a consumatori finali ovvero a soggetti grossisti (vedi al riguardo le disposizioni impartite con il fax circolare prot. n. 2878/01/IV/DCPC del 17.4.2001). 2) Pagamento dell'accisa - Rimborsi Si ribadisce che le rate mensili di acconto, calcolate sulla base dei quantitativi di gas immessi in consumo nell'anno precedente, non possono essere variate in corso d'anno in base ad un diverso andamento dei consumi, come ad esempio in caso di acquisizione di nuovi clienti o di cessazione di contratti. Nel caso di acquisizione di clienti ubicati in province diverse da quelle già denunciate, il soggetto obbligato al pagamento delle accise è tenuto a comunicare al competente Ufficio i dati delle presumibili immissioni in consumo per il relativo calcolo delle rate di acconto mensili, da versare nel primo anno di fornitura. Qualora le rate di acconto siano di modesta entità e previa richiesta da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, l'Ufficio territorialmente competente può autorizzare il versamento anticipato in un'unica soluzione dell'importo totale dell'accisa dovuta per il primo anno di esercizio. Tale procedura può essere accordata in via generale qualora l'andamento dei consumi rimanga costantemente di modesta entità, comportando il versamento di rate di acconto di importo non rilevante. Naturalmente il versamento unico anticipato delle rate di acconto dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio di ogni anno, previo autorizzazione concessa, a seguito di preventiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo, in base ai dati in essa contenuti. Nell'ipotesi di chiusura di attività nel corso dell'anno può essere consentita la presentazione della dichiarazione annuale di consumo entro la fine del secondo mese successivo alla data di cessazione dell'attività; entro il predetto termine dovranno essere effettuati i conguagli d'accisa. Nei casi di crediti maturati in sede di liquidazione della dichiarazione annuale dai soggetti obbligati al pagamento delle accise con rate di acconto mensile, qualora non possano essere portati in detrazione sui successivi versamenti dando luogo a richieste di rimborso, stante che tale fattispecie non risulta disciplinata dal DM 12.12.1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), la restituzione viene effettuata, su richiesta scritta dell'avente diritto, da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane, previo accertamento della effettiva sussistenza del diritto alla restituzione delle somme richieste. 3) Particolari casi di cumulo dei consumi Per la determinazione dell'entità dei consumi di gas metano necessari per il funzionamento della rete nazionale dei gasdotti e delle concessioni di stoccaggio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'accisa prevista per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (art. 24, comma 5, legge 23.12.2000, n. 388 e successive proroghe), si dovranno considerare: - i consumi dell'intera rete nazionale dei gasdotti; - i consumi dell'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale facenti capo ad un solo titolare. 4) Revisione delle dichiarazioni doganali A seguito del processo di liberalizzazione del mercato del gas intervenuto con l'emanazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 la scrivente con nota prot. 1064 del 27 giugno 2001 ha disciplinato gli adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito ed all'esportazione di gas evidenziando, tra l'altro, che il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali è diverso dal soggetto che effettua l'accertamento quantitativo del prodotto in ingresso od in uscita nel/dal territorio doganale. Quest'ultimo provvede, nei punti di misura condivisi, a gestire la ripartizione delle quantità, che avviene con metodi fissati dal codice di rete approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas con deliberazione n. 75/03 del 1.7.2003. Tale ripartizione può essere soggetta a modifiche, fermo restando i quantitativi totali misurati in introduzione od in uscita. La provvisorietà delle quantità allocate, non eliminabile dal sistema di gestione delle attività del gas, potrebbe comportare la revisione delle dichiarazioni doganali presentate da ciascun utente. In tale evenienza, tenuto conto che in ogni caso il totale del gas oggetto della successiva allocazione è comunque di valore pari a quello complessivamente oggetto di dichiarazione di importazione, in sede di revisione dell'accertamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90, non si rendono applicabili le norme previste dall'art. 303 del Testo Unico della legge doganale, stante la particolarità di gestione del sistema che statuisce la provvisorietà del quantitativo allocato al momento dell'operazione doganale. 5) Impianti di compressione Nel particolare settore impositivo del gas metano l'accisa è dovuta, oltre che dai soggetti consumatori di prodotto di proprietà vettoriato attraverso reti di metanodotti, anche dai soggetti che vendono direttamente il gas metano ai consumatori finali. In particolare, per gli impianti di compressione di gas metano, è stato disposto prima in via amministrativa con telex prot. 327 del 16 dicembre 1999 dell'allora Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi e successivamente con l'art. 26 della legge n. 388/2000, l'obbligo di gestione in regime di deposito fiscale. Conseguentemente, le forniture di gas metano dirette a tali impianti saranno effettuate in regime sospensivo e l'obbligo del pagamento delle accise, calcolate sulla base delle aliquote vigenti in rapporto all'uso finale cui è destinato il prodotto, ricade sui titolari degli stessi impianti di compressione che sono tenuti a porre in essere i relativi adempimenti, in quanto gli stessi assumono la figura del soggetto fornitore/venditore del gas metano al consumatore finale, salvo eventuali trasferimenti in regime sospensivo. 6) Consumi nelle imprese industriali poste in liquidazione Sono stati manifestati dubbi circa il corretto trattamento fiscale cui sottoporre il gas metano impiegato da imprese industriali che cessano la loro attività produttiva, perchè poste in liquidazione, relativamente alle attività di manutenzione degli impianti ed al consumo negli uffici, mense e spogliatoi ubicati all'interno degli stabilimenti. Al riguardo, trattandosi di impieghi collegati, seppure in via residuale, all'attività produttiva, l'aliquota d'accisa applicabile al gas metano impiegato è quella prevista per gli usi industriali. 7) Adempimenti fiscali degli impianti gestiti in regime di deposito fiscale Data la particolare natura degli impianti che movimentano, producono e stoccano il gas metano (reti di gasdotti, stoccaggi, impianti di GNL), per i quali in via generale è precluso ogni tipo di immissione in consumo con pagamento d'accisa, gli Uffici in indirizzo sono invitati a concordare con gli operatori interessati una contabilità fiscale snella e semplificata, tale da evidenziare le sole quantità oggetto delle movimentazioni effettuate. La presente circolare è stata approvata al Comitato di Indirizzo Permanente nella seduta del 21 giugno 2004. Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne al massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente. Si fa riserva di fornire le opportune direttive che si renderanno necessarie a seguito del recepimento della citata Direttiva 2003/96/CE.