Cir_Contenzioso_18_6_01_59 Circolare del 18/06/2001 n. 59 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di PROCEDURE FISCALI. INDICE 1 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 1.1 Autotutela attivata dal Garante 1.2 Punibilita' di violazioni formali 2 REGIMI FISCALI AGEVOLATI - ARTICOLI 13 E 14 2.1 Costo beni ammortizzabili 2.2 Versamenti d'acconto IRAP ed IVA 2.3 Versamenti a saldo IVA ed interessi 2.4 Detrazioni d'imposta 2.5 Nuova attivita' per socio accomandante o di S.r.l. 2.6 Nuova attivita' per chi ha gia' prestato lavoro occasionale 2.7 Assunzione di personale per le nuove attivita'. Obblighi contabili 2.8 Dichiarazioni da presentarsi per le attivita' marginali 2.9 Passaggio dal regime forfetario a quello per le attivita' marginali 2.10 Attivita' marginale svolta in piu' punti vendita 3 IVA 3.1 Scheda carburante 3.2 Regime speciale dell'agricoltura - Articolo 31, comma 2 3.3 Stampa dei registri contabili 4 CREDITO D'IMPOSTA - ARTICOLO 7 4.1 Adempimenti contabili 5 RAVVEDIMENTO OPEROSO 5.1 Riduzione credito IRPEG o IRAP Si riportano qui di seguito le risposte ai quesiti, in materia di procedure fiscali, formulati in occasione delle videoconferenze tenute nei giorni 30 gennaio 2001 e 23 febbraio 2001. 1 STATUTO DEL CONTRIBUENTE 1.1 Autotutela attivata dal Garante D: Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Garante puo', tra l'altro, attivare le procedure di autotutela. Si chiede di conoscere se all'esercizio di questo potere consegue il dovere per l'ufficio di annullare o ridurre la pretesa, oppure si tratta di un potere meramente sollecitatorio. R: L'articolo 1 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, con il quale e' stato adottato il Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, dispone che "Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che e' competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende". L'articolo 13 della legge 212 del 2000 non innova la disciplina dell'autotutela, ma attribuisce all'ufficio del Garante un potere di impulso, da esercitare presso gli uffici competenti in materia di autotutela ai sensi del D.M. n. 37 del 1997. 1.2 Punibilita' di violazioni formali D: Il comma 5-bis dell'articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7 del decreto approvato il 26 gennaio 2001 in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 212 del 2000, stabilisce che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Si chiede di chiarire se per la verifica della condizione del mancato pregiudizio dell'azione di controllo l'ufficio competente si basera' sulla situazione concreta riscontrata nel caso specifico, cosicche', ad esempio, anche l'irregolare tenuta delle scritture contabili, se non seguita da contestazioni sostanziali, rientrerebbe nella previsione di non punibilita', oppure se tale condizione verra' valutata considerando in astratto il tipo di violazione commessa. Nella seconda ipotesi, si chiede, altresi', quali sono le violazioni formali cui non si applica l'esimente in quanto pregiudizievoli dell'azione di controllo. R: L'ufficio valutera', nei singoli casi specifici, se le violazioni hanno determinato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ed in caso di punibilita' motivera' adeguatamente i provvedimenti che avra' adottato. 2 REGIMI FISCALI AGEVOLATI - ARTICOLI 13 E 14 2.1 Costo beni ammortizzabili D: Nel caso in cui un contribuente abbia acquistato nell'ambito dell'attivita' d'impresa, soggetta al regime fiscale agevolato di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un bene ammortizzabile, si chiede come dovra' documentare il costo ai fini della determinazione della quota di ammortamento, non essendo obbligato alla tenuta di alcuna documentazione contabile. R: Gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplinanti il regime agevolato delle nuove attivita' imprenditoriali e di lavoro autonomo ed il regime fiscale delle attivita' marginali, introducono una radicale semplificazione degli obblighi contabili. Prevedono, infatti, l'esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' l'esonero dall'obbligo di liquidazione e di versamenti periodici ai fini IVA, previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100. Tuttavia sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, consistenti nella conservazione dei documenti ricevuti ed emessi nonche', se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Da tale disposizione si evince che i contribuenti sono comunque obbligati alla conservazione delle fatture relative ai beni ammortizzabili. La determinazione delle quote di ammortamento e' effettuata secondo le disposizioni previste dal TUIR. A tal fine il contribuente deve evidenziare i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento. Si rende necessaria, pertanto, la predisposizione di un prospetto riepilogativo, nel quale andranno rilevati i seguenti elementi: - la fattura d'acquisto e natura del bene ammortizzabile; - il costo di acquisizione del bene; - il coefficiente d'ammortamento applicabile; - la quota d'ammortamento spesata nell'anno; - le quote d'ammortamento complessivamente spesate; - residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d'imposta. 2.2 Versamenti d'acconto IRAP ed IVA D: Si chiede se tra gli obblighi sostanziali permane anche il versamento dell'acconto IRAP e IVA. R: In riferimento all'obbligo di versamento dell'acconto IVA da parte dei contribuenti che fruiscono dei regimi fiscali agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si osserva che l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dispone che sono soggetti al versamento dell'acconto i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti che applicano i regimi in esame, poiche' sono esonerati ai sensi del comma 6 degli articoli 13 e 14 della L.F. 2001 dagli obblighi di liquidazione e dai versamenti periodici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, che ha abrogato e sostituito le disposizioni portate dai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del DPR n. 633 del 1972, sono esonerati anche dall'obbligo del versamento dell'acconto. In merito all'acconto IRAP, invece, la normativa dispone che lo stesso e' dovuto secondo le modalita' e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Si osserva, infine, che l'imposta prevista dai regimi in esame e' sostitutiva della sola imposta sui redditi delle persone fisiche. Restano pertanto dovute le altre imposte. I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l'acconto IRAP, calcolato secondo le modalita' previste ordinariamente. 2.3 Versamenti a saldo IVA ed interessi D: Nei regimi sostitutivi l'IVA e' versata in unica soluzione a seguito della dichiarazione annuale. Si chiede se su detto importo sono dovuti interessi. R: L'IVA viene versata a saldo in unica soluzione e non sono dovuti interessi. 2.4 Detrazioni d'imposta D: Si chiede di sapere come operano le detrazioni d'imposta soggettive (carichi di famiglia) nelle due seguenti ipotesi: a) un soggetto con coniuge e due figli a carico che inizia l'attivita' d'impresa nel 2001 che possiede alla fine del periodo d'imposta solo un reddito soggetto ad imposta sostitutiva di 40 milioni; b) un soggetto con coniuge e due figli a carico che inizia l'attivita' d'impresa nel 2001 che possiede alla fine del periodo d'imposta un reddito soggetto ad imposta sostitutiva di 40 milioni e un reddito di capitali di 15 milioni. R: Come e' noto, gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno introdotto due nuovi regimi fiscali agevolati, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attivita' marginali, i quali prevedono il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari, rispettivamente, al 10 ed al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi dell'articolo 50 (per il lavoro autonomo) o dell'articolo 79 (per il reddito di impresa) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Cio' premesso, si osserva che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in quanto soggetto ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini IRPEF. Per quanto riguarda le detrazioni soggettive, esse incidono sull'imposta lorda commisurata nei modi ordinari al reddito complessivo e possono essere computate fino a concorrenza di tale imposta. Di conseguenza, nel primo caso prospettato nel quesito, essendo il contribuente titolare di un unico reddito assoggettato all'imposta sostitutiva, non si applica la detrazione soggettiva per carichi di famiglia. Nella seconda ipotesi, invece, il contribuente, che oltre al reddito soggetto ad imposta sostitutiva, possiede altri redditi (redditi di capitale) soggetti a tassazione ordinaria; operera' le detrazioni soggettive fino a concorrenza dell'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. 2.5 Nuova attivita' per socio accomandante o di S.r.l. D: Si chiede se la qualita' di socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l. nel corso dei tre anni precedenti inibisce l'utilizzo del regime agevolato introdotto dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000. R: Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 in rassegna, il beneficio del regime agevolato e' riconosciuto, tra l'altro, a condizione che "il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare". La qualita' di socio in societa' personali o di capitale non e' di per se' causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto e' stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli puo' ugualmente fruire del regime agevolato purche' non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attivita' di gestione all'interno della societa', dopo il conferimento di solo capitale. 2.6 Nuova attivita' per chi ha gia' prestato lavoro occasionale D: Si chiede di conoscere se un neo professionista che nel corso del 2000 ha effettuato solo n. 2 prestazioni di lavoro occasionale rilasciando normale ricevuta sui compensi percepiti puo', nel 2001, aprendo la partita IVA, utilizzare il regime di cui all'articolo 13. R: Cosi' come gia' specificato con Circolare 26 gennaio 2001, n. 8, al punto n. 1.2, si ricorda che la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge n. 388 del 2000 "ha carattere antielusivo ed e' finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare ad esercitare l'attivita' in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Piu' che avere riguardo, quindi, al tipo di attivita' esercitata in precedenza occorre porre l'accento sul concetto di mera prosecuzione della stessa attivita'. E' da ritenersi certamente mera prosecuzione dell'attivita' in precedenza esercitata quell'attivita' che presenta il carattere della novita' unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuita', utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attivita' precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L'indagine diretta ad accertare la novita' dell'attivita' intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attivita' viene esercitata". 2.7 Assunzione di personale per le nuove attivita'. Obblighi contabili D: Si chiede quali siano gli obblighi contabili che l'esercente attivita' d'impresa o il professionista, che si avvale del nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative (articolo 13 legge n. 338 del 2000), e' tenuto ad osservare relativamente ad assunzioni di personale. R: I soggetti che fruiscono del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 sono esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' da quello di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100. I suddetti soggetti sono obbligati, invece, alla tenuta dei libri e registri connessi all'applicazione della normativa sul lavoro, previsti dall'articolo 21 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed ai relativi adempimenti. 2.8 Dichiarazioni da presentarsi per le attivita' marginali D: Si chiede quali sono le dichiarazioni fiscali che deve presentare un'impresa marginale che usufruisce del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 14 della legge n. 388 del 2000. Si domanda, altresi', se esiste l'obbligo di presentare anche la dichiarazione per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, nel caso in cui questi ultimi siano i soli redditi prodotti. R: I soggetti che fruiscono del regime agevolato, previsto dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 per le attivita' marginali, sono esonerati, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dall'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. L'articolo 1, comma 2, del DPR 23 marzo 1998, n. 100, cosi' come modificato dall'articolo 2 del DPR 10 ottobre 1999, n. 542, stabilisce l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche per i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. Di conseguenza i contribuenti in regime agevolato sono esonerati dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, finche' permangono le condizioni per fruire di detto regime. Resta fermo, infine, l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata anche nel caso in cui i soli redditi prodotti siano i quelli soggetti ad imposta sostitutiva. 2.9 Passaggio dal regime forfetario a quello per le attivita' marginali D: Si chiede se un contribuente in regime di tassazione forfetario di cui all'articolo 3, commi da 172 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa optare per il regime fiscale agevolato previsto per i marginali dall'articolo 14 della Legge finanziaria 2001. Infatti, dal testo della circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001, ipotizzando che il regime forfetario esclude i contribuenti in parola dagli studi di settore, le relative attivita' sembrerebbero escluse a priori dal nuovo regime, senza considerare il possibile cambiamento del regime contabile che ricondurrebbe le stesse attivita' nuovamente soggette agli studi di settore e, quindi, incluse nell'agevolazione. R: Con la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 si e' inteso precisare che il regime fiscale previsto dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' alternativo al regime forfetario di determinazione dell'imposta disciplinato dall'articolo 3, commi da 171 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto, il contribuente in regime forfetario che voglia accedere al regime fiscale delle attivita' marginali, puo' farlo a condizione che possegga i requisiti previsti dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 e produca espressa "domanda" all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, diretta ad accedere al regime agevolato. Si ricorda che il regime forfetario previsto dai commi da 171 a 174 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 e' da considerarsi regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa norma. Ne consegue che l'eventuale opzione del contribuente e' finalizzata ad adottare un diverso regime di determinazione del reddito. Pertanto qualora il soggetto eserciti un'attivita' per la quale si applicano gli studi di settore, lo stesso puo' avvalersi del regime agevolato in argomento. 2.10 Attivita' marginale svolta in piu' punti vendita D: Si chiede se il soggetto che svolge l'attivita' in piu' punti vendita (causa di inapplicabilita' degli studi di settore nell'ipotesi di contabilita' non tenuta separatamente) possa optare per il regime agevolato di cui all'articolo 14 della legge n. 388 del 2000. R: Presupposto per poter fruire del regime fiscale delle attivita' marginali di cui all'articolo 14 della citata legge 29 dicembre 2000, n. 388 e' che all'attivita' esercitata dal contribuente siano applicabili gli studi di settore. L'articolo 2 di ciascuno dei decreti ministeriali del 30 marzo 1999 prevede tra le cause di inapplicabilita' l'esercizio dell'attivita' d'impresa attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione e di vendita. Tuttavia tale causa d'inapplicabilita' non opera qualora con separata contabilizzazione vengano annotati gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, distinti per ciascuna unita' di produzione o vendita. Con successivo Decreto Ministeriale del 24 dicembre 1999 sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti dei soggetti che esercitano l'attivita' in piu' punti di produzione o di vendita, o che esercitato piu' attivita'. Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2000, e' stato chiarito che l'annotazione separata riguarda esclusivamente i componenti oggettivamente imputabili a ciascun punto di vendita o di produzione e non concerne, invece, i beni a destinazione promiscua, per i quali esistono degli appositi "automatismi" correttivi introdotti nel programma "GE.RI.CO.". Con la stessa circolare e' stato tra l'altro precisato che l'obbligo, per il primo periodo d'imposta, in cui trovano applicazione gli studi di settore, puo' essere assolto in sede di dichiarazione annuale e che non sono previste particolari modalita' di rilevazione, per cui e' possibile procedere all'annotazione attraverso i mezzi ritenuti piu' idonei (codici causali, schede extracontabili,...). Per quanto sopra esposto, essendo applicabili gli studi di settore alle attivita' svolte in piu' punti vendita a condizione che venga tenuta una separata contabilizzazione delle componenti rilevanti a tal fine, l'esercizio dell'attivita' con piu' punti vendita non e' di per se causa di inapplicabilita' del particolare regime agevolato di cui all'articolo 14 della legge finanziaria 2001. Atteso che tra le agevolazioni previste dal regime in argomento e' compreso l'esonero dalla tenuta della contabilita', l'obbligo della separata annotazione puo' essere assolto in sede di dichiarazione annuale mediante l'indicazione dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, distinti per punto vendita o produzione. 3 IVA 3.1 Scheda carburante D: Si chiede se, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, vi sia ancora l'obbligo di registrazione delle schede carburante. R: Si conferma quanto gia' in precedenza chiarito con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998. La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 7, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, concernente l'insussistenza dell'obbligo di annotazione delle fatture relative ad acquisti ed importazioni con IVA indetraibile ai sensi dell'articolo 19, secondo comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (attualmente 19 bis-1 del citato decreto n. 633 del 1972), e' estesa anche alla scheda carburante, considerata la sua funzione di documento sostitutivo della fattura. Va rilevato, tuttavia, che, stante la natura soggettiva dell'indetraibilita' dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti, che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 4 del DPR 10 novembre 1997, n. 444. L'obbligo di registrazione sussiste, in ogni caso, ai fini delle imposte dirette per i contribuenti in contabilita' semplificata. 3.2 Regime speciale dell'agricoltura - Articolo 31, comma 2 D: L'articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 442 prevede che in presenza di nuove disposizioni normative e' consentita la variazione dell'opzione e della revoca. Si chiede se e' possibile, a seguito della proroga del regime speciale ancora per un anno contenuta nell'articolo 31, comma 2, della legge n. 388 del 2000, la revoca dell'opzione per il regime normale ancorche' non sia decorso il quinquennio di cui al comma 11 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972. Si ricorda che il passaggio al regime speciale comporta la rettifica della detrazione (articolo 19 bis-2, comma 3), per cui l'Erario non subirebbe alcun danno e comunque la revoca dell'opzione sarebbe un atto di giustizia per quei contribuenti che avevano anticipato l'opzione ritenendo che l'intero settore passasse al regime normale. R: Con la modifica apportata dall'articolo 31, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e' stato prorogato all'anno 2001 il regime speciale per i produttori agricoli. Tanto premesso, considerato che l'articolo 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 442, prevede la possibilita' di revoca dell'opzione nel caso di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si ritiene che la proroga prevista dalla Legge finanziaria per il 2001 incida su quegli elementi di giudizio in base ai quali e' stata operata la scelta di anticipare all'anno d'imposta 2000 l'opzione per il regime ordinario. Di conseguenza, sussistono le condizioni per esercitare la revoca dell'opzione per il regime ordinario e quindi scegliere per l'anno 2001 l'adozione del regime speciale, ovviamente a condizione che ricorrano gli altri elementi previsti dalle norme per tale regime. 3.3 Stampa dei registri contabili D: L'articolo 3, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che i registri contabili meccanizzati si considerano regolarmente tenuti se i dati vengono stampati sui relativi registri entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. In relazione a tale norma si chiede di conoscere se possono ritenersi superate tutte le disposizioni recanti termini diversi come, ad esempio, il decreto ministeriale 22 dicembre 1988, il quale prevede, all'articolo 2, lettera d), la consegna da parte dei soggetti incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili a ciascun utente, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, dei fogli relativi alle registrazioni eseguite nel periodo d'imposta. R: Per effetto della modifica apportata, dall'articolo 3, comma 4 della legge 25 novembre 2000, n. 276, all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si considera regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, a condizione che i dati contabilizzati secondo i termini di legge siano stampati sui registri bollati entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali previsto per le singole leggi d'imposta. Tale disposizione ha carattere generale e opera nei confronti di "qualsiasi registro contabile" tenuto "con sistemi meccanografici", non esclusi i registri multiaziendali a striscia continua, la cui tenuta e' disciplinata dal D.M. 22 dicembre 1988. Ne consegue, quindi, che il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2, lett. d), del citato decreto ministeriale, deve intendersi superato. 4 CREDITO D'IMPOSTA - ARTICOLO 7 4.1 Adempimenti contabili D: Si chiede quali sono gli adempimenti contabili da osservare in merito al nuovo credito d'imposta per le nuove assunzioni. R: L'operativita' del credito d'imposta in questione e' automatica. In seguito all'assunzione, il datore di lavoro puo' utilizzare l'importo del credito maturato, determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione del modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Circolare n. 5 del 26 gennaio 2001). Gli adempimenti contabili da osservare sono solo quelli strettamente inerenti l'inserimento del lavoratore tra il personale dipendente risultante dagli appositi libri paga e matricola previsti dall'articolo 21 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 5 RAVVEDIMENTO OPEROSO 5.1 Riduzione credito IRPEG o IRAP D: Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi precisano che sia in caso di ravvedimento operoso relativo a errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale sia in caso di ravvedimento operoso relativo ad errori non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale deve essere eseguito il pagamento della sanzione ridotta del tributo dovuto e degli interessi moratori. Si vorrebbe aver definitiva conferma del fatto che - in entrambi i casi sopra descritti - anche quando la dichiarazione originaria presentava un credito d'imposta non richiesto a rimborso non ci si debba limitare a ridurre il credito risultante dalla dichiarazione, ma si debba procedere al versamento del maggior tributo, con l'effetto che il credito risultante dalla dichiarazione originaria restera' utilizzabile per future compensazioni in dichiarazione o nel modello F24. R: Ai fini del ravvedimento operoso relativo: 1) ad errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (es.: errori materiali e di calcolo; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta, ecc.); 2) ad errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (es.: omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzione dell'imponibile); occorre che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, il contribuente: a) presenti la prevista dichiarazione integrativa; b) effettui il versamento del tributo dovuto, nonche' degli interessi moratori e della sanzione ridotta che, in caso di errori di cui al punto sub 1) e' pari al 6 per cento (ossia un quinto del 30 per cento) della maggiore imposta dovuta o del minor credito, mentre in caso di errori di cui al punto sub 2) e' pari al 20 per cento (ossia un quinto del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante. In entrambi i casi sopradescritti, qualora la dichiarazione originaria presentava un credito d'imposta non richiesto a rimborso, ai fini del ravvedimento, dopo aver presentato una dichiarazione integrativa con l'esposizione del minor credito (o dell'imposta dovuta), occorre effettuare il pagamento del tributo dovuto (differenza tra l'importo del credito riportato nella dichiarazione originaria e quello esposto nella dichiarazione integrativa), nonche' degli interessi moratori e della sanzione ridotta nella misura indicata al precedente punto sub b). Cosi' operando, l'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione originaria potra' essere interamente utilizzato future compensazioni.