Cir_Attività_prod_5_8_04 Circolare Attività produttive 5 agosto 2004 Norme armonizzate in applicazione della direttiva 89/106/CE sui materiali da costruzione - Appendice ZA. (GU n. 216 del 14-9-2004 - Suppl. Ordinario n.152) Alle associazioni di produttori di materiali da costruzione All'associazione nazionale costruttori edili Alla Confindustria Alla Confartigianato Alla CNA Con il decreto 7 aprile 2004 sono stati pubblicati i riferimenti UNI delle norme armonizzate esistenti nel settore dei materiali da costruzione. Tuttavia ai fini della marcatura CE dei prodotti le Autorità competenti dei diversi Paesi U.E. possono indicare attraverso propri provvedimenti nazionali quali caratteristiche essenziali contenute nell'appendice ZA della norma armonizzata sono oggetto di dichiarazione di prestazione da parte del produttore. Nei casi in cui nelle appendici Z.A. in corrispondenza dei requisiti essenziali non esiste una prescrizione legislativa, il produttore può non indicare il valore della caratteristica indicata nell'appendice Z.A. applicando l'indicazione N.P.D. (No Performance Determinated) per cui la marcatura CE non è accompagnata per queste voci dai valori in possesso o meno del produttore. Il Comitato Costruzioni dell'UNI ha predisposto per numerosi prodotti le allegate schede relative alle corrispondenti appendici ZA in cui in corrispondenza alle caratteristiche essenziali armonizzate indica l'esistenza o meno di disposizioni legislative nazionali, e nei casi in cui queste non esistono, propone l'introduzione dell'obbligo di indicare o meno i valori corrispondenti delle caratteristiche del prodotto dandone la motivazione che si ritiene oggettiva. Tenuto conto che il Comitato Costruzioni dell'UNI è un organo tecnico in cui sono rappresentate la maggioranza delle diverse parti interessate, comprese le Pubbliche Amministrazioni competenti, l'orientamento assunto da tale organo in corrispondenza delle diverse caratteristiche tecniche rappresenta un valore consensuale di particolare rilevanza che può essere assunto dai produttori di materiale da costruzione allo scopo di migliorare il commercio e l'adozione di materiali prodotti conformemente alla direttiva 89/106/CE. L'orientamento che emerge dalla presente circolare non pregiudica ovviamente la facoltà delle diverse Amministrazioni competenti di integrare la legislazione esistente con specifici obblighi di indicazione dei valori corrispondenti alle diverse norme armonizzate seguendo le procedure previste dalla legislazione italiana in vigore. Roma, 5 agosto 2004 Allegati non riportati