Cir_Ance_4_8_06_71 Circolare Ance n. 71 del 04/08/2006 Conversione in legge del decreto-legge n. 223/06 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. E' stato convertito in legge il decreto-legge n. 223/06 - cosiddetto decreto Bersani - il quale contiene novità legislativa di particolare interesse per il settore edile. Il 2 agosto 2006 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1475 di conversione del decreto-legge di cui all’oggetto. Si richiamano qui di seguito le novità legislative in materia di lavoro, introdotte durante l’iter parlamentare di approvazione, di particolare e rilevante interesse per il settore edile. L’articolo 36-bis detta una serie di misure per contrastare il lavoro sommerso e per promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento al settore delle costruzioni. In primo luogo, si dispone che, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 494/96, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Inps e dell’Inail, può disporre la sospensione del lavoro nell’ambito dei cantieri edili allorchè venga riscontrato l’impiego di personale non assunto regolarmente, poiché non risultante dalla documentazione obbligatoria relativa ai lavoratori, in una misura almeno pari al 20% del personale regolarmente assunto e occupato nel cantiere. Il medesimo provvedimento di sospensione dei lavori può essere adottato nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo n. 66/03 e successive modificazioni. Inoltre si dispone che gli uffici del Ministero del lavoro informino con tempestività gli uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, al fine della emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, fino a un periodo massimo di due anni. La revoca della sospensione dei lavori è condizionata al ripristino della situazione di rispetto sostanziale della normative di legge da parte del datore di lavoro. Ciò richiede, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, la regolare assunzione degli stessi; nel caso di reiterate violazioni della disciplina relativa all’orario di lavoro, l’accertamento del ripristino delle relative tutele. In attuazione di una delle misure preannunciate dal DPEF per gli anni 2007-2011 per contrastare il lavoro nero nei settori con maggiore indice di irregolarità, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è introdotto nei cantieri edili l’obbligo di munire il personale occupato di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Si prevede una modalità di adempimento semplificato per le imprese di minori dimensioni è cioè per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti che possono assolvere all’obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Apposite sanzioni pecuniarie sono previste sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore in caso di inadempimento degli obblighi relativi all’identificazione dei lavoratori. L’articolo 36-bis dà inoltre attuazione ad un’altra delle misure preannunciate dal richiamato DPEF, rendendo immediatamente applicabile la previsione secondo cui nel settore edile, in deroga alla normativa generale sul collocamento, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti (quindi in via preventiva), mediante documentazione avente data certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.). Si prevedono inoltre modifiche alla disciplina vigente volta a rendere piu` efficaci le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Si dispone che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 29 della legge n. 341/95 esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, da attestare tramite il DURC. Inoltre, non possono avvalersi delle agevolazioni in esame i datori di lavoro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. La normativa in commento ha come noto introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore relativamente al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato non è stato modificato l’impianto della norma ma, a seguito della presentazione di emendamenti suggeriti dall’Ance, ne è stata subordinata l’operatività all’emanazione di un decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dell’entrata in vigore della legge, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti da parte del subappaltatore. Si prevede infatti che la responsabilità solidale venga meno nel caso in cui l’appaltatore verifichi -prima di versare il corrispettivo al subappaltatore - che quest`ultimo sia in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi e che lo stesso possa sospendere il pagamento di cui sopra fino a quando il subappaltatore non fornisca la documentazione che ne attesta la regolarità ai fini di che trattasi. La procedura descritta vale anche per il committente - con esclusione di colui che non esercita attività commerciale - il quale dovrà effettuare i pagamenti di competenza soltanto una volta che l’appaltatore dimostri (esibendo l’apposita documentazione) che gli adempimenti fiscali e contributivi dallo stesso dovuti siano stati eseguiti. Il provvedimento fissa però un limite massimo nell’ambito della suddetta responsabilità solidale all’intervento dell’appaltatore, che non può superare l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore stesso al subappaltatore. Durante l’iter parlamentare di conversione, inoltre, la responsabilità solidale, su esplicita richiesta dall’Ance, è stata circoscritta, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276/03, entro un anno dalla fine dei lavori. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni, anche con riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in oggetto . Legge n. 248/2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale Ance 23/08/2006 n.3687 Si fa seguito alla circolare n. 71 del 4 agosto scorso per comunicare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183, della legge n. 248 del 4 agosto 2006 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante ``Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscalè`. Nel rinviare, per ciò che concerne le modifiche al decreto intervenute durante l’iter parlamentare di rilievo per il settore edile, alla circolare suddetta, si sottolinea che il provvedimento in oggetto è entrato in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 12 agosto 2006, pur contenendo differimenti per l’attuazione di determinate disposizioni. Pertanto, si sottolinea che, a partire dal 12 agosto scorso, è entrata in vigore la disposizione concernente l’obbligo per i datori di lavoro del settore edile di dare comunicazione dell’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante la documentazione avente data certa. Direzione Relazioni Industriali Oggetto: Legge n. 248/2006 – Benefici contributivi per il settore edile – Con l’entrata in vigore della legge n. 248/06 (12 agosto 2006) di conversione e modificazione del cosiddetto "decreto Bersani", è divenuta operativa la disposizione inerente i soggetti beneficiari degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 341/95 (11,50%). Il disposto dell’art. 36 bis - comma 8 - della legge in oggetto stabilisce, infatti, che tali agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e, pertanto, del durc regolare. Tali benefici non sono poi riconosciuti a quei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Art. 36-bis Chiusura cantieri. La dispongono gli uffici del Ministero del lavoro, anche su segnalazione dell’Inps e dell’Inail, in due casi: 1) almeno il 20% del personale non assunto regolarmente; 2) reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale. In entrambi i casi gli uffici del Ministero del lavoro informano con tempestività gli uffici del Ministero delle infrastrutture. Questi ultimi emanano un provvedimento di interdizione afgli appalti pubblici per un periodo massimo di 2 anni. La revoca della chiusura si ha con l’assunzione del personale irregolare o con il controllo che gli orari e i giorni di lavoro siano rispettati. Tessera di riconoscimento. Dal 1° ottobre 2006 scatta l’obbligo nei cantieri, per le imprese con almeno dieci dipendenti, di munirli di una tessera con foto, generalità e indicazione del datore di lavoro. Per quelle minori basta l’annotazione apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. In mancanza, sanzioni in capo al datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, ed in capo al dipendente che no mostri la tessera, da 50 a 300 euro. Comunicazione assunzioni. Dal 12 agosto i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporti con documentazione avente data certa (e-mail, fax, raccomandata, ecc.). Decadenza agevolazioni. La riduzione dell’11,5% sui contributi previdenziali degli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali prevista dall’articolo 29 della legge n. 341/95 non si applica ai datori di lavoro: 1) sprovvisti dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, da attestare tramite il DURC; 2) condannati con sentenza passata in giudicato per la violazione delle norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per un periodo di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Responsabilità solidale per i subappalti. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, entro un anno dal termine dei lavori e nei limiti di quanto gli deve, della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Deve sospendere i pagamenti al subappaltatore fino all'esibizione della documentazione. (anche in deroga, quindi, a un eventuale contratto). Con la verifica della documentazione, si libera da ogni responsabilità a proposito. Poiché l’attuale documentazione prevista dalla legge (il Durc) non “copre” la regolarità fiscale, si è in attesa dell’emanazione di un apposito decreto interministeriale che se ne occupi (previsto entro il 10 novembre). Responsabilità del committente. Il committente che eserciti un’ attività commerciale dove pretendere prima del pagamento anch’egli, dall’appaltatore e dal subappaltatore, la documentazione sulla regolarità fiscal-contributiva. Se non lo fa è punito con la sanzione amministrativa da euro 5. 000 a euro 200.000. La regola vale, ad esempio, anche per il piccolo negoziante che si faccia ristrutturare l’esercizio o l’avvocato che faccia mettera a posto lo studio professionale.