CCNL 1 8 95 Dipendenti proprietari fabbricati, con scadenza 31 12 98 (vedi economico 2° biennio del 21 1 97 e verbale integrativo del 16 6 97) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI FABBRICATI Il giorno 1 agosto 1995 in Roma TRA La Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Folgliani e dal Segretario Generale Dott. Massimo Tortora nonché dal Responsabile delle relazioni sindacali Geom. Adolfo Guardenghi e dalla Commissione Nazionale composta dal Coordinatore Dr. Renzo Gardella e dai Sigg.: Ing. Lelio Casale, Cav. Tiziano Caspirini, Prof. Luigi De Lutio di Castelguidone, Dott. Dario Lupi, Sig. Salvatore Mancuso, Sig. Stefano Rossi. E la CISNAL TERZIARIO rappresentata dal segretario Nazionale Avv. Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Michele Carpentiere, Pier Corrado Cutillo, Vittorio Delle Donne e Dott. Roberto Solombrino, nonchè dalla Giunta Nazionale composta da Roberta Broccoletti, Antonio Costanzo Rita Didone, Stefania Strina, Claudio Tinti ed Antonio Vaccaro e da Davide D'Aguanno, Coordinatore Nazionale Cisnal Portieri e dai Sigg. Attilio Candidi, Gianni Cavallini, Colobretta Francesco, Nani Gaudino, Domenica Leonardis, Giuseppe Longo, Stefano Moriga, Giovanni Fusceddu e Fiammetta Sebastiani. Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 25 maggio 1992, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo Si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietà di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 16 titoli, 7 tabelle, 6 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti. PREMESSA Con la stipula del presente Contratto, le Parti hanno inteso realizzare un nuovo sistema di relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla Politica dei redditi e dell'Occupazione, sugli Assetti contrattuali, sulle Politiche del Lavoro e sul Sostegno dal Sistema produttivo del 22 dicembre 1994. In tale ambito sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività. Al fine di realizzare una sostanziale omogeneità di trattamento nei confronti dei lavoratori del settore, le Parti ritengono di preminente interesse l'assunzione di iniziative che abbiano lo scopo di favorire i lavoratori nell'adempimento dell'obbligo fiscale, attraverso la semplificazione delle relative procedure di dichiarazione e di pagamento delle imposte., nonché nelle procedure per il conseguimento ed il rinnovo delle prescritte licenze per l'esercizio della mansione. Le nuove previsioni contrattuali consegnano da un lato lo scopo di migliorare la qualità del servizio, rendendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli. In tale ottica, risulta di rilevante importanza l'acquisizione di dati e notizie sulla evoluzione del settore, da realizzare attraverso appositi strumenti conoscitivi. Per la concreta realizzazione di tali finalità, le Parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione. TITOLO I - PARTE GENERALE ART. 1 - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra CONFEDILIZIA e CISNAL TERZIARIO disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati e/o addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, le cui qualifiche e profili professionali sono indicati al successivo art. 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 3, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario e da parenti e/o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonchè quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono. ART. 2 - INDEROGABILITA' DAL CONTRATTO Il presente C.C.N.L. sostituisce tutti i precedenti contratti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto in contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali o di Enti morali o territoriali che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore. TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DI LAVORATORI I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue: A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio. A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio. B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio. B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili ad uso di abitazione o ad altri usi senza alloggio. C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. ed essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari. D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza. E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l'attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini. F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico- professionali comunque acquisite, anche con eventuali coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto. G) Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche , comunque acquisite, quali: contabili d'ordine, operatori meccanografici,, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni e per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici pubblici e/o privati. Agli effetti delle lettere A) e B) del precedente comma, si intende per vigilanza l'effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l'orario di cui al successivo articolo 25. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle. Il portiere di cui alle lettere A) e B), ferma restando la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone. ART. 4 - ALLOGGIO DEL PORTIERE GUARDIOLA E SERVIZI IGIENICI Ai portieri di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 3 deve essere garantito l'allogio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito. Per i portieri di cui alle lettere A1) e B1) del precedente art. 3 lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici. Qualora, in caso di provato difficoltà, non sia possibile assicurare ai portieri di cui alle lettere A1) e B1) l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale. ART. 5 - PORTIERE ADIBITO A PIU' STABILI Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o più datori di lavoro purché aventi un unico ingresso funzionante più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile. ART. 6 - PORTIERE ADIBITO AD UNO STABILE CON PIU' INGRESSI Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di sei ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale. Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico per l'intero stabile, nonché: - ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il secondo ingresso; - ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso. Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti alla data del 31 agosto 1991, saranno mantenute in cifra a concorrenza. NORMA TRANSITORIA Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli artt. 5 e 6, esistenti alla data del 31 gennaio 1992, potranno essere mantenute "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere. ART. 7 - COMPITI DEL PORTIERE Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esiste, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all'amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell'edificio. Egli deve provvedere: all'accurata pulizia dell'androne, delle scale , dei cortili e degli spazi a verde, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell'uso del telefono e dell'ascensore; alla sostituzione delle lampade elettriche; al funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento e dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato e purché a ciò sia abilitato; nonché a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. Al portiere può essere affidato il servizio di esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali; in tal caso gli è dovuta l'indennità prevista dalle tabelle "A" e "B", fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario gli fornisca a proprie spese, e ad averne cura nell'uso. Il portiere inoltre, è tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l'applicazione delle norme che venissero emanate dalle componenti autorità riguardo al funzionamento degli ascensori. Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto. ART. 8 - MATERIALI PER LE PULIZIE Il datore di lavoro deve fornire al portiere gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie. ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI Il portiere è responsabile dei danni dipendenti da sua colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. ART. 10 - ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ALTRA ATTIVITA' Il portiere non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile. Le situazioni diverse precostituite al 1° gennaio 1974 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro ed in tal caso la retribuzione minima in denaro di cui al successivo art. 64, può essere ridotta fino alla misura del 20%. ART. 11 - SOSTITUTO DEL PORTIERE Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali. Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare., L'eventuale mancata designazione del sostituto non può indicare i diritti del portiere quali risultano dal presente C.C.N.L. Il sostituto del portiere di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa. Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alla indennità sostitutiva dell'alloggio (lettera f) dell'art. 64, ed alle indennità sostitutive degli elementi retributivi di cui alle lettere g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennità sostitutive indicate alle tabelle "A" e "B"). Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente C.C.N.L. che regolano il rapporto del portiere titolare. DICHIARAZIONE A VERBALE Nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere., il proprietario è invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma. TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTI ATIPICI CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 12 - CONTRATTO DI ASSUNZIONE L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: a) data di assunzione; b) durata del periodo di prova; c) qualifica del lavoratore; d) retribuzione; e) orario di lavoro, settimanale e giornaliero. ART. 13 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi; c) certificato penale; d) certificato medico; e) libretto di lavoro; f) per i portieri ed i sostituti, la prevista licenza comunale; g) codice individuale INPS; h) codice fiscale. ART. 14 - PERIODO DI PROVA Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l'assunzione è considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; solo nel rapporto di portinerato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10. Qualora le parti convengano che durante il periodo di prova il portiere di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3 non fruisca dell'alloggio, competerà allo stesso l'indennità sostitutiva di cui alle tabelle "A" e "B". Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore si intende assunto definitivamente ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto. Il periodo di prova è il seguente: - per i portieri due mesi; - per i lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 3 sei giornate di presenza indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata; - per i lavoratori di cui alla lettera D) dell'art. 3, giorni 20 di effettivo lavoro; - per i lavoratori di cui alla lettera E) dell'art. 3, giorni 15 di effettivo lavoro; - per i lavoratori di cui alla lettera F) dell'art. 3, giorni 60 di effettivo lavoro; - per i lavoratori di cui alla lettera G) dell'art. 3, giorni 30 di effettivo lavoro; ART. 15 - COLLOCAMENTO L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. Le parti contraenti riconoscono l’illegittimità delle "buone entrate" anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto. CAPO II - APPRENDISTATO ART. 16 - APPRENDISTATO L'apprendistato è ammesso per le mansioni indicate alle lettere F) e G) dell'art. 3. Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20; nei confronti di coloro che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.62, n. 1859 il limite inferiore può essere portato a 14 anni, purché i giovani vengano adibiti a lavori considerati leggeri a norma di Legge. Si applicano la Legge 19.1.55, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, nonché la Legge 17.10.67, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. ART. 17 - PROPORZIONE NUMERICA Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3. E' comunque consentita l'assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purché vi sia almeno un lavoratore con mansioni lettera F) o G), dell'art. 3, oppure la prestazione lavorativa diretta del proprietario o persona da esso delegata. ART. 18 - PERIODO DI PROVA La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in giorni 30 di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. ART. 19 - DURATA DELL'APPRENDISTATO La durata massima del periodo di apprendistato è la seguente: - lavoratori lett. F): anni 3 di servizio; - lavoratori lett. G): anni 2 di servizio; Non è considerato servizio, agli effetti di cui sopra, il servizio militare di leva e tutte le assenze dal servizio di durata superiore a 30 giorni, ancorché per una delle cause previste dall'art. 2110 C.C. ART. 20 - RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA La retribuzione dell'apprendista è la seguente: - primo 1/3 del periodo: 70 % dello stipendio base ed indennità di contingenza spettante al lavoratore qualificato; - secondo 1/3 del periodo: 80% id; - ultimo 1/3 del periodo: 90% id. In caso di malattia competeranno all'apprendista le stesse indennità previste all'art. 54, ragguagliate con le percentuali di cui sopra. ART. 21 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto in materia di apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai lavoratori lettere F) e G) dell'art. 3, in quanto compatibili. CAPO II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO ART. 22 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Possono essere stipulati, ai sensi della Legge 19.7.94, n. 452, contratti di FORMAZIONE e lavoro tendenti: CFL di tipo a.1): all'acquisizione di professionalità intermedie (lett. D - E - G), con durata di 18 mesi; CFL di tipo a.2): all'acquisizione di professionalità elevate (lett. F) con durata di 24 mesi; CFL di tipo b): all'acquisizione di professionalità mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto operativo ed organizzativo dell'ambiente di lavoro, con durata di 12 mesi. L'inquadramento all'atto dell'assunzione sarà lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale, applicabile per tutta la durata del contratto, sarà la stessa prevista per la mansione indicata alla rispettiva lettera dell'art. 3, ridotta del 10%, per la prima metà del periodo, e del 55 per la seconda metà. CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE ART. 23 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A norma dell'art. 23 della Legge 28.2.87, n. 56., le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro: 1) assunzione per sostituzione di lavoratori assunti per ferie; 2) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1 lett. b. della Legge 18.4.62, n. 230. I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 230/62. CAPO V - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RISERVA ART. 24 - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA Ai sensi dell'art. 25 - 2° comma - della Legge 223/91, non sono computabili, ai fini della riserva di legge, le assunzioni dei seguenti lavoratori: - portieri lettere A), A1), B), B1) dell'art. 3, in relazione alla fiduciarietà delle mansioni di sorveglianza e custodia; - impiegati di concetto lettera F. TITOLO IV - ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO CAPO I - PORTIERI LETTERE A) E B) ART. 25 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PORTONE L'orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi. L'orario di cui sopra è ridotto di 6 ore settimanali, dal 1 gennaio 1993. La suddetta riduzione sarà raggruppata in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sarà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. In deroga a quanto previsto dai sopra citati accordi potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell'orario settimanale; di tale intesa dovrà essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, così come previsto all'art. 91. La distribuzione giornaliera dell'orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. L'orario di apertura e chiusura dei portoni potrà essere frazionato in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a due ore. Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 40, in tali giorni l'orario di apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14. ART. 26 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO - LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale para oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40% se straordinario. ART. 27 - ORARIO PER LA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell'impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell'acqua calda. tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22. In detta fascia dovrà essere compreso il nastro orario di cui all'art. 25. CAPO II - PORTIERI LETTERE A/1) E B/1) ART. 28 - ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE L'orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3 è di 48 ore settimanali, distribuito su un arco di 65 giornate. Una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lettera f) dell'art. 86, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al primo comma dell'art. 30, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera. ART. 29 - ORARIO GIORNALIERO L'orario giornaliero di lavoro dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3 sarà continuativo, con un intervallo di un'ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore, che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 91, o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL. Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti. ART. 30 - LAVORO ORDINARIO NOTTURNO - LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Per l'orario settimanale distribuito su 6 giornate, il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale para oraria maggiorata del 15%, se trattasi della nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera compresa in poi. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40% se straordinario. CAPO III - PORTIERI LETTERE A/1) E B/1) (LAVORATORI A TEMPO PARZIALE) ART. 31 RAPPORTI A TEMPO PARZIALE Le parti, ritenendo che l'evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento del rapporto di lavoro, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti con un orario inferiore alle 48 ore e con un minimo di 30 ore settimanali. ART. 32 - CONTRATTO DI ASSUNZIONE - NORME DI RINVIO fermo restando che l'orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all'articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente C.C.N.L. anche dalla Legge 19.12.19884, n. 863 e successive modificazioni. ART. 33 - LAVORO SUPPLEMENTARE , NOTTURNO E FESTIVO Ai sensi dell'art. 5 - 4° comma - della Legge 863/84, il lavoro supplementare, intendendo per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro, - altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere. Il relativo compenso sarà costituito dalla normale para oraria maggiorata del: - 10% per lavoro supplementare fino alla 9° ora giornaliera esclusa; - 15% per lavoro supplementare, per la 9° ora giornaliera; - 20% per lavoro supplementare, oltre la 9° ora giornaliera; - 30% per lavoro notturno; - 40% per lavoro domenicale o festivo. Si intende per lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. ART. 34 - DETERMINAZIONE DELLA PAGA ORARIA Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore orario previsto al 2° comma dell'art. 69. CAPO IV - LAVORATORI LETTERE C), D) ED E) ART. 35 - ORARIO DI LAVORO Fermo restando che la retribuzione di cui all'art. 67 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali e deve risultare da atto scritto. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie. ART. 36 - LAVORO ORDINARIO, NOTTURNO , LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40% se straordinario. CAPO V - LAVORATORI LETTERE F) E G) ART. 37 - ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3, è fissata in 490 ore settimanali, L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. ART. 38 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario o del 40% se straordinario. Si intende come notturno il lavoro prestato fra le ore 22 e le ore 6. La quota oraria della retribuzione si ottiene con il divisore 173, secondo le previsioni del successivo art. 69, 3° comma; quella mensile, con il coefficiente 26. ART. 39 - LAVORO A TEMPO PARZIALE Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalla Legge 863/1984. Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro. Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore orario previsto all'art. 38 - ultimo comma. TITOLO V - FESTIVITA' - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI CAPO I - FESTIVITA' ART. 40 - FESTIVITA' Ai lavoratori considerati nel presente C.C.N.L. che prestino la loro opera nella giornata di domenica, del Santo Patrono, nelle festività nazionali ed in quelle infrasettimanali, si applicano le disposizioni delle seguenti Leggi: 27 maggio 1994, n. 260; 31 marzo 1954, n. 90; 16 aprile 1954, n. 111; 16 maggio 1956, n. 526; 5 marzo 977, n. 54; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, nonché l'Accordo 30 giugno 1988 per i giorni non più festivi (vedi i relativi testi in calce al CCNL). Qualora la ricorrenza di alcuna delle festività nazionali, infrasettimanali o del Santo patrono con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, al dipendente retribuito con paga fissa mensile (non oraria) verrà corrisposto un compenso pari a 1/26 della normale retribuzione mensile di cui all'art. 69. Analoga corresponsione spetterà, nei confronti del personale a paga oraria, in caso di coincidenza del S. Patrono con il giorno di riposo settimanale. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che il pagamento della festività nazionale o infrasettimanale, coincidente con il giorno di riposo, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in base alle ore lavorate (lett. C), D), E) dell'art. 3), è già previsto dalle vigenti disposizioni di Legge. Agli effetti di quanto previsto nella presente nota a verbale, il giorno di riposo settimanale, anche se non coincidente con la domenica, è considerato festivo. ART. 41 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LAVORO FESTIVO Per il portiere ed il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali dovrà essere effettuato computando la normale paga oraria di cui al successivo art. 69. CAPO II - FERIE ART. 42 - PERIODO DI FERIE Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono). Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E) dell'art. 3, che non presentano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio. In caso di licenziamento, quale ne sia il motivo, o di dimissioni, spetta al lavoratore un compenso pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per l'intero periodo feriale. Se il licenziamento o le dimissioni hanno luogo durante l'anno, il compenso sarà pari a tenti 12/mi di detta retribuzione quanti sono i mesi precedenti al licenziamento. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di soppravenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. ART. 43 - IRRINUNCIABILITA' DELLE FERIE Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. ART. 44 - SCELTA DEL PERIODO Premesso che il lavoratore può esercitare l'opzione di cui al successivo art. 45, le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; la relativa collocazione è decisa dal datore di lavoro, sentito il lavoratore, e comunicata allo stesso, per iscritto, almeno tre mesi prima della loro fruizione. La comunicazione di cui sopra non potrà aver luogo prima del 1° gennaio di ogni anno. ART. 45 - SCELTA DEL PERIODO: FACOLTA' DEL LAVORATORE In alternativa al meccanismo di scelta del periodo di ferie indicato al precedente art. 44, il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione temporale di metà del periodo feriale tra il 16 settembre ed il 15 giugno dell'anno successivo, escludendo comunque il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. La collocazione della restante metà del periodo feriale verrà decisa dal datore di lavoro entro il periodo dal 1° gennaio al 431 dicembre di ogni anno. L'eventuale opzione del meccanismo di scelta previsto dal presente articolo, dovrà essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale verranno fruite le ferie. DICHIARAZIONE A VERBALE I proprietari sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi più confacenti al lavoratore. restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. CAPO III - RIPOSO SETTIMANALE ART. 46 - RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidenti con la domenica. Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore. CAPO IV - PERMESSI E CONGEDI ART. 47 - PERMESSI RETRIBUITI A partire dal 1° gennaio 1995, gruppi di 4 ore, o giornate intere di permessi individuali retribuiti saranno fruiti dai portieri. I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richieste al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore. I permessi matureranno in ragione di 890 ore annue; nell'anno di inizio o termine del rapporto di lavoro matureranno in ragione del servizio prestato nell'anno stesso.- I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria, determinata secondo le previsioni del 1° e 2° comma dell'art. 69. Con l'accordo delle parti., è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo. In caso di rapporto a tempo parziale, di cui all'art. 31, i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che in caso di riduzione dell'orario di lavoro eventualmente disposta da futuri rinnovi contrattuali, saranno soggette ad automatico riassorbimento fino a concorrenza n. 20 ore. ART. 48 - PERMESSI PER LUTTO Tutti i lavoratori hanno diritto ad un permesso straordinario retribuito non superiore a tre giorni per grave lutto familiare (morte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado). ART. 49 - PERMESSI ELETTORALI Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alla norme di legge vigenti. ART. 50 - CONGEDO MATRIMONIALE Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15. ART. 51 - CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI Per quanto riguarda la chiamata di leva ed il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia. Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso. Il lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorno dai congedo è considerato dimissionario. TITOLO VI - TRATTAMENTO DI MALATTIA ART. 52 - DEFINIZIONE DI MALATTIA Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione di cure elio-balneo-termali. ART. 53 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI E CONSERVAZIONE DEL POSTO Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere entro due giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico da cui risulti la diagnosi, la prognosi nonchè+ l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione nonché, appena possibile, la cartella clinica. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno dei assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno anche se domenicale o festivo. Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art. 54 e è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni nell'arco di un anno solare, per tale intendendosi il periodo di 365 giorni antecedenti ogni singolo giorno di malattia considerato ai fini del computo dell'istituto in questione. Durante il periodo di malattia il lavoratore di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, manterrà il godimento dei beni di cui alle lettere f), g) ed h) dell'art. 64. ART. 54 - INDENNITA' ECONOMICHE durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: - dal 4° al 20° giorno compresi: £. 25.000 giornaliere; - dal 21° giorno compreso: £. 30.000 giornaliere. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato. Le indennità di cui sopra verranno elevate dal 1° gennaio 1997, rispettivamente a L. 40.000 e 45.000 giornaliere. tal indennità verranno corrisposte entro i seguenti limiti: a) malattie che non comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 120 giorni nell'arco di un anno; b) malattie che comportino il ricovero ospedaliero, per un massimo di 180 giorni nell'arco di un anno. Il limite di 180 giorni non potrà comunque essere superiore anche in caso di concorso di malattie, sia che queste comportino sia che non comportino il ricovero ospedaliero. La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia come sopra determinata dovrà essere effettuata al lavoratore con le normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione. Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dall'assunzione. La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 11 del presente C.-C.N.L. ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto. Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortunio); - infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autrespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sports aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare ( e relative prove), slavo che si tratti di regolarità pura; - guerra ed insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore. Le indennità erogate ai lavoratori secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno rimesse, con richiesta secondo le procedure previste dal regolamento di cui al successivo art. 88, ai datori di lavoro in regola con le norme contenute nel detto Regolamento e con i pagamenti indicati all'art. 92 del C.C.N.L. ART. 55 - CAMPO DI APPLICAZIONE La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dal precedente art. 54 non si applica ai lavoratori di cui alle lettere C), D) E) dell'art. 3 del presente CCNL, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge. NOTA A VERBALE La normativa in materia di malattia di cui all'art. 54, si applica ai lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3, in quanto l'indennità economica di malattia a carico dell'Istituto competente per legge non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegato, dipendente da proprietari di fabbricati. ART. 56 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti. TITOLO VII - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ART. 57 - ISCRIZIONE ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS e all'INAIL. ART. 58 - GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, allegate al presente C.C.N.L. ART. 59 - INFORTUNIO SUL LAVORO Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (testo Unico Infortuni). TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I - RETRIBUZIONE ED INDENNITA' ART. 60 - SALARIO Il salario unico minimo nazionale di cui alla lettera a) dei successivi artt. 64 e 65 è indicato nelle tabelle "A" e "B" allegate al presente contratto. Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala e, per i portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell'art. 3, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi cinque piani. Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in calce al CCNL), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo. 61 - INDENNITA' Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 60 nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate al precedente art. 7, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle allegate tabelle "A" e "B". ART. 62 - TERZO ELEMENTO Ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il terzo elemento di cui ai successivi artt. 64 e 65, ridotto di L. 10.000 complessive del suo importo originario fino a concorrenza. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, la corresponsione di cui sopra va intesa come riferita "ad personam" e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. ART. 63 - SCALA MOBILE Le parti si danno atto che ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto, è dovuta dal 1° febbraio 1977 l'indennità di scala mobile istituita dalla legge 4 febbraio 1958, n. 23, così come modificata dall'accordo di unificazione del punto di contingenza del 23 settembre 1975, dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dai successivi accordi in materia. Le parti si danno altresì atto che dal 1.11.1991 l'indennità di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", allegate al presente CCNL, comprensive anche del conglobamento dell'E.D.R. di cui all'accordo 12.3.93 di recepimento dell'accordo interconfederale del 31.7.92, conglobamento che ha decorrenza dal 1° gennaio 1995. ART. 64 - RETRIBUZIONE PORTIERE LETTERE A) E B) La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3 comprende: a) il salario mensile di cui all'art. 60; b) la scala mobile di cui all'art. 63; c) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 62; d) eventuali indennità a carattere continuativo; e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 70; f) l'allogio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente contratto o l'indennità sostitutiva nei casi previsti; g) l'energia elettrica nella misura di 20 KWH mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc annui h) il riscaldamento dell’alloggio in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale. Nel caso in cui, pure esistendo o venendo installato nello stabile l'impianto centrale, l’alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva prevista dalle allegate tabelle "A" o "B", detta indennità deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento. Qualora nello stabile venga trasformato l'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esiste detto impianto, al portiere è dovuto il rimborso di una somma calcolata sulla base della cubatura dell'alloggio del portiere stesso, del periodo e delle ore di accensione previste dalla normativa nazionale per la località ove è situato lo stabile. Il portiere provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto autonomo di riscaldamento del proprio alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resa a carico del datore di lavoro. Per determinare la retribuzione giornaliera ai vari effetti contrattuali, si utilizzerà il coefficiente 26. ART. 65 - RETRIBUZIONE PORTIERI LETTERE A1) E B1) La retribuzione dovuta ai portieri di cui alle lettere A1) e B1) dell'art. 3 comprende: a) il salario mensile di cui all'art. 60; b) la scala mobile di cui all'art. 63; c) l'eventuale terzo elemento di cui all'art. 62; d) eventuali indennità a carattere continuativo; e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 70; La retribuzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta la sua attività per 48 ore settimanali. Per determinare la retribuzione giornaliera sai vari effetti contrattuali, si utilizzerà il coefficiente 26. ART. 66 - RETRIBUZIONE PORTIERI LETTERE A/1) E B/1) (LAVORATORI A TEMPO PARZIALE) Per orari inferiori alle 48 ore settimanali la retribuzione di cui al precedente art. 65 sarà proporzionalmente ridotta utilizzando il coefficiente 208, fatta eccezione per le seguenti indennità relative a prestazioni effettive, che verranno invece corrisposte per intero; - pulizia scale; - pulizia cortile e/ spazi anche a verde e/o spazi piloty; - pulizia e innaffiamento spazi a verde; - servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse); - conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione; - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione. - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione. ART. 67 - RETRIBUZIONE LAVORATORI LETTERE C), D), E), F), E G) Ai lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell'art. 3 è dovuta la seguente retribuzione: a) paga oraria unica minima nazionale, di cui alle tabelle "C", "D", "E", ovvero stipendio mensile unico minimo nazionale, di cui alle tabelle "F" e "G", tutte allegate al presente CCNL; b) la scala mobile di cui all'art. 63; c) eventuali indennità a carattere continuativo; e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 71; ART. 68 - INDENNITA' PER ULTERIORI SERVIZI LAVORATORI LETT. C). Ai lavoratori di cui all lettera C) dell'art. 3 sono altresì dovute le indennità giornaliere, di cui alla allegata tabella "C", per le seguenti prestazioni, se richieste dai datori di lavoro: accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta. ART. 69 - DETERMINAZIONE DELLA NORMALE PAGA ORARIA Per il portiere di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3 e relativo sostituto, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 64, con il coefficiente 260. Per il portiere di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 65, con il coefficiente 208. Per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell'art. 3 la normale paga per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali è costituita da tutti gli elementi di cui all'art. 67. CAPO II - SCATTI DI ANZIANITA' ART. 70 - PORTIERI LETTERE A), A/19, B) E B/1) A decorrere dal 1° settembre 1991 il valore degli scatti di anzianità per i portieri delle lettere A), A/1), B), B/1) dell'art. 3 viene trasformato in cifra fissa in ragione di L. 15.000 per ciascuno scatto, salvo condizioni di miglior favore. Gli scatti restano determinati nel numero di 8, con periodicità triennale, ferma restando la data del 1° luglio 1961, di cui all'accordo aggiuntivo 26 luglio 1963, per l'applicazione degli scatti, nella importano l'anzianità pregressa. Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo al I° settembre 1991, avrà diritto ad un importo di L. 15.000 e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a far data dal 1° gennaio 1974, senza liquidazione di arretrati. Qualora alla data del 3 gennaio 1992 il lavoratore avesse maturato tutti gli otto scatti, resta inteso che lo stesso avrà diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dal 1° gennaio 1974 in poi, al compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell'ottavo scatto, senza corresponsione di arretrati. Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato alla data del 31 gennaio 1992, il lavoratore avrà diritto alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo il 1° gennaio 1974, senza corresponsione di arretrati. Gli scatti maturati prima del 1° gennaio 1974 restano fissati nella misura di L. 2.000 per ogni scatto, fermo restando l'eventuale importo di maggior favore. Resta inteso che il valore dello scatto di cui al primo comma potrà essere aggiornato in occasione del prossimo rinnovo. ART. 71 - LAVORATORI LETTERE C), D), E), F), E G) Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori di cui alle lettere C), D), E), F), G) dell'art. 3 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità nelle seguenti misure: C): £. 90 orarie: D): £. 135 orarie; E): £. 115 orarie; F): £. 25.000 mensili; G): £. 20.000 mensili. In ogni caso l'anzianità utile decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, se avvenuta a mese iniziato. L'eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità. ART. 72 - DECORRENZA SCATTI Le anzianità utili ai fini della decorrenza della maturazione degli scatti per le varie categorie di lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti: - portieri lettere A), A/1), B) e B/1) : 1.7.1961 - lavoratori lettera C): 1.9.1991 - lavoratori lettere D) e E): 1.1.1984 - lavoratori lettere F) e G): 1.1.1995 TITOLO IX - MENSILITA' SUPPLEMENTARE ART. 73 - GRATIFICA NATALIZIA Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13 mensilità, si fa riferimento alla legge 21 marzo 1953, n. 215, riportata in calce al presente C.C.N.L. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero. Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente C.C.N.L. TITOLO X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CAPO I - PORTIERI LETTERE A), A/1), B), B/1) - PORTIERI A TEMPO PARZIALE ART. 74 - PREAVVISO In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri di cui alle lettere A), A/1), B), B/1), dell'art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - portieri A) e B): tre mesi; - portieri A1) e B1): 45 giorni di calendario. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C., se non con il consenso del portiere, avrà però facoltà di esonerare il portiere dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione. Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, dovrà riconoscere al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso. ART. 75 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29.5.82, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.1989, il T.F.R. è calcolato secondo le modalità indicate all'art. 5 della Legge 297/82, nelle seguenti misure: - per il periodo fino al 30.4.1969: 14/26; - per il periodo dal 1.5.69 al 31.12.73: 17/26; - per il periodo dal 1.1.74 al 31.12.89: 22/26 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura ed indicati alle lettere f), g) ed h) dell'art. 64, valori determinati nelle allegate tabelle "A" e "B". Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, a norma dell'art. 64, lett. h), 2° paragrafo, si terrà conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al portiere il T.F.R. e le altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione. CAPO II - LAVORATORI LETTERE C), D), E) ART. 76 - PREAVVISO In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i lavoratori di cui alle lettere C), D) ed E) dell'art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: lavoratori lett. C): due settimane; lavoratori lett. D) ed E): 290 giorni di calendario. L'eventuale indennità sostitutiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C. ART. 77 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai lavoratori di cui al presente capo un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29.5.82, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.89, il T.F.R. è calcolato, secondo le modalità indicate all'art. 5 della Legge 297/82, nelle seguenti misure: - lavoratori lettera C): 20/26; - lavoratori lettere D) ed E): 21/26 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. CAPO III - LAVORATORI LETTERE F) E G) ART. 78 - PREAVVISO In ogni caso di risoluzione di lavoro., il datore di lavoro ed i lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3, sono tenuti , salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario: fino a 5 anni di anzianità oltre 5 anni di anzianità lett. F) 30 gg. 45 gg. lett. G) 20 gg 30 gg. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro ha facoltà di convertire il termine di preavviso nella corrispondente indennità., calcolata secondo le norme dell'art. 2121 C.C. ART. 79 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) Ai lavoratori verrà corrisposto un Trattamento di Fine Rapporto determinato secondo le modalità di cui alla Legge 297/1982. CAPO IV - CERTIFICATO DI SERVIZIO ART. 89 - CERTIFICATO DI SERVIZIO In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, dietro sua richiesta e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha prestato servizio, specificando la categoria di appartenenza. CAPO V - DECESSO DEL LAVORATORE ART. 81 - DECESSO DEL LAVORATORE In caso di morte del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 C.C. alle persone indicate nello stesso articolo. A coloro che al momento della morte del portiere siano con lui conviventi ed a suo carico, è consentito il godimento dell'alloggio per i tre mesi successivi. TITOLO XI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE ART. 82 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro. In nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. TITOLO XII - NORME DISCIPLINARI ART. 83 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale e rimprovero scritto; b) multa; c) licenziamento in tronco Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanza ai propri doveri. La multa può essere inflitta: 1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero; 2) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro. Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità. ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il portiere ed il sostituto sono passibili di licenziamento senza preavviso nel caso che venga loro revocata dalla Autorità competente l'iscrizione dell'apposito registro. La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana.. I provvedimenti disciplinari, escluso quello del licenziamento del portiere e del sostituto conseguente alla revoca dell'iscrizione nel registro della Autorità competente, si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970. Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario. ART. 84 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva. TITOLO XIII - RELAZIONI SINDACALI ART. 85 - DIRITTO DI INFORMAZIONE Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo. ART. 86 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente: a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell'orario di apertura e chiusura del portone; b) alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale dell'orario di cui all'art. 25, secondo e terzo comma; c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quale ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.; d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali; e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d); f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell'art. 3, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 28; g) alla eventuale definizione delle specificità di cui al precedente art. 6. La contrattazione di 2° livello potrà avvenire anche in sede aziendale, esclusivamente in ambito nazionale, purché per materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale. La durata degli accordi di 2° livello sarà quadriennale. Gli accordi di 2° livello non potranno aver decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 90. ART. 87 - R.S.U. Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. secondo le modalità fissate nell'accordo allegato al presente contratto (alleg. n. 5). Fino alla elezione della R.S.U. restano in carica le R.S.A., ove costituite. ART. 88 - CASSA PORTIERI E' istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti, di cui al presente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa è stata costituita in Roma in data 10 novembre 1993 con atto Notaio Nicodemo Operamolla registrato a Roma il 26 novembre 1993 al numero 54507 ed è disciplinata da apposito Statuto re Regolamenti, relativi alle varie Sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. ART. 89 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà edilizia. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente C.C.N.L. e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche territoriali; b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) nominare sottocommissioni tecniche, composte da rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, indicate al 1° comma, e a rappresentanti della Confedilizia, con il compito di studiare i seguenti argomenti, elaborando documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale: 1) possibilità di definizione di una nuova classificazione parametrata dei lavoratori ed eventuali diverse regolamentazioni degli orari di lavoro, collegate anche a nuove forme di organizzazione del lavoro; 2) stesura di un nuovo testo contrattuale, ferma restando la sostanza dell'attuale normativa. le stesse sottocommissioni provvederanno a: 1) valutare l'opportunità di definire una disciplina relativa a forme di previdenza integrativa, che potrà entrare in vigore anche in costanza di validità del presente CCNL; 2) elaborare ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo conseguente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro; 3) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del T.F.R. presso la Cassa Portieri. d) esprimere il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto, indicate al 1° comma. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quanto ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti. ART. 90 - OSSERVATORIO NAZIONALE Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all'articolo precedente è costituito l'Osservatorio Nazionale, con la funzione di analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale. A tal fine l'Osservatorio Nazionale provvederà a: - formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica; - predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; - elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi ai fenomeni interessanti il settore; - ricevere la copia degli Accordi di 2° livello, così come previsto all'art. 86, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore. ART. 91 - COMMISSIONE PARITETICHE TERRITORIALI Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia. La Commissione è competente a: - esprimersi per quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4; - ricevere la comunicazione di cui all'art. 25 - 4° comma; - ratificare quanto previsto dall'art. 29 - 2°e 3° comma; - esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi dell'art. 411 - 3° comma - C.P.C. (così come modificato dall'art. 1 della Legge 11.8.73, n. 533); - assumere le funzioni di Collegio Arbitrale di cui all'art. 5 della Legge 11.5.1990, n. 108. Per la funzione di cui all'ultimo punto del precedente comma, la Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale. La Commissione stessa svolge inoltre le medesime funzioni di Osservatorio definite al precedente art. 90, riferite alle realtà e specificità locali; promuove e gestire iniziative di formazione e riqualificazione professionale. ART. 92 - FUNZIONAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI E GESTIONE CONTRATTO Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria. Tale contributo è determinato nella misura complessiva dell'90%, così ripartito: a) lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità; b) lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità di tutti i lavoratori; c) lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità dei lavoratori di cui alle lettere A), A/1, B), B/1), F) e G) dell'art. 3 del presente contratto. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convocazione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti istituzionali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL restano in vigore le norme di cui all'art. 59 del CCNL 30.6.88. TITOLO XIV - TABELLE RETRIBUTIVE ART. 93 - TABELLE RETRIBUTIVE Le allegate tabelle, indicate con le lettere A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente contratto. TITOLO XV - NORME FINALI ART. 94 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. TITOLO XVI - DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO ART. 95 - DECORRENZA E DURATA Il presente Contratto decorre dal 1°gennaio 1995, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 1998, salvo la parte economica che, in conformità al Protocollo 22.12.1994, avrà durata biennale e scadrà quindi il 31 dicembre 1996. ART. 96 - PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del C.C.N.L. durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza). Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. L'elemento retributivo sarà denominato "indennità di vacanza contrattuale". la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale. Dalla data di inizio di applicazione dell'accordo di rinnovo del Contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. TABELLA A PORTIERI DI CUI ALLE LETTERE A) ED A/!) DELL'ART. 3 (VALORI MENSILI) Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60), comprensivo dell'I.V.C. di cui agli accordi stipulati il 1 Agosto 1995 con validità retroattiva. - in vigore dal 1° gennaio 1995 £. 405.000 - in vigore dal 1° gennaio 1996 £. 455.000 Indennità di scala mobile (art. 63) £. 984.754 Indennità supplementari (art. 61) - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani) £. 1.210 - per ogni ascensore o montacarichi £. 3.190 - per ogni scala oltre la prima £. 4.070 - per ogni citofono con centralino interfono £. 2.750 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento £. 3.630 - indennità pulizia scale: per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso £. 5.000 - per pulizia cortile e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 q o frazione superiore a mq 25 £. 1.210 - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazione superiore a mq 25 £. 1.210 - per servizio di esazione (valore percentuale somme riscosse) 0.50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 60.500 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 38.500 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 22.000 NOTE (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantiere. (2) Nell'ipotesi di innafiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 22.000 PORTIERI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 3 VALORI CONVENZIONALI MENSILI - alloggio £. 34.000 - energia £. 3.000 - riscaldamento £. 3.000 Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore. Indennità sostitutive o Tomborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64. - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituto £. 20.000 non conviventi: art. 11 - 5° comma) - alloggio (limitatamente al periodo di prova £. 220.000 art. 14 secondo comma) - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti 20 KWH erogati nella prima fascia) - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto £. 60.000 localmente dalla normativa nazionale TABELLA B PORTIERI DI CUI ALLE LETTERE b) E B/1) DELL'ART. 3 (VALORI MENSILI) Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60), comprensivo dell'I.V.C. di cui agli accordi stipulati il 1 Agosto 1995 con validità retroattiva. - in vigore dal 1° gennaio 1995 £. 361.000 - in vigore dal 1° gennaio 1996 £. 406.000 Indennità di scala mobile (art. 63) £. 908.411 Indennità supplementari (art. 61) - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani) £. 1.100 - per ogni ascensore o montacarichi £. 2.900 - per ogni scala oltre la prima £. 3.700 - per ogni citofono con centralino interfono £. 2.500 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento £. 3.300 - per servizio di esazione (valore percentuale somme riscosse) 0.50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 60.500 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 38.500 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) £. 22.000 NOTE (1) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (2) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 22.000 PORTIERI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 VALORI CONVENZIONALI MENSILI - alloggio £. 34.000 - energia £. 3. - -riscaldamento £. 3.000 Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore. Indennità sostitutive o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64. - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituto £. 20.000 non conviventi: art. 11 - 5° comma) - alloggio (limitatamente al periodo di prova £. 220.000 art. 14 secondo comma) - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti 20 KWH erogati nella prima fascia) - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto £. 60.000 localmente dalla normativa nazionale TABELLA C LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) comprensiva dell'I.V.C. di cui agli accordi stipulati il 1 Agosto 1995. - in vigore dal 1° gennaio 1995 £. 2.700 - in vigore dal 1° gennaio 1996 £. 2.950 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) £. 4.783 Indennità accessorie (giornaliere)(art. 68) - accensione e spegnimento delle luci £. 450 - apertura e chiusura del portone £. 450 - distribuzione della posta £. 450 TABELLA D LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA D) DELL'ART. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) comprensiva dell'I.V.C. di cui agli accordi stipulati il 1 Agosto 1995. in vigore dal 1° gennaio 1995 £. 3.680 in vigore dal 1° gennaio 1996 £. 3.960 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) £. 4.855 TABELLA E LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ART. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) comprensiva dell'I.V.C. di cui agli accordi stipulati il 1 Agosto 1995. in vigore dal 1° gennaio 1995 £. 3.120 in vigore dal 1° gennaio 1996 £. 3.390 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) £. 4.816 TABELLE F/G LAVORATORI DI CUI ALLE LETTERE F) E G) DELL'ART. 3 Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67): Lett. F) Lett. G) in vigore dal 1° gennaio 1995 L. 800.000 670.000 in vigore dal 1° gennaio 1996 L. 870.000 720.000 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 1.030.000 880.000 ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO I sottoscritti: sig. ........... amministratore o proprietario dello stabile sito in ............... Via o Piazza ....................... n. ........ e sig. ................. addetto al servizio dello stabile medesimo con la qualifica di ................./lettera ........ (art. 3 CCNL) DICHIARANO che il rapporto di lavoro fra loro intercorrente è regolato dal C.C.N.L. 12 Maggio 1995 ............. lì ........... Firme: ..................... DATI SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PORTIERE Stabile sito in (Città, Via, Piazza, etc.) ............................. Portiere: Sig. ............ nato a ........... il ...................... residente .............................................................. familiari a carico: (all'atto dell'assunzione) ......................... Data di assunzione ..................................................... Qualifica e mansioni ...........................lett. ......dell'art. 3. Sostituto: (eventuale preferenza espressa dal portiere per il) Sig...... Scatti di anzianità maturati al 1° gennaio 1974 (vedi art. 70)......... Periodo di prova : ..................... SI (durata ...............) /NO Orario di apertura e chiusura del portone (vedi art. 25): dalle ore ... alle ore .... intervallo dalle ...... alle ............... Giorno di riposo ........ Lavoro da presentare nelle festività nazionali, infrasettimanali e del S. Patrono: SI. per tutte SI, per alcune, a specifica richiesta del proprietario/amministratore NO Ingressi non comunicanti e non sorvegliabili da un unico posto (oltre il primo:..... ...................................................... n...... ascensori ........................................................ n...... scale (oltre la prima) ....... ....................................n...... citofoni con centralino interfono ................................ n...... appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio ..........n...... ambulatorio, pensione, etc., che gravino notevolmente il lavoro del portiere ......................................................... n..... piani (a partire dal 6° compreso e sommando quelli di tutte le scale esclusi gli androni ed il piano cantine ......................... n..... superficie cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys la cui pulizia venga affidata al portiere ..............................mq ..... superficie spazi a verde la cui pulizia ed innaffiamento vengano affidati al portiere (esclusi quelli di cui sopra) mq ..... affidamento al portiere del servizio di esazione canoni ........... SI/NO affidamento al portiere del servizio di esazione spese condominiali SI/NO conduzione impianti di riscaldamento: - con caldaia a carbone ..... SI/NO - con caldaia a gasolio ......SI/NO - con caldaia a gas ..........SI/NO Esistenza di due caldaie (nello stesso locale, entrambe funzionanti).. SI/NO Esistenza di caldaie per la produzione di acqua calda ...... SI/NO PORTIERE IL PROPRIETARIO .................. ............... ALLEGATO N. 2 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE TRA CONFEDILIZIA E CISNAL TERZIARIO In Roma, addì 1 Agosto 1995 tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani, è dal Dott. Renzo Gardella e CISNAL TERZIARIO - nella persona del segretario Nazionale Avv. Luigi Gabriele. PREMESSA Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 22 Dicembre 1994. Protocollo che soddisfa l'esigenze di dare un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti in una situazione di "pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla leggitimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tute le aziende ed i lavoratori interessati. L'andamento occupazionale e la diffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzative necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono. In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi. ART. 1 Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 22 dicembre 1994 tra il Governo e le parti sociali. PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE Negli enti e nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie a livello territoriale, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 22.12.1994 nonchè del presente accordo e del CCNL. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purchè formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo. ART. 3 - DESIGNAZIONE LISTE CISNAL TERZIARIO si impegna, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza. ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLE R.S.U. Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale. La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi. ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti. La quota del residuo terzo dei seggi attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U., previsto dall'art. 4, 2° comma, del presente accordo. Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma. Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda. Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U. alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL ancorchè abbia propri esponenti in seno alle R.S.U. ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE LISTE La federazione CISNAL TERZIARIO sarà impegnata compatibilmente con le peculiari caratteristiche del settore, a garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali. Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli addetti al settore per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. ART. 7 - NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 22.12.1994 sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà determinato, in fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, ed a titolo sperimentale, nel seguente modo: a) 3 rappresentanti a fronte di: min. 16 max 50 dipendenti; b) 4 rappresentanti a fronte di: min. 51 max 90 dipendenti; c) 6 rappresentanti a fronte di: min. 91 max 120 dipendenti; d) 8 rappresentanti a fronte di: min. 121 max 200 dipendenti; e) 9 rappresentanti a fronte di: min. 201 max 300 dipendenti; f) 11 rappresentanti a fronte di: min. 301 max 600 dipendenti; Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui sopra. ART. 8 Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20.5.70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 330 o frazione di 300 dipendenti nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b); salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, territoriali o aziendali, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato. ART. 9 - DIRITTI, TUTELE, PERMESSI SINDACALI E MODALITA' DI ESERCIZIO I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai contratti collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali. Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singolo territorio. CISNAL TERZIARIO conviene di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle aziende e negli enti che a livello territoriale abbiano più di 15 dipendenti, nei quali è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U. il restante 30% sarà utilizzato dalle Organizzazioni Sindacali tramite la R.S.U. ART. 10 - COMPITI E FUNZIONI La CISNAL TERZIARIO esercita il suo potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono sue proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alla federazione CISNAL TERZIARIO, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonchè in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poichè esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale. ART. 11 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale, che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. tale comunicazione verrà altresì inviata alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza dei 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato, intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U., sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la .R.S.U. si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di un componente la R.S.U. lo stesso sarà sostituto dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. ART. 12 - REVOCA DELLE R.S.U. A maggioranza assoluta (50 % +1) del collegio elettorale, i lavoratori possono revocare il mandato a singoli componenti o alla totalità della R.S.U. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipano almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessati. La convocazione dell'assemblea del collegio, nei limiti del monte ore previsto dal CCNL, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio. ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20.5.70, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, con la partecipazione alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano ad ogni effetto a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. precedentemente costituite, al momento della costituzione della R.S.U. PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DELLA R.S.U. ART. 1 - VALIDITA' DELLE ELEZIONI - QUORUM Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione. Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla situazione venutasi a determinare nell'unità. ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza alla data delle elezioni. Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova esclusi coloro che hanno presentato una lista ed i membri del Comitato elettorale. ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, 1ª parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Il comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività sindacale. ART. 4 - COMITATO ELETTORALE Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nei singoli territori viene costituito un Comitato elettorale aziendale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla PRESENTAZIONE di liste potrà designate un lavoratore dipendente, non candidato. ART. 5 - COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE Il Comitato elettorale ha il compito di: a) ricevere le liste; b) immediatamente dopo al sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo; c) verificare le validità delle liste presentate; d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proprositi nei termini di cui al presente accordo; g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni Sindacali presentatrici di liste. ART. 6 - SCRUTATORI E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni. ART. 7 - SEGRETEZZA DEL VOTO Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona. ART. 8 - SCHEDE ELETTORALI La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica., comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente del seggio, il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione. ART. 9 - PREFERENZE L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto aposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. ART. 10 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto., assicurando il normale svolgimento dell'attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione agli stessi, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni. ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale. ART. 12 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale. idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elemento completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. ART. 13 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. ART. 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al proprio nominativo. ART. 15 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio stesso, sul quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle elezioni della R.S.U., sarà conservato, secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione aziendale, in modo da garantirne l'integrità almeno per tre mesi. Successivamente a tale termine il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione. ART. 16 - RICORSI AL COMITATO ELETTORALE Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma. Il Comitato Elettorale dà atto della mancanza di ricorsi nel verbale di cui all'art. 15 1° comma. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto. Copia di tutti i verbali dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 40 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nello stesso termine e sempre a cura del Comitato elettorale, alla Confedilizia territoriale, che a sua volta ne darà pronta comunicazione all'azienda. ART. 17 - COMITATO DEI GARANTI Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è costituito a livello Nazionale. Il Comitato sarà composto da tre rappresentanti nazionali delle OO.SS. e tre rappresentanti della Confedilizia. Alle proprie riunioni il Comitato può ammettere i rappresentanti locali delle parti in causa per eventuali audizioni. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 30 giorni. ART. 18 - COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE DI COMPONENTI DELLA R.S.U. L'avvenuta elezione dei componenti della R.S.U. una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale., per il tramite della locale Organizzazione della Confedilizia, a cura delle OO.SS. ART. 19 - ADESIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE Dietro richiesta che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima delle votazioni, la Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti nel singolo territorio e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. ART. 20 - L'INTERVENTO DELLA LEGGE A conclusione del presente accordo tra le OO.SS. firmatarie e la Confedilizia, le parti, riconfermano il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinchè eventuali interventi legislativi, pur finalizzati all'efficacia erga omnes, non modifichino la sostanza del presente accordo. ART. 21 - DISPOSIZIONI VARIE I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, escleteranno i loro incarichi durante l'orario di lavoro, utilizzando previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge 20 maggio 1970, 300. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti , i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo. ART. 22 - CLAUSOLE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all'art. 5 bis della legge 236/93. ART. 23 - CLAUSOLA FINALE Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi. ALLEGATO N. 3 - VERBALE DI ACCORDO Addì 1 Agosto 1995 in Roma le delegazioni di: Confedilizia, nella persona di Gardella Dott. Renzo, CISNAL TERZIARIO, nella persona del Sog. D'Aguanno Davide, HANNO CONVENUTO anche con validità retroattiva che, con decorrenza dal 1° ottobre 1994, i Proprietari di Fabbricati devono corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, nelle seguenti misure: Portieri lettere A/A1 £. 13.860 mensili Portieri lettere B/B1 £. 12.650 mensili Lavoratori lettera C £. 75 orarie Lavoratori lettera D £. 85 orarie Lavoratori lettera E £. 80 orarie La corresponsione degli arretrati avrà luogo con la prima retribuzione utile. Letto, approvato e sottoscritto. Per la CONFEDILIZIA Per la CISNAL TERZIARIO ALLEGATO N. 4 - VERBALE DI ACCORDO Addì 1 Agosto 1995 in Roma le delegazioni di: Confedilizia, nella persona di Gardella Dott. Renzo, CISNAL TERZIARIO, nella persona del Sog. D'Aguanno Davide, HANNO CONVENUTO anche con validità retroattiva che, con decorrenza dal 1° ottobre 1994, i Proprietari di Fabbricati devono corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, nelle seguenti misure: Portieri lettere A/A1 £. 23.095 mensili Portieri lettere B/B1 £. 21.080 mensili Lavoratori lettera C £. 125 orarie Lavoratori lettera D £. 143 orarie Lavoratori lettera E £. 132 orarie I suddetti importi sono comprensivi di quanto giù definito con altro accordo in data odierna e relativo al periodo dal 1.10.1994. Letto, approvato e sottoscritto. Per la CONFEDILIZIA Per la CISNAL TERZIARIO ALLEGATO N. 5 - VERBALE DI RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI, LA LOTTA ALL'INFLAZIONE E IL COSTO DEL LAVORO DEL 22 DICEMBRE 1994 Addì 1 Agosto 1995 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani, e CISNNAL TERZIARIO rappresentato dall'Avv. Luigi Gabriele si conviene - di recepire il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro; - di estendere l'applicazione ai rispettivi soggetti rappresentati per le parti specificatamente riferibili al settore; - in particolare di riconoscere l'erogazione, a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione, di lire 20.000 mensili per 143 mensilità a partire dal mese di gennaio 1993, che resteranno acquisite per il futuro nella retribuzione. Le parti si impegnano inoltre a dare attuazione alle intese che interverranno sugli aspetti contrattuali e sulla riforma del salario, in conformità coi principi di cui al succitato Protocollo. per la CONFEDILIZA per la CISNAL TERZIARIO ALLEGATO N. 6 - VERBALE DI RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO 22 DICEMBRE 1994 SU POLITICA DEI REDDITI E SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO Addì, 1 Agosto 1995 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Ediliza (Confedilizia) rappresentata dal Presidente Avv. Corrado Sforza Fogliani e la CISNAL TERZIARIO rappresentata dall'Avv. Luigi Gabriele Premesso che la Confedilizia dichiara di recepire il Protocollo 22.12.94 fra Governo e Parti Sociali, di cui all'epigrafe si conviene di estendere l'applicabilità del suddetto Protocollo ai rispettivi soggetti rappresentati, per le parti specificatamente riferibili al settore. per la CONFEDILIZA per la CISNAL TERZIARIO