Contratto collettivo nazionale di lavoro PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI Testo ufficiale 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2002 Il giorno 15 dicembre 1999 in Roma tra - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) (omissis) e - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), (omissis) - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) (omissis) - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) (omissis) Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 12.5.95 e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 17 titoli, 108 articoli, 3 tabelle, 10 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti. PREMESSA Con la stipula del presente contratto, le parti hanno inteso confermare il nuovo sistema di relazioni sindacali, assumendo lo spirito e le finalità del Protocollo sulla Politica dei redditi e dell'occupazione, sugli Assetti contrattuali, sulle Politiche del lavoro e sul Sostegno al Sistema produttivo del 23.7.93, nonché il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22.12.98. In tale ambito sono stati definiti gli assetti e le modalità della contrattazione collettiva, ai vari livelli di rappresentatività. Al fine di realizzare una sostanziale omogeneità di trattamento nei confronti dei lavoratori del settore, le parti ritengono di preminente interesse l'assunzione di iniziative che abbiano lo scopo di favorire i lavoratori nelle procedure per il conseguimento e il rinnovo delle prescritte licenze per l'esercizio della mansione. Le nuove previsioni contrattuali conseguono da un lato lo scopo di migliorare la qualità del servizio, rendendo quest'ultimo più in linea con le esigenze dell'utenza, dall'altro la finalità di elevare le condizioni di lavoro dei dipendenti, da realizzare anche mediante un corretto utilizzo degli strumenti previsti per la formazione professionale a tutti i livelli. In tale ottica, risulta di rilevante importanza l'acquisizione di dati e notizie sull'evoluzione del settore, da realizzare attraverso appositi strumenti conoscitivi. Per la concreta realizzazione di tali finalità, le parti sono impegnate ad attivare tutti gli strumenti di gestione e di assistenza contrattuale allo scopo previsti e disciplinati nella presente regolamentazione. Titolo 1 - PARTE GENERALE Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto. 1.Il presente CCNL, stipulato tra CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e a quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 15. 2.Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 15, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il 3° grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono. Art. 2 - Inderogabilità dal contratto. 1.Il presente CCNL sostituisce tutti i precedenti contratti nazionali, fermi restando i riferimenti temporali e le condizioni di vigenza in essi previsti. Le disposizioni del presente contratto si devono osservare malgrado ogni patto contrario e derogano da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, salvo il caso di contratti individuali, aziendali, di enti o territoriali che nel loro insieme siano più favorevoli al lavoratore. Titolo II - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 - Diritti d'informazione. 1.Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, s'impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo. Art. 4 - Contrattazione di 2° livello. 1.La contrattazione di 2° livello potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. 2.Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all'art. 42, comma 5. 3.A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente: a)alla gestione della distribuzione giornaliera dell'orario d'apertura e chiusura del portone (art. 42, comma 5); b)alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale di 6 ore dell'orario di cui all'art. 42, commi 2 e 3; c)alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.; d)all'identificazione degli usi e consuetudini locali; e)ad eventuali altre indennità collegate al punto d); f)a una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali a1), a3) ed a5) dell'art. 15, in conformità di quanto previsto dal comma 2, art. 45; g)all'eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 19. 4.Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle. 5.La durata degli accordi di 2° livello sarà quadriennale. 6.Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale di cui al successivo art. 8. Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). 1.Le parti convengono sul riconoscimento delle RSU, secondo le modalità fissate nell'accordo allegato al presente contratto (allegato n. 5). 2.Fino all'elezione della RSU restano in carica le RSA, ove costituite. Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto. 1.Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria. 2.Tale contributo è determinato nella misura complessiva dell'1,90%, così ripartito: a)lo 0,30%, a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità; b)lo 0,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità di tutti i lavoratori; c)lo 1,30%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità dei lavoratori di cui ai profili professionali a) e c) dell'art. 15 del presente contratto. 3.I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. 4.L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite dall'apposita Convenzione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici protocolli d'intesa fra le parti. Art. 7 - Trattenute sindacali. 1.Negli Enti, Condomini o Proprietà che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori cui si applica il presente CCNL il datore di lavoro provvederà alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sottoscritta, e al conseguente versamento alla O.S. prescelta, salvo diverse situazioni di fatto e pattuizioni. Il versamento di cui sopra verrà effettuato con periodicità mensile. Art. 8 - Ente bilaterale. 1.É istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL. 2.L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni: - analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione e al mercato del lavoro; - predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente; - formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica; - predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; - elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore; - ricevere la copia degli accordi di 2° livello, così come previsto all'art. 4, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali. 3.L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 10, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.lgs. n. 626/94 con Accordo 17.4.97. 4.Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le OO.SS. dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. 5.Un'apposita Commissione, costituita pariteticamente dalle parti firmatarie il presente CCNL, definirà lo statuto, il relativo regolamento e le modalità di gestione delle risorse attribuite all'ente stesso secondo la previsione del precedente art. 6, comma 4. Art. 9 - Cassa portieri. 1.É istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità e i compiti di cui al presente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. 2.La Cassa è gestita pariteticamente da CONFEDILIZIA e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL. 3.Essa è disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti (allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, con nn. 2 e 3) relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l'adesione alle quali è obbligatoria per tutti i datori di lavoro e i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Art. 10 - Commissione paritetica nazionale. 1.Presso l'Ente bilaterale di cui al precedente art. 8, è costituita una Commissione paritetica nazionale composta da 1 rappresentante di ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà edilizia. 2.Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni: a)esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti; b)definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali; c)esaminare le istanze delle parti per l'eventuale identificazione di nuove figure professionali; d)elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale; e)definire le procedure e le modalità per costituire la previdenza Integrativa, come dal successivo art. 76; f)esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del TFR presso la Cassa Portieri. 3.La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti. Art. 11 - Commissioni paritetiche territoriali. 1.Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da 1 rappresentante di ciascuna O.S. territoriale dei lavoratori, facente capo a: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà edilizia, aderente a CONFEDILIZIA. 2.La Commissione è competente a: - esprimersi per quanto previsto al comma 4, art. 16; - ricevere la comunicazione di cui all'art. 42, comma 4; - ratificare quanto previsto dall'art. 46, commi 2 e 3. 3.La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Art. 12 - Controversie collettive 1.Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e OO.SS. 2.Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale. Art. 13 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie. 1.Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di 2° livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera d'applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 31.3.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta da 1 rappresentante di CONFEDILIZIA, e da 1 rappresentante della O.S. locale di FILCAMS-CGIL, o FISASCAT-CISL, o UILTuCS-UIL cui sia iscritto o abbia conferito mandato. 2.Presso una sede delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, è istituita la segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente. 3.La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata r.r. o altro mezzo equipollente. 4.La segreteria tecnica della Commissione di conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo. 5.Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di conciliazione. 6.In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 7.Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare: - il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza; - la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del lavoro; - la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate. 8.I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in 5 copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.lgs. n. 80/98, e successive modifiche e integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive OO.SS. 9.Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione. 10. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente art. 10. Art. 14 - Collegio di arbitrato. 1.Ove il tentativo di conciliazione previsto dall'art 13 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, ferma restando la facoltà di adire la via giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73 n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia a un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. 2.A tal fine è istituito a cura delle associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma 1. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. 3.L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla 1a udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare alla segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla 1a udienza. 4.Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalla Associazione della Proprietà Edilizia, aderente a CONFEDILIZIA, territorialmente competente, un altro designato dalla O.S. FILCAMS, FISASCAT o UILTuCS cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali. 5.I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito il tentativo di conciliazione nell'interesse delle stesse parti. 6.In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi in numero non superiore a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 7.Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere a una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a)l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b)l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori di queste; c)eventuali ulteriori elementi istruttori. 8.Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 9.I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso una sede delle organizzazioni territoriali delle associazioni stipulanti il presente CCNL. 10. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulle base di apposito Regolamento, da emanare da parte di ciascun Collegio entro 60 giorni dalla propria costituzione. 11. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater C.P.C. Titolo III - CLASSIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI Capo I - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI Art. 15 - Classificazione dei lavoratori. 1.Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti: a)lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (portieri). a1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio. a2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio. a3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio. a4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio. a5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio). b)lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti e apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso. b1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza. b2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza. b3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali. b4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti. b5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. c)lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati). c1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali c2) e/o c3). c2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere d'iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate. c3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto. c4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti e Uffici pubblici e/o privati. 2.Agli effetti di quanto previsto al punto a) del precedente comma, s'intende per vigilanza l'effettivo servizio di sorveglianza, che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l'orario di cui al successivo art. 42. 3.Il portiere di cui ai profili professionali a2) ed a4), ferma restando la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone. Art. 16 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici. 1.Ai portieri con profili professionali a2) ed a4) del precedente art. 15 deve essere garantito l'alloggio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di 2 ambienti, di cui 1 adibito a cucina, ovvero di 3 ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno 4 persone conviventi, compreso il portiere. 2.Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito. 3.Per i portieri con profili professionali a1), a3) ed a5) del precedente art. 15, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici. 4.Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai portieri di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, e in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale. 5.L'alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del portiere e della propria famiglia, così come indicato al comma 1. Eventuali attività lavorative nell'alloggio di servizio, sia da parte del portiere che dei propri familiari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 22, comma 4. Capo II - MANSIONI DEI LAVORATORI Art. 17 - Mansioni dei lavoratori. 1.Il portiere deve provvedere: a)alla vigilanza dello stabile; b)alla custodia dello stabile (limitatamente ai soggetti fruenti dell'alloggio nello stesso stabile per il quale prestano servizio, rientranti nei profili professionali a2) ed a4); c)alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell'acqua; d)alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; e)alla sostituzione delle lampadine elettriche e all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere; f)alla pulizia delle scale, dei cortili e dei piani pilotys; g)alla pulizia e innaffiamento degli spazi a verde; h)alla sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi; i)a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale. 2.Al portiere possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi: j)la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell'impianto centrale di riscaldamento a gasolio o di riscaldamento e/o condizionamento a gas, o dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione; k)il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali. 3.Nei casi previsti alle lettere da f) a k) gli sono dovute le indennità previste dalla tabella A (di cui al successivo art. 105), salvo, per le mansioni sub i), quelle localmente definite a norma del precedente art. 4. 4.Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, o dall'amministratore condominiale, per l'applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato. 5.Il portiere deve prestare con scrupolo, zelo e accuratezza il proprio servizio; deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, segnalando al proprietario dello stabile o all'amministratore eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio. 6.Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario o l'amministratore gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell'uso. 7.Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto. 8.Il lavoratore con profili professionali b1) e b2) dell'art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall'amministratore del condominio: - alla manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto d'assunzione. 9.Il lavoratore con profilo professionale b4) dell'art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall'amministratore del condominio: - alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde, comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative; 10. Il lavoratore con profilo professionale b5) dell'art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall'amministratore del condominio: a)alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotys; b)alla pulizia e innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio. A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria, che verrà eseguito nell'ambito dell'orario di lavoro concordato con il lavoratore con l'atto scritto di cui al successivo art. 52. 11. Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai DPR 27.4.55 n. 547, DPR 19.3.56 n. 303 e D.lgs. 19.9.94 n. 626. Nota. Delibera 7/98 della CPN del 23.11.98: Le mansioni del portiere devono essere svolte all'interno dell'orario di apertura del portone fissato all'art. 42 per i portieri con alloggio nonché all'interno dell'orario di lavoro indicato all'art. 45 per i portieri senza alloggio, fatto salvo il disposto dell'art. 44. Art. 18 - Portiere adibito a più stabili. 1.Il portiere può essere eccezionalmente addetto a 2 o più stabili di spettanza di uno o più proprietari e/o condomìni, purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile, e il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o condomini interessati, o con altro soggetto analogo. Art. 19 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi. 1.Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale. 2.Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all'intero trattamento normativo ed economico per l'intero stabile, nonché: - ad un compenso pari al 10% del salario minimo unico nazionale conglobato per il 2° ingresso; - ad un compenso pari al 5% del salario minimo unico nazionale conglobato per ogni ulteriore ingresso. 3.Eventuali condizioni di miglior favore, esistenti al 31.8.91, saranno mantenute in cifra fino a concorrenza. Norma transitoria. Le parti convengono che eventuali situazioni di fatto difformi dalle fattispecie previste dalla norma degli artt. 18 e 19, esistenti al 31.1.92, potranno essere mantenute 'ad personam' e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà conservato il relativo trattamento normativo ed economico in essere. Nota. Delibera 1/98 della CPN del 18.2.98: Se gli ingressi secondari di un fabbricato sono aperti, o apribili senza chiavi, sono dovute le indennità del presente art. 19; se invece tali ingressi sono apribili solo con la chiave in dotazione ai singoli condòmini e/o inquilini, non è dovuta alcuna indennità, fermo restando che in tal caso non sussiste alcun obbligo di vigilanza e connessa responsabilità da parte del portiere. Art. 20 - Materiali per le pulizie. 1.Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 17. Art. 21 - Responsabilità per danni. 1.I lavoratori sono responsabili dei danni dipendenti da loro colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. Art. 22 - Esercizio contemporaneo di altra attività. 1.Il portiere a tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile, salvo, al di fuori dell'orario di lavoro, quanto stabilito al successivo comma 4. 2.Le situazioni diverse precostituite all'1.1.74 sono fatte salve per la durata del rapporto di lavoro e in tal caso la retribuzione minima in denaro, di cui al successivo art. 79, può essere ridotta fino alla misura del 20%. 3.Resta salva, per i lavoratori a tempo parziale, la facoltà di esercitare, al di fuori dell'orario previsto dal contratto individuale di lavoro, qualunque altra attività purché al di fuori dei locali condominiali e/o comuni. 4.Potranno essere esercitate attività lavorative nell'alloggio del portiere, purché non si tratti di attività artigianali né tali attività comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai condomini. Art. 23 - Sostituto del portiere. 1.Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi d'assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali. 2.Nella designazione della persona del sostituto il proprietario sentirà il portiere titolare. 3.L'eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente CCNL. 4.Il sostituto del portiere con profili professionali a2) ed a4) dell'art. 15, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa. 5.Se, invece, non è convivente con il suddetto portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, all'indennità sostitutiva dell'alloggio (lett. f) dell'art. 84), e alle indennità sostitutive degli elementi retributivi di cui alle lett. g), h) dello stesso articolo, il tutto rapportato alla durata delle sue prestazioni (indennità sostitutive indicate alla tabella A, di cui al successivo art. 105). 6.Il sostituto è tenuto all'osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto del portiere titolare. Dichiarazione a verbale. Nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere, il proprietario è invitato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma. Titolo IV - QUADRI Art. 24 - Formazione e aggiornamento. 1.Con riferimento alle specifiche responsabilità e alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, i datori di lavoro favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori. Art. 25 - Polizza assicurativa. 1.Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. 2.Il datore di lavoro è tenuto altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Art. 26 - Indennità di funzione. 1.A decorrere dall'1.1.00 o, se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte del datore di lavoro, verrà corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione di £. 300.000 (*) lorde per 13 mensilità, assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento. (*) Nota: Euro 154,93707. Titolo V - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTI ATIPICI Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 27 - Contratto di assunzione. 1.L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: a)data d'assunzione; b)durata del periodo di prova; c)qualifica del lavoratore; d)retribuzione; e)orario di lavoro, settimanale e giornaliero. 2.In tale atto, per il quale verrà preferibilmente utilizzato il facsimile allegato al presente testo contrattuale (allegato n. 1), o altro di pari contenuti minimi, verranno anche inserite informazioni circa le modalità per l'accesso del lavoratore alle prestazioni di malattia. Art. 28 - Documenti per l'assunzione. 1.Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti: a)carta d'identità o documento equipollente; b)certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi; c)certificato penale; d)certificato medico; e)libretto di lavoro; f)per i portieri (profili professionali da a1) ad a5)) e i sostituti, la prevista licenza comunale; g)codice individuale INPS; h)codice fiscale; i)attestato di frequenza al corso ex-D.lgs. n. 626/94, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall'Accordo 17.4.97, allegato al presente CCNL con il n. 6. Art. 29 - Periodo di prova. 1.Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo, l'assunzione è considerata definitiva, a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti; solo nel rapporto di portierato, le parti debbono dare, entro il periodo di prova, un preavviso di giorni 10. 2.Qualora le parti convengano che durante il periodo di prova il portiere con profili professionali a2) ed a4) dell'art. 15 non fruisca dell'alloggio, competerà allo stesso l'indennità sostitutiva di cui alla tabella A, di cui al successivo art. 105. 3.Scaduto il periodo di prova senza che sia data disdetta, il lavoratore s'intende assunto definitivamente e il periodo di prova va computato a tutti gli effetti del presente contratto. 4.Il periodo di prova è il seguente: - per i portieri (profili professionali a) dell'art. 15), 2 mesi; - per i lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15, indipendentemente dal numero delle ore prestate in ogni giornata: · profilo professionale b1), giorni 30 di effettivo lavoro; · profilo professionale b2), giorni 20 di effettivo lavoro; · profilo professionale b3), giorni 15 di effettivo lavoro; · profilo professionale b4), giorni 15 di effettivo lavoro; · profilo professionale b5), giorni 6 di effettivo lavoro; - per i lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15: · profili professionali c1) e c2), giorni 180 di calendario; · profilo professionale c3), giorni 60 di effettivo lavoro; · profilo professionale c4), giorni 30 di effettivo lavoro. Art. 30 - Collocamento. 1.L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. 2.Le parti contraenti riconoscono l'illegittimità delle "buone entrate" anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto. Capo II - APPRENDISTATO Art. 31 - Apprendistato. 1.L'apprendistato è ammesso per le mansioni indicate ai profili professionali b1), b2), b4), c3), c4), dell'art. 15. 2.Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, con le eccezioni previste dalla legge n. 196/97. 3.Si applicano la legge 19.1.55 n. 25 e successive modifiche e integrazioni in materia d'apprendistato, compreso l'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, nonché la legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, così come modificata e integrata dal D.lgs. 4.8.99 n. 345, relativo alla protezione dei giovani sul lavoro. Art. 32 - Proporzione numerica. 1.Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni 3 lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui ai corrispondenti profili professionali dell'art. 15. 2.É comunque consentita l'assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purché vi sia almeno un lavoratore con mansioni di cui ai profili professionali dell'art. 15, oppure la prestazione lavorativa sia diretta dal proprietario o da persona da esso delegata. Art. 33 - Periodo di prova. 1.La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in giorni 30 di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. Art. 34 - Durata dell'apprendistato. 1.La durata massima del periodo d'apprendistato è la seguente: - lavoratori profili professionali b1) o c3): anni 3 di servizio; - lavoratori profili professionali b2), b4) o c4): anni 2 di servizio. 2.Non è considerato servizio, agli effetti di cui sopra, il periodo durante il quale l'apprendista presta servizio militare di leva e tutte le assenze di durata superiore a 30 giorni, ancorché motivate da una delle cause previste dall'art. 2110 C.C. Art. 35 - Retribuzione dell'apprendista. 1.La retribuzione dell'apprendista, calcolata su stipendio base e indennità di contingenza spettante al lavoratore qualificato, è la seguente: - per la 1a porzione del periodo, pari a 1/3:70% - per la 2a porzione del periodo, pari a 1/3:80% - per l'ultima porzione del periodo, pari a 1/3: 90% 2.In caso di malattia competeranno all'apprendista le stesse indennità previste all'art. 72, ragguagliate con le percentuali di cui sopra. Art. 36 - Norme di rinvio. 1.Per quanto non previsto in materia d'apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai corrispondenti profili professionali, in quanto compatibili. Capo III - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (CFL) Art. 37 - Contratti di formazione e lavoro. 1.Possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 16, DL. 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.94 n. 451, CFL tendenti: - all'acquisizione di professionalità intermedie (profili professionali b2), b4), c4), con durata di 18 mesi (CFL di tipo a.1); - all'acquisizione di professionalità elevate (profili professionali b1), c3), con durata di 24 mesi (CFL di tipo a.2). 2.L'inquadramento all'atto dell'assunzione sarà lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale, applicabile per tutta la durata del contratto, sarà la stessa prevista per lo stesso profilo professionale dell'art. 15, ridotta del 8%, per la 1a metà del periodo e del 5% per la 2a metà. Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) Art. 38 - Contratti a tempo determinato. 1.Si applicano le norme di cui alla legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni. 2.A norma dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni: 1)di lavoratori per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, ovvero 2)assenti per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b, legge n. 230/62, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto; 3)di lavoratori a servizio di immobili situati in località di villeggiatura, balneari o montane, ovvero mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 48, relative al contratto a tempo parziale verticale o ciclico. 3.I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di legge in vigore. Art. 39 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (interinale). 1.Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 38, escluso il caso indicato al punto 3, comma 2 di tale articolo, nonché per coprire le posizioni di lavoro di cui al precedente art. 23. 2.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 196/97, sono esclusi i lavoratori con profilo professionale b5). 3.La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne. Capo V - CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) Art. 40 - Lavoro ripartito. 1.Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. 2.Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga di massima svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro. 3.La retribuzione verrà conseguentemente corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. 4.I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi. 5.Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. 6.Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso. 7.Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati a tempo parziale, così come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), DL 30.10.84 n. 726, convertito con modificazioni in legge 19.12.84 n. 863, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro 7.4.98 n. 43. Dichiarazione a verbale. Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL. Capo VI - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA Art. 41 - Esclusione dalle quote di riserva. 1.Ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 223/91, non sono computabili, ai fini della riserva di legge, le assunzioni dei seguenti lavoratori: - portieri con profili professionali a) dell'art. 15, in relazione alla fiduciarietà delle mansioni di sorveglianza e custodia; - impiegati direttivi e di concetto (profili professionali c2) e c3), e quadri (profilo professionale c1). Titolo VI - ORARI - LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO Capo I - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALI A2) ED A4) (PORTIERI CON ALLOGGIO) Art. 42 - Orario di apertura e chiusura del portone. 1.L'orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. 2.L'orario di cui sopra è ridotto di 6 ore settimanali, e, dall'1.1.00, di 1 ulteriore ora settimanale, per un totale di 7 ore settimanali. 3.La suddetta riduzione sarà così attuata: a)quanto a 6 ore, mediante raggruppamento in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sarà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4; b)quanto a 1 ora, suddivisa in un massimo di 2 frazioni di mezz'ora ciascuna, mediante riduzione dell'orario giornaliero di apertura del portone in giorni diversi da quello di cui all'alinea precedente. 4.In deroga a quanto previsto dagli accordi di cui al precedente comma 3, lett. a), potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell'orario settimanale; di tali intese dovrà essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, così come previsto all'art. 11. 5.Diverse collocazioni dell'ora di riduzione di cui al precedente comma 3, lett. b), potranno essere concordate in sede di contrattazione aziendale, così come previsto al precedente art. 4. 6.La distribuzione giornaliera dell'orario d'apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4. L'orario d'apertura e chiusura dei portoni potrà essere frazionato in non più di 2 periodi, separati da un intervallo non superiore a 2 ore, salvo diverse pattuizioni territoriali o aziendali (nell'ambito delle proprietà facenti capo a singoli enti). 7.Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 58, in tali giorni l'orario d'apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14. Nota. Delibera 4/98 della CPN del 18.2.98: La norma di cui all'ultimo comma del presente art. 42 va comunque applicata al caso del servizio nella giornata di domenica, che va retribuita con la maggiorazione prevista. L'orario settimanale, in questo caso, si riduce di fatto a 56 ore (NdR: 55 dall'1.1.00). Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. 2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. 3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Art. 44 - Orario per la conduzione dell'impianto di riscaldamento. 1.Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell'impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell'acqua calda. 2.Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22. 3.In detta fascia dovrà essere compreso il nastro orario di cui all'art. 42. Capo II - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALI A1), A3) ED A5) (PORTIERI SENZA ALLOGGIO) Art. 45 - Orario di lavoro settimanale. 1.L'orario di lavoro settimanale per i portieri con profilo professionale a1), a3) ed a5) dell'art. 15 è di 47 ore settimanali, distribuito su un arco di 6 giornate. 2.Una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lett. f) dell'art. 4, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al comma 1, art. 47, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la 9a ora giornaliera. Art. 46 - Orario giornaliero. 1.L'orario giornaliero di lavoro dei portieri di cui al presente capo sarà continuativo, con un intervallo di 1 ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti. 2.Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell'intervallo minore o maggiore, che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 11, o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL. 3.Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti. Art. 47 - Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1.Per l'orario settimanale distribuito su 6 giornate, il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi di ore fino alla 9a giornaliera e del 20% dalla 10a ora giornaliera compresa in poi. 2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. 3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Capo III - PORTIERI (PROFILI PROFESSIONALI A) A TEMPO PARZIALE Art. 48 - Rapporti a tempo parziale. 1.Le parti, ritenendo che l'evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento delle tipologie di rapporti di lavoro dei portieri alle effettive esigenze del servizio, anche con la finalità di incrementare le occasioni di occupazione, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti sia a distribuzione orizzontale che verticale e/o ciclica. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quelli previsti ai precedenti artt. 42 e 45, con un massimo, rispettivamente, di 45 e 36 ore settimanali, e un minimo rispettivamente, di 30 e di 24 ore settimanali. 2.Resta inteso che la responsabilità della custodia per tali lavoratori a tempo parziale, competente per i soli portieri con alloggio cui tale mansione è riferibile, non sussisterà negli orari che il lavoratore intende destinare ad altre attività lavorative al di fuori dell'alloggio di cui all'art. 16. 3.Ai lavoratori a tempo parziale con distribuzione orizzontale o verticale non potrà essere affidata la conduzione dell'impianto di riscaldamento di cui al precedente art. 44, fatta salva tale possibilità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale annuo con orario giornaliero completo. Art. 49 - Contratto di assunzione - norme di rinvio. 1.Fermo restando che l'orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all'articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente CCNL, anche dal DL 30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19.12.84 n. 863 e successive modificazioni. Art. 50 - Lavoro supplementare, notturno e festivo. 1.Ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 863/84, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera d'assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro; - altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere. 2.Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria, maggiorata del 27% per lavoro supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui agli artt. 42 (per i portieri con alloggio) e 45 (per i portieri senza alloggio). Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo, i compensi di cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali, indicate agli artt. 43 e 47, rispettivamente per i portieri con alloggio o senza alloggio. 3.Il lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto ai limiti indicati al comma precedente è parificato, ai fini retributivi, al lavoro straordinario, e compensato, unitamente a quello straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste agli artt. 43 e 47. Nota a verbale. Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista al comma 2 del presente articolo è comprensiva delle incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili per il calcolo della 13a mensilità, delle ferie e dei permessi secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del TFR. Art. 51 - Determinazione della paga oraria. 1.Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per i divisori orari previsti all'art. 83. Capo IV - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B) Art. 52 - Orario di lavoro. 1.Fermo restando che la retribuzione di cui al successivo art. 87 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e deve risultare da atto scritto. 2.In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto d'assunzione, saranno considerate straordinarie. Art. 53 - Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. 2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. 3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Capo V - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C) Art. 54 - Orario di lavoro. 1.La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso, in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato. 2.Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali c1) e c2), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto). Art. 55 - Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1.Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. 2.Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. 3.Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario. Capo VI - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C) A TEMPO PARZIALE Art. 56 - Lavoro a tempo parziale. 1.Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal DL n. 726/84, analogamente a quanto previsto al precedente art. 49. 2.Potranno essere instaurati rapporti a tempo parziale, di norma entro una fascia da 12 a 30 ore settimanali di lavoro. 3.L'orario settimanale di lavoro per i rapporti previsti al presente articolo dovrà risultare da atto scritto al momento dell'assunzione. 4.Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore orario previsto all'art. 83, comma 3. Art. 57 - Lavoro supplementare, notturno e festivo. 1.Ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 863/84, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello effettuato oltre l'orario risultante dalla lettera d'assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione dei bilanci, di contratti di affitto o di appalto o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortuni di altri dipendenti. 2.Il relativo compenso sarà costituito dalla normale paga oraria, maggiorata del 27% per lavoro supplementare, fino a concorrenza del normale orario contrattuale di cui al precedente art. 54. Nel caso che le prestazioni di lavoro supplementare coincidano con lavoro notturno, domenicale o festivo, i compensi di cui sopra saranno ulteriormente maggiorati delle relative percentuali, indicate all'art. 55. 3.Il lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto ai limiti indicati al comma precedente è parificato, ai fini retributivi, al lavoro straordinario, e compensato, unitamente a quello straordinario notturno, domenicale e festivo, con le modalità previste allo stesso art. 55. Nota a verbale. Le parti si danno atto che la percentuale di maggiorazione prevista al comma 2 del presente articolo è comprensiva delle incidenze degli istituti differiti e che pertanto le relative prestazioni non entrano nel computo degli orari lavorativi utili per il calcolo della 13a mensilità e delle ferie secondo la metodologia di calcolo di tali istituti per i rapporti a tempo parziale; analogamente, i relativi compensi non saranno utili in alcun caso per la determinazione del TER. Titolo VII - FESTIVITA - FERIE - RIPOSO SETTIMANALE - PERMESSI - CONGEDI Capo I - FESTIVITÀ Art. 58 - Festività. 1.Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno, di norma, del riposo festivo, sono le seguenti: a)Festività nazionali: - anniversario della Liberazione 25 aprile - festa del Lavoro 1° maggio b)Festività infrasettimanali: - Capodanno 1° gennaio - Epifania 6 gennaio - lunedì di Pasqua mobile - Assunzione 15 agosto - Ognissanti 1° novembre - Immacolata Concezione 8 dicembre - S. Natale 25 dicembre - S. Stefano 26 dicembre c)Patrono della città. 2.In caso di coincidenza della ricorrenza del S. Patrono con una delle festività elencate sub a) o b), la stessa verrà spostata ad altro giorno. 3.Il trattamento economico spettante, per la mancata prestazione conseguente alla fruizione del riposo festivo, è il seguente: a)per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (profili professionali a) e c) dell'art. 15), la normale retribuzione mensile non subirà alcuna decurtazione; b)per i lavoratori retribuiti in misura oraria (profili professionali b) dell'art. 15), verrà corrisposto un compenso pari ad 1/6 della normale retribuzione settimanale, rapportata all'orario medio effettuato. 4.A tutti i lavoratori, assenti per riposo settimanale, sia esso cadente la domenica o in altro giorno della settimana, e quando tale giorno coincida con una delle festività elencate al comma 1 del presente articolo, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una giornata di retribuzione contrattuale (1/26 della retribuzione mensile ovvero 1/6 di quella settimanale), senza alcuna maggiorazione. La stessa giornata di retribuzione contrattuale, al netto di quanto corrisposto per tale giornata dagli istituti assicuratori nei casi d'infortunio o maternità, dovrà essere corrisposta ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nelle stesse giornate di festività. Nota a verbale. Le parti si danno atto che gli effetti del mancato riconoscimento di festività agli effetti civili delle giornate del 2 giugno e del 4 novembre, trovano compensazione in corrispondenti normative relative ai permessi e agli orari di lavoro. Art. 59 - Determinazione del compenso per lavoro festivo. 1.In caso di prestazione lavorativa nelle giornate di festività di cui al precedente art. 58, verrà corrisposta ai lavoratori la retribuzione per lavoro festivo di cui agli artt. 43, 47, 50, 53 e 55. 2.Per il portiere e il sostituto del portiere il calcolo della retribuzione per il lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali dovrà essere effettuato computando solo la normale paga oraria di cui al successivo art. 83. Capo II - FERIE Art. 60 - Periodo di ferie. 1.Per tutti i lavoratori, escluso il caso disciplinato al comma seguente, il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del S. Patrono). 2.Per i lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15 che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario. 3.Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio. 4.In caso di cessazione del rapporto di lavoro spetta al lavoratore un compenso pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per l'intero periodo feriale. Se il licenziamento o le dimissioni hanno luogo durante l'anno, il compenso sarà pari a tanti dodicesimi di detta retribuzione quanti sono i mesi precedenti al licenziamento. 5.Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Art. 61 - Irrinunciabilità delle ferie. 1.Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. Art. 62 - Scelta del periodo. 1.Premesso che il lavoratore può esercitare l'opzione di cui al successivo art. 63, le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; la relativa collocazione è decisa dal datore di lavoro, sentito il lavoratore, e comunicata allo stesso, per iscritto, almeno 3 mesi prima della loro fruizione. 2.La comunicazione di cui sopra non potrà aver luogo prima del 1° gennaio di ogni anno. Art. 63 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore. 1.In alternativa al meccanismo di scelta del periodo di ferie indicato al precedente art. 62, il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione temporale di metà del periodo feriale tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo, escludendo comunque il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. 2.La collocazione della restante metà del periodo feriale verrà decisa dal datore di lavoro entro il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 3.L'eventuale opzione del meccanismo di scelta previsto dal presente articolo, dovrà essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale verranno fruite le ferie. Dichiarazione a verbale. I proprietari sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche nei periodi più confacenti al lavoratore. Restano in ogni caso salve le condizioni di miglior favore, già in atto, sia collettive aziendali che individuali, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Capo III - RIPOSO SETTIMANALE Art. 64 - Riposo settimanale. 1.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica. 2.Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore. Capo IV - PERMESSI E CONGEDI Art. 65 - Permessi retribuiti. 1.Gruppi di 4 ore, o giornate intere di permessi individuali retribuiti saranno fruiti dai portieri e dai lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15. 2.I permessi matureranno nelle seguenti misure: - per i portieri (profili professionali a)): 80 ore annue, ridotte a 60 dall'1.1.00; - per i lavoratori con profili professionali c): 28 ore annue. 3.In caso di rapporto a tempo parziale, di cui agli artt. 48 e 56, i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito. 4.Nell'anno d'inizio o termine del rapporto di lavoro i permessi matureranno in ragione del servizio prestato nell'anno stesso, arrotondando matematicamente le frazioni di mese. 5.I permessi verranno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richiesti al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore. 6.I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria, determinata secondo le previsioni dell'art. 83. Con l'accordo delle parti, é ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell'anno con quelli dell'anno successivo. Art. 66 - Permessi per lutto. 1.Tutti i lavoratori hanno diritto a un permesso straordinario retribuito pari a 3 giorni di calendario per grave lutto familiare (morte di parenti entro il 2° grado o di affini entro il 1° grado). Art. 67 - Permessi elettorali. 1.Per i permessi dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge vigenti. Art. 68 - Congedo matrimoniale. 1.Ai lavoratori che contraggono matrimonio compete un congedo retribuito di giorni 15 di calendario. Art. 69 - Chiamata di leva e richiamo alle armi. 1.Per quanto riguarda la chiamata di leva e il richiamo alle armi valgono le norme di legge in materia. 2.Anche nel caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di durata del richiamo stesso. 3.Il lavoratore che non riprenda servizio entro 30 giorni dal congedo è considerato dimissionario. Titolo VIII - TRATTAMENTO DI MALATTIA Art. 70 - Definizione di malattia. 1.Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, s'intende per malattia un'alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. É altresì assimilato alla malattia lo stato d'incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. 2.Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi d'assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione di cure elio-balneo-termali. Art. 71 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto. 1.Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere - entro 2 giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio. 2.In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. 3.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuto comunicazione, da medici di enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. 4.Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal 1° giorno d'assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno anche se domenicale o festivo. 5.Il lavoratore che, per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, non possa osservare tali fasce orarie, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. 6.Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l'indennità di malattia di cui al successivo art. 72 ed è passibile di sanzioni disciplinari. 7.Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile, per tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 8.Durante il periodo di malattia i portieri con profili professionali a2) ed a4) dell'art. 15 manterranno il godimento dei beni di cui alle lett. f), g) ed h) dell'art. 84. 9.Per quanto riguarda l'invio della documentazione sanitaria (certificato di malattia completo di diagnosi, eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di prosecuzione di malattia, certificato di dimissione ospedaliera completo di diagnosi, in caso di ricovero, e la cartella clinica), le parti fanno esplicito riferimento allo specifico Regolamento di cui al precedente art. 9. Art. 72 - Indennità economiche. 1.Durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato un'indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure, decorrenti dall'1.1.00: - dal 4° al 20° giorno compresi: £. 50.000 giornaliere (Euro 25,82284); - dal 21° giorno compreso: £. 55.000 giornaliere (Euro 28,40513). 2.Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato. 3.Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile. 4.La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia, come sopra determinata, dovrà essere effettuata alle normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione. 5.Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dal presente articolo decorre dal 1° giorno successivo al 3° mese dall'assunzione. 6.La normativa di cui sopra si applica anche al sostituto del portiere assunto ai sensi dell'art. 23 del presente CCNL, ma limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto. 7.Non è dovuta al lavoratore l'indennità prevista dal presente articolo, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resa necessaria da infortuni); - infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; - malattie mentali; - uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; - pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce e accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere; - partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; - guerra e insurrezioni; - tumulti popolari cui il lavoratore abbia preso parte attiva; - dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore. 8.Le indennità erogate ai lavoratori secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno rimesse, con richiesta secondo le procedure previste dal regolamento di cui al precedente art. 9, ai datori di lavoro in regola con le norme contenute nel detto Regolamento e con i pagamenti indicati all'art. 6 del CCNL. Nota. Delibera CPN in data 22.1.86: I primi 3 giorni di malattia sono compresi e quindi computati nei 180 giorni, ma sono comunque esclusi sia dalla retribuzione sia dall'indennità. omissis ... Superato il 180° giorno di malattia (NdR: ved. art. 71 - comma 7), cessa il diritto alla conservazione del posto di lavoro, rimane però l'obbligo del datore di lavoro di dare regolare preavviso se intende interrompere il rapporto. Art. 73 - Campo di applicazione. 1.La normativa in materia d'indennità di malattia contemplata al precedente art. 72 si applica ai lavoratori con profili professionali a) e c) dell'art. 15 del presente CCNL, in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale. 2.La stessa normativa non si applica ai lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15 del presente CCNL, in quanto essi già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto competente per legge. Art. 74 - Condizioni di miglior favore. 1.Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti. Titolo IX - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Art. 75 - Iscrizione enti previdenziali e assicurativi. 1.I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS e all'INAIL. Art. 76 - Previdenza integrativa. 1.Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. 2.La costituzione di uno specifico Fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate e approfondite dalla Commissione paritetica nazionale che ne definirà le modalità operative. 3.Gli elementi di costo, fatti salvi i risultati del lavoro della Commissione di cui al precedente capoverso, prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza integrativa, i seguenti valori: - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota, 'una tantum', non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a £. 30.000 di cui £. 23.000 a carico del datore di lavoro e £. 7.000 a carico del lavoratore. 4.Per i lavoratori la cui 1a occupazione è iniziata successivamente al 28.4.93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo. 5.Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi. Art. 77 - Gravidanza e puerperio. 1.Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente CCNL. Art. 78 - Infortunio sul lavoro. 1.Per il trattamento in caso d'infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 30.6.65 n. 1124 (Testo Unico Infortuni). Titolo X - TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I - ELEMENTI RETRIBUTIVI Art. 79 - Salario. 1.Il salario unico minimo nazionale previsto alla lett. a) dei successivi artt. 84 e 85 è indicato nella tabella A, di cui al successivo art. 105. 2.Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici della consistenza fino a 50 vani catastali, una scala, e, per i portieri con profili professionali a3) ed a4) dell'art. 15, è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi 5 piani. 3.Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del DPR 1.12.49 n. 1142 (vedi il relativo stralcio della legge catastale in calce al CCNL), l'unità di misura vano è ragguagliata a mq. 50, mentre per i locali accessori di cui all'art. 50 del predetto decreto, la misura vano è ragguagliata a mq. 75. 4.Le dipendenze previste dall'art. 51 del decreto citato non debbono essere considerate ai fini del computo dei vani. 5.La consistenza degli edifici è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo. Art. 80 - Indennità. 1.Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 79 nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate all'art. 17, competono al portiere le indennità nelle misure previste e indicate alla tabella A, di cui al successivo art. 105. Art. 81 - Terzo elemento. 1.Ove esistente, continuerà ad essere corrisposto al portiere il 3° elemento di cui all'art. 20 del CCNL 28.2.74 (che si riporta nell'allegato n. 7 al presente CCNL), ridotto di £.. 10.000 complessive del suo importo originario, fino a concorrenza. 2.La corresponsione di cui sopra va intesa come riferita 'ad personam' e fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 82 - Scala mobile. 1.Le parti si danno atto che ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto è dovuta dall'1.2.77 l'indennità di scala mobile istituita dalla legge 4.2.58 n. 23, così come modificata dall'accordo di unificazione del punto di contingenza del 23.9.75, dalla legge 26.2.86 n. 38 e dai successivi accordi in materia. 2.Le parti si danno altresì atto che dall'1.11.91 l'indennità di scala mobile viene corrisposta nelle misure fisse indicate alle tabelle A, B, e C (di cui al successivo art. 105), comprensive anche del conglobamento dell'EDR di cui all'Accordo 12.3.93 di recepimento dell'Accordo interconfederale 31.7.92, conglobamento che ha decorrenza dall'1.1.95. Art. 83 - Determinazione della normale paga oraria e giornaliera. 1.Per il portiere con profili professionali a2) ed a4) dell'art. 15 e relativo sostituto, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione soltanto gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell'art. 84, con il coefficiente 255. 2.Per il portiere con profili professionali a1), a3) ed a5) dell'art. 15, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 85, con il coefficiente 203. 3.Per i lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15, ai fini della determinazione della normale paga oraria si prendono in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 88, con il coefficiente 173. 4.Per tutti i lavoratori di cui ai precedenti commi, fermi restando gli stessi elementi retributivi da considerare, la retribuzione giornaliera si ottiene con il coefficiente 26. Capo Il - RETRIBUZIONI DEI VARI PROFILI PROFESSIONALI Art. 84 - Retribuzione portieri con profili professionali a2) ed a4). 1.La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali a2) ed a4) dell'art. 15 comprende: a)il salario mensile di cui all'art. 79; b)la scala mobile di cui all'art. 82; c)l'eventuale 3° elemento di cui all'art. 81; d)eventuali indennità a carattere continuativo; e)gli scatti d'anzianità di cui all'art. 89; f)l'alloggio gratuito che deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 16 del presente contratto o l'indennità sostitutiva nei casi previsti; g)l'energia elettrica nella misura di 40 KWH mensili e l'acqua nell'alloggio nella misura di 120 mc. annui; h)il riscaldamento dell'alloggio, in quanto nello stabile già esista o venga installato un impianto centrale. 2.Nel caso in cui, pure esistendo o venendo installato nello stabile l'impianto centrale, l'alloggio del portiere sia sfornito del riscaldamento, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva prevista alla tabella A, di cui al successivo art. 105; detta indennità deve essere impiegata effettivamente per il riscaldamento. 3.Qualora nello stabile venga trasformato l'impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo, o esista detto impianto, al portiere è dovuto il rimborso di una somma, calcolata sulla base della cubatura dell'alloggio del portiere stesso, per il periodo e per le ore di accensione previste dalla normativa nazionale per la località ove è situato lo stabile. 4.Il portiere provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto autonomo di riscaldamento del proprio alloggio, che rimane a suo carico, mentre quella straordinaria resta a carico del datore di lavoro. Nota. Delibera 3/98 della CPN del 18.2.98: La tassa rifiuti relativa all'alloggio occupato dal portiere è a completo carico del portiere. Art. 85 - Retribuzione portieri con profili professionali a1), a3) ed a5). 1.La retribuzione dovuta ai portieri con profili professionali a1), a3) ed a5) dell'art. 15 comprende: a)il salario mensile di cui all'art. 79; b)la scala mobile di cui all'art. 82; c)l'eventuale 3° elemento di cui all'art. 81; d)eventuali indennità a carattere continuativo; e)gli scatti d'anzianità di cui all'art. 89. 2.La retribuzione di cui sopra si riferisce al portiere che presta la sua attività per 47 ore settimanali. Art. 86 - Retribuzione portieri (lavoratori a tempo parziale). 1.Per orari inferiori a quelli previsti dalle rispettive normative contrattuali, la retribuzione di cui ai precedenti artt. 84 e 85 sarà proporzionalmente ridotta, utilizzando i coefficienti di cui al precedente art. 83, fatta eccezione per le seguenti indennità relative a prestazioni effettive, che verranno invece corrisposte per intero: - pulizia scale; - pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o spazi pilotys; - pulizia e innaffiamento spazi a verde; - servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse); - conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione e nei casi indicati all'ultimo comma del precedente art 48; - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione; - conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione. Art. 87 - Retribuzione lavoratori con profili professionali b). 1.Ai lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15 è dovuta la seguente retribuzione: a)paga oraria unica minima nazionale, indicata alla tabella B, di cui al successivo art. 105; b)la scala mobile di cui all'art. 82; c)eventuali indennità a carattere continuativo; d)gli scatti d'anzianità di cui all'art. 90. Art. 88 - Retribuzione lavoratori con profili professionali c). 1.Ai lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15 è dovuta la seguente retribuzione: a)stipendio mensile unico minimo nazionale, indicato alla tabella C, di cui al successivo art. 105; b)la scala mobile di cui all'art. 82; c)eventuali indennità a carattere continuativo; d)gli scatti d'anzianità di cui all'art. 91. Capo III - SCATTI DI ANZIANITÀ Art. 89 - Portieri con profili professionali a). 1.A decorrere dall'1.9.91 il valore degli scatti d'anzianità per i lavoratori con profili professionali a) dell'art. 15 viene trasformato in cifra fissa in ragione di £. 15.000 per ciascuno scatto, salvo condizioni di miglior favore. 2.Gli scatti restano determinati nel numero di 8, con periodicità triennale, ferma restando la data dell'1.7.61, di cui all'Accordo aggiuntivo 26.7.63, per l'applicazione degli scatti, nulla importando l'anzianità pregressa. 3.Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto nel periodo successivo all'1.9.91, avrà diritto a un importo di £. 15.000 e alla rivalutazione degli scatti precedentemente maturati a far data dall'1.1.74, senza liquidazione di arretrati. 4.Qualora al 31.1.92 il lavoratore avesse maturato tutti gli 8 scatti, resta inteso che lo stesso avrà diritto alla rivalutazione degli scatti, maturati dall'1.1.74 in poi, al compimento del triennio successivo alla data di maturazione dell'8° scatto, senza corresponsione di arretrati. 5.Qualora il triennio di cui sopra fosse stato superato al 31.1.92, il lavoratore avrà diritto alla rivalutazione immediata degli scatti maturati dopo l'1.1.74, senza corresponsione di arretrati. 6.Gli scatti maturati prima dell'1.1.74 restano fissati nella misura di £. 2.000 per ogni scatto, fermo restando l'eventuale importo di maggior favore. 7.Resta inteso che il valore dello scatto di cui al comma 1 potrà essere aggiornato in occasione del prossimo rinnovo. Art. 90 - Lavoratori con profili professionali b). 1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15 avranno diritto a n. 8 scatti triennali d'anzianità nelle seguenti misure: b1): £. 148,5 orarie Euro 0,07669 b2) e b3): 135 orarie 0,06972 b4): 115 orarie 0,05939 b5): 90 orarie 0,04648 2.In ogni caso l'anzianità utile decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, se avvenuta a mese iniziato. 3.L'eventuale periodo d'apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti d'anzianità. Art. 91 - Lavoratori con profili professionali c). 1.Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15 avranno diritto a n. 8 scatti triennali d'anzianità nelle seguenti misure: c1): £. 35.000 mensili Euro 18,07599 c2): 30.000 mensili 15,49371 c3): 25.000 mensili 12,91142 c4): 20.000 mensili 10,32914 2.In ogni caso l'anzianità utile decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'assunzione, se avvenuta a mese iniziato. 3.L'eventuale periodo d'apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti d'anzianità. Art. 92 - Decorrenza scatti. 1.Le anzianità utili ai fini della decorrenza della maturazione degli scatti per i vari profili professionali dei lavoratori non possono essere antecedenti alle seguenti: 1)portieri con profili professionali da a1) ad a4): 1.7.61 2)portieri con profili professionali a5): 1.1.84 3)lavoratori con profili professionali b5): 1.9.91 4)lavoratori con profili professionali b2) e b4): 1.1.84 5)lavoratori con profili professionali c3) e c4): 1.1.95 6)lavoratori con profili professionali b1), b3), c1) e c2): 1.1.00 Titolo XI - MENSILITÀ SUPPLEMENTARE Art. 93 - Gratifica natalizia. 1.Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13a mensilità, si fa riferimento alla legge 21.3.53 n. 215, riportata in calce al presente CCNL. 2.Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. 3.La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero. 4.Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all'art. 15 del presente CCNL. Titolo XII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Capo I - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALI A) Art. 94 - Preavviso. 1.In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro e i portieri con profili professionali a) dell'art. 15 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - portieri con alloggio a2) ed a4): 3 mesi; - portieri senza alloggio a1), a3) e a5): 45 giorni di calendario. 2.Il preavviso avrà decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. 3.Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C., se non con il consenso del portiere; avrà però facoltà di esonerare il portiere dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione. 4.Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, con profili professionali a2) e a4) dell'art. 15, dovrà riconsegnare al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso. 5.In caso di eliminazione del servizio di portierato (con alloggio) il portiere avrà la facoltà di usufruire dei locali del proprio alloggio per un periodo di ulteriori 3 mesi decorrenti dal termine di cui al precedente comma. Art. 95 - Trattamento di fine rapporto (TFR). 1.In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai portieri, di cui al presente capo, un TFR determinato secondo le norme della legge 29.5.82 n. 297 e secondo le norme del presente articolo. 2.Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.89, il TFR è calcolato, secondo le modalità indicate all'art. 5 della legge n. 297/82, nelle seguenti misure: - per il periodo fino al 30.4.69: 14/26; - per il periodo dall'1.5.69 al 31.12.73: 17/26; - per il periodo dall'1.1.74 al 31.12.89: 22/26 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. 3.Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri con profili professionali a2) e a4) dell'art. 15, del valore convenzionale degli elementi della retribuzione corrisposti in natura e indicati alle lett. f), g) ed h) dell'art. 84, valori determinati nella tabella A, di cui al successivo art. 105. 4.Qualora venga corrisposta l'indennità sostitutiva del riscaldamento, a norma dell'art. 84, lett. h), 2° paragrafo, si terrà conto di quest'ultima, anziché del relativo valore convenzionale. 5.All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al portiere il TER e le altre somme dovutegli, a qualsiasi titolo, nella misura per la quale non esiste contestazione. Capo II - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B) Art. 96 - Preavviso. 1.In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e i lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - lavoratori con profilo professionale b5): 2 settimane; - lavoratori con profili professionali da b1) a b4): 20 giorni di calendario. 2.L'eventuale indennità sostitutiva sarà calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C. Art. 97 - Trattamento di fine rapporto. 1.In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ai lavoratori di cui al presente capo un TFR determinato secondo le norme della legge 29.5.82 n. 297 e secondo le norme del presente articolo. 2.Per i periodi di servizio prestati fino al 31.12.89, il TFR è calcolato, secondo le modalità indicate all'art. 5, legge n. 297/82, nelle seguenti misure: - lavoratori con profilo professionale b5): 20/26; - lavoratori con profili professionali da b1) a b4): 21/26 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. Capo III - LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C) Art. 98 - Preavviso. 1.In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e i lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15, sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure, espresse in giorni di calendario: profilo fino a 5 anni oltre 5 anni professionale d'anzianità d'anzianità c1) 60 gg. 90 gg. c2) 45 60 c3) 30 45 c4) 20 30 2.Il preavviso avrà decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. 3.Il datore di lavoro ha facoltà di convertire il termine di preavviso nella corrispondente indennità, calcolata secondo le norme dell'art. 2121 C.C. Art. 99 - Trattamento di fine rapporto. 1.Ai lavoratori di cui al presente capo verrà corrisposto un TFR determinato secondo le modalità di cui alla legge n. 297/82. Capo IV - CERTIFICATO DI SERVIZIO Art. 100 - Certificato di servizio. 1.In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore, dietro sua richiesta e nonostante qualsiasi contestazione sulla definizione dei reciproci rapporti, il certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha prestato servizio, specificandone la categoria d'appartenenza. Capo V - DECESSO DEL LAVORATORE Art. 101 - Decesso del lavoratore. 1.In caso di morte del lavoratore saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 2122 C.C. alle persone indicate nello stesso articolo. 2.A coloro che al momento della morte del portiere siano con lui conviventi e a suo carico, è consentito il godimento dell'alloggio per i 4 mesi successivi. Titolo XIII - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELLO STABILE Art. 102 - Trasferimento della proprietà dello stabile. 1.Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel precedente contratto individuale di lavoro. 2.Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. Nota. Delibera CPN del 3.4.86: La norma di cui al presente articolo tende a tutelare il lavoratore sul piano del mantenimento del rapporto di lavoro in caso di vendita dell'immobile. La concretizzazione di tale tutela si realizza attraverso la prosecuzione del rapporto di lavoro con la nuova proprietà, escludendosi quindi qualsiasi obbligo al riguardo per il venditore. Titolo XIV - NORME DISCIPLINARI Art. 103 - Provvedimenti disciplinari. 1.Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari: a)rimprovero verbale e rimprovero scritto; b)multa; c)licenziamento in tronco. 2.Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri. 3.La multa può essere inflitta: a)per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero; b)per assenza dal servizio per un'intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro. 4.Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. 5.Il portiere e il sostituto sono passibili di licenziamento senza preavviso nel caso che venga loro revocata dall'Autorità competente l'iscrizione nell'apposito registro. 6.La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana. 7.I provvedimenti disciplinari, escluso quello del licenziamento del portiere e del sostituto conseguente alla revoca dell'iscrizione nel registro dell'Autorità competente, si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge n. 300/70. 8.Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di 3 giorni senza giustificato motivo è ritenuto dimissionario. Art. 104 - Provvedimenti in caso di procedimento penale. 1.Il lavoratore sottoposto a procedimento penale, per reato non colposo, può essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. In ogni caso mantiene il godimento degli eventuali elementi in natura della retribuzione, ove non si proceda al suo licenziamento. La sospensione cessa con la fine del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva. Titolo XV - TABELLE RETRIBUTIVE Art. 105 - Tabelle retributive. 1.Le tabelle indicate con le lettere A, B, C e riportate al termine dell'articolato, fanno parte integrante del presente contratto. 2.A copertura del periodo di vacanza contrattuale (1.1.99/31.12.99) i datori di lavoro corrisponderanno entro il 31.1.00 a tutti i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente CCNL (15.12.99) un importo 'una tantum', non utile per alcun istituto contrattuale (compreso il TFR), nelle misure sotto riportate, differenziate per profili professionali, da rapportare all'eventuale minore durata del servizio effettivo nel periodo indicato, con arrotondamento matematico delle frazioni di mese. Tali misure verranno proporzionalmente ragguagliate per i lavoratori a tempo parziale e per quelli con profili professionali b), con rapporto di lavoro ad orario inferiore al massimo indicato al precedente art. 52, e saranno diminuite di quanto eventualmente già corrisposto a titolo d'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). a3) a4) £. 390.000 a1) a2) a5) 355.992 b1) 10.027 per ogni ora dell'orario settimanale di lavoro b2) 9.802 per ogni ora dell'orario settimanale di lavoro b3) 9.520 per ogni ora dell'orario settimanale di lavoro b4) 9.070 per ogni ora dell'orario settimanale di lavoro b5) 8.563 per ogni ora dell'orario settimanale di lavoro c1) 586.417 c2) 538.031 c3) 476.957 c4) 401.622 c4) 1°impiego 341.016 Titolo XVI - NORME FINALI Art. 106 - Condizioni di miglior favore. 1.Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Titolo XVII - DECORRENZA, DURATA E PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO Art. 107 - Decorrenza e durata. 1.Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000, salvo diverse decorrenze previste per i singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 2002, salvo la parte economica che, in conformità al Protocollo 23.7.93, scadrà il 31 dicembre 2000. Art. 108 - Procedure di rinnovo del contratto. 1.La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del CCNL. 2.Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 3.In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base e indennità di contingenza). Dopo 6 mesi detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. L'elemento retributivo sarà denominato "Indennità di Vacanza Contrattuale" (IVC). La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporterà, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la IVC. 4.Dalla data d'inizio di applicazione dell'accordo di rinnovo del contratto, la IVC cessa di essere corrisposta. Tabella A Portieri con profili professionali a) dell'art. 15 (valori mensili) a3)/a4) A1)/a2)/a5) salario unico minimo nazionale conglobato (art. 79): - in vigore dal 1° gennaio 2000 615.000 550.685 indennità di scala mobile (art. 82) 984.754 908.411 indennità supplementari (art. 80): - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5(oltre i 50 vani) 1.352 1.227 - per ogni ascensore o montacarichi 3.557 3.234 - per ogni scala oltre la prima 4.534 4.118 - per ogni citofono con centralino interfono 3.068 2.787 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 4.046 3.682 - indennità pulizia scale: per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso 5.564 " - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25 1.352 " - per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq 100, ogni 50 mq, o frazione superiore a mq 25 1.352 " - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 67.600 67.600 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 42.848 2.848 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 24.544 24.544 Nota a verbale. 1)Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera 1/99 della CPN del 17.3.99. "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici". 2)Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%. 3)Nel caso di esistenza di 2 caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. 4)Nel caso di esistenza di una o più caldaie. anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di £. 24.544. Valori convenzionali mensili. per la determinazione del TFR (art. 94, comma 3): - alloggio £. 34.000 - energia 3.000 - riscaldamento 3.000 Indennità sostitutive o Rimborsi (valori mensili). da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lett. f), g), h) dell'art. 84: - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 23, comma 5) £. 20.000 - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 29, comma 2) 220.000 - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella 1a fascia) 40 KWH - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) £. 60.000 Nota a verbale. Ai lavoratori inquadrati nel profilo professionale a5) dall'1.1.00 saranno mantenute 'ad personam' eventuali condizioni di miglior favore acquisite in relazione a precedente inquadramento alla lett. E, art. 3, CCNL 12.5.95 e precedenti. TABELLA B Lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15. B1) b2) b3) b4) b5) paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 87): in vigore dal 1° gennaio 2000 5.416 4.944 4.935 4.302 3. 809 indennità oraria di scala mobile (art. 82) 4.885 4.855 4.855 4.816 4.783 TABELLA C Lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15. c1) c2) c3) c4) C4) 1° impiego (per i primi 12 mesi) stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 88)in vigore dal 1° gennaio 2000 1.580.551 1.373.904 1.080.517 770.167 646.843 indennità mensile di scala mobile (art. 82) 1.045.000 1.035.000 1.030.000 1.008.000 880.000 Nota a verbale. Le retribuzioni indicate alla colonna c4) - 1° impiego sono dovute all'impiegato d'ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio. TABELLA A (in Euro). a3)/a4) A1)/a2)/a5) salario unico minimo nazionale conglobato (art. 79): - in vigore dal 1° gennaio 2000 317,62099 284,40507 indennità di scala mobile (art. 82) 508,58300 469,15513 indennità supplementari (art. 80): - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5(oltre i 50 vani) 0,69825 0,63369 - per ogni ascensore o montacarichi 1,83704 1,67022 - per ogni scala oltre la prima 2,34162 2,12677 - per ogni citofono con centralino interfono 1,58449 1,43937 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,08958 1,90159 - indennità pulizia scale: per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso 2,87357 2,87357 - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a mq 25 0,69825 0,69825 - per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq 100, ogni 50 mq, o frazione superiore a mq 25 0,69825 0,69825 - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 34,91249 34,91249 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 22,12915 1,47087 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) 12,67592 12,67592 Note a verbale. 1)Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. Delibera 1/99 della CPN del 17.3.99. "Devono essere considerati anche i piani superiori rispetto all'ultimo piano abitato, in quanto comprendenti terrazzi di copertura o locali tecnici". 2)Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%, 3)Nel caso di esistenza di 2 caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. 4)Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di Euro 12,67592. Valori convenzionali mensili. per la determinazione del TFR (art. 94, comma 3): - alloggio 17,55953 - energia 1,54937 - riscaldamento 1,54937 Indennità sostitutive o Rimborsi (valori mensili). da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lett. f), g), h) dell'art. 84: - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 23, comma 5) 10,32914 - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 29, comma 2) 113,62052 - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella 1a fascia) 40 KWH - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) 30,98741 Nota a verbale. Ai lavoratori inquadrati nel profilo professionale a5) dall'1.1.00 saranno mantenute 'ad personam' eventuali condizioni di miglior favore acquisite in relazione a precedente inquadramento alla lett. E, art. 3, CCNL 12.5.95 e precedenti. TABELLA B Lavoratori con profili professionali b) dell'art. 15. B1) b2) b3) b4) b5) paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 87): in vigore dal 1° gennaio 2000 5,78466 5,28053 5,27092 4,59483 4,06827 indennità oraria di scala mobile (art. 82) 5,21751 5,18547 5,18547 5,14382 5,10857 TABELLA C Lavoratori con profili professionali c) dell'art. 15. c1) c2) c3) c4) C4) 1° impiego (per i primi 12 mesi) stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 88)in vigore dal 1° gennaio 2000 1688,13590 1467,42286 1154,06560 822,59071 690,87229 indennità mensile di scala mobile (art. 82) 1116,13103 1105,45035 1100,11001 1076,61252 939,89982 Nota a verbale. Le retribuzioni indicate alla colonna c4) - 1° impiego sono dovute all'impiegato d'ordine di 1° impiego, per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio. Allegato N. 1 FACSIMILE di CONTRATTO DI ASSUNZIONE di Portiere con pulizie ed alloggio. Condominio/Proprietà _____________________ Sig.________________________ Via_________________________ Con riferimento ai colloqui intercorsi siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione presso il Condominio/la Proprietà in epigrafe, alle seguenti condizioni: 1)DECORRENZA E DURATA: Ella verrà assunto dal ______________, con contratto a tempo indeterminato. 2)PERIODO DI PROVA (1): É convenuto un periodo di prova di __________, nel corso del quale Ella non usufruirà dell'alloggio, percependo la relativa indennità sostitutiva (2). Durante tale periodo, ciascuna delle parti potrà risolvere il rapporto di lavoro limitando il preavviso di dimissioni o di licenziamento a soli 10 giorni, così come previsto dall'art. 29, comma 1 - CCNL. 3)QUALIFICA, CATEGORIA E MANSIONI: Ella verrà assunto con la qualifica di portiere (profilo professionale a4) dell'art. 15 CCNL), e dovrà svolgere le mansioni tipiche del portiere (vigilanza, custodia dell'immobile, pulizia, ecc.), così come previsto dal vigente CCNL, art. 17, comma 1; inoltre, Ella dovrà: (3) _______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4)ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL PORTONE: Esso sarà pari a quello previsto dall'art. 42 CCNL; le giornate in cui verranno effettuate le riduzioni d'orario, di cui al comma 2 del suddetto articolo, saranno: - per quanto riguarda le 6 ore:______________________ - per quanto riguarda l'ulteriore ora _________________________(4) 5)GIORNO DI RIPOSO: Il Suo giorno di riposo resta fissato nel___________________ 6)RETRIBUZIONE: La Sua retribuzione lorda sarà pari alla tariffa sindacale mensile, oltre alle specifiche indennità supplementari dovute in relazione alla consistenza dell'immobile, di seguito precisata: a)indennità vani: U.C n._ x 1.352 = £. b)indennità ascensore n._ x 3.557 = £. c)indennità scala n._ x 4.534 = £. d)indennità citofono n._ x 3.068 = £. e)indennità uffici, pensioni, ecc. n._ x 4.046 = £. f)indennità pulizia scale: piani a partire dal 6° piano (compreso) n._ x 5.564 = £. g)indennità pulizia cortili e/o spazi a verde: U.C n._ x 1.352 = £. h)indennità pulizia e innaffiamento spazi a verde: U.C n._ x 1.352 = £. i)indennità conduzione caldaie a carbone SI/NO (5) £. 67.600 £. l)indennità conduzione caldaie a gasolio SI/NO (5) £. 42.848 £. m)indennità conduzione caldaie a gas SI/NO (5) £. 24.544 £. TOTALE £. (2) Le viene inoltre affidato l'incarico dell'esazione dei canoni di affitto e/o delle quote condominiali, per il quale Le verrà corrisposta un'indennità pari allo 0,5% delle somme riscosse. 7)ALLOGGIO: In quanto portiere con profilo professionale a4) dell'art. 15 CCNL, Ella fruirà dell'appartamento sito all'interno dell'immobile nel quale presterà servizio. Ricordiamo che la fruizione di tale appartamento è strettamente connessa e funzionale allo svolgimento delle Sue mansioni e che tale fruizione sarà limitata alla durata del rapporto di lavoro alle nostre dipendenze. Pertanto Ella, al termine del rapporto di lavoro e a prescindere dalla parte o dalle cause che determineranno la cessazione dello stesso, dovrà lasciare l'appartamento assegnatoLe libero da persone e cose. 8)MALATTIE E INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI (non sul lavoro): Ella prende atto che, a norma del Regolamento della sezione "Fondo Malattia Portieri" istituita nell'ambito della Cassa Portieri: - le indennità di malattia competono per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni all'anno; - nell'ambito dei suddetti 180 giorni, non sono indennizzabili i primi 3 giorni della malattia né i giorni di riposo settimanale; - sono escluse dall'indennizzo le malattie dipendenti dagli eventi elencati all'art. 72, comma 6, CCNL 15.12.99; - salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della malattia al proprio datore di lavoro, al quale deve trasmettere - entro 2 giorni dal verificarsi della malattia - il certificato medico da cui risulti la prognosi nonché l'eventuale possibilità, dal punto di vista sanitario, che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio; - in caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi e modalità di cui sopra, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione; - (6) entro il termine della malattia dovranno essere trasmessi al Fondo i seguenti ulteriori documenti: · certificato medico con diagnosi; · certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; · verbale del pronto soccorso, nei casi d'infortunio; · sempre nei casi d'infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente); - (6) la trasmissione di cui sopra potrà avvenire direttamente o per il tramite del datore di lavoro. 9)REGOLAMENTI E USI DEL CONDOMINIO: Ella dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni interne e usi del Condominio per quanto riguarda il personale addetto al servizio di portineria, i quali tutti s'intenderanno da Lei conosciuti e accettati qualora non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro la scadenza del periodo di prova. 10) SOSTITUTO: Ai fini delle sostituzioni di cui all'art. 23 CCNL. Ella indica la propria preferenza per il Sig._______________________________. 11) DISCIPLINA APPLICABILE: Per quanto non previsto dalla presente, il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle norme di legge in vigore e dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. 12) NUMERO DI MATRICOLA: Ella verrà registrata con il n._________ sul libro matricola della p.a., INAIL n.___________, accesa presso la sede INAIL di __________. Condominio/Proprietà__________________ Per accettazione _____________________________________ Ricevo copia del presente contratto di assunzione ________________________________________ Note: (1) Il patto di prova è facoltativo. (2) Clausola facoltativa. (3) Riservato all'indicazione di eventuali specificità. (4) É possibile concedere l'ulteriore ora, oltre che in unica soluzione, anche in 2 frazioni di 1/2 ora l'una da collocare, rispettivamente, in uno ovvero 2 giorni, diverso/i da quello in cui è collocata la riduzione di 6 ore. (5) L'affidamento delle mansioni cui si riferiscono le indennità indicate sub i, l, m, è facoltativo. (6) Clausola applicabile solo ai rapporti di lavoro coperti da iscrizione al Fondo Malattia presso la Cassa Portieri. Allegato n. 2. STATUTO DELLA CASSA PORTIERI Art. 1 - Costituzione e scopo. La "Cassa Portieri" - in seguito denominata "Cassa" - ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali previdenziali e assicurativi - integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie - a favore dei portieri e degli altri addetti dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti all'assistenza e previdenza obbligatorie. La gestione di tali trattamenti assistenziali previdenziali e assicurativi viene istituita e affidata alla Cassa dalla legge o dai CCNL. La Cassa non ha fini di lucro, e opera senza alcun intento speculativo. Art. 2 - Sezioni della Cassa. Nell'ambito della Cassa vengono impiantate, con distinta contabilità e separata amministrazione, specifiche sezioni, per ciascun trattamento e per ciascuna prestazione affidata alla Cassa o comunque da questa gestita. La costituzione e il funzionamento di ciascuna sezione disciplinate dallo specifico regolamento attuativo, vengono preventivamente concordate tra le organizzazioni facenti parte della Cassa. Art. 3 - Sede. La Cassa ha sede legale in Roma. L'Assemblea dei delegati della Cassa, ravvisandone la necessità, può aprire sedi secondarie o periferiche anche in altre località in Italia. Art. 4 - Soci della Cassa. La Cassa si configura come una libera associazione, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, fino a quando la legge non avrà previsto una diversa disciplina per gli enti che gestiscono l'assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive. Ne sono soci fondatori CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL. Possono far parte della Cassa, in qualità di soci ordinari, anche altre organizzazioni rappresentative degli interessi della categoria, previa deliberazione unanime da parte dei soci fondatori. Art. 5 - Iscritti - beneficiari. Sono iscritti alla Cassa tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 30.6.88, nonché i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra CONFEDILIZIA e FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. Beneficiari delle prestazioni della Cassa sono i medesimi dipendenti iscritti e i loro aventi causa. Art. 6 - Obbligatorietà della contribuzione. L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 5 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo d'iscrizione alla Cassa dei dipendenti, nonché l'obbligo del versamento dei contributi nella misura stabiliti dalla contrattazione collettiva, per ciascuna sezione della Cassa. Il versamento dei contributi alla Cassa è effettuato dai datori di lavoro. Art. 7 - Organi della Cassa. Sono organi della Cassa: a)l'Assemblea dei delegati; b)il Presidente; c)il Comitato esecutivo; d)il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 8 - Assemblea dei delegati. L'Assemblea della Cassa è composta da n. 24 delegati, dei quali 12 designati da CONFEDILIZIA e 12 designati pariteticamente da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi e approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegati: a)approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, e il bilancio consolidato della Cassa, udita la relazione del Collegio dei Revisori; b)nominare tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente, con le modalità stabilite al successivo art. 12, nonché gli altri membri del Comitato esecutivo; c)impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità d'investimento e di gestione delle risorse finanziarie; d)ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e compiuti dal Comitato esecutivo. I delegati si riuniscono in Assemblea almeno 1 volta all'anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la metà dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiesto. La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno; i Revisori dovranno essere invitati ad intervenire all'Assemblea. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di 3 giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle organizzazioni indicate all'art. 4 del presente statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riunioni dell'Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria organizzazione componente l'Assemblea stessa. I verbali debbono essere firmati dai 2 delegati chiamati a fungere da Presidente e da segretario dell'Assemblea. Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata. Art. 9 - Comitato esecutivo. Fanno parte del Comitato esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e 4 membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, dei quali 2 in rappresentanza di CONFEDILIZIA e 2 in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in modo che ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato esecutivo stesso. Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno 2 dei suoi membri. I membri del Comitato esecutivo durano in carica 4 esercizi e sono rieleggibili. La decadenza da componente dell'Assemblea dei delegati comporta l'automatica decadenza da membro del Comitato esecutivo. Spetta al Comitato esecutivo: a)curare l'oculato investimento delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dall'Assemblea dei delegati; b)deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all'art. 4 del presente statuto; c)sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dall'Assemblea dei delegati; d)sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla Cassa, per le necessità amministrative e contabili della stessa; e)compilare il bilancio annuale; f)istituire apposite Commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente per la verifica del diritto alle prestazioni richieste; g)decidere sull'ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno 5 dei suoi membri. Tutte le decisioni e le deliberazioni, che per essere valide debbono essere adottate a maggioranza dei componenti il Comitato stesso, sono verbalizzate in apposito libro vidimato. Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, a uno o più dei propri membri. Art. 10 - Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i membri dell'Assemblea dei delegati, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione di CONFEDILIZIA e delle OO.SS. dei dipendenti, con il reciproco gradimento. Per il 1° quadriennio, il Presidente è eletto tra i consiglieri nominati da CONFEDILIZIA. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e del Comitato esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla l'esecuzione. Art. 11 - Vice Presidente. In caso d'assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal vice Presidente. Partecipa insieme al Presidente a tutti quegli atti per i quali il Comitato esecutivo preveda poteri congiunti. Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 membri, dei quali 1 nominato da CONFEDILIZIA, 1 da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e il 3° scelto di comune accordo tra i Revisori ufficiali dei conti. I revisori esplicano le loro funzioni a norma dell'art. 2403 C.C.. Compilano la relazione annuale da comunicare all'Assemblea dei delegati, dopo aver controllato l'esattezza dei bilanci. Durano in carica 4 esercizi e possono essere confermati. Gli emolumenti del Collegio dei Revisori dei conti sono fissati ogni anno dall'Assemblea dei delegati. Art. 13 - Entrate della Cassa. Costituiscono entrate della Cassa: a)i contributi, versati nelle specifiche sezioni per la gestione dei trattamenti assistenziali e previdenziali, previsti dai CCNL di categoria ed eventualmente dalle leggi; b)le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi, e i proventi di gestioni; c)i proventi straordinari di qualsiasi specie. Art. 14 - Gestione finanziaria delle risorse. Le somme disponibili per il loro impiego, distintamente per ciascuna sezione e al netto delle spese d'amministrazione della Cassa e di funzionamento degli organi statutari, dovranno essere gestite, a cura del Comitato esecutivo, con le norme di oculata prudenza e secondo le modalità fissate dall'Assemblea dei delegati. La gestione finanziaria, che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni (compagnie di assicurazione, banche, istituti finanziari, gestori di patrimoni), potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di: a)titoli del debito pubblico dello Stato italiano; b)polizze assicurative, c)beni immobili, urbani e rustici, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi; d)obbligazioni garantite dallo Stato; e)ogni altra forma d'investimento che di volta in volta, sia stata ritenuta dotata di adeguate garanzie di affidabilità e di rendimento. Art. 15 - Amministrazione della Cassa e delle singole sezioni. L'amministrazione della Cassa e delle singole separate sezioni viene tenuta secondo le delibere degli organi sociali nonché delle norme di regolamento attuativo per ciascuna sezione. I depositi presso banche, istituti, enti e soggetti terzi sono intestati alla Cassa; i mandati di introiti, gli assegni o altri titoli d'incasso e di prelevamento, sono firmati da un membro del Comitato esecutivo a ciò delegato, dal direttore o dal consigliere delegato qualora siano stati nominati, e controfirmati dal Presidente o dal Vice Presidente, con firma congiunta. Art. 16 - Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario ha la durata di 1 anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e in questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli organi sociali. Il Comitato esecutivo della Cassa compila bilanci separati per ciascuna sezione e, quindi, redige il bilancio consolidato di tutte le sezioni; li comunica ai Revisori con la relazione e con i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea dei delegati che dovrà discuterli. In linea di principio, non sono consentite forme di compensazione tra le diverse sezioni della Cassa. Art. 17 - Prestazioni. Le prestazioni della Cassa sono quelle ad essa affidate dagli accordi collettivi o dalle leggi, che istituiscono i trattamenti assistenziali, previdenziali contrattuali - integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie - con distinte e separate gestioni. Art. 18 - Modifiche dello Statuto. Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell'Assemblea con maggioranza di almeno 21 dei suoi componenti. Art. 19 - Durata - liquidazione. La durata della Cassa è a tempo indeterminato. La liquidazione potrà essere proposta all'Assemblea su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4. La relativa delibera dell'Assemblea dei delegati, se approvata col voto favorevole di almeno 21 dei suoi componenti, sarà sottoposta alle assemblee di tutte le organizzazioni partecipanti. Se la delibera stessa sarà approvata dalle assemblee della maggioranza delle organizzazioni stesse, il Comitato esecutivo fisserà le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori e i Revisori, ne determinerà il numero e gli emolumenti. Art. 20 - Liquidatori. I liquidatori come sopra nominati si costituiranno in comitato di liquidazione, designeranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio finale della Cassa, e predisporranno il piano di liquidazione. Art. 21 - Norme complementari. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e ai regolamenti di attuazione. Lo Statuto e i regolamenti d'attuazione della Cassa saranno tempestivamente modificati e adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l'assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive, nonché le altre provvidenze che costituiscono lo scopo sociale. Allegato n. 3. REGOLAMENTO DELLA SEZIONE "FONDO MALATTIA PORTIERI" Art. 1 - Costituzione della sezione. Nell'ambito della CASSA PORTIERI viene istituita, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, un'autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata "FONDO MALATTIA PORTIERI", o più brevemente "FONDO MALATTIA". Art. 2 - Scopo. In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione dell'indennità economica ai portieri in caso di malattia. Art. 3 - Iscritti - beneficiari. Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 30.6.88, e i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, i quali non fruiscano già dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge. Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti e i loro aventi causa. Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione. L'applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l'obbligo d'iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa portieri, nonché l'obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. L'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge. L'obbligo d'iscrizione e di contribuzione decorre nei confronti di tutti i dipendenti dal momento di entrata in funzione del Fondo. Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro. Art. 5 - Contribuzione. Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente 'pro-temporé, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità. Art. 6 - Versamento dei contributi. I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all'INPS, ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori. Art. 7 - Definizione di malattia. I dipendenti iscritti al Fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione dell'indennità economica relativa: a tale scopo, s'intende per malattia l'alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. Non rientrano nel concetto di malattia: a)le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l'obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente; b)i periodi d'assenza dal lavoro per parto, aborto, gravidanza e puerperio; c)i periodi di effettuazione di cure elio-balneo-termali. Art. 8 - Prestazioni. Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di un'indennità giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale. L'indennità giornaliera, la cui corresponsione decorre a partire dal 4° giorno di calendario di malattia compreso in poi, viene fissata nelle misure previste dal CCNL. La predetta indennità sarà anticipata al lavoratore dai datori di lavoro ai quali il Fondo provvederà a sua volta a rimborsare in via diretta i relativi importi. Art. 9 - Durata delle prestazioni. L'indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso. Il limite di 180 giorni di corresponsione dell'indennità giornaliera, non potrà comunque essere superato, nell'arco di un anno civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie. Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni. Nella 1a fase d'iscrizione al Fondo Malattia Portieri i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all'art. 6 per i 6 mesi precedenti la richiesta di rimborso. Dal 7° mese d'iscrizione al Fondo i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data d'iscrizione. Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi 3 mesi successivi alla data d'iscrizione al Fondo. Art. 11 - Esclusione delle prestazioni. Fermo restando quanto previsto all'art. 72 CCNL, il Fondo malattia non eroga l'indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi: a)applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni); b)infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; c)malattie mentali; d)uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei; e)pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere; f)partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; g)guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove) salvo che si tratti di regolarità pura; h)guerra e insurrezione; i)tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva; l)dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere. Art. 12 - Comunicazioni al Fondo. Le modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare. Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul NOTIZIARIO DELLA CASSA PORTIERI. Art. 13 - Comunicazione dati. I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l'invio dell'apposito stampato (attualmente: mod. MRD) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte. Art. 14 - Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675/96. Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675/96 (privacy) e la relativa informativa (attualmente: modd. LP/A e LP/B, rispettivamente), allegati al presente regolamento, debitamente firmate dal dipendente. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente. Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso. Art. 15 - Richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro 2 mesi da tale evento. Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il 2° mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (attualmente: mod. MRR/1), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione: a)copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si chiede il rimborso; b)copia dei moduli DM10/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la malattia e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai 5 mesi precedenti l'inizio della malattia stessa; c)i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati inviati precedentemente: 1)certificato medico con diagnosi; 2)certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; 3)verbale del pronto soccorso, nei casi d'infortunio; 4)sempre nei casi d'infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente). Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero. Art. 16 - Comunicazione della malattia. Le comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro, entro 3 giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico dal quale risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo il certificato di ricovero. Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata o per fax o per E-mail. In tali ultimi casi viene trasmessa la copia del certificato medico o del certificato di ricovero. L'originale di tale documento verrà inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso. Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra. Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro dell'indennità di malattia da questi anticipata al dipendente, è necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella clinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo; verbale del pronto soccorso in caso d'infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente in originale al Fondo stesso. Il dipendente ha il dovere d'inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi della legge n. 675/96), entro 3 giorni dall'inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione, o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l'originale del rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il dipendente, qualora il Fondo ne abbia fatto richiesta, è tenuto ad inviare il più tempestivamente possibile e con le medesime modalità di cui sopra, la cartella clinica. In caso d'infortunio non sul lavoro, il lavoratore dovrà altresì trasmettere in originale, sempre con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità di cui sopra, l'idonea documentazione dalla quale risulti la dinamica e le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente). Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest'ultimo, qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l'indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro e al dipendente stesso. Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro dell'avvenuto successivo completamento della documentazione. Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo art. 18 a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o a causa dell'incompletezza della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del dipendente stesso. Art. 17 - Corresponsione della prestazione. Di norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di rimborso completa della documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa è stata completata. Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica, di norma il Fondo procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello nel quale tale cartella clinica sia pervenuta. Art. 18 - Decadenza dal diritto al rimborso. Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione, come sopra indicata, non pervenga al Fondo entro 1 anno dal termine della malattia. Parimenti il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, non sia stato inoltrato lo stampato di richiesta del rimborso (attualmente: mod. MRR/1) oppure nel caso in cui lo stesso sia stato trasmesso ma risulti compilato in modo incompleto, nonché infine nel caso in cui, entro l'anno dal termine della malattia, il Fondo non sia venuto in possesso dello stampato di richiesta dei dati (attualmente: mod. MRD), debitamente compilato in ogni sua parte (art. 13) e/o del consenso (art. 14). Nel caso in cui il Fondo richieda la cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del dipendente, il diritto al rimborso decade qualora tale cartella non pervenga al Fondo entro 1 anno dalla richiesta, se tale richiesta viene effettuata successivamente al termine della malattia, o entro 1 anno dal termine della malattia, se la richiesta viene effettuata prima del termine della stessa. Norma transitoria. Per le malattie terminate entro il 29.2.00, il termine di decadenza di cui ai primi 2 commi del presente articolo è fissato al 28.2.01. Art. 19 - Controlli sull'assenza per malattia. I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal Fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti. Art. 20 - Decadenza delle prestazioni Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte dei medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto alla prestazione. Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e. Sono in ogni caso fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva e le prerogative dell'Autorità giudiziaria penale. Art. 21 - Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente. Art. 22 - Contabilità del Fondo malattia. La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa. Art. 23 - Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse. Art. 24 - Gestione finanziaria delle risorse. Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative. Art. 25 - Convenzioni. Il Comitato esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni e un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione. Art. 26 - Clausola compromissoria. Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un Collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il 3° con funzione di presidente del Collegio. Se il 3° arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi 2, la nomina è effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte. Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale. Art. 27 - Sostituto del portiere. Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere. Art. 28 - Modifiche al regolamento. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di 6 mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'attuale assetto normativo dell'indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti. FACSIMILE Spett.le CONDOMINIO/PROPRIETÀ ......................... ....................... (completare con nominativo ed indirizzo) Oggetto: dichiarazione liberatoria ai sensi dell'art. 76, comma 6, Regolamento del Fondo Malattia Portieri. Il sottoscritto.................... da voi dipendente, inquadrato con profilo .........nato a ................... il ......... domiciliato in.......................via.. .............................................. vi consegna n°. documenti sanitari (indicare il numero dei documenti trasmessi) di cui all'art. 15 del Regolamento del Fondo Malattia Portieri: · certificato medico originale con diagnosi; · certificato di dimissione ospedaliera con diagnosi; · cartella clinica; · referto del Pronto Soccorso; · idonea documentazione da dove risultino le modalità dell'infortunio: · dichiarazione di responsabilità con descrizione dell'incidente: · denuncia assicurativa; · ..........................(cancellare quello che non interessa e aggiungere quello che interessa) e vi chiede di trasmettere tale documentazione alla Cassa Portieri, in conformità di quanto previsto dall'art. 16, comma 6, Regolamento del Fondo Malattia Portieri, al fine di ottenere il rimborso delle indennità di malattia corrisposte ai sensi dell'art. 72 del CCNL. Il sottoscritto con la presente esprime, altresì, il consenso ai sensi della legge n. 675/96 (legge sulla Privacy) al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione, consapevole che trattasi di "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22 della citata legge in quanto dati "idonei a rivelare lo stato di salute". Cordiali saluti. Firma Spett.le CASSA PORTIERI via Tagliamento, 45 00198 - ROMA MRR/1 (Modulo di Richiesta Rimborso) Il sottoscritto ................... nella sua qualità di: q Proprietario q Amministratore del condominio q Legale rappresentante della Società proprietaria: Ragione sociale: ......................................................... Indirizzo: Località ......................................Pr.............. Via/.P.zza ......................... n...........CAP........... Tel....../.........Fax....../...........E-mail................. q Legale rappresentante della Società amministratrice: Ragione sociale: ......................................................... Indirizzo: Località ......................................Pr.............. Via/.P.zza ......................... n...........CAP........... Tel....../.........Fax....../...........E-mail................. dell'immobile sito in:Località.............................Pr............ Via/P.zza..................n.......CAP............ con recapito ai fini di questa pratica in: Località ......................................Pr......................... Via/.P.zza ......................... n...........CAP...................... Tel....../.........Fax....../...........E-mail............................ CHIEDE il rimborso dell'indennità di malattia corrisposto ai sensi dell'art. 72 del CCNL 15.12.99 per i dipendenti da proprietari di fabbricati, al proprio dipendente sotto indicato inquadrato con profilo (barrare la relativa casella) a1 a2 a3 a4 a5 c1 c2 c3 c4 COGNOME .............................NOME.............................. CODICE FISCALE......................(DATA ASSUNZIONE......./....../......) DATA INIZIO MALATTIA....../...../.....DATA FINE MALATTIA..../..../........ GIORNI DI MALATTIA DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO n.... DI CUI A £.50.000 (Euro 25,82284) n....... E A £. 55.000 (E 28,40512) n...... (N.B. nei contratti a tempo parziale, apprendistato e di lavoro ripartito, l'indennità giornaliera viene proporzionalmente ridotta, rispettivamente ai sensi del comma 2 art. 72, del comma 2 art. 35 e dell'art.40 del CCNL 15.12.99. Nel caso di rapporto a tempo parziale e di lavoro ripartito, indicare qui di seguito il numero di ore di lavoro settimanale prestato e i relativi importi spettanti): n. ore settimanali (Part-Time e Lavoro Ripartito)....... n. giorni........ a £............, n. giorni......... a £........ Documentazione allegata e leggibile (barrare le relative caselle) 1)Certificato medico con prognosi. 2)Certificato medico con diagnosi. 3)Certificato di ricovero ospedaliero. 4)Certificato dimissione ospedaliera con diagnosi. 5)Copia cartella clinica (solo se espressamente richiesta). 6)Referto Pronto Soccorso (nel caso d'infortunio). 7)Fotocopia ultimi 6 modelli DM10/2 INPS. 8)Copia cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento dell'indennità. 9)(Altro)................................................... 10) Le certificazioni di cui ai numeri 2), 4), 5), 6),...) (barrare le relative caselle) sono state o saranno inviate direttamente dal dipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Fondo. MODALITÀ DI INVIO DEL RIMBORSO q Bonifico bancario sul c/c n............................................ presso (banca, ag.)..................................................... codice ABI...........................CAB................................ q Versamento sul c/c postale n........... intestato a..................... q Assegno circolare non trasferibile intestato a........................ spedito al recapito indicato ai fini di questa pratica. ANNOTAZIONI............................................................... Data .......................... Firma ................ MRD (Modulo Richiesta Dati) N.B. Compilare un modello per ogni singolo stabile Spett.le CASSA PORTIERI via Tagliamento, 45 00198 ROMA Il sottoscritto........................................................... nella sua qualità di: q Proprietario q Amministratore del condominio q Legale rappresentante della Società proprietaria: Ragione sociale: ......................................................... Indirizzo : Località ......................................Pr.............. Via/.P.zza ......................... n...........CAP........... Tel....../.........Fax....../...........E- mail................. q Legale rappresentante della Società amministratrice: Ragione sociale: ......................................................... Indirizzo: Località ......................................Pr.............. Via/.P.zza ......................... n...........CAP........... Tel....../.........Fax....../...........E-mail................. dell'immobile sito in:Località.............................Pr............ Via/P.zza..................n.......CAP............ con recapito ai fini di questa pratica in: Località ......................................Pr......................... Via/.P.zza ......................... n...........CAP...................... Tel....../.........Fax....../...........E-mail............................ con riferimento all'iscrizione dei dipendenti al Fondo di malattia, comunica i dati relativi al datore e ai dipendenti stessi A)DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO · Codice sede SAP-INPS....................... · Matricola INPS........................... · Condominio/Società/Ente/Persona Fisica · Codice fiscale B)DATI RELATIVI Al DIPENDENTI I)Cognome.......................Nome................................... Codice fiscale:................... Data assunzione:..../..../......... Profilo professionale a1 a2 a3 a4 a5 c1 c2 c3 c4 (Part-time (*) ore n......) (Tempo determinato (**) mesi n.......) II) Cognome.......................Nome................................... Codice fiscale:................... Data assunzione:..../..../......... Profilo professionale a1 a2 a3 a4 a5 c1 c2 c3 c4 (Part-time (*) ore n......) (Tempo determinato (**) mesi n.......) III)Cognome.......................Nome................................... Codice fiscale:................... Data assunzione:..../..../......... Profilo professionale a1 a2 a3 a4 a5 c1 c2 c3 c4 (Part-time (*) ore n......) (Tempo determinato (**) mesi n.......) (*) Indicare il numero di ore settimanali stabilite (**) indicare la durata del contratto in mesi. N.B. la prestazione dei dipendenti indicati ai numeri I, II, III (barrare le relative caselle) è regolata da un rapporto di lavoro ripartito (Job-sharing) di cui all'art. 40 CCNL. C)RICHIESTA DI INVIO DEL SOFTWARE "CASSA PORTIERI" ( ) (barrare la casella se si vuole che venga inviato gratuitamente all'indirizzo sopra indicato il software "Cassa Portieri" Data ................. Firma ................................ Mod. LP/A INF0RMATIVA Ai sensi dell'art. 10, legge n. 675/96 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla su quanto segue: 1.Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 2.Per i trattamenti di dati sensibili idonei come nel Suo caso, a rilevare lo stato di salute, è necessario il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 22 della legge n. 675/96). 3.Il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato a gestire ed evadere le richieste d'indennità malattia conseguente a prestazione sanitaria che Ella ci farà pervenire. Esso sarà effettuato dalla Cassa Portieri e dalle Assicurazioni con essa convenzionate, anche tramite sistema informatico. 4.Il titolare del trattamento è il Presidente della Cassa Portieri, attualmente nella persona del sig. Parmenio Stroppa, domiciliato per la carica presso la sede della Cassa, via Tagliamento 45. Ella potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 13, legge n. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. Art. 13 - Diritti dell'interessato. I) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a)di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), l'esistenza o meno di dati che possono riguardarlo; b)di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett. a), b) e h); c)di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1)la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificativi motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 3)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4)l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d)di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e)di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini d'informazione commerciale o d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi dalla possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. II) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lett. c), numero 1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza dei dati che io riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. III)I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. IV) Nell'interesse dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. V)Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Mod. LP/B DICHIARAZIONE DI CONSENSO Con riferimento alle informazioni da Voi fornitemi e sopra contenute in questo stesso foglio, ai sensi dell'art. 10, legge n. 675/96, il sottoscritto...........................nato a .................... il ................ domiciliato in ................ Via ..................... esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 22 della legge citata, trattandosi di dati "idonei a rivelare (....) lo stato di salute". Esprime altresì consenso alla comunicazione dei dati in questione sia alla Cassa Portieri, associazione con sede in Roma, in via Tagliamento 45, sia alle compagnie di assicurazione con questa convenzionate, nei limiti derivanti dalle finalità per le quali detta comunicazione viene da Voi effettuata. Data................. Firma....................... N.B. La presente deve essere compilata e sottoscritta dal lavoratore in 2 esemplari, che devono essere entrambi restituiti al proprietario di fabbricato. Uno dei 2 esemplari firmati in originale deve essere inviato all'Associazione CASSA PORTIERI. Allegato n. 4 ACCORDO NAZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE AI DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI Il giorno 21.9.90 a Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Direttore generale dr. Giuseppe Cacopardi, del dr. Luigi Ielo e della dr.ssa Concetta Valenti tra - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente ing. Attilio Viziano, dal Vice Presidente dr. Giorgio Arbarello e dal Segretario generale dr. Massimo Tortora; da una parte - Federazione Italiana Commercio e Servizi (FILCAMS), rappresentata dal Segretario generale Gilberto Pascucci, dal Segretario generale aggiunto Roberto di Gioacchino, dai Segretari nazionali Luigi Piacenti, Piero Marconi, Sandra Ferretti, Giuseppe Mancini, Ivano Corraini, Giuseppe D'Aloia, Renata Bagatin; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT), rappresentata dal Segretario generale Mario Cesino, dai Segretari generali aggiunti Antonio Michelagnoli, Maria Pantile, dai Segretari nazionali Gianni Baratta, Domenica Elicio, Mario Marchetti, Salvatore Zappadu; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) rappresentata dal Segretario generale Raffaele Vanni, dal Segretario nazionale vicario Antonio Zilli e dei Segretari nazionali Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Virginio Scarpellini e Parmenio Stroppa. dall'altra parte premesso che l'evoluzione del settore e le nuove esigenze che si pongono per dare risposta ai problemi dei lavoratori sul piano dell'assistenza contrattuale e dei conseguenti diversi e più avanzati servizi agli stessi, impongono la necessità di disporre di più adeguate risposte economiche, e con riferimento a quanto previsto dal CCNL 30.6.88 per i dipendenti da proprietari di fabbricati; si conviene quanto segue Art. 1. Le parti, al fine di realizzare il concreto ampliamento delle finalità e dei compiti dell'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori dipendenti convengono di attivare ai sensi del succitato CCNL apposito strumento contrattuale. Il funzionamento di tale strumento è assicurato da un contributo di assistenza contrattuale pari all'1,30% della retribuzione globale corrisposta ai lavoratori. L'importo di detto contributo, in quanto costo contrattuale, è a totale carico dei datori di lavoro che provvederanno alla relativa trattenuta. Art. 2. Per la riscossione del contributo di cui al precedente art. 1, le parti, a norma della legge 4.6.73 n. 311, si rivolgeranno all'INPS per la stipula di apposita convenzione. Art. 3. Con specifico protocollo le parti provvederanno a regolamentare le modalità di erogazione di servizi e di assistenza contrattuale ai lavoratori interessati. Allegato n. 5 ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE TRA CONFEDILIZIA E FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS In Roma, addì 15 marzo 1995 tra - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente avv. Corrado Sforza Fogliani, dal dr. Massimo Tortora, dal geom. Adolfo Gardenghi, dal dr. Renzo Gardella, dal dr.. Dario Lupi e dal cav. Tiziano Casprini; e - FILCAMS-CGIL, nella persona di Lionello Giannini; - FISASCAT-CISL, nella persona di Mario Marchetti; - UILTuCS-UIL, nella persona di Parmenio Stroppa. PREMESSA Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di RSU, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo-Parti sociali il 23.7.93. Protocollo che soddisfa l'esigenza di dare un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di "pluralismo" sindacale quale l'attuale, devono riferirsi, in ordine all'elezione delle RSU e alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende e i lavoratori interessati. L'andamento occupazionale e la diffusione dell'occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale e organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono. In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei CCNL, l'adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione e il rinnovo degli accordi collettivi. Art. 1. Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di RSU, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23.7.93 tra Governo e Parti sociali. Parte I - COSTITUZIONE DELLE RSU Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione. Negli enti e nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle RSU a livello territoriale, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del Protocollo 23.7.93, nonché del presente accordo e del CCNL. Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle OO.SS. suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto e atto costitutivo, e a condizione che: a)raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b)accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo. Art. 3 - Designazione liste. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS s'impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna O.S. totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza. Art.4 - Composizione delle RSU. Alla costituzione delle RSU si procede per 2/3 dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale. La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, e alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei 2/3. Art. 5 - Attribuzione dei seggi. Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti. La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'art. 4, comma 2 del presente accordo. Qualora 2 o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel Collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al comma 1. Qualora 2 o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità d'iscrizione al sindacato presso l'azienda. Ove una delle 3 federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni O.S. firmataria del CCNL ancorché abbia propri esponenti in seno alle RSU. Art. 6 - Composizione delle liste. Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche del settore, a garantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei Collegi elettorali. Nella composizione delle liste sarà perseguita un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie. Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le OO.SS. terranno conto delle categorie degli addetti al settore per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Art. 7 - Numero dei componenti le RSU. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle RSU sarà determinato, in fase di 1a applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, e a titolo sperimentale, nel seguente modo: a) 3 rappresentanti a fronte di: min. 16 max 50 dipendenti; b) 4 rappresentanti a fronte di: min. 51 max 90 dipendenti; c) 6 rappresentanti a fronte di: min. 91 max 120 dipendenti; d) 8 rappresentanti a fronte di: min. 121 max 200 dipendenti; e) 9 rappresentanti a fronte di: min. 201 max 300 dipendenti; f)11 rappresentanti a fronte di: min. 301 max 600 dipendenti. Le parti s'incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui sopra. Art. 8 - Permessi retribuiti per le RSU. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 e ai sensi dell'art. 23, legge 20.5.70 n. 300, i componenti delle RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti; b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti; c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b); salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, territoriali o aziendali, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato. Art. 9 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA, laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle OO.SS. dai contratti collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali. Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singolo territorio. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle aziende e negli enti che a livello territoriale abbiano più di 15 dipendenti, nei quali é costituita la RSU, il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la RSU. Art. 10 - Compiti e funzioni. FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro propri, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della O.S. Art. 11 - Durata e sostituzione nell'incarico. I componenti della RSU restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La RSU uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività sindacale, che l'azienda metterà a disposizione della RSU; tale comunicazione verrà altresì inviata alla Direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza dei 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato, intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi s'indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la RSU si considera automaticamente decaduta. In caso di dimissioni di un componente la RSU lo stesso sarà sostituito dal 1° dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle RSU, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Art. 12 - Revoca delle RSU. A maggioranza assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale, i lavoratori possono revocare il mandato a singoli componenti o alla totalità della RSU. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i 2/3 dei lavoratori del Collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del Collegio, nei limiti del monte ore previsto dal CCNL, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo Collegio. Art. 13 - Clausola di salvaguardia. Le OO.SS. dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, con la partecipazione alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano ad ogni effetto a costituire RSA e/o CdA ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le RSA precedentemente costituite, al momento della costituzione della RSU. Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU Art. 1 - Validità delle elezioni - quorum. Le OO.SS. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS firmatarie del presente accordo s'impegnano, entro i 3 mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle RSA e a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le RSU mediante un'adeguata campagna d'informazione. Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le OO.SS. assumeranno ogni determinazione in ordine alla situazione venutasi a determinare nell'unità. Art. 2 - Elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova, in forza alla data delle elezioni. Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova, esclusi coloro che hanno presentato una lista e i membri del Comitato elettorale. Art. 3 - Presentazione delle liste. Le OO.SS. che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, la parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività sindacale. Art. 4 - Comitato elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nei singoli territori viene costituito un Comitato elettorale aziendale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente, non candidato. Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale. Il Comitato elettorale ha il compito di: a)ricevere le liste; b)immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo; c)verificare le validità delle liste presentate; d)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; e)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; f)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; g)proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste. Art. 6 - Scrutatori. É in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni. Art. 7 - Segretezza del voto. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona. Art. 8 - Schede elettorali. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni d'individuazione. Art. 9 - Preferenze. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. Art. 10 - Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti, anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione agli stessi, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Art. 11 - Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale. Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale. A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. Art. 13 - Riconoscimento degli elettori. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Art. 14 - Compiti del Presidente. Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al proprio nominativo. Art. 15 - Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio stesso, sul quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Il Comitato elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle elezioni della RSU, sarà conservato, secondo accordi tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale, in modo da garantirne l'integrità almeno per 3 mesi. Successivamente a tale termine il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della Direzione. Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale. Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, s'intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1. Il Comitato elettorale dà atto della mancanza di ricorsi nel verbale di cui all'art. 15, comma 1. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto. Copia di tutti i verbali dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 40 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata r.r., nello stesso termine e sempre a cura del Comitato elettorale, a CONFEDILIZIA territoriale, che a sua volta ne darà pronta comunicazione all'azienda. Art. 17 - Comitato dei garanti. Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è costituito a livello nazionale. Il Comitato sarà composto da 3 rappresentanti nazionali delle OO.SS. e 3 rappresentanti di CONFEDILIZIA. Alle proprie riunioni il Comitato può ammettere i rappresentanti locali delle parti in causa per eventuali audizioni. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 30 giorni. Art. 18 - Comunicazione della elezione dei componenti della RSU. L'avvenuta elezione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale, per il tramite della locale organizzazione di CONFEDILIZIA, a cura delle OO.SS.. Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale. Dietro richiesta che dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima delle votazioni, la Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti nel singolo territorio e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Art. 20 - L'intervento della legge. A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e CONFEDILIZIA, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi, pur finalizzati all'efficacia 'erga omnes', non modifichino la sostanza del presente accordo. Art. 21 - Disposizioni varie. I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, espleteranno i loro incarichi durante l'orario di lavoro, utilizzando previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge 20.5.70 n. 300. Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti delle RSA e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente accordo. Art. 22 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano. Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all'art. 5 bis, legge n. 236/93. Art. 23 - Clausola finale. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi. Allegato n. 6 VERBALE DI ACCORDO (relativo all'applicazione del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626) Addì 17 aprile 1997 in Roma, tra: - CONFEDILIZIA, nelle persone di: dr. Renzo Gardella, Presidente della Delegazione, dr. Marco Bertoncini, ing. Lelio Casale, cav. Tiziano Casprini, geom. Adolfo Gardenghi, dr. Dario Lupi, sig. Stefano Rossi e - FILCAMS-CGIL, nelle persone dei sigg. Manlio Mazziotta e Artemigia Ioli; - FISASCAT-CISL, nella persona del sig. Mario Dalmasso; - UILTuCS-UIL, nelle persone dei sigg. Parmenio Stroppa, Bruno Carli e Andrea Sansone con riferimento alle previsioni normative contenute nel D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in particolare, a quanto previsto all'art. 20 del D.lgs. predetto, si conviene quanto di seguito indicato: 1)Il soggetto "datore di lavoro" previsto al comma 1, lett. b), art. 2, D.lgs. n. 626/94, nell'ambito del condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati nel condominio stesso s'identifica con l'amministratore di cui all'art. 1129 C.C., laddove esistente secondo la previsione contenuta nello stesso art. 1129. Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di 4 (predetto art. 1129 C.C.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 626/94. Nelle fattispecie non condominiali la figura di cui sopra coincide con la proprietà. 2)CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà da loro pubblicato e distribuito da CONFEDILIZIA per il tramite delle associazioni territoriali aderenti. La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 626/94. 3)CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati, di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dagli OPT di cui al successivo punto 5, o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche: a)siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di Enti, Istituti, Società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi d'istruzione, di assistenza e consulenza in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria; b)siano attivati in collaborazione con gli OPT, nell'intesa che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte anche dal corrispondente organismo nazionale (OPN) di cui al punto 4; c)abbiano durata di 8 ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1 del DM 16.1.97, Ministri del Lavoro e della Sanità: 1)illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; 2)nozioni relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; 3)cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo; d)siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati: durata h. argomenti e programmi Il D.lgs. n. 626/94: d/1 1 - disposizioni generali; - informazione e formazione dei lavoratori; - sanzioni. Il rischio elettrico: - rischio da contatto diretto e da contatto indiretto; d/2 1 - requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto; - rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione; - la legge n. 46/90. Il rischio d'incendio: - triangolo del fuoco; - materiali esplosivi, altamente infiammabili, d/3 1 infiammabili e incendiabili; - normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione; - fondamentali misure di prevenzione e protezione; - tipologie di estintori e modalità di pratico impiego. I rischi connessi all'utilizzo di prodotti chimici: - caratteristiche dei prodotti detergenti più comunemente usati e rischi connessi al loro utilizzo; d/4 1 - etichettatura di sicurezza, struttura e simbologie; - fondamentali misure di prevenzione e protezione; - dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi connessi alla movimentazione e alla manipolazione dei carichi: d/5 0,5 - principi generali; - fondamentali misure di prevenzione e protezione; - dispositivi di protezione individuale (DPI). Il rischio di caduta dall'alto: - casistica generale e specifica; d/6 0,5 - tetti e tettoie, lastrici solari, terrazzi, pianerottoli e scale: accessibilità e protezioni necessarie; - requisiti di sicurezza delle scale portatili; - fondamentali misure di prevenzione e protezione. I rischi connessi con l'uso di attrezzature munite di videoterminali: - campo di applicazione, obblighi delle parti, d/7 0,5 svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche, ovvero, in alternativa, I rischi relativi alle specificità territoriali e ambientali individuate dagli OPT (punto 5-a). d/8 1 Nozioni base di primo soccorso. d/9 0,5 Elementi di comunicazione interpersonale. Esercitazione: d/10 1 - individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore. L'esercitazione di cui all'ultimo punto dell'elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che gli amministratori condominiali o, negli edifici non condominiali, i proprietari, consegneranno ai propri dipendenti. Tale documento conterrà la descrizione generale dell'immobile e le caratteristiche degli impianti, con indicazione dei fattori di rischio, e sarà redatto secondo un apposito modulo, che sarà tenuto a disposizione degli interessati presso le associazioni territoriali aderenti a CONFEDILIZIA. Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti, strutture o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati. L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque ridurli. Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente con il lavoratore, dall'amministratore del condominio, ovvero, negli edifici non condominiali, dal proprietario, oppure da un tecnico designato dal l'amministratore stesso o dall'assemblea condominiale o dal proprietario. L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di frequenza di cui alla successiva lett. f), del quale costituirà parte integrante e necessaria. Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa agli OPT nonché alle associazioni territoriali aderenti a CONFEDILIZIA. e)La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori. f)Al termine della formazione, comprensiva dell'accesso di cui sopra, verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco degli argomenti trattati, la data del corso e i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore. L'attestato di frequenza sarà rilasciato in 4 copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore: - una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito d'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie; - una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso; - una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro; - una, infine, verrà inviata all'Organismo paritetico territoriale, di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, e al successivo punto 5). g)La frequenza del corso di formazione avrà luogo: - per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro 4 mesi dalla predetta data; - per i lavoratori assunti successivamente, entro 2 mesi dall'assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio; - per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto di cui all'art. 11 CCNL, ovvero da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro. h)La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lett. d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data d'entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94 (1.1.97), nonché in caso di 1° impiego assoluto o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre 10 anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione. In caso d'assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d/1) e d/10) e all'accesso ricognitivo sul posto di lavoro. In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l'accesso sul luogo di lavoro. i)I corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro o, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in 2 o 3 moduli anche non consecutivi. l)I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori. I corsi e i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti. I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsagli le relative spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più economico. 4)CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un Organismo paritetico nazionale (OPN), con le seguenti funzioni e compiti: a)promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali (OPT) di cui al successivo punto 5 e coordinamento delle loro attività; b)proposizione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli OPT; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari; c)collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli OPT, per qualunque causa resasi necessaria, nell'attuazione degli interventi formativi di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94; d)definizione e proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli OPT; e)promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte della UE e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali; f)elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazioni e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni; g)monitoraggio sull'andamento delle controversie di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 6 - 1); h)indicazione agli OPT di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo; i)istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 5 - d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 6). L'OPN è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza di CONFEDILIZIA, e da altrettanti in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo. L'OPN sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'OPN stesso. Nelle more della costituzione dell'Ente di cui al paragrafo successivo, le attività di segreteria necessarie per l'attuazione delle attività proprie dell'OPN saranno assolte dalle strutture centrali di CONFEDILIZIA. CONFEDILIZIA e OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo s'impegnano a costituire un Ente bilaterale con la funzione di realizzare concretamente le attività operative enunciate al presente punto 4), decise dall'OPN. 5)Saranno istituiti OPT a base regionale con le funzioni di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 4. Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l'OPN. Gli OPT saranno formati da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza delle associazioni territoriali di CONFEDILIZIA interessate, e da altrettanti in rappresentanza delle corrispondenti OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo. Gli OPT avranno le seguenti funzioni e i seguenti compiti: a)individuare i fabbisogni informativi e formativi connessi con le specificità territoriali e ambientali, definirne i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori; b)ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti da proprietari di fabbricati; c)curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori formati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94; d)comporre in 1a istanza le controversie di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto 6). L'OPT sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'OPT stesso. I compiti di segreteria saranno svolti dalle strutture territoriali di CONFEDILIZIA. 6)Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 5-d), gli OPT opereranno con le seguenti procedure: a)l'attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto; b)la segreteria dell'OPT provvederà a convocare i componenti l'organismo stesso, la parte ricorrente e quella controinteressata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata a.r.; c)eventuali ricorsi disgiunti, relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti; d)l'OPT si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, e dovrà preliminarmente effettuare l'audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l'audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta; e)le riunioni potranno essere aggiornate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla 1a riunione; f)l'OPT emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti; g)il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata a.r.; h)nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l'OPT provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lett. g); i)ogni parere espresso congiuntamente e all'unanimità sarà vincolante per l'OPT in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti; l)copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all'OPN ai sensi del precedente punto 4-g). Allegato n. 7. Art. 20 - CCNL 28 febbraio 1974. L'adeguamento delle retribuzioni provinciali alla nuova struttura salariale dovrà essere effettuato con i seguenti criteri: a)calcolo del salario conglobato e delle indennità supplementari secondo le norme definite dal presente contratto, esclusa la scala mobile corrisposta dall'1.8.73; b)calcolo del salario di cui alle preesistenti norme degli accordi provinciali maggiorato dell'importo dei 94 punti di scala mobile maturati fino al 31.7.73 (corr. red.) (cifra arrotondata in £. 37.500), più le indennità supplementari e le £. 10.000 corrisposte in base all'Accordo del 16.7.73; c)ove l'ammontare del salario complessivo calcolato come al punto b) risulti inferiore a quello del salario calcolato secondo il punto a), la differenza sarà integrata con successive quote di adeguamento di cui la 1a, pari al 50%, verrà corrisposta dall'1.7.74, la 2a, pari al 25%, verrà corrisposta dall'1.7.75 e la 3a e ultima quota, pari al residuo 25% verrà corrisposta dall'1.7.76; d)ove invece l'ammontare del salario complessivo calcolato come al punto b) risulti superiore a quello del salario calcolato secondo il punto a), l'eccedenza verrà trasformata in 3° elemento. Le parti, in occasione del rinnovo del presente CCNL, concorderanno le modalità per superare l'istituto contrattuale del 3° elemento. Chiarimento a verbale. I portieri di nuova assunzione godranno del trattamento economico localmente previsto dal presente contratto per i portieri già in servizio. Allegato n. 8. VERBALE DI RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI, LA LOTTA ALL'INFLAZIONE E IL COSTO DEL LAVORO, DEL 31 LUGLIO 1992 Addì 12 marzo 1993, in Roma tra - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Segretario generale dr. Massimo Tortora, dal Responsabile sindacale geom. Adolfo Gardenghi; e - FILCAMS-CGIL rappresentata dal sig. Luigi Piacenti; - FISASCAT-CISL rappresentata dal sig. Salvatore Zappadu; - UILTuCS-UIL rappresentata dal sig. Parmenio Stroppa si conviene - di recepire il Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro; - di estenderne l'applicabilità ai rispettivi soggetti rappresentati per le parti specificatamente riferibili al settore; - in particolare di riconoscere l'erogazione, a titolo di EDR, di £. 20.000 mensili per 13 mensilità a partire dal mese di gennaio 1993, che resteranno acquisite per il futuro nella retribuzione. Le parti s'impegnano inoltre a dare attuazione alle intese che interverranno sugli aspetti contrattuali e sulla riforma del salario, in conformità coi principi di cui al succitato protocollo. Allegato n. 9. VERBALE DI RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO 23 LUGLIO 1993 SU POLITICA DEI REDDITI E SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO Addì 25 ottobre 1993, in Roma tra - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA) rappresentata dal Presidente avv. Corrado Sforza Fogliani, dal Segretario generale dr. Massimo Tortora, dal Responsabile sindacale geom. Adolfo Gardenghi; e - FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Piacenti; - FISASCAT-CISL rappresentata da Mario Marchetti; - UILTuCS-UIL rappresentata da Parmenio Stroppa. Premesso che CONFEDILIZIA dichiara di recepire il Protocollo 23.7.93 fra Governo e Parti sociali, di cui all'epigrafe si conviene di estendere l'applicabilità del suddetto Protocollo ai rispettivi soggetti rappresentati, per le parti specificatamente riferibili al settore. Allegato n. 10. VERBALE DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 22 DICEMBRE 1998 PATTO SOCIALE PER LO SVILUPPO E OCCUPAZIONE Addì 15 dicembre 1999, in Roma tra - CONFEDILIZIA, nelle persone di dr. Renzo Gardella, geom. Adolfo Gardenghi, avv. Giorgio Spaziani Tesa, ing. Lelio Casale, cav. Tiziano Casprini, dr. Dario Lupi, sig. Stefano Rossi oltre al dr. Sidi Said Lagattolla per UNIM e - FILCAMS-CGIL rappresentata dall'arch. Massimo Nozzi; - FISASCAT-CISL rappresentata dal sig. Mario Marchetti; - UILTuCS-UIL rappresentata dal sig. Parmenio Stroppa. Premesso che CONFEDILIZIA dichiara di recepire l'Accordo interconfederale 22.12.98 fra Governo e Parti Sociali, di cui all'epigrafe si conviene di estendere l'applicabilità del suddetto accordo ai rispettivi soggetti rappresentati, per le parti specificatamente riferibili al settore. . OMISSIS . 31 APPENDICI da pag. 132 a pag. 320 SONO RIPORTATI: - Protocollo 31.7.92 (sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro. - Protocollo 23.7.93 (sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo). - Accordo interconfederale 22.12.98 (patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione). - Artt. dal 409 al 412 C.P.C. (norme per le controversie individuali di lavoro). - DPR 27.4.55 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). - DPR 19.3.56 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro). - DL 19.9.94 n. 626 (attuazione direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro). - Legge 19.1.55 n. 25 (sull'apprendistato). - Legge 24.6.97 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione). - Legge 17.10.67 n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). - DL 16.5.94 n. 299 (disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali). - DL 30.10.84 n. 726 (misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali). - Art. 2110 C.C. (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). - Legge 18.4.62 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). - Circolare Ministero Lavoro 7.4.98 n. 43 (chiarimenti in merito al c.d. contratto di lavoro ripartito - "job sharing". - Legge 27.5.49 n. 260 (disposizioni in materia di ricorrenze festive). - Legge 31.3.54 n. 90 (modificazioni alla legge 27.5.49 n. 260 sulle ricorrenze festive). - Legge 16.4.54 n. 111 (estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani). - Legge 16.5.56 n. 526 (trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi). - Legge 5.3.77 n. 54 (disposizioni in materia di giorni festivi). - DPR 28.12.85 n. 792 (riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la S. Sede). - Accordo 30.6.88 (giorni non più festivi). - Legge 21.3.53 n. 215 (corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani). - Legge 5.1.53 n. 4 (norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga). - Legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri). - DPR 25.11.76 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri). - Circolare INPS n. 231 (sentenza n. 270/99 Corte Costituzionale su parto prematuro). - Legge 1.12.49 n. 1142 (approvazione del Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano). - Art. 2120 C.C. (disciplina del trattamento di fine rapporto). - Legge 29.5.82 n. 297 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica). - Legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali).