VERBALE DI ACCORDO Addì 21 gennaio 1997 in Roma, tra - la CONFEDILIZIA, nelle persone di dott. Renzo Gardella ing. Lelio Casale geom. Adolfo Gardenghi dott. Dario Lupi cav. Tiziano Casprini sig. Stefano Rossi oltre al dott. Enzo Chinzeri per l'INAIL e - la FILCAMS-CGIL, nella persona del sig. Luigi Coppini - la FISASCAT-CISL, nella persona del sig. Mario Marchetti - UILTUCS-UIL, nella persona del sig. Parmenio Stroppa unitamente a una delegazione di rappresentanti dei lavoratori, si è proceduto al rinnovo, ai sensi dell'art. 95 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati del 12.5.95, della parte economica del CCNL stesso, a far data dall'1.1.97. A tal proposito le Parti convengono di sostituire le tabelle retributive, di cui all'art. 93 CCNL, con le seguenti, decorrenti dal 1° gennaio 1997, salvo le diverse decorrenze a margine indicate. TABELLA A Portieri di cui alle lettere A) e A/1) dell'art. 3 (valori mensili). Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60). - in vigore dal 1° gennaio 1997 L. 515.000 - in vigore dal 1° gennaio 1998 L. 540.000 - in vigore dal 1° luglio 1998 L. 565.000 Indennità di scala mobile (art. 63) L. 984.754 Indennità supplementari (art. 61) - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.300 - per ogni ascensore o montacarichi L. 3.420 - per ogni scala oltre la prima L. 4.360 - per ogni citofono con centralino interfono L. 2.950 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento L. 3.890 - indennità pulizia scale: per ogni piano (1) a partire dal 6° compreso L. 5.350 - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici superiori a mq. 300, ogni 50 mq. o frazione superiore a mq. 25 L. 1.300 - per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2): per superfici superiori a mq. 100, ogni mq. 50, o frazione superiore a mq. 25 L. 1.300 - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) L. 65.000 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) L. 41.200 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) - (4) L. 23.600 Note. (1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%. (3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento , l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 23.600. Portieri di cui alla lettera A) dell'art. 3. Valori convenzionali mensili. - alloggio L. 34.000 - energia L. 3.000 - riscaldamento L. 3.000 Detti valori si applicano solo nel caso in cui i lavori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore. Indennità sostitutive o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64. - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi: art. 11 - 5° comma) L. 20.000 - alloggio (limitatamente al periodo di prova:art. 14 secondo comma) L. 220.000 - energia elettrica (nei valori previsti degli enti erogatori nella prima fascia) 20 KWH - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000 TABELLA B Portieri di cui alle lettere B) e B/1 dell'art. 3 (valori mensili). Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60). - in vigore dal 1° gennaio 1997 L. 460.000 - in vigore dal 1° gennaio 1998 L. 483.000 - in vigore dal 1° luglio 1998 L. 505.000 indennità di scala mobile (art. 63) L. 908.411 indennità supplementari (art. 61) - per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.180 - per ogni ascensore o montacarichi L. 3.110 - per ogni scala oltre la prima L. 3.960 - per ogni citofono con centralino interfono L. 2.680 - appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento: L. 3.540 - per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2) L. 65.000 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2) L. 41.200 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (1) - (2) L. 23.600 Note. (1) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (2) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è di L. 23.600. Portieri di cui alla lettera B) dell'art. 3. Valori convenzionali mensili. - alloggio L. 34.000 - energia L. 3.000 - riscaldamento L. 3.000 Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmente dagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore. Indennità sostitutive o Rimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godimento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 64. - alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti non conviventi art. 11 - 5° comma) L. 20.000 - alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14 secondo comma) L. 220.000 - energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori nella prima fascia) 20 KWH - riscaldamento (per il periodo di accensione previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000 TABELLA C Lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 3. Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67). - in vigore dal 1° gennaio 1997 L. 3.270 - in vigore dal 1° gennaio 1998 L. 3.405 - in vigore dal 1° luglio 1998 L. 3.540 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.783 Indennità accessorie (giornaliere) (art. 68) - accensione e spegnimento delle luci L. 490 - apertura e chiusura del portone L. 490 - distribuzione della posta L. 490 TABELLA D Lavoratori di cui alla lettera D) dell'art. 3. Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67). - in vigore dal 1° gennaio 1997 L. 4.330 - in vigore dal 1° gennaio 1998 L. 4.480 - in vigore dal 1° luglio 1998 L. 4.635 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.855 TABELLA E Lavoratori di cui alla lettera E) dell'art. 3. Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67). - in vigore dal 1° gennaio 1997 L. 3.735 - in vigore dal 1° gennaio 1998 L. 3.875 - in vigore dal 1° luglio 1998 L. 4.015 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.816 TABELLA F/G Lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell'art. 3. Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67). Lett. F) Lett. G) - in vigore dall'1.1.97 L. 950.000 787.000 - in vigore dall'1.1.98 L. 985.000 815.000 - in vigore dall'1.7.98 L. 1.015.000 843.000 Indennità mensile di scala mobile (art. 63) L. 1.030.000 880.000 Le Parti convengono inoltre di incaricare i rappresentanti delle Parti sociali nel Comitato Esecutivo della Cassa Portieri, affinché essi esaminino le problematiche relative alla Previdenza integrativa, anche alla luce delle più recenti disposizioni, presentando alle Parti sociali, entro il 15 aprile 1997, una proposta circa la possibilità di costituire un Fondo di Previdenza integrativa, che possa essere esaminata e valutata dalle Parti sociali stesse. Le Parti infine convengono di incaricare la Commissione appositamente costituita della disamina di quelle problematiche relative al D.Lgs. n. 626/94 che lo stesso D.Lgs. riserva alle Parti sociali, al fine di redigere una proposta di accordo in merito. 2 BIENNIO PORTIERI - IPOTESI MIN. AUM. MIN. AUM. MIN. AUM. MIN. AUM. AL AL AL AL AL AL AL A 1/1/96 1/1/ 1/1/97 1/1/98 1/1/98 1/7/98 1/7/98 REGIME PORTIERI LETTERA A e A1 455.000 60.000 515.000 25.000 540.000 25.000 565.000 110.000 PORTIERI LETTERA B e B1 406.000 54.000 460.000 23.000 483.000 22.000 505.000 99.000 LETTERA C 2.950 320 3.270 135 3.405 135 3.540 590 LETTERA D 3.960 370 4.330 150 4.480 155 4.635 675 LETTERA E 3.390 345 3.735 140 3.875 140 4.015 625 LETTERA F 870.000 80.000 950.000 35.000 985.000 30.000 1.015.000 145.000 LETTERA G 720.000 67.000 787.000 28.000 815.000 28.000 843.000 123.000 2 BIENNIO PORTIERI – IPOTESI c LETT. LETT. DAL DAL AUM. AUM. INDENNITA' MENSILI PORTIERI A) A1) B) B1) 1/1/97 LETT A) A1) 1/1/97 LETT: B) B1) A) A1) B) B1) - ogni 10 vani o frazione sup. a 5 1.210 1.100 1.300 1.180 90 80 - ogni ascensore o montacarichi 3.190 2.900 3.420 3.110 230 210 - ogni scala oltre la 1a 4.070 3.700 4.360 3.960 290 260 - citofono con centralino interfono 2.750 2.500 2.950 2.680 200 180 - app. destinati ad uso uff. ecc 3.630 3.300 3.890 3.540 260 240. - ind. pulizia scale: (1) per ogni piano a partire dal 6° compreso 5.000 - 5.350 - 350 - - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde - e/o piani pilotys: per superfici sup. a mq. 300 ogni 50 mq. o frazione sup. a mq. 251 210 - 1.300 - - 90 - per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2) per superf. sup. a mq 100, ogni mq. 50 o fraz. sup. a mq. 25 1.210 - 1.300 - 90 -. - per servizio di esazione (valore % sulle somme riscosse) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 60.500 60.500 65.000 65.000 4.500 4.500 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 38.500 38.500 41.300 41.300 2.800 2.800 - per la conduzione degli impianti di e condizionamento a gas con o senza orologio,limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 22.000 22.000 23.550 23.550 1.550 1.550 INDENNITA' ACCESSORIE (GIORNALIERE) LETT. C DAL 1/1/97 AUMENTI - accensione e spegnimento delle luci 450 490 40 - apertura e chiusura del portone 450 490 40 - distribuzione della posta 450 490 40 TABELLA A PORTIERI DI CUI ALLA LETTERA A) e A1) dell'art. 3 salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60) - in vigore dall'1/1/97 515.000 - in vigore dall'1/1/98 540.000 - in vigore dall'1/7/98 565.000 Indennità di scala mobile (art. 63) 984.754 INDENNITA' SUPPLEMENTARI PORTIERI (ART. 61) - ogni 10 vani o frazione sup. a 5 1.300 - ogni ascensore o montacarichi 3.420 - ogni scala oltre la 1a 4.360 - citofono con centralino interfono 2.950 - app. destinati ad uso uff. ecc. 3.890 - ind. pulizia scale: (1) per ogni piano a partire dal 6° compreso 5.350 - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys: per superfici sup. a mq. 300 ogni 50 mq. o frazione sup. a mq. 25 1.300 - per pulizia e innaffiamento spazi a verde (2) per superf. sup. a mq. 100, ogni mq. 50 o fraz. sup. a mq. 25 1.300 - per servizio di esazione (valore % sulle somme riscosse) 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 65.000 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 41.300 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 23.550 (1) Il n. dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale ad esclusione degli androni e del piano cantine. (2) Nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi di cui sopra sono ridotti del 50%. (3) Nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento tale indennità è di L. 23.550. TABELLA B PORTIERI DI CUI ALLA LETTERA B) e B1) dell'art. 3 salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60) - in vigore dall'1/1/97 460.000 - in vigore dall'1/1/98 483.000 - in vigore dall'1/7/98 505.000 Indennità di scala mobile (art. 63) 908.411 INDENNITA' SUPPLEMENTARI PORTIERI (art. 61) - ogni 10 vani o frazione sup. a 5 1.180 - ogni ascensore o montacarichi 3.110 - ogni scala oltre la 1a 3.960 - citofono con centralino interfono 2.680 - app. destinati ad uso uff. ecc. 3.540 - per servizio di esazione (valore % sulle somme riscosse) 0,50 - per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 65.000 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 41.300 - per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (3) (4) 23.550 (3) Nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. (4) Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento tale indennità è di L. 23.550. TABELLA C LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA C) dell'art. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) - in vigore dall'1/1/97 3.270 - in vigore dall'1/1/98 3.405 - in vigore dall'1/7/98 3.540 4.783 INDENNITA' ACCESSORIE (giornaliere) (art. 68) - accensione e spegnimento delle luci 490 - apertura e chiusura del portone 490 - distribuzione della posta 490 TABELLA D LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA D) dell'art. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) - in vigore dall'1/1/97 4.330 - in vigore dall'1/1/98 4.480 - in vigore dall'1/7/98 4.635 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) 4.855 TABELLA E LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA E) dell'art. 3 Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67) - in vigore dall'1/1/97 3.735 - in vigore dall'1/1/98 3.875 - in vigore dall'1/7/98 4.015 Indennità oraria di scala mobile (art. 63) 4.816 TABELLA F/G LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA F) G) dell'art. 3 Stipendio mensile unico minimo nazionale (art. 67) LETT. F LETT. G - in vigore dall'1/1/97 950.000 787.000 - in vigore dall'1/1/98 985.000 815.000 - in vigore dall'1/7/98 1.015.000 843.000