Aut_vig_Llpp_29_3_01 AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI COMUNICATO Decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000. "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici" - Procedura di caricamento e trasmissione delle informazioni (GU n. 81 del 6-4-2001) IL PRESIDENTE Premesso che: Con il decreto ministeriale 21 giugno 2000, il Ministro dei lavori pubblici, in adempimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha definito le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Successivamente, in data 4 agosto 2000, con un secondo decreto ministeriale, é stata anche diramata una interpretazione autentica relativa alle regole procedimentali previste dagli schemi-tipo ministeriali; Con lo stesso decreto ministeriale sono stati già parzialmente regolamentati i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio ipotizzando a questo scopo sette specifici modelli ispirati a criteri di compilazione manuale; Comunica: Le esigenze connesse con l'obbligo previsto in capo all'Osservatorio di operare attraverso procedure informatiche impone la scelta di fare precedere le operazioni di rilevazione delle informazioni attinenti alla programmazione, da una maschera di caricamento attraverso la quale l'Autorità - a norma dell'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - richiede all'amministrazione compilatrice alcuni dati, di natura diversa, che le occorrono per "referenziare" e "gestire" le informazioni in arrivo. La soluzione proposta comporta particolari vantaggi per i soggetti che saranno tenuti ad utilizzarla in termini di: riduzione di errori di compilazione; minore numero di informazioni da digitare; possibilità di archiviazione diretta in banca-dati; possibilità di divulgazione in "tempo reale". In relazione poi all'adempimento dell'obbligo di invio all'Osservatorio anche alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, i programmi triennali e gli elenchi annuali dovranno essere trasmessi entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui "gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività", ovvero quando l'approvazione dei bilanci di previsione, da effettuarsi secondo i tempi e le procedure vigenti presso ciascun ente, sia intervenuta e consenta la formalizzazione ultima delle decisioni e l'autorizzazione delle relative procedure di spesa. Tutti i programmi triennali ed elenchi annuali già trasmessi all'Osservatorio in forma cartacea costituiscono oggetto di attività istruttoria e, qualora conformi alle disposizioni normative saranno caricati in banca-dati a cura dell'Osservatorio. Nell'ipotesi di non conformità le amministrazioni che li hanno inviati riceveranno un'apposita comunicazione nella quale saranno fornite le indicazioni per adeguarsi allo standard di trasmissione messo a punto. Fermo restando che non appena saranno disponibili per tutte le amministrazioni i collegamenti in rete con l'Osservatorio e di conseguenza la procedura di caricamento e trasmissione dei dati potrà avvenire on-line, nelle more é stata predisposta una procedura che é possibile scaricare dal sito Internet dell'Autorità all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it, compilare, stampare ed inviare, dopo averlo sottoscritto, il report cartaceo, unitamente al supporto magnetico (floppy disk). Inoltre, allo scopo di facilitare il compito delle amministrazioni aggiudicatrici, la procedura sarà successivamente disponibile, presso le sezioni regionali dell'Osservatorio, anche in versione CD-R. Le istruzioni per l'uso e la compilazione saranno disponibili tanto nella versione Internet che in quella CD-R. Le amministrazioni che già utilizzano un "gestionale" informatico per la raccolta ed organizzazione dei dati possono ricevere, ove lo richiedano, il "tracciato record", con la sequenza dei "campi" da compilare, sul quale potranno scaricare direttamente da computer le informazioni contenute nelle proprie banche dati. Qualora differenze nei formati dei dati o tra i sistemi operativi che governano le rispettive procedure non consentissero le "migrazioni" potranno essere contattati i responsabili delle sezioni regionali dell'Osservatorio con i quali sarà possibile concordare di volta in volta soluzioni tecniche alternative che consentano di non dovere ridigitare tutti i dati da trasferire. Roma, 29 marzo 2001