Aut_vig_Lllp_31_8_00 AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DELIBERAZIONE 31 agosto 2000 Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso. (GU n. 239 del 12-10-2000) L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità. Sentiti i dirigenti generali dei servizi dell'Autorità. Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espresso ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nella seduta dell'11 maggio 2000. Delibera il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorità o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2. Art. 2. Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione. b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime. c) rapporti informativi nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente. d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato. e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente. f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio per i soggetti diversi dal destinatario del servizio stesso. g) documenti amministrativi riguardanti la c.d. busta paga se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente. h) documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o salute limitatamente ai motivi. i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza. l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. 2. È inoltre esclusa dall'accesso tutta la documentazione d'ufficio, salvo che questa non abbia costituito il necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona. Art. 3 Documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documenti amministrativi che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera a), del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di uffici della Autorità. b) documenti amministrativi concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione. c) documenti amministrativi relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. d) documenti amministrativi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri. e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali. f) documenti amministrativi che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti l'Autorità, dei dirigenti e impiegati della Autorità stessa che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza. Art. 4. Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi 1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti. b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura. c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria. Art. 5. Procedimento di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. 2. L'accesso può altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento. 3. Il richiedente, sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale. 4. 1. « L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. 2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie). 5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4. 6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 7. È prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione -ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile. 8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina. 9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990.* * Comma 4 così sostituito dalla delibera 10/11/2005 Art. 6. Pubblicità 1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni. 3. Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000. Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 31 agosto 2000. Allegati DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI All'Ufficio.... Il sottoscritto .... nato a .... il ....................... residente in ......................... via/piazza .... c.a.p ........... chiede di prendere visione dei sottoindicati documenti: .... .... .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta: .... .... .... Data ............................. Firma ........................... Documento di riconoscimento .... n. ................................. rilasciato il ....................... da .... Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio .... autorizza la presa visione di documenti. Data ............................ Firma ......................... Richiesta di copia di documenti amministrativi Il sottoscritto .... nato/a il ........................ residente in .... via/piazza .... c.a.p .................... tel. n. ................................. Chiede copia dei sottoindicati documenti: .... .... .... .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta: .... .... .... Data ............................ Firma ............................... Documento di riconoscimento .... n. ....... rilasciato il .... da .... Riservato all'ufficio (timbro dell'ufficio) Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio .... autorizza il rilascio. Data ................. Firma .......................... Riservato all'ufficio (timbro dell'Ufficio)