Chi ha diritto. Hanno diritto alla detrazione fiscale del 36% delle spese di recupero i privati proprietari degli immobili, gli usufruttuari, i nudi proprietari, nonché i loro familiari e conviventi, oltre agli inquilini e ai comodatari. Inoltre i futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato. E poi le società semplici, le snc e le sas e i soggetti equiparati, nonché le imprese familiari e le imprese individuali, per gli immobili non strumentali all'attività. Inclusi anche gli assegnatari in cooperativa e chi esegue i lavori in proprio, per i materiali utilizzati. Dal 2002, compresi gli acquirenti di immobili ristrutturati da imprese, per 1/4 dell'importo di acquisto speso.

Quali immobili. Il 36% riguarda gli immobili abitativi e loro pertinenze (prime, seconde ed altre case, anche rurali). Devono essere stati censiti in Catasto oppure ne deve essere stato richiesto l'accatastamento. Comprese anche le spese di acquisto per box, costruiti o in costruzione, purché pertinenziali all'appartamento.

Che tipo di lavori. Nell'appartamento: tutte le opere di recupero, tranne quelle di manutenzione ordinaria. Nel condominio: praticamente tutte le opere, comprese quelle sugli impianti. I limiti precedentemente temuti parrebbero esclusi delle circolari di interpretazione.

Eccezioni sul tipo di lavori. Sono comunque agevolate tutte le opere di recupero, nell'appartamento o in condominio, che riguardino:

  1. la messa in sicurezza degli impianti ai sensi della legge 46/90 (messa a terra elettrica, ristrutturazione dei locali e degli impianti termici);
  2. il risparmio energetico, purché sia quello minimo previsto dalla legge per la singola opera (doppi vetri, sostituzione caldaie, coibentazioni);
  3. l'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori adatti agli handicappati, rampe, sanitari adattati);
  4. gli strumenti avanzati che possono aiutare un disabile a gestire la propria casa (telecomandi);
  5. la cablatura degli edifici (antenne, anche paraboliche, impianti telesoccorso sanitario, connessioni fibre ottiche);
  6. le misure antifurto (casseforti a muro, porte blindate, inferriate, impianti anti intrusione, tapparelle metalliche);
  7. il contenimento dell’inquinamento acustico (pannelli isolanti);
  8. le opere volte ad evitare gli infortuni domestici (riparazioni prese, sostituzione tubi del gas, rivelatori fughe gas);
  9. le misure antisismiche di interi edifici.

Inclusioni nelle detrazione. Sono incluse le spese affrontate per intervento nelle opere di professionisti, e quindi quelle di progettazione dei lavori, di esecuzione dei lavori, di perizie, sopralluoghi e collaudi, di denunzie di inizio lavori, di relazioni di conformità delle opere alle leggi vigenti e, in genere, tutte le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento. E’ inclusa anche la documentazione sulla sicurezza statica dell'edificio (anche senza esecuzione di lavori). Il 36% si applica inoltre sulle spese per l’acquisto di materiali, sull’imposta sul valore aggiunto versata, sull’imposta di bollo e sui diritti pagati per concessioni , autorizzazioni, denunzie di inizio lavori; sugli oneri di urbanizzazione e sugli altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.

Limiti di spesa. Il tetto è di 77.468,53 euro (150 milioni), per ciascun immobile e per ciascun beneficiario, pari a un risparmio fiscale massimo di 27.888,67 euro annui. Per i lavori eseguiti nel 2002, ma iniziati precedentemente, valgono i limiti specificati nell'articolo precedente.

Modo di pagamento. Le fatture devono essere regolari e il pagamento deve avvenire con bonifici bancari su appositi bollettini. Per valutare l'anno di detraibilità, conta il cosiddetto "principio di cassa". In sostanza, la data del bonifico bancario con cui si è versato all'impresa edile il dovuto, o anche solo come anticipo.

Detraibilità dai redditi. Per i lavori eseguiti nel 2002, in 10 rate di uguale importo. Per quelli precedenti, in 5 o 10 rate, a scelta del contribuente.

Documenti da spedire. Va spedita al Centro Operativo di Pescara (e non più alle agenzie locali) la Comunicazione di inizio lavori (mod L/449), prima che sia dato il via alle opere. Vanno obbligatoriamente allegati, per l’inquilino e il comodatario, l’assenso del proprietario dell'immobile ai lavori. Per spese oltre 51.645 euro (100 milioni di lire) va spedita al Centro anche la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un tecnico iscritto ad albo o comunque abilitato (entro i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Documenti autocertificabili. Il contribuente o l’amministratore condominiale (per le opere sulle parti comuni) possono autocertificare altri documenti, allegando un'unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autenticata e esente da bollo. Si tratta del versamento dell'Ici sull'immobile dal 1997 in poi (per gli anni in cui era dovuto dall’interessato). Inoltre delle abilitazioni urbanistiche comunali, (Dia, autorizzazione, concessione edilizia, permesso a costruire), non necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria. Infine dell’eventuale delibera condominiale e della tabella ripartizione millesimale delle spese affrontate.

Documenti da conservare. Oltre a quelli previsti nel paragrafo precedente, l’eventuale contratto di comodato (per chi ha l’immobile in uso gratuito), le fatture o le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici bancari di pagamento, la dichiarazione da parte dell'impresa esecutrice di rispetto delle obbligazioni contributive e di sicurezza del lavoro.