Il 36% si allunga” nel 2007
Il bonus per le ristrutturazioni operativo per tutto
quest’anno
La Finanziaria 2007
ha prorogato per tutto l’anno in corso la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni,
valida in condominio anche per i lavori di manutenzione ordinaria. Quali opere
condominiali possono godere della detrazione del 36%?
Elencarle, sarebbe una pura perdita di tempo, perché la risposta è “quasi
tutte”. Molto meglio quindi occuparsi delle eccezioni alla
regola.
Va innanzitutto
chiarito che la detrazione riguarda i lavori su edifici abitativi e loro
pertinenze. Ciò porta a due esclusioni. La prima è quella delle opere sulle
parti comuni dei condomini a prevalenza di superficie commerciale. Per essi solo i proprietari di unità residenziale hanno diritto
allo sconto. Però, se il condominio è soprattutto residenziale, anche i
proprietari di uffici, negozi, magazzini e laboratori
potranno godere della detrazione, a patto che siano soggetti passivi
dell'Irpef: niente s.r.l. o s.p.a, quindi.
Il
36% non opera anche per i lavori su parti comuni che non sono “fabbricati” o
loro accessori. Per esempio i giardini: un nuovo impianto
di irrigazione e la potatura o il taglio di alberi non
saranno agevolati. Sconto fiscale invece la ristrutturazione o la costruzione
di un muretto o di una cancellata di cinta, che sono
pur sempre opere edili.
Un’ulteriore esclusione, la più machiavellica, è riportata nel
testo della legge istitutiva della detrazione fiscale, e riguarda i locali condominiali
(portineria, lavanderia, riscaldamento), nonché gli impianti comuni. Successive
interpretazioni “morbide” delle Finanze e il fatto che siano state inserite le
opere per la sicurezza degli impianti, per il risparmio energetico, per
l’isolamento acustico, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per
la sicurezza anti-ladri, hanno fatto sì che nell’ambito delle esclusioni, di
fatto, siano restate le guardiole non addette ad abitazione del portiere e i
sottotetti comuni a stenditoio nonché gli ascensori di
nuova costruzione, se non hanno le caratteristiche di essere adatti ai
portatori di handicap. Per tutti gli altri impianti è
facile dimostrare che si è provveduto a lavori di adeguamento a norme di legge .
Compiti dell’amministratore La
detrazione potrà essere richiesta con comunicazione inizio lavori sia
dall’amministratore condominiale, sia da uno qualsiasi dei condomini,
riportando sulla comunicazione da inviare al Centro Servizi (via
Rio Sparto 21, 65100 Pescara) il codice fiscale del condominio o del condomino
richiedente. Naturalmente sarà in genere l’amministratore (se esiste) ad
occuparsene, perché la richiesta rientra nell’ambito delle sue competenze , cioè la tutela e conservazione delle cose comuni. Proprio
per quest’ultimo motivo l’amministratore non ha titolo per pretendere un
onorario aggiuntivo e può solo farsi rimborsare le spese sostenute in più (per
esempio l’invio di raccomandate, le fotocopie, eccetera). Resta possibile e di
largo uso riconoscerlo lo stesso, con delibera assembleare
a maggioranza ordinaria: tuttavia tale spesa non può rientrare in quelle
ammesse alla detrazione. Solo nel caso in cui l’amministratore stesso svolga un’opera professionale di coordinamento dei lavori,
che è estranea ai suoi compiti, l’onorario è dovuto e inglobabile nelle spese detraibili.
Nuove regole per distinguere tra il 36 e il 41%
Sono
detraibili le spese versate con apposito bonifico
bancario e, per il 2006, non conta la data del bonifico ma quella della fattura.
Questa è una novità introdotta dalle interpretazioni date dalle Finanze e
contenuta sia nelle istruzioni del modello 730 che in quelle dell’Unico. Questa
regola consente quest’anno di identificare:
a) Se la
detrazione per le opere pagate nel 2006 è del 41% o del 36%. In particolare, se
la fattura è datata dal 1 gennaio al 30 settembre 2006, e sconta il 20% di Iva sulle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria
(oppure il 10% su quelle di ristrutturazione edilizia) la detrazione sarà del
41%. Se invece la fattura è datata dall’1 ottobre al
31 dicembre 2006, è si è pagata nel 2006, sarà del 36%.
b) Qual è l’Iva corretta sulle fatture di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Sarà il 20% fino a tutto settembre 2006
(per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria) e il 10% dopo.
Se la fattura
risale al 2005, ma si è pagata con bonifico nel 2006 (in qualsiasi data
dell’anno scorso), la detrazione è comunque del 36%:
Va ricordato
inoltre che:
- dal 4 luglio 2006, quando ad eseguire i
lavori è un impresa con dipendenti, sulle fatture va
evidenziato il costo della mano d’opera, pena la perdita della detrazione;
- dall’1 gennaio 2007 va trattenuto il 4% di ritenuta fiscale
sulle fatture di chi esegue i lavori (impresa o artigiano);
- dal 1998 va
trattenuto il 20% di ritenuta fiscale sulle fatture di direttore dei lavori e progettista (oltre che dell’amministratore
condominiale).
L’impresa risponde degli obblighi tributari
Gli unici documenti
che è opportuno inviare a Pescara come allegati alla
Comunicazione di inizio lavori sono:
- per lavori di importo superiore a 51.645,69 euro, la dichiarazione di
esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico iscritto ad albo o comunque
abilitato ai lavori, da inviare entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi;
- in copia fotostatica,
la comunicazione già mandata con raccomandata A/R alle ASL (in seguito ad
obbligo di legge imposto dai Dlgs 626/94 e 494/96)
nella quale dell'impresa esecutrice si assume la responsabilità per obblighi
contributivi,di sicurezza del lavoro e (ultima novità)
fiscali.
Documenti sostituibili da autocertificazione
dell’amministratore L’autocertificazione è di fatto già contenuta nella Comunicazione al centro servizi
di Pescara, che prevede di barrare una casella che recita che “ai sensi del
d.p.r. n. 445 del 2000”, ci si dichiara consapevoli delle responsabilità penali
conseguenti alle dichiarazioni mendaci, che si è in
possesso della documentazione e ci riserva di esibirla agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate, se richiesta.
Barrando apposite caselle della Comunicazione, è possibile quindi sostituire
la seguente documentazione:
- abilitazioni
comunali, se necessarie (Dia, autorizzazione, concessione edilizia);
- copia della
domanda di accatastamento (per gli immobili non
accatastati);
- dichiarazione del
possessore di assenso ai lavori eseguiti dal
detentore. Essa riguarda il caso in cui l’inquilino o la persona
il comodato (appartamento utilizzato gratuitamente), paghi i lavori al
posto del proprietario.
- delibera assembleare di ripartizione della spesa;
- ripartizione millesimali
della spesa, con i relativi importi.
E’ comunque d’uso (anche se non necessario, a nostro avviso)
redigere una dichiarazione sostitutiva apposita.
In caso di
variazione del costo d’opera è consigliabile avere presso l’ufficio
dell’amministratore la nuova ripartizione, nonché
inviarla in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi
dei proprietari, “conglobando” tutte le singole variazioni avvenute nel corso
dei mesi precedenti.
Documenti da conservare. Vanno
tenuti presso l’ufficio dell’amministratore ed esibititi a richiesta degli
uffici finanziari e dei condomini (che hanno diritto di verifica):
- ricevuta dei
bonifici di pagamento;
- fatture. Queste
ultime dal 4 luglio 2006 debbono riportare, come voce
a parte, il costo della mano d’opera. Inoltre il condominio deve applicare,
nelle vesti di sostituto d’imposta, la ritenuta fiscale del 4%.
-
ricevute di pagamento Ici sui locali condominiali
(portineria e/o garage) per gli anni dal 1997 in poi;
- se la
comunicazione all’Asl non è obbligatoria, dichiarazione
da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di rispetto delle obbligazioni
contributive e di sicurezza del lavori. Non è un
documento prescritto, ma può essere prova utile per non perdere il diritto alla
detrazione se l'impresa non rispetta gli obblighi contributivi e di sicurezza
lavoro.
Problema morosi
Chi gode della detrazione e quindi la chiede sulla dichiarazione
dei redditi è il singolo contribuente-condomino, e non il condominio di per sé.
L’amministratore, ovviamente, non ha alcun diritto di controllare le
dichiarazione dei redditi di ciascuno. Pertanto non ha nemmeno responsabilità rispetto ai condomini
morosi che, nonostante ciò, detraggono la spesa. Non deve neanche, a nostro
avviso, neanche dichiarare la morosità al Centro Servizi di Pescara, anche
perché ciò creerebbe intoppi inutili se il moroso “si ravvede” e versa quanto
dovuto prima dell’invio della dichiarazione dei
redditi. Tuttalpiù l’amministratore potrà non inviare
al moroso la documentazione per applicare la detrazione, almeno finché non
salda il sui debito (che comunque andrà denunciato
alle Finanze in caso di controlli).
Se gli altri
condomini coprono il “buco contabile” a proprie spese, data anche la
corresponsabilità che li lega nei confronti delle imprese e degli artigiani che
hanno eseguito i lavori, non hanno per questo la possibilità di scontare in
detrazione quanto hanno versato in più. Infatti essi sono titolari di un semplice diritto di credito
nei confronti del moroso che prima o poi incasseranno (e, se non ci riescono,
resteranno purtroppo a bocca asciutta).