9a sospensione consecutiva delle procedure di sfratto
per le "categorie deboli", al 30 giugno 2004
I procedimenti di sospensione sono (per ora?) stati:
Chi riguarda la sospensione:
Inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto dal 1/1/2000 non per morosità* che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.
* ma qualche Tribunale ha deciso diversamente…
Con quali redditi
Non esistono riferimenti di legge. E' il giudice a decidere in base alle condizioni del mercato locale della locazione. La circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 febbraio 2001 fa espresso cenno ai requisiti economici di accesso all'edilizia economica e popolare: tuttavia tale indicazione non ha alcun valore, se non come "consiglio" al giudice stesso.
Come può far opposizione il locatore
Può, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 1/8/2002, n. 185, con ricorso notificato al conduttore al giudice dell'esecuzione, contestare le condizioni dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione. Il giudice decide nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Contro il decreto del giudice che accetta o rifiuta il ricorso è possibile, sia per il proprietario che per l'inquilino, ricorrere al tribunale iun composizione collegiale (con le modalità dell'articolo 618 del codice di procedura civile).
I provvedimenti emanati
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, é prorogata fino al 30 giugno 2004.
Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003*.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.- Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, è il seguente:
"Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.".
- Il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile è il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma.".
Art. 1.
Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.*
Art. 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, é differita fino al 31 dicembre 2001.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.*
* Il termine è stato più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2004 dalla Legge 1/8/2003, n. 200