Un lettore della Stampa scrive affermando che il vicino di casa gli impedisce di installare un'antenna, perché non vuol permettere che i suoi cavi passino dal suo appartamento. Va subito risposto che il vicino è costretto a permettere il passaggio dei cavi, così come disposto dall'articolo 232, secondo comma, del Dpr 29 marzo 1993 n.156. Esiste infatti un diritto generale all'informazione, garantito dalla Costituzione, non limitabile nemmeno da un regolamento condominiale contrattuale (cioè approvato da tutti). Va però aggiunto che il regolamento condominiale può dettare delle modalità per l'applicazione di questo diritto, per esempio costringendo i condomini a collegarsi a un'antenna centralizzata, oppure vietando certe particolari posizioni delle antenne (per esempio sui balconi) e imponendone altre (per esempio sul tetto). Anche i regolamenti comunali possono dir la loro a questo proposito.
La domanda ci permette però di allargare il discorso anche ad altre limitazioni del diritto di proprietà, le cosiddette "servitù". Ne esistono di diversi tipi. Vi sono per esempio quelle cosiddette "coattive", che sono imposte dalle norme. Un esempio è l'attraversamento dei cavi delle antenne in un appartamento, oppure il diritto di passaggio su un fondo (servitù di passaggio) . Tali servitù sono costituite in forza di legge, a prescindere dalla esistenza di accordi scritti tra le parti: basta agire in giudizio per vederle costituite.. Ci sono invece le cosiddette servitù volontarie, che si costituiscono per contratto (e, molto raramente, per testamento). In particolare, questo tipo di servitù va trascritto nei registri immobiliari, perché tutti possano sapere che esiste (per esempio l'acquirente di un terreno edificabile deve essere al corrente del fatto che esiste un divieto di superare una certa altezza nelle costruzioni, per non impedire la visuale a un vicino).
In un condominio, una servitù volontaria può sorgere sia tra le proprietà di singoli condomini che tra il condominio e un singolo proprietario (che sia condomino o meno). Facciamo due esempi. E' a carico dell'intero condominio una servitù di passaggio di mezzi nel cortile a favore di un laboratorio artigianale al pian terreno, che avrebbe anche un altro accesso. E' invece un rapporto tra le proprietà di due singoli condomini la servitù che impone a quello che abita al piano superiore di rinunciare a parte della sua veduta dalla finestra, consentendo al vicino di sotto di costruire una tettoia sulla sua terrazza.
La decisione di costituire una servitù a carico del condominio è una cosa seria: pertanto occorre l'assenso di tutti i condomini, nessuno escluso. E' in effetti raro che una scelta del genere venga presa nel corso della vita del condominio stesso. Molto più spesso capita che la servitù si "acquisti" insieme alla casa e sia imposta dal costruttore-venditore dell'immobile insieme alla firma del rogito.
In condominio bisogna inoltre tener conto delle servitù acquistate per usucapione, tanto per fare un esempio l'uso continuato per vent'anni da parte di un condomino di un locale condominiale. Ci sono infine le servitù definite dal codice (art. 1062) come "per destinazione del padre di famiglia". Derivano dal fatto che un originaria proprietà è stata frazionata in più parti. Ad esempio un magazzino può non far più parte del condominio ma serbare il diritto di passaggio sul cortile. In definitiva, chi acquista in condominio deve prendere atto e adeguarsi alla situazione esistente del palazzo.
Silvio Rezzonico, presidente Confappi