Appianare amichevolmente un battibecco sul rumore, anche a costo di qualche umiliazione personale, prima che i litiganti si trasformino in nemici per la pelle l'un contro l'altro armati, significa risparmiare stress, soldi e ottenere in tempi brevi un risultato. Il ricorso al giudice è solo l'ultima spiaggia.
Modi della lite. Quando ciò non è possibile, rimangono due strade, imboccabili anche contemporaneamente. La prima è il ricorso al Giudice appellandosi all'articolo 844 del codice civile (immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità). La seconda è un esposto amministrativo, in base alla legge 447/95 sull'inquinamento acustico, con una richiesta di sopralluogo all'Agenzia regionale dell'ambiente (che in quasi tutte le regioni ha assorbito le competenze su questo campo delle Asl). Altre alternative, come l'intervento di Polizia, Carabinieri o Vigili Urbani, che hanno spesso ben altre gatte da pelare, sono solo teoriche.
I vantaggi dell'Agenzia L'esposto amministrativo ha, dalla sua, un formidabile tornaconto: il risparmio. L'invio dell'esperto che con i suoi complessi apparecchi (primo tra tutti il fonometro) rileva i decibel di rumore può costare una cifra esigua. Ad esempio a Milano e dintorni la prima visita è gratuita, a patto di riscontrare davvero l'insulto alla tranquillità. Altrimenti chi ha chiamato l'Arpa è costretto a pagare un "ticket" pari a circa un milione.
Le controindicazioni. Rivolgersi all'Agenzia ha anche degli handicap. Tempi lunghi di intervento, per esempio, che divengono "storici" se il disturbo è notturno: il personale è poco, non troppo pagato (e comunque bisogna versargli gli straordinari), e potrebbero passare mesi prima che si mobiliti. Inoltre, come vedremo, i criteri di valutazione della normale tollerabilità di un rumore sono meno rigidi di quelli in uso in Tribunale e le sanzioni prefissate (da 1 a 10 milioni) insufficienti, se il disturbatore è un imprenditore (gestore di discoteca, industriale), che dovrebbe affrontare spese notevoli per l'insonorizzazione. Infine il cittadino, dopo il sopralluogo, dovrà solo sperare che l'Agenzia prenda i provvedimenti del caso.
In definitiva, il ricorso all'Agenzia è consigliabile se il fracasso è forte, ed a provocarlo è un'attività commerciale, industriale o un ristorante, per cui esistano norme precise di contenimento dell'inquinamento acustico emanate in applicazione della legge 447/95 (vedi tabella).
Perché il giudice è, spesso, meglio. La soluzione imboccata più spesso, però, è il ricorso al giudice, che incaricherà un Consulente tecnico d'ufficio (Ctu), un perito esperto in misurazioni acustiche, che si rifarà a parametri più severi di quelli in uso con la legge 447/95per valutare la tollerabilità del rumore . I tempi di intervento possono scendere "solo" a pochi mesi. Il giudice può, oltre a stabilire immediatamente misure per contenere il disturbo, valutare nel singolo caso l'entità del danno subito, e il relativo risarcimento.
Competenze nel giudizio. Il Giudice di Pace è competente per le liti sui rumori e sulle immissioni tra civili abitazioni. Tuttavia, nove volte su dieci, la competenza slitta al Giudice Unico. Infatti , per tutelare il più rapidamente possibile il diritto alla salute, si fa appello, congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il Giudice Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei (lunghi) tempi del processo ordinario.
Modi del ricorso. Per poter chiedere il provvedimento d'urgenza, occorre aver fatto effettuare una perizia a un tecnico acustico di parte. Dal momento che il ricorso costa, va ben preparato, collezionando tutte le testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre un'eventuale perizia dell'Agenzia regionale). Naturalmente, va coinvolto anche un avvocato.
Costi del ricorso. Sono coinvolti a favore del ricorrente almeno tre professionisti, il Consulente tecnico di parte, l'avvocato, e il Consulente tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice (le cui spese, al momento del ricorso d'urgenza, sono in genere poste per il 50% a carico delle due parti). In tutto, la spesa può essere di circa 5 mila euro. Ovviamente chi vince la causa avrà diritto a farsi rimborsare quanto ha anticipato, comprese le perizie, fino all'ultima lira.
L'intervento a sorpresa. Quando il rumore non è causato da impianti fissi azionabili (come, in condominio, un ascensore o una centrale termica e, all'esterno, una fabbrica a ciclo continuo), bensì da comportamenti volontari (musica in discoteca, Tv al massimo volume, lavorazioni artigianali, le lezioni di piano) spesso l'intervento del Consulente tecnico del giudice può essere del tutto inutile. Infatti il giudice, per tutelare le esigenze di difesa di chi è accusato del disturbo, lo preavverte dell'arrivo del consulente. Le conseguenze sono inevitabili: il rumore viene attenuato artificiosamente. In questi casi occorre richiedere al Giudice un intervento "a sorpresa" del consulente, che non è automaticamente concesso e, se lo è, può essere impugnato per mancato rispetto del contraddittorio tra le parti.
Missione rumore. Ad assistere il cittadino nelle controversie sull'inquinamento acustico è nata a Milano, per iniziativa di alcuni consulenti in acustica, "Missione rumore", l'associazione italiana per la difesa dal rumore (tel. 02. 29419090,
www.missionerumore.it), ormai presente anche in numerose altre città italiane.LA MISURA DELL'INTOLLERABILITA' DEL RUMORE
L'intollerabilità del rumore. La giurisprudenza concorda sul fatto che un singolo rumore è intollerabile quando supera di 3 decibel il rumore di fondo dell'ambiente. La nostra percezione del rumore è legata infatti alla differenza di un suono da quelli di sottofondo. Per esempio, in una notte in campagna il cri cri dei grilli si sente benissimo, in città non riusciremmo a percepirli. I decibel di differenza sono valutati attraverso una misura istantanea, da cui sono escluse altre fonti eccezionali di disturbo (classico il caso del transito improvviso di un aereo o di un camion).
L'inquinamento acustico: intensità. Ai sensi della legge 447/95, a cui ci si appella quando ci si rivolge all'Agenzia ambientale per disturbi che non avvengono tra vicini di casa, si parla invece di inquinamento acustico in base a due criteri. Il primo è l’intensità di un rumore. Il livello massimo di baccano "legale" nelle zone residenziali è valutato pari a 55 decibel medi di giorno e a 45 decibel di notte.
Il criterio differenziale. Il secondo criterio è solo apparentemente simile a quello giurisprudenziale: una differenza di 5 decibel di giorno e di 3 decibel di notte dal rumore "residuo". Peccato che quest'ultimo sia misurato per un lungo periodo (5 minuti in media) comprendendo, e non escludendo tutte le fonti eccezionali di disturbo che alterano la quiete nel periodo di misurazione. Afferma Giorgio Campologo, di "Missione rumore": "Si tratta di un'intensità davvero eccessiva, tanto da farmi considerare la legge 447/95 una sorta di condono".
I DANNI RISARCIBILI
L'eccesso di rumore può provocare quattro tipi di danni, di cui un giudice può decidere il risarcimento: quello patrimoniale propriamente detto, quello morale, quello biologico e quello esistenziale.
Danno patrimoniale. Consiste nella svalutazione del valore dell'immobile: l'apertura di un night club, di una nuova strada o di un impianto di smaltimento rifiuti , può far deprezzare notevolmente una casa. Uno studio dei prezzi al metro quadro nei comuni colpiti dal potenziamento dell'aeroporto di Malpensa, ha evidenziato per esempio un calo dei prezzi anche notevole, in un periodo di boom del mercato immobiliare.
Danno morale. è circoscritto alle sofferenze provocate alla vittima da un fatto penalmente illecito, ai sensi dell'articolo 659 del codice penale (disturbi delle occupazioni o del riposo).
Danno biologico. E' conseguente all'alterazione dello stato di salute o al sorgere di una malattia. E' valutato in genere quello che perdura anche dopo la cessazione del rumore che lo ha provocato. La giurisprudenza più recente riconosce spesso automaticamente il collegamento causa-effetto tra rumore e danno anche se vi sono ancora giudici che pretendono una perizia psico-neurologica per provarlo.
Danno esistenziale. E' la nuova frontiera della lotta contro il rumore e non solo (è stato riconosciuto per i motivi più vari, dal mancato mantenimento di un figlio fino all'irragionevole durata di un processo). A far da apripista nel campo delle immissioni sono ancora pochissime sentenze (per esempio Tribunale di Milano, n. 9417 del 1999, Corte d'Appello di Milano, n. 2444 del 6 dicembre 2001). Si presuppone che il danno esistenziale esista automaticamente quando vi è la provata lesione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute. Nel caso del rumore, le conseguenze sono l'alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita, di riposo, di tranquillità di una persona se essa è sottoposta a sollecitazioni all'udito oltre una certa intensità.
CONDOMINIO E RUMORE
Molte guerre sul rumore sono circoscritte nell'ambito di un unico palazzo. Non è detto, però, che l'amministratore condominiale possa, o voglia, recitarvi un ruolo. Se infatti il disturbo non è provocato da un impianto (ascensore o caldaia, per esempio) e se non esistono disposizioni sul regolamento condominiale, l'amministratore non ha materialmente i poteri per intervenire. Una scelta consigliabile, perché così l'amministratore potrà meglio indossare le vesti del paciere.
Il regolamento condominiale. Una prima trincea nella guerra contro il fracasso, se è causato da un condomino, è nel regolamento condominiale. Spesso può fissare regole di convivenza tra i condomini, divieti di rumore compresi, che si potranno comunque far valere davanti al Giudice e che potrebbero essere a buon diritto più restrittivi di quelle imposte dalla legge (Cassazione n. 1195/1992).
Il regolamento contrattuale. E' quello accettato da tutti. Può creare delle vere e proprie limitazioni al diritto di proprietà, vietando che i locali del palazzo siano destinati ad attività ad alto pericolo di inquinamento sonoro. Per esempio impedendo che i negozi al piano terra siano destinati a bar, sale da ballo e discoteche, che i magazzini siano occupati da fabbri, meccanici, carrozzieri e falegnami, oppure che gli appartamenti vengano acquistati o affittati come ambulatori, case di moda eccetera.. Il regolamento contrattuale può inoltre imporre delle sanzioni, anche salate, agli inadempienti: occorre però che sia previsto un potere in tal senso dell'amministratore, una procedura pere irrogarle (lettere di diffida), criteri oggettivi per rilevare l'intollerabilità del rumore (per esempio quelli ammessi dalla giurisprudenza)..
Purtroppo, però, i regolamenti contrattuali sono spesso redatti (malamente) dal costruttore e imposti agli acquirenti. In seguito diviene impossibile modificarli, perché occorre il consenso di tutti (fracassoni compresi).
Il regolamento assembleare. Di più facile approvazione (basta il consenso in assemblea della maggioranza dei partecipanti che possieda almeno la metà dei millesimi), il regolamento assembleare è spesso un'arma spuntata contro il rumore.
Limiti Non può infatti condizionare il tipo d'uso dei locali e, non può aggiornare le sanzioni dei vecchi regolamenti rispetto a quella stabilita dall'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, cioè, tenetevi forte, 100 lire (5 centesimi di euro).
NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO |
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Norme nazionali generali |
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Dpcm 1/3/1991 |
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno |
Legge 26/10/1995 n. 447 |
Legge quadro sull'inquinamento acustico |
Dpcm 14/11/1997 |
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore |
Dpcm 5/12/1997 |
Requisiti acustici passivi degli edifici |
Dm Ambiente 16/3/1998 |
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico |
Dpcm 31/3/1998 |
Criteri per esercizio di attività di tecnico competente in acustica |
Industrie |
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Dm Ambiente 11/12/1996 |
Impianti industriali a ciclo continuo |
Strade, autostrade |
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Dm Ambiente 29/11/2000 |
Criteri per società e enti gestori dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture |
Aeroporti |
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Dpr 11/12/1997 n 496 |
Regolamento norme anti-rumore per gli aeromobili civili |
Dm Ambiente 31/10/1997 |
Misura del rumore aeroportuale |
Dm Ambiente 20/5/1999 |
Progettazione monitoraggio e criteri classificazione aeroporti |
Dm Ambiente 3/12/1999 |
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti |
Provvedimento Ambiente 23/1/2002 |
Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale |
Ferrovie |
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Dpr 18/11/1998 n. 459 |
Regolamento anti-rumore per il traffico ferroviario |
Discoteche e pubblici esercizi |
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Dpcm 16/4/1999 n. 215 |
Requisiti acustici |
Leggi quadro Regionali in applicazione della legge 447/1995 |
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Emilia |
Legge 9/5/2001 n 15 |
Lazio |
Legge 3/8/2001 n 18 |
Liguria |
Legge 20/3/1998 n 12 |
Lombardia |
Legge 10/8/2001 n 13 e Regolamento 21/1/2000, n 1 |
Marche |
Legge 14/11/2001 n 28 |
Piemonte |
Legge 20/10/2000 n 52 |
Toscana |
Legge /12/1998 n 89 |
Veneto |
Legge 10/5/1999 n 21 |
Provincia di Bolzano* |
Legge 20/11/1978 n 66 |
Provincia di Trento* |
Legge 11/9/1998, n. 10 art. 60 |
* Le provincie autonome non sono strettamente legate all'applicazione delle norme nazionali.