La finanziaria 1998, nell'introdurre la detrazione fiscale sulle opere di recupero (allora il 41%, a partire dal 2000, del 36%), aveva implicitamente escluso dall'agevolazione gli impianti condominiali (non quelli singoli…). Tuttavia, grazie al fatto che restavano incluse nello sconto fiscale le opere di risparmio energetico e quelle della messa in sicurezza degli impianti, e grazie anche al fatto che il ministero delle Finanze ha, da allora in poi, fornito interpretazioni a dir poco estensive della norma, oggi si può affermare che praticamente tutti i lavori riguardanti gli impianti termici godono delle agevolazioni.

Questo è soprattutto vero per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza. Per elencarne alcune a caso, la messa a terra elettrica della caldaia o l'apertura di fori di aerazione nelle cucine. Inoltre l'ultima Finanziaria ha aggiunto tra i presupposti anche le opere per evitare incidenti domestici, facendo sì che sia possibile tener conto anche di lavori o apparecchi non espressamente previsti dalle norme di sicurezza (è il caso, come chiarisce una circolare delle Finanze, dei rivelatori di gas o di monossido di carbonio).

Nel valutare, invece, se un'opera di risparmio energetico godel del 36%, non bisognerebbe mai dimenticare un principio: l'agevolazione è concessa purché il risparmio raggiunga determinati obiettivi, fissati dalle norme tecniche: se è inferiore, lo sconto non sarebbe previsto. Lo chiarisce la circolare delle Finanze 57/E del 1998, che richiama espressamente i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale dell'Industria 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n.107. Se ne deduce che, oltre all'eventuale dichiarazione di conformità degli impianti, sarebbe opportuna certificazione energetica a firma di un tecnico.

Facciamo qualche esempio. Installare i doppi vetri, godendo dell'agevolazione, significa mettere infissi con caratteristiche tecniche certificate. Comunque lo sconto è ammesso solo nelle località classificate nelle zone climatiche D,E,F, quindi sono esclusi i comuni nelle aree più calde della Penisola. Sostituire una caldaia va bene, ma essa, a regime, dovrebbe avere un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%.E ' agevolato anche il passaggio da caldaia centralizzata a caldaiette individuali, purché dalla trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di cronotermostato. Anche la coibentazione di un tetto di villetta, e cioè di un'unità immobiliare singola, se non impone opere di manutenzione straordinaria, non rientrerebbe nel 36%, a meno che non siano garantiti certi parametri di risparmio.

L'Iva ridotta. In genere qualsiasi lavoro sull'impianto termico o sull'edificio gode oggi dell'Iva agevolata sulle fatture, al 10% invece che al 20%. Tuttavia, se il costo di certi materiali definiti come "beni significativi"(per esempio un apparecchio caldaia o degli infissi con doppi vetri) supera da solo la metà dell'importo della fattura, su una parte di essa si applica l'Iva al 20%, secondo meccanismi piuttosto complessi. Non tentiamo di spiegarli a parole: meglio fare un esempio pratico. Starà al lettore sostituire le cifre che abbiamo messo con quelle vere.

Il calcolo dell'Iva per i beni significativi

Fattura totale: 37 milioni di lire.

Costo della caldaia: 20 milioni di lire (più di metà della fattura).

37 milioni (totale fattura) - 20 milioni (costo caldaia) = 17 milioni (differenza)

20 milioni (costo caldaia) - 17 milioni (differenza)= 3 milioni

Aliquota Iva:

Totale fattura: 37 milioni. Fattura con Iva: 41 milioni.

Le agevolazioni possono essere anche integrate da altre, decise dalle leggi regionali sul risparmio energetico.

Con l'approvazione dell'ultima Finanziaria le agevolazioni sono valide fino al 31 dicembre 2001, ma tutto fa pensare che verranno prorogate anche il prossimo anno.

 

Regioni e risparmio energetico

Ecco un elenco, che non pretende di essere esaustivo, delle leggi regionali sul risparmio energetico

Regione Legge (tra parentesi le leggi di modifica)
Abruzzo 16/9/1998 n. 80 (21/9/1999, n. 84)
Basilicata 7/3/2000, n. 15
Bolzano (provincia) 19/2/1993 n. 4
Lazio 13/04/2000, n. 23
Liguria 19/4/1984 n. 24 (24/8/1988, n. 44); 8/11/1996 n. 48
Lombardia 13/12/1996, n. 36; 27/3/2000, n. 17
Marche 17/2/1992, n. 13
Piemonte 24/3/2000, n. 31
Puglia 30/11/2000, n. 19
Toscana 22/12/1986, n. 54; 27/6/1997, n. 45 (9/6/1998, n. 30; 25/2/2000, n.14), 21/3/2000, n. 37
Trento (provincia) 29/5/1980, n. 14 (5/11/1983, n. 40); 19/6/2000, n. 7
Umbria 20/12/2000, n. 38
Val d'Aosta 20/8/1993, n. 62, 30/1/2000, n. 1 art. 28 (7/11/2000, n. 32)
Veneto 30/7/1996, n. 21, 27/12/2000, n. 25