Il condono delle imposte indirette

(registro, successione, donazione, Invim, ipotecarie e catastali)

 

C’è tempo fino al 16 aprile 2003 per i contribuenti che debbono mettersi in regola con il pagamento delle imposte di registro , ipotecarie, catastali, di successione e donazione e Invim (imposta sull’incremento dei valori immobiloiari).

Il condono, varato dalla finanziaria 2003, è stato prorogato di un mese dalla legge 27/2003, che ha cambiato alcune regole.

Come funziona il condono. La nuova versione prevede due diversi meccanismi. Il primo è il ricalcolo delle imposte dovute, aumentando del 25% il valore dichiarato al Fisco. In compenso non si devono versare né sanzioni né interessi e si bloccano gli accertamenti del Fisco. Il secondo meccanismo è il mero pagamento di quanto era dovuto, senza nessun interesse: questo criterio è valido solo per chi aveva acquistato un immobile con agevolazioni fiscali (per esempio, quelle per la prima casa), senza averne diritto.

Chi riguarda: compravendite e successioni. Una delle situazioni in cui si paga l’imposta di registro, nonché quelle ipotecarie e catastali, è al momento dell’acquisto di un immobile: Quasi sempre il valore di acquisto minimo da dichiarare per l’immobile stesso (detto "valore fiscale"), è pari alla sua rendita catastale moltiplicata per 100 (abitazioni e box), per 50 (uffici) o per 34 (negozi). Chi dichiara una tale cifra, è al riparo da contestazioni da parte del Fisco. Lo stesso discorso vale nelle dichiarazioni di successione e nella dichiarazione Invim, imposte entrambe oggi abrogate, ma che erano in vigore fino al 2001.

Va però premesso che da questo condono sono esclusi i contribuenti che hanno dichiarato meno del valore fiscale.

Sono inclusi, al contrario, i contribuenti che, comprando un abitazione, hanno applicato, pur non avendone il diritto, l’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa sul valore fiscale "giusto", nonché le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ,. Essi, se si autodenunciano, non pagheranno sanzioni né interessi. Dovranno versare solo la differenza tra quanto hanno pagato e quanto dovevano pagare. Se per esempio si è comprata una prima casa, pur possedendone un’altra, o continuando ad avere la residenza in un altro comune, si potranno mettere le cose a posto. Ricordiamo che, oggi come oggi, l’imposta di registro agevolata assomma al 3% del valore dichiarato, mentre quelle ipotecarie e catastali sono pari a 258,23 euro complessivamente. Viceversa tutti i tributi per l’acquisto, se l’immobile non è prima casa, assommano al 10% del valore immobiliare. Attenzione però: dato che le aliquote sono cambiate nel tempo, per fare il calcolo occorrerà riferirsi a quelle vigenti al momento dell’acquisto dell’immobile.

La sanatoria riguarda inoltre chi ha acquistato un terreno edificabile. In tal caso chi decidesse di rettificare il valore, dovrà incrementarlo del 25% e pagare su di esso la differenza dei tributi non versati.

Contratti di affitto. L’imposta di registro si paga inoltre anche al momento della registrazione, e del rinnovo annuale, di un contratto di locazione, ed è pari al 2% del canone denunciato. L’imposta di registro si paga inoltre anche al momento della registrazione, e del rinnovo annuale, di un contratto di locazione, ed è pari al 2% del canone denunciato. La legge concede più che un condono, una riapertura dei termini delle registrazioni, al 16 aprile (ricordiamo che, per le norme attuali, la registrazione del contratto andrebbe fatta entro 30 giorni dalla sua firma). Non si paga nulla in più e non sono previste sanzioni o interessi e nemmeno l'invio dell'istanza di ci parliamo più sotto. Questo tipo di sanatoria non mette però le carte in regola a chi non ha mai dichiarato l’incasso dei canoni sulla denuncia annuale dei redditi: occorre ricorrere, in questo caso, ai condoni sull’Irpef, che hanno diverse regole.

Condizioni per ottenere il condono.

Il condono riguarda le violazioni compiute fino al 30 novembre 2002. Per ottenerlo, basta inviare una richiesta in carta semplice, senza dover usare un modulo precostituito. E’ bene comunque farsi assistere da un esperto. Destinatario sarà l’Ufficio delle Entrate a cui a suo tempo si erano pagate le imposte in misura insufficiente. Non occorre pagare subito: bisognerà farlo entro sessanta giorni da quando l’ufficio del registro manderà una comunicazione, con scritto quanto pagare. Non può fare il condono chi è stato destinatario di una domanda di accertamenti datata entro il 31 dicembre 2002 da parte degli uffici finanziari.

Flavio Chiodini, segretario nazionale Confappi-Fna (Confederazione piccola proprietà immobiliare)