Commentato il testo proposto dall’Ania
alle compagnie di assicurazione
Case
nuove: la polizza obbligatoria che copre i difetti di costruzione
Aggiunta
un’altra tessera al mosaico delle tutele a favore dell’acquirente di case in costruzione, messe a punto dalla legge n. 12/2004
e dal decreto legislativo attuativo, n. 122/2005. L’Ania
(l’Associazione nazionale delle imprese assicurative) ha redatto una bozza di
“polizza decennale postuma”, che le imprese venditrici di abitazioni
nuove debbono obbligatoriamente stipulare a favore di chi acquista, insieme
alla più nota garanzia fideiussoria sulle somme
versate. La polizza è stipulata ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile
(“rovina e difetti delle cose immobili”). Copre i danni subiti da chi compra, o
anche da terzi, che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di
costruzione.
Il
documento non è vincolante per le compagnie ma dovrebbe
come di consueto essere recepito con qualche variante “cosmetica” nei loro
moduli assicurativi.
E’, del
resto, un periodo in cui si accavallano diverse iniziative legate alla legge di
tutela dai fallimenti immobiliari. E’ in atto una campagna
promossa dalla Conafi (il comitato delle vittime dei
fallimenti) per ricordare che il 10 agosto scade il termine ultimo entro
cui le vittime dei vecchi fallimenti
possono presentare domanda di risarcimento al Fondo gestito dalla Consap; la regione Lombardia ha predisposto 100 mila opuscoli
informativi da distribuire tra i cittadini; i notai milanesi hanno proposto un
modulo contrattuale per l’acquisto di case sulla carta.
Lo schema
di polizza decennale postuma presenta ulteriore
interesse perché si adatta non solo agli
obblighi previsti per le imprese che edificano palazzi nuovi, ma potrebbe
divenire (con qualche modifica) anche il testo di riferimento per eventuali
garanzie assicurative in caso di qualsiasi opera di ristrutturazione edile un
certo peso.
Limiti. Due sono i punti
critici, che è interessante approfondire nella scheda
tecnica allegata alla polizza. Il primo sono i
requisiti perché sia prestata la garanzia. La compagnia potrà
infatti modificare le condizioni economiche di copertura in certi casi
particolari: mancato versamento del premio; varianti in corso d’opera o
proroghe della durata dei lavori superiori a 12 mesi; sinistri nel corso di costruzione che abbiano
compromesso la stabilità o la solidità; esito negativo di un controllo tecnico
sulle parti dell’immobile per cui è stata richiesta una delle estensioni della
garanzia previste nello schema stesso( garanzie “involucro”,
“impermeabilizzazione delle coperture”, “pavimentazioni e rivestimenti
interni”, “intonaci e rivestimenti esterni”).
Se le nuove
condizioni non saranno accettate dalla controparte, la polizza sarà annullata
con restituzione del premio (al netto delle tasse governative).
Questi
limiti alle garanzie potrebbero anche essere comprensibili, a tutela delle
compagnie di assicurazione. Ma
sorgono due problemi: il primo più facilmente risolvibile, l’altro ben più
complesso. Innanzitutto la vaghezza con cui sono enunciati
tali limiti. Per esempio, è impensabile che limitate varianti in corso
d’opera rendano davvero rinegoziabile la polizza. Bisognerebbe quindi perlomeno
precisare che sono rilevanti solo le varianti che prevedono nuovi assensi
edilizi. Inoltre lo slittamento dei lavori, un’eventualità
che può danneggiare duramente l’acquirente, non sembra invece creare
insormontabili alla compagnia Tuttalpiù si può
segnalare il fatto che li logoramento portato dagli agenti atmosferici su una
costruzione ancora priva di copertura può deteriorare le strutture in
edificazione. E’ però un paradosso che l’acquirente, già penalizzato dalla
tardata consegna, si veda anche privato di una
garanzia di legge.
Ciò ci
porta al secondo, più grave, problema. La decennale
postuma è una polizza obbligatoria stipulata dall’impresa non a propria
garanzia ma per la tutela del consumatore. Quindi se tale tutela viene a cadere
non a causa del comportamento dell’acquirente ma per un atteggiamento colposo o
doloso dell’impresa, che per esempio non versa le rate dei premi, protrae i
lavori oltre un anno, causa sinistri nel corso dei lavori, è non solo assurdo
ma di dubbia legittimità che sia il
consumatore-acquirente a rimetterci, con una rinegoziazione
a suo svantaggio della polizza o, addirittura, con il suo annullamento. E che
dire del caso in cui che la vera responsabilità della tardata consegna delle
opere non sia nemmeno del costruttore ma, per esempio, della burocrazia
comunale oppure dei gestori della rete dei servizi (acqua, fognature,
elettricità, eccetera) che bloccano illegittimamente
il cantiere, anche solo allungando i tempi di assensi dovuti o del loro
intervento?
Le coperture aggiuntive
Garanzia involucro.
Riguarda i muri portanti esterni con esclusione di infissi
e intonaci. Copre i distacchi parziali o le fessurazioni
che non mettano a rischio la stabilità, ma
compromettano sia l’estetica, che la tenuta all’aria o all’acqua.
Garanzia impermeabilizzazioni delle
coperture. Opera dall’inizio del secondo
fino al quinto anno dal completamento. Riguarda sia la riparazione che
l’indennizzo dei danni.
Garanzia pavimentazioni e rivestimenti interni. Attiene alla difettosa posa in opera di pavimenti , che tendano a rompersi o a distaccarsi tra il secondo e
il quinto anno dopo la loro posa in opera. E’ una novità nel panorama
assicurativo, limitata però alle piastrelle e ai materiali lapidei (esclusi per
esempio parquet e linoleum).
Garanzia intonaci e rivestimenti esterni. Anch’essa scatta al secondo anno
e termina al quinto. Prevede l’estensione della copertura base all’indennizzo
dei danni materiali e diretti dovuti a distacco degli intonaci e dei
rivestimenti esterni.
Il cardine è la certificazione delle opere.
Le
compagnie non sono evidentemente in grado (non è il loro lavoro) di valutare se
un edificio sia costruito secondo buone regole tecniche. Quindi ci si poteva
attendere che si rivolgessero a Enti terzi in grado di
certificare che sia il progetto sia la sua esecuzione siano conformi alle
regole d’arte. E, in effetti, l’attività di “controllo
tecnico”, con le sue condizioni (collaborazione, consegna documenti, libero
accesso al cantiere, eccetera) è sta inserita nello schema della polizza,
lasciando spazio alle singole compagnie di regolarne i contenuti minimi.
Aggiunge anzi Aldo Marzano, responsabile Rc generale-property di Ania “Insieme a Ascoteco, l’associazione per il controllo tecnico delle
costruzioni, abbiamo proposto anche un contratto di certificazione tecnica
delle nuove costruzioni, anch’esso ovviamente da intendersi come un documento
non vincolante”. Colpisce, tuttavia, nello schema di polizza decennale, che il
controllo tecnico sia proposto solo quando si prestano
garanzie aggiuntive, mentre parrebbe logico prevederlo sempre e comunque, anche
per la polizza base, a garanzia anche dei rischi affrontati dalle
assicurazioni. Marzano giustifica così la scelta: “L’Ania aveva insistito affinché la certificazione fosse
prevista dalla legge, ma si è scontrata con la netta opposizione dei
costruttori. Quindi anche per la polizza si è optato
per uno schema flessibile: le compagnie che pretendono un controllo tecnico
anche prima di firmare la polizza base, restano liberissime di farlo”.
Il buon
senso impone comunque che l’iter di certificazione
della costruzione parta ancor prima della firma della polizza, con l’analisi di
congruità del progetto, che diverrebbe condizione affinché si possa stipulare
il contratto. Tra l’altro è proprio questa fase preliminare che presenterà i
principali ostacoli. Infatti in Italia i progetti
edili che sono proposti al consumatore per l’acquisto o al finanziatore per la
stipula di un mutuo hanno la brutta abitudine di essere piuttosto generici,
mentre per prestare la polizza decennale bisogna che alle compagnie siano
presentati progetti e capitolati definitivi. La colpa non è
solo della mancata trasparenza di certi operatori delle costruzioni. E’ infatti ancora oggi prassi comune delle imprese edili, per
guadagnare tempo, chiedere un permesso di costruire per un’opera che non è
esattamente quella che si intende realizzare, ma non incontra particolari
ostacoli da parte della burocrazia,. In seguito si propongono varianti del
progetto che si adattino meglio a scelte proprie o
altrui (per esempio del comune che non ha ancora deciso il tracciato di una
fognatura o di una strada).
Quindi la
stessa necessità della polizza (nonché quella delle
garanzie fideiussorie) dovrebbe spingere il settore
delle costruzioni verso una rivoluzionaria inversione di rotta rispetto al
passato: progetti certi e dettagliati prima dell’inizio lavori e rapporti più
trasparenti con le amministrazioni comunali. Un cambiamento che avrà però,
inevitabilmente, un prezzo: l’incremento per il compratore dei prezzi degli
immobili nuovi o, in alternativa, una riduzione del
margine di guadagno per le imprese edili.
I “gravi difetti” comprendono anche le cattive
impermeabilizzazioni
La
giurisprudenza ha ampliato di molto il concetto di “gravi difetti costruttivi”,
così come contemplato dall’articolo 1669 del codice
civile. Per esempio la sentenza di Cassazione n. 8140/2004 considera tali le carenze costruttive, “anche se incidenti su elementi
secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti,
infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua
funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione,
ancorché ordinaria”. Lo schema di polizza decennale tende invece a limitare il
campo d’azione della copertura assicurativa: in sostanza il grave difetto deve
essere di tipo costruttivo, riferirsi a parti dell’immobile destinate a lunga
durata e comprometterne in maniera certa la stabilità e l’agibilità. Quindi, da
una valutazione letterale del testo non sarebbe contemplato l’uso di materiali
inadeguati . Sono ammessi nella garanzia “base” solo i
difetti strutturali. Per esempio, sono espressamente escluse (lettera k
dell’art. 2), le pessime impermeabilizzazioni, normalmente
valutate invece come “gravi difetti” dai giudici. Non solo: le spese di ricerca
e riparazione del danno sono risarcite solo entro certi limiti individuati
dalla Compagnia stessa e riferiti alla parte della struttura edilizia che ha
subito il danno stesso. Infine il difetto grave dovrebbe riguardare solo la
stabilità della costruzione e non la funzionalità
dell’immobile allo scopo per cui è stato costruito (come ha più volte affermato
la giurisprudenza, nell’interpretare l’articolo 1669 del codice). A riprova di
ciò, la polizza proposta prevede a copertura di questo tipo di carenze costruttive delle apposite garanzie aggiuntive, che
in quanto tali non sono valutate come obbligatorie dall’Ania.
Se lo
schema di polizza non verrà modificato (alcune correzioni
tecniche sono già in corso), è probabile che si lasci ai giudici la
valutazione, caso per caso, se la copertura offerta è davvero sufficiente. Non
bisogna dimenticare, infatti, che l’articolo 4 del Dlgs 122/2005 afferma espressamente che la polizza debba
coprire i danni a cui il costruttore “sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669
del codice civile”.