Inquinamento acustico – Solo in alcuni casi
gli enti locali hanno adempiuto agli obblighi normativi
Regioni
e comuni in ritardo sul rumore
Regioni in annoso ritardo sull’applicazione delle norme
sull’inquinamento acustico dettate dalla legge n. 447/1995: una pessima prova
sul campo della cosiddetta “devolution”, nonché della sensibilità ambientale degli enti locali. Ma
anche nelle regioni in cui i compiti affidati dalle norme nazionali sono stati
soddisfatti, per quanto in ritardo (come è accaduto
per esempio in Lombardia, Emilia, Toscana o Lazio), la tutela per i cittadini
non è spesso assicurata, perché è mancato l’indispensabile apporto dei comuni,
senza il quale le norme anti-rumore restano solo sulla carta.
Oggetto di questa inchiesta è principalmente
il ruolo enti locali e le norme emanate o da emanare per adempierlo:
“glisseremo” quindi sugli adempimenti statali.
I compiti regionali più rilevanti sono dettare i criteri secondo
cui i comuni debbono:
1) procedere alla classificazione acustica del territorio, fissando
i termini entro cui dovrà divenire operativa;
2) stabilire norme particolari, quando il territorio presenti un
rilevante interesse paesaggistico-ambientale e
turistico,
3) prescrivere criteri particolari per le
attività temporanee e mobili all’aperto (cantieri, manifestazioni, eccetera);
4) adottare piani di risanamento acustico, qualora in certe zone i
rumori superino di 5 decibel quelli previsti.
Inoltre le regioni debbono:
1) stabilire i criteri per la documentazione di previsione di impatto acustico, prevista per certe particolari attività
(fabbriche, aeroporti, strade, discoteche, impianti sportivi, ferrovie, circoli
ricreativi);
2) delegare eventuali compiti alle province;
3) organizzare il sistema dei controlli e delle sanzioni;
4) sostituirsi ai comuni, qualora siano inadempienti;
5) dettare le procedure per essere ammessi
all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica.
Nelle tabelle in questa pagina abbiamo tentato una faticosa
ricostruzione di quanto è stato fatto, fino ad ora, a livello regionale, per
quanto ci è stato possibile, riportando anche i
riferimento di delibere di giunta e circolari: un quadro non esaustivo ma
senz’altro significativo e comunque utile anche per i professionisti, costretti
spesso a un certosino lavoro sui bollettini ufficiali regionali per
rintracciare le norme. E’ facile verificare non solo i notevoli ritardi
dell’azione delle Regioni, ma il fatto che alcune di esse
(Abruzzo, Calabria, Friuli e Molise, per esempio) restino, a un decennio dai
termini ultimi previsti della legge nazionale sull’inquinamento acustico, del
tutto prive di ogni strumento a proposito, mentre in altre le disposizioni
normative sono ancora insufficienti.
Il principale compito dei comuni resta
suddividere il loro territorio in zone, a ciascuna delle quali deve essere
attribuita una delle sei classi acustiche previste dal Dpcm
14/11/1997 (protette, residenziali, miste, ad intensa attività umana,
prevalentemente o esclusivamente industriali). A seconda
della classe, è stabilito un limite massimo di emissione sia delle
singoli fonti sonore che del loro insieme. Naturalmente gli strumenti
urbanistici vanno adeguati alla bisogna. Vanno poi previsti piani di
risanamento acustico per le zone che “sfondano “ i massimi di oltre 5 decibel.
Infine i comuni con più di 50 mila abitanti devono redigere una relazione
biennale sullo stato acustico.
Piuttosto sconfortante è lo stato dell’arte di quanto si è già
fatto negli 8.100 comuni italiani. A titolo di esempio,
una recente indagine (marzo 2006) condotta dalla regione Lombardia, tra le più
sollecite a varare le norme quadro, ha evidenziato che su 1.537 comuni, solo 62
hanno adottato la classificazione acustica del proprio territorio, mentre altri
257 l’hanno solo approvata e tutti gli altri ne sono privi. Peggio ancora: in
una metropoli come Milano, messa all’indice da un rapporto dell’Organizzazione
mondiale della Sanità come la città italiana con il maggiore inquinamento
acustico, da anni si susseguono bozze di progetto che restano sulla carta. Più
solleciti altri grandi centri che hanno gia adottato
la classificazione acustica del loro territorio: per esempio Venezia (nel 2005),
Roma e Firenze (nel 2004), Napoli e Messina (nel 2001), Genova (nel 2000),
Cagliari (nel 1994, ma secondo le vecchie procedure). Esiti ancor peggiori per
l’indagine sui piani di risanamento acustico (che, tra le grandi città, ci risultano approvati solo a Bologna e Firenze) e per la
relazione biennale che, salvo errori o omissioni, pare redatta solo a Milano ,
Bologna e Firenze e, in queste ultime due città, non più aggiornata.
Regione o provincia autonoma |
Norma (tra parentesi, norma di modifica) |
Contenuti |
Abruzzo |
L.
3/3/99, n. 11, art. 58-60 |
Funzioni
regione, province e comuni |
Abruzzo |
L.
22/4/97 n. 37 |
Interventi sul territorio
attraversato dalla SS 16 Adriatica |
Abruzzo |
L. 28/12/83
n. 78 |
Comitato
Regionale contro l' inquinamento Atmosferico e
Acustico |
Basilicata |
L.
4/11/86 n 23 (L. 24/7/04, n. 8) |
Legge quadro |
Bolzano |
L.
27/10/97 n. 15 |
Rumore areoportuale |
Bolzano |
Dpgp
6/3/89, n. 4 |
Legge quadro –
regolamento di attuazione |
Bolzano |
L.
20/11/78 n. 66 |
Legge quadro |
Calabria |
L.
12/8/02, n. 34, art. 80-82 |
Funzioni
regione, province e comuni |
Calabria |
L.
18/8/84 n. 19 |
Comitato
regionale contro inquinamento atmosferico ed acustico |
Campania |
Dgr
1/8/03, n. 2436 |
Classificazione acustica
comunale |
Campania |
Dgr
18/8/00, n. 4431, Dgr 24/4/03, n. 1537 |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Emilia |
Dgr
14/04/04, n. 673 |
Documentazione
di previsione e valutazione impatto acustico |
Emilia |
Dgr 21/1/02, n. 45 |
Attività
all'aperto e attività temporanee |
Emilia |
Dgr
9/10/01, n. 2053 |
Classificazione
acustica comunale |
Emilia |
L. 9/5/01
n 15 |
Legge quadro |
Friuli |
L. 6/6/86
n 25 |
Interventi
straordinari |
Lazio |
L. 3/8/01
n 18 |
Legge quadro |
Lazio |
L.
6/8/99, n. 14, art. 108-110 |
Funzioni regione,
province e comuni |
Lazio |
Dgr.
14/3/96, n. 1450 |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Lazio |
Dgr
11/4/95, n. 2694 |
Piani di
risanamento acustico comunali |
Lazio |
Dgr. 31/1/95, n. 151 |
Attività
all'aperto e attività temporanee |
Lazio |
Dgr 13/10/93,
n. 7804 |
Classificazione
acustica comunale |
Liguria |
Dgr
Liguria 7/11/03 n. 1363 |
Interventi pilota sul traffico ferroviario. |
Liguria |
Ddir 13/1/00 n. 18 |
Schede di
rilevamento dell'inquinamento acustico |
Liguria |
Dgr
23/12/99 n. 1585 |
Classificazione
acustica comunale |
Liguria |
Dd
4/12/99, n. 2874 |
Trasmissione dei
dati al sistema informativo regionale |
Liguria |
Dgr
28/5/99 n. 534 |
Documentazione
di previsione e valutazione impatto acustico |
Liguria |
Dgr18/12/98, n.
2510 |
Attività
all'aperto e attività temporanee |
Liguria |
L.
23/3/98 n 12 |
Legge quadro |
Liguria |
Dgr 9/2/96 n. 238 (Dgr 19/6/98 n. 1754) |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Lombardia |
Dgr
11/10/05, n. 808 |
Rumore areoportuale |
Lombardia |
Dgr
13/12/02 n.VII/11582 |
Relazione
biennale sullo stato acustico del comune |
Lombardia |
Dgr
12/7/02 n.V/9776 |
Classificazione
acustica comunale |
Lombardia |
Dgr
8/3/02 n. 7/8313 |
Documentazione
di previsione e valutazione impatto acustico |
Lombardia |
Dgr
16/11/01 n.VII/6906 |
Piani di
risanamento acustico delle imprese |
Lombardia |
L.
10/8/01 n 13 |
Legge quadro |
Lombardia |
Reg 21/1/00 n 1 |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Lombardia |
Dgr
9/2/96 n. 8945, Dgr 17/5/96 n. VI/13195, Dgr 12/11/98 n. VI/39551 |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Marche |
Dgr
24/6/03, n. 896 |
Criteri piani di
risanamento e redazione della documentazione |
Marche |
Dgr
28/12/01, n. 3157 |
Interventi sul
territorio della Bassa Vallesina |
Marche |
L.
14/11/01 n 28 |
Legge quadro |
Piemonte |
Dgr
2/2/04, n. 9-11616 |
Documentazione di impatto acustico |
Piemonte |
Dgr
6/8/01 n. 85-3802 |
Criteri per la
classificazione acustica del territorio |
Piemonte |
L.
20/10/00 n 52 (L. 20/10/00, n. 53) |
Legge quadro |
Puglia |
L.
12/2/02 n.. 3 |
Legge quadro |
Sardegna |
Dgr
29/10/02, n.34/71 |
Classificazione
acustica comunale |
Sicilia |
Arpa 16/3/05 |
Classificazione
acustica comunale |
Sicilia |
Arpa 21/6/04 |
Progetto per
rete di monitoraggio |
Toscana |
Dgr
28/2/05, n. 322 |
Qualità
energetica e ambientale degli edifici |
Toscana |
Cir.
4/4/00 Dip. Pol. Territoriali
e Ambientali. |
Dgr. n. 77/00 Classificazione e piani di risanamento acustico
comunali |
Toscana |
Dgr
22/2/00, n. 77 |
Classificazione
acustica e piani di risanamento comunali |
Toscana |
Dgr
13/7/99, n. 788 (Dgr 28/3/00 n. 398) |
Documentazione di impatto acustico e
relazione previsionale |
Toscana |
L.
1/12/98 n 89 (L. 29/11/04, n. 67) |
Legge quadro |
Trento |
Dpgp
26/11/98, n. 38-110, capo III art. 11-15 |
Legge quadro –
Regolamento di attuazione |
Trento |
L.
10/9/98, n. 10 art. 60 |
Adeguamento alla
legge quadro nazionale |
Trento |
L.
18/3/91 n 6 |
Legge quadro |
Umbria |
Reg.
13/8/04, n. 1 |
Legge quadro –
Regolamento di attuazione |
Umbria |
L. 6/6/02
n. 8 |
Legge quadro |
Umbria |
Dgr
16/5/02, n. 578 |
Requisiti e domande tecnici competenti in acustica |
Val d’Aosta |
L.
29/3/06 n. 9 |
Legge quadro |
Veneto |
L.
13/4/01, n. 11 , art. 79-81 |
Delega delle
funzioni all'Arpa |
Veneto |
L.
10/5/99 n 21 |
Legge quadro |
Veneto |
Dgr
21/9/93 n. 4313 |
Criteri
orientativi per i comuni |
Legenda: Cir.=
Circolare; Dgr= Deliberazione o decreto Giunta
Regionale; Dpgp = Decreto Presidente Giunta Provinciale;
Ddir= Decreto dirigenziale; L.
= Legge; Reg.= Regolamento
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
I decibel
Decibel |
Tipo di Rumore |
Effetti |
Limiti |
Esempi di rilevamento |
10-20 |
Fruscio di foglie,
bisbiglio, notte agreste |
Quiete |
|
|
30-40 |
Conversazione a voce
bassa, strada di campagna, biblioteca |
|
||
45 |
|
|
Limite
notturno di legge per le aree prevalentemente residenziali |
|
50 |
Teatro, ambiente
domestico |
Normalità |
Limite
notturno di legge per le aree di tipo misto |
|
55 |
|
Soglia
notturna consigliata dall’OMS. Limite diurno di legge per le aree
prevalentemente residenziali |
||
60 |
Voce alta, ufficio
rumoroso, radio, auto silenziosa |
i |
Limite
diurno di legge per le aree di tipo misto |
|
65 |
|
Soglia
diurna consigliata dall’OMS |
||
65,5-67 |
|
|
Livorno,
Mantova e Bolzano in zone rumorose (giorno) |
|
70 |
Telefono, stampante, Tv
e radio ad alto volume |
Limite
diurno di legge per le aree industriali |
|
|
71 |
|
|
Genova,
Foggia, Imperia e Perugia in zone rumorose (giorno); Roma e Terni (notte) |
|
71,5 |
|
Torino,
Napoli, Viterbo, Firenze, Bari, Ancona e Alessandria in zone rumorose (giorno) |
||
72,5 |
|
Roma
e Caserta in zone rumorose (giorno) |
||
75 |
|
Milano
in zone rumorose (giorno) |
||
80 |
Sveglia, , festa da ballo |
Soglia
del rischio |
|
|
90 |
Strada a medio traffico,
fabbrica rumorosa |
Sensazione
di fastidio |
|
|
100 |
Strada a forte traffico,
Autotreno, treno merci, cantiere edile, fonderia, smerigliatrice |
|||
110 |
Concerto rock,
motociclette, clacson, metropolitana, armi da fuoco,m
seghe circolari |
Capogiri,
emicrania |
|
|
120 |
Sirena, martello
pneumatico, campane, auto da corsa |
Dolore,nausea, sordità temporanea |
|
|
130 |
Decollo di un aereo jet |
|||
150 |
Jet in volo a bassa
quota |
|||
180 |
Fucina di fabbrica,
missile |
Fonte:
Elaborazione Confappi-Fna su dati Ministero della
Sanità e Indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul territorio italiano
Il
mistero dei limiti
Come i tecnici acustici ben sanno, è complicatissimo far percepire a un inesperto il concetto di decibel, o meglio, la sua applicazione in pratica. I gradini della scala
del rumore sono stimati in base a una progressione
logaritmica e non lineare (come il metro o il litro), perdipiù
armonizzata ulteriormente alla sensibilità media dell’orecchio umano. Ciò tra
l’altro porta a una conseguenza: 80 decibel A (cioè
armonizzati) non sono il doppio di 40, ma 86 o 90 possono essere percepiti come
il doppio di 80. Il decibel stesso è “tarato” sulla base della percezione: è la
variazione di rumore minima che è teoricamente percepibile in un laboratorio,
se si è dotati di cuffie. Tuttavia in
condizioni normali una persona può non sentire una differenza di 3 decibel, se
essa si adegua al rumore di fondo, oppure avvertirla
con fastidio, se invece stride con esso. Di più: né la somma di due rumori, ai
fini del calcolo dei valori limite assoluti, né la loro differenza (ai fini del
calcolo dei limiti differenziali) sono operazioni aritmetiche. Per esempio se due auto producono l’una 60 decibel di livello
sonoro e l’altra 57,4 decibel, la somma del loro rumore totale, ai fini della
percezione, può essere “solo” di 61,9 decibel, e la loro differenza di 1,9
decibel.
La legge sull’inquinamento acustico, che è una norma
amministrativa, non poteva materialmente misurarsi con tali raffinatezze. Si è
perciò scelto un metodo un po’
grossolano: in sostanza si considera raddoppiato il rumore se esso si incrementa di 10 decibel e si è deciso di “scalare” una
zona acustica dall’altra in base a una differenza di 5 db di giorno e di 10 db
di notte.
La
situazione di 189 Comuni della Provincia di Milano (marzo 2006) |
|||||||||||||||||
|
|
|
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I limiti nelle zone comunali
Classi di destinazione d'uso del territorio |
valori limite di emissione* |
valori limite assoluti di immissione* |
valori di qualità* |
|||
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
|
I aree particolarmente
protette |
45 |
35 |
50 |
40 |
47 |
37 |
II aree prevalentemente residenziali |
50 |
40 |
55 |
45 |
52 |
42 |
III aree di tipo misto |
55 |
45 |
60 |
50 |
57 |
47 |
IV aree di intensa
attività umana |
60 |
50 |
65 |
55 |
62 |
52 |
V aree prevalentemente industriali |
65 |
55 |
70 |
70 |
67 |
57 |
VI aree esclusivamente industriali |
65 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
* Misurati in decibel (Lq
in Db(A))
Legenda:
Valori limite di emissione: il valore massimo
di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa; Valori limite assoluti di immissione: il valore
massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le
sorgenti; Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge
Quadro.
Fonte: Elaborazione Confappi su Dpcm 14 novembre
1997
Emilia e Lombardia:
Va “matematica “al punteggio
Emila Romagna. Il territorio del comune viene
suddiviso innanzitutto in Unità territoriali omogenee (Uto).
L’assegnazione alle singole Uto di una delle 6 classi
previste è, sostanzialmente, basata su valutazioni discrezionali per quanto
riguarda le classi I, V e VI (aree particolarmente
protette e aree prevalentemente o esclusivamente industriali), mentre si
procede a calcoli per le zone acustiche II, III e IV (zone “ad uso
prevalentemente residenziale” ,“di tipo misto” e “ad intensa attività umana”).
Esse sono valutate secondo una somma di tre diversi punteggi, che variano da 1 a 3 punti. .primo è
assegnato a seconda del numero di abitanti per ettaro, il secondo e il terzo a
seconda della superficie delle attività commerciali e di quelle indistriali rispetto
a quella dell’Uto .Per esempio se gli abitanti per
ettaro sono 90, la densità delle attività commerciali è del 6%, e quella delle
industrie del 2%, la somma dei punteggi sarà 2+2+2= 6
e l’area rientrerà nella classe III (tipo misto).
Lombardia. L’approccio “matematico” emiliano è in
Lombardia rigettato, a favore di una valutazione più “spannometrica” che tiene conto, per le classi di più
difficile assegnazione (II, III e IV), di 5 parametri (entità del traffico
veicolare, presenza di attività commerciale o uffici, presenza di laboratori
artigianali o piccole industrie, di arterie stradali o ferroviarie, densità di
popolazione). Se tutti tali parametri sono stimati come
bassi, attraverso una valutazione discrezionale, si assegna la Classe II; se
almeno due sono elevati, la Classe III, altrimenti, la classe IV.
Quest’ultima va comunque assegnata in caso di
corrispondenza ad arterie di grande scorrimento o linee ferroviarie. I casi
dubbi possono essere risolti con rilevamenti fonometrici
in postazioni chiave. Sono comunque da assegnare alla
classe I (zone protette) i complessi ospedalieri, i complessi scolastici o poli
universitari, nonchè i parchi pubblici di scala
urbana, purchè privi di infrastrutture per le attivita` sportive.
Piemonte
e Campania
Strade
e ferrovie fuori dai conti
Piemonte. I criteri di attribuzione delle
classi sono delineati molto approssimativamente, mentre grande attenzione è
posta a evitare un’eccessiva parcellizzazione del territorio. In particolare,
sono nettamente escluse dalla classificazione del territorio le grandi arterie
veicolari e ferroviarie, che “sballerebbero” le ripartizioni zonali. Per esse si procede a parte, creando apposite “zone cuscinetto”,
con una classe propria. Queste ultime sono create anche qualora due zone
acustiche confinanti differiscano l’una dall’altra di più di 5 dbA (decibel armonizzati), e
consisteranno in strisce di territorio dai confini paralleli distanti almeno 50
metri l’uno dall’altro. Le zone acustiche non debbono
comunque essere inferiori a 12 mila metri quadri: in caso contrario si procede
alla loro unificazione, privilegiando in genere la classe ideale della zona con
superficie maggiore.
Campania.
Anche questa regione, come l’Emilia, si affida a parametri numerici (da 0 a 3)
per distinguere tra aree residenziali, miste e a ad
intensa attività umana, per quanto con criteri non oggettivamente misurati, ma
dipendenti dall’impressioni dei funzionari addetti. Si prendono in
considerazione quattro variabili: la densità di popolazione, quella di esercizi commerciali, quella di attività commerciali e il
volume di traffico. A ciascun valore basso è dato il “voto” 1, a ciascuno medio
il voto 2, a quelli alti il voto 3, a un valore
inesistente, il voto 0. Tutte le zone la cui somma dei punteggi è minore o
uguale a 4, finiscono in classe II, quelle la cui somma è tra 5 e 8 passano in
classe III e infine quelle con voti compresi tra 9 e 12 vanno in classe IV.
Per valutare la densità abitativa si consiglia di porre tra le aree
a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori
terra, a media densità quelle che hanno soprattutto palazzine con 4 piani ed
attico e ad alta densità quelle con molti edifici con più di cinque piani. Le
aree rurali con intensa utilizzazione. di macchine agricole vengono inserite d’ufficio in Classe
III. Le aree portuali, le aree circostanti gli
aeroporti, i poli di uffici pubblici, di istituti di credito, i quartieri
fieristici e i centri commerciali vanno in Classe IV.