Espropri.
La determinazione dell’indennità
Dalla data in cui la dichiarazione di pubblica
utilità diviene efficace, inizia il principale tormentone dell’iter di
esproprio: la determinazione dell’indennità a favore del proprietario. A dire
il vero, di indennità ne esistono due. Vi è quella cosiddetta “provvisoria”,
che la pubblica Amministrazione deve comunque versare prima di eseguire
materialmente l’esproprio (un’importate garanzia introdotta dal Testo Unico). E
vi è poi quella “definitiva”, che ha un’iter di determinazione tutto suo, che
può concludersi perfino dopo decenni dalla data di realizzazione dell’opera.
L’indennità provvisoria è stabilita dalla
Pubblica amministrazione: resta comunque possibile per il proprietario proporre
una propria stima, entro un mese dal ricevimento della notifica dell’elenco dei
beni da espropriare. Una volta fissata l’indennità, il proprietario può (con
apposito “accordo di cessione”), accettarla, oppure rifiutarla. In entrambi i
casi, comunque, l’indennità va comunque versata.
L’indennità definitiva. Se il proprietario rifiuta (o tace),
l’autorità gli propone un procedimento per la stima, che viene eseguito da una
sorta di commissione arbitrale di tre persone, la prima nominata dal
proprietario stesso, la seconda dall’autorità espropriate e la terza dal
Presidente del Tribunale.
Trascorsi 30 giorni dal deposito della
relazione di stima, il proprietario, il promotore dell’esproprio o qualsiasi
terza persona interessata possono impugnare la stima stessa, davanti alla Corte
di Appello. In tal caso, , dati i tempi della Giustizia, passeranno anni prima
che l’indennità definitiva venga fissata.
Dal
decreto all’esecuzione
Fino alla dichiarazione di pubblica utilità,
l’iter dell’esproprio consiste sostanzialmente in continue notifiche di atti
cartacei. E’ solo in seguito, con il cosiddetto “decreto di esproprio” che si
inizia a passare dalla parole ai fatti. Il decreto va emanato entro i termini
di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che, se non diversamente
fissati, sono di cinque anni (prorogabili, però, con motivazione, di altri
due).
Per la verità, anche il decreto può non essere
altro che un ulteriore pezzo di carta. Possono passare infatti altri due anni
(prorogabile di altri tre, con una nuova dichiarazione di pubblica utilità) per
la sua esecuzione definitiva, che consiste nella presa materiale in possesso
dell’area. . Entro i successivi 5 giorni, infine, la pubblica amministrazione
dovrà curare la trasmissione dell’estratto del decreto alla Gazzetta Ufficiale
o al Bollettino Ufficiale della Regione.