Detrazione mutui 19% e familiari conviventi
Due
coniugi di cui uno è al 100% proprietario dell’alloggio in cui abitano, prima
casa non di lusso, al termine dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento in atto, hanno deciso di formare un nuovo
nucleo familiare con la propria figlia ed il coniuge di quest’ultima
e di convivere nell’unità immobiliare suddetta, che diventerà l’abitazione
principale di tutti e quattro.
Per
far fronte alle spese per i suaccennati lavori tutti e quattro hanno chiesto ed
ottenuto da un istituto bancario un mutuo ipotecario, a fronte del quale
corrispondono i dovuti interessi, che nel decorso anno 2005 sono stati
determinati e pagati Euro 1.600,00.
Tanto
premesso, lo scrivente desidera sapere, oltre alle norme legislative vigenti
che regolano la stessa materia, se hanno diritto alla detrazione del 19% dal
reddito annuo conseguito da ciascun com-mutuario,
nella considerazione che tre di loro non sono comproprietari dell’immobile in
argomento.
E’
questa, eventualmente, l’operazione da compiere?
Euro
1.600 / 4 = 400 x 19%
Antonio
Sammartino
Va prima chiarito che
le agevolazioni sull’acquisto competono per la “prima casa”, mentre la
detrazione del 19% compete per “l’abitazione principale”, due concetti che nel
linguaggio comune possono sembrare identici, ma che per legge sono differenti. Infatti la prima casa deve essere sostanzialmente la prima
acquistata nel comune, ma non necessariamente deve essere abitata dal
contribuente, che può essere solo residente nello stesso comune. Viceversa la
detrazione del 19% sui mutui coinvolge attualmente
solo l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Quindi un mutuo per la ristrutturazione non c’entra. Solo molti anni fa era capitato che fossero concesse
detrazioni per i mutui sulla ristrutturazione. In definitiva, al suo nucleo familiare non spetta alcuna detrazione sui redditi.
Del resto, se anche si
fosse trattato dell’acquisto, condizione sarebbe stata che chi applica la
detrazione sia proprietario, comproprietario o “nudo proprietario” dell’immobile.
Quindi, anche in questo caso, i familiari non ne avrebbero
avuto diritto.