Detrazione mutui 19% e familiari conviventi

 

Due coniugi di cui uno è al 100% proprietario dell’alloggio in cui abitano, prima casa non di lusso, al termine dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento in atto, hanno deciso di formare un nuovo nucleo familiare con la propria figlia ed il coniuge di quest’ultima e di convivere nell’unità immobiliare suddetta, che diventerà l’abitazione principale di tutti e quattro.

Per far fronte alle spese per i suaccennati lavori tutti e quattro hanno chiesto ed ottenuto da un istituto bancario un mutuo ipotecario, a fronte del quale corrispondono i dovuti interessi, che nel decorso anno 2005 sono stati determinati e pagati Euro 1.600,00.

Tanto premesso, lo scrivente desidera sapere, oltre alle norme legislative vigenti che regolano la stessa materia, se hanno diritto alla detrazione del 19% dal reddito annuo conseguito da ciascun com-mutuario, nella considerazione che tre di loro non sono comproprietari dell’immobile in argomento.

E’ questa, eventualmente, l’operazione da compiere?

Euro 1.600 / 4 = 400 x 19%

Antonio Sammartino

 

Va prima chiarito che le agevolazioni sull’acquisto competono per la “prima casa”, mentre la detrazione del 19% compete per “l’abitazione principale”, due concetti che nel linguaggio comune possono sembrare identici, ma che per legge sono differenti. Infatti la prima casa deve essere sostanzialmente la prima acquistata nel comune, ma non necessariamente deve essere abitata dal contribuente, che può essere solo residente nello stesso comune. Viceversa la detrazione del 19% sui mutui coinvolge attualmente solo l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Quindi un mutuo per la ristrutturazione non c’entra. Solo molti anni fa era capitato che fossero concesse detrazioni per i mutui sulla ristrutturazione. In definitiva,  al suo nucleo familiare  non spetta alcuna detrazione sui redditi.

Del resto, se anche si fosse trattato dell’acquisto, condizione sarebbe stata che chi applica la detrazione sia proprietario, comproprietario o “nudo proprietario” dell’immobile. Quindi, anche in questo caso, i familiari non ne avrebbero avuto diritto.