Tutte le circolari sulla detrazione del 55%
Si sono
moltiplicati, a cavallo dell’estate, i chiarimenti delle Entrate sulla
detrazione fiscale del 55%. Sono ormai 14 le circolari e risoluzioni
sull’argomento a cui si può aggiungere anche un’apposita
Guida pubblicata a maggio 2008 (vedi l’elenco completo in tabella).
Indicazioni generali. Sono state fornite
dalla circolare n. 36/2007 e sono state ormai “metabolizzate” dagli
interessati. Tra i chiarimenti principali quello che non occorre la
comunicazione di inizio attività a Pescara e che
ciascuno dei proprietari di un unità immobiliare in condominio può utilizzare
la detrazione fino al tetto massimo concesso, tranne che per le spese di
riqualificazione globale dell’edificio in cui l'ammontare di 100. 000 euro deve ritenersi il limite complessivo della detrazione, da
ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficioLa
Guida pubblicata a maggio 2008 dalle Entrate e disponibile su sito
www.agenzientrate.it rappresenta un’efficace a aggiornata volgarizzazione della
circolare, ma non aggiunge nulla.
Chi è agevolato. La
risoluzione n. 33/2008 esclude gli organi dell’amministrazione pubblica dal 55%,
sulla base del fatto che non sono soggette all’Ires. Più discutibile è l’impossibilità di detrarre le spese per immobili
che non siano beni strumentali per l’esercizio
dell’attività di società e imprese. Essa è decretata dalla Risoluzione n.
303/2008, per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili
merce) e dalla Risoluzione n. 3040/2008, per quelli offerti in locazione
(e quindi oggetto dell'attività esercitata). Non vi è infatti
traccia di tale esclusione né nella legge istitutiva né nel suo regolamento di
attuazione e le giustificazioni appaiono deboli.
Per quali lavori. Le risoluzioni n.
244/2007 e 14/7/2008 si occupano dei pannelli solari termici. La prima è datata
perché le modifiche apportate al regolamento dal Dm 26/10/2007
(inclusione dei pannelli solari certificati UNI EN 12976) l’hanno svuotata di
significato. La seconda ritiene non detraibili le spese per pannelli solari
termici con funzione esclusiva di climatizzazione
estiva. La motivazione è formale: nella legge si parla solo di “climatizzazione invernale”.
Sottolineato
poi dalla Risoluzione m. 299/2008 che i pannelli solari fotovoltaici non sono
agevolati dal 55% ma solo dal cosiddetto “conto energia”. Ma il chiarimento più
importante viene dalla risoluzione n. 207/2008 che, nel caso specifico, ritiene
non detraibili ai sensi del 55% (ma solo del 36%) le spese di rifacimento di un
pavimento sotto il quale viene installato un impianto
di riscaldamento a pannelli radianti. Il senso è questo: possono godere del 55% le opere collegate a un intervento solo
quando il tecnico incaricato è in grado di dimostrare che sono necessarie per raggiungere
il risparmio energetico. E’ evidente che la posa in opera di un pavimento in
parquet o a piastrelle non incrementa di per sé tale risparmio.
Tipo di edifici. Per definire cosa è un edificio o un appartamento, non si
deve fare riferimento al certificato catastale, ma alla situazione di fatto.
Quindi se un’unità catastale è composta da più
edifici, per ciascuno di essi vale il tetto di detrazione. Lo afferma la
risoluzione n. 365/2007. La risoluzione n. 295/2008, per quanto implicitamente,
ammette la detrazione in caso di demolizione e ricostruzione totale di un
fabbricato, che non è considerato nuova costruzione.
Requisiti. I mutamenti alle
norme sulla detrazione varati dalla Finanziaria 2008 ( fino a 10 rate, esonero
per finestre e pannelli dalla certificazione energetica), valgono solo dal
gennaio 2008 (Circolare n. 12/2008). Il tetto di spesa e di detrazione vanno
“spalmati” su tutti gli anni in cui dura l’intervento (Risoluzione n.
295/2008),. Le detrazioni del 36% e del 55% sono alternative e non è possibile
“passare” dalla prima alla seconda, anche se esisterebbero altri requisiti
(Risoluzione n. 152/2007)..
Burocrazia. Se l’intestazione della
scheda informativa all’Enea e quella del bonifico o della fattura non
coincidono, la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto effettivamente la
spesa a condizione che detta circostanza venga
annotata in fattura (Circolare n. 34/2008). interventi
in corso di realizzazione il contribuente può usufruire della detrazione per le
spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono stati ultimati. E’ sufficiente che la comunicazione all’Enea
sia inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.(risoluzione n. 335/2008).
Le norme sul 55%
Legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1 commi 344-361 |
Norma istitutiva
(modificata dalla legge 24/12/2007n. 244) |
Decreto Economia e
Finanze 19 febbraio 2007 |
Regolamento di attuazione (modificato dal Dm 26/10/07 e dal Dm
7/4/2008) |
Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 |
Ridefinizione dei limiti di
fabbisogno di energia primaria |
Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, art. 11* |
Riproposizione della detrazione
del 55% per i nuovi edifici nei limiti di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La
data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata
al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi. |
*
In attesa di regolamento di attuazione
Le regole in breve
Spesa detraibile al 55 |
Max
detrazione (euro)* |
Max
spesa detraibile (euro)* |
Requisiti |
Riqualificazione
energetica totale di edifici esistenti |
100.000 |
181.818 |
Fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
pari almeno quello stabilito nell’allegato 1 del Decreto Sviluppo
11 marzo 2008 |
Coibentazioni strutture e
infissi |
60.
000 |
109.091 |
Requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K, nella Tabella 2 allegata al Decreto Sviluppo 11 marzo 2008. Per i
doppi vetri non è necessario inviare la documentazione energetica all’Enea. |
Pannelli solari termici |
60.000 |
109.091 |
Produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università. Garanzia di almeno 5 anni per pannelli e
bollitori e 2 anni per accessori e i componenti
tecnici. Conformità alle norme UNI 12975. Non è necessario inviare la
documentazione energetica all’Enea. |
Caldaie a condensazione,
pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia |
30.000 |
54.545 |
Valvole
termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a
pavimento. Bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul
bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. |
*
In rate annuali da 3 a 10 a scelta del contribuente
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate
Indicazioni generali |
Circolare
31/05/2007 n. 36; Guida maggio 2008 entrate |
Chi ne può godere |
Risoluzione 05/02/2008 n. 33; Risoluzione 15/07/2008 n. 303;
Risoluzione 01/08/2008 n. 340. |
Per quali lavori |
Risoluzione
11/09/2007 n. 244; Risoluzione 20/05/2008 n. 207; Risoluzione 07/07/2008 n.
283; Risoluzione 14/07/2008 n. 299 |
Per che tipo di edifici |
Risoluzione 12/12/2007 n. 365. |
Altri requisiti: |
Circolare 19/02/2008 n. 12; Risoluzione 11/07/2008 n. 295;
Risoluzione 05/07/2007 n. 152. |
Burocrazia |
Risoluzione
11/09/2007 n. 244; Circolare 04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2); Risoluzione
01/08/2008 n. 335 |